I datori di lavoro che concedono in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, al fine di determinare i relativi fringe benefit, devono fare riferimento alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI – ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 314/1997.
Nello Specifico, l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, stabilisce che in caso di concessione di autovetture in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti il benefit deve essere valorizzato assumendo un valore convenzionale pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza di 15.000 km, tendendo in considerazione, come base di calcolo, i costi chilometrici elaborati dall’ACI.
All’interno del Supplemento Ordinario n. 58 della Gazzetta Ufficiale n. 298 del 15 dicembre 2016 sono pubblicate le tabelle.