Esonero contributivo per lavoratrici madri

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha introdotto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 – per le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero è esteso anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Sono sempre esclusi i rapporti di lavoro domestico.

La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Lavoratrici che possono accedere all’esonero

Possono accedere all’esonero in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, anche part-time, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ed è prevista l’equiparazione dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato.

Verifica dei requisiti

L’esonero spetta alle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, soddisfino il requisito richiesto dalla normativa, vale a dire risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Per il periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero spetta alle lavoratrici che risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni. Anche in questo caso, il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.

Nel caso in cui sia soddisfatto il requisito dell’essere madre di tre figli o più figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 o il requisito dell’essere madre di due figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero in esame, nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.

Allo stesso modo, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Per i rapporti di lavoro instaurandi, invece, la decorrenza dell’esonero, come sopra precisato, è, in presenza dei presupposti legittimanti, a partire dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Condizioni di spettanza dell’esonero

La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, sia instaurati che instaurandi, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

–    la lavoratrice sia madre di tre o più figli;

–    il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

Si ricorda che la riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell’ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, inoltre, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Coordinamento con altre agevolazioni

L’esonero contributivo risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.

Con particolare riferimento all’eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, l’incentivo è strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore. L’applicazione della riduzione contributiva in argomento a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell’esonero IVS previsto dal comma 15 della legge di Bilancio 2024. Laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, quindi, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.

Resta fermo che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

Istruzioni operative

Le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli ed i relativi codici fiscali.

Legge di bilancio 2024: detassazione dei premi di risultato e per il lavoro notturno e festivo per i lavoratori delle strutture turistico-alberghiere

Per i premi di produttività erogati nell’anno 2024, il comma 18 della Legge di bilancio 2024 riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 182, legge n. 208/2015.

Sempre in tema di detassazione, con l’obiettivo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, i commi da 21 a 25, riconoscono (per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024) un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi, ai seguenti lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro:

– lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5, legge n. 287/1991;

– lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023. Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica.

Il sostituto d’imposta recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Ccnl legno industria, da gennaio nuovi minimi retributivi

Per il comparto legno industria, a partire dal mese di gennaio 2024, verranno applicati i nuovi minimi retributivi fissati dalle parti sociali nell’accordo del 30 gennaio.

Per la parte economica, il contratto prevede aumenti basati sul modello a “doppia pista salariale” con adeguamento all’indice Ipca non depurata dei costi energetici. La quota prevista secondo i dati Istat, è del 5,9% e darà luogo ad un ulteriore aumento della retribuzione che per il livello ac1/as2 ammonta a 124,71 euro.

Per il mese di gennaio del 2025 è fissata una nuova verifica per determinare il totale dell’aumento.

Cassazione: se la riorganizzazione è effettiva, il licenziamento è legittimo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per esigenze di risparmio, deve essere suffragato indicando il motivo per il quale la scelta ricada su un determinato dipendente; nel compiere la scelta, inoltre, il datore di lavoro deve considerare tulle le posizioni con ruoli comparabili. È quanto ha affermato la Cassazione nell’ordinanza 31660/2023.

Nel  caso in esame, la Corte ha rilevato che la decisione di Appello si era limitata ad asserire che, accertato il passivo di bilancio, il licenziamento del lavoratore fosse necessariamente connesso alla necessità di conseguire un risparmio in un determinato settore lavorativo, senza spiegare da quali elementi di giudizio la Corte d’Appello abbia ricavato che l’esigenza di contrazione dei costi dovesse limitarsi a un determinato settore lavorativo invece che a un altro. Pertanto, non è possibile accertare che i costi da ridurre fossero quelli di una specifica categoria e riguardare quindi la posizione del lavoratore licenziato e non altre.

In sede di appello erano state rigettate anche le osservazioni del lavoratore sulla possibile mancata soppressione di un differente e più costoso posto di lavoro, poiché si sarebbe trattato di scelte datoriali insindacabili.

Secondo i Giudici di Cassazione, la pronuncia d’Appello ha violato le regole sull’accertamento del nesso causale tra ragione organizzativa addotta e soppressione del posto di lavoro.

Poiché è stata ipotizzata una generale necessità di contenimento dei costi, appare indispensabile approfondire le ragioni per le quali la scelta cade su un determinato lavoratore, prendendo in considerazione anche altre posizioni di lavoro, in particolare quelle comparabili a quella soppressa. Tale attività è necessaria per suffragare l’esistenza del giustificato motivo.

La ragione organizzativa o produttiva collegata a una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua esistenza ed entità per accertare la correttezza e legittimità della scelta della soppressione di un certo posto di lavoro, senza che con questo si verifichino indebite interferenze sulle scelte datoriali.

Compensazione crediti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL

In base alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024, dal 1° luglio 2024, nel caso in cui si compensino crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL occorrerà utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, potrà essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

Legge di bilancio 2024: decontribuzione per le lavoratrici madri

La Legge di Bilancio 2024 riconosce – con riferimento ai periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2026 – un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Tale introduzione non modifica l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti disciplinato dal comma 15, il comma 180.

Ai sensi del comma 181, per il solo anno 2024, il medesimo esonero totale spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

L’esonero contributivo:

  • Compete nel limite massimo di 3.000 euro all’anno riparametrato su base mensile;
  • Non spetta alle lavoratrici domestiche.

Legge di bilancio 2024: fringe benefit

La Legge di Bilancio 2024, ai commi 16 e 17, per il solo periodo d’imposta 2024, eleva – in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR-  a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente:

a) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;

b) delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

– delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;

– dell’energia elettrica e del gas naturale;

– delle spese per l’affitto della prima casa;

– degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Indennità Inps per il congedo straordinario: criteri di computo del rateo delle mensilità aggiuntive

Il Messaggio Inps 30/2024 fornisce precisazioni in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui all’oggetto.

L’istituto del congedo straordinario prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente abbia diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Tale periodo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

La normativa, nell’individuazione della misura dell’indennità e nel parametrare la stessa all’ultima retribuzione, riferita al periodo lavorato, la circoscrive ai soli compensi fissi e continuativi escludendo, quindi, gli elementi variabili come quelli collegati alla presenzaLa circolare Inps n. 32/2012, precisa che l’indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione […] i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Lw posizione interpretativa presa con la Circolare Inps n. 32/2012, paragrafo 3.4, secondo cui l’indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione […] i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa”, segue l’originaria formulazione normativa, che non viene comunque intaccata delle sue successive modifiche legislative.

In merito alla natura delle mensilità aggiuntive, visti anche gli orientamenti giurisprudenziali, del Ministero dell’economia e della Ragioneria dello Stato, secondo i quali le stesse costituiscono, oggi, un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio e viene corrisposta a fine anno a tutti gli impiegati indipendentemente dal merito, l’Istituto conferma l’interpretazione fornita sull’argomento con le circolari n. 64/2001 e n. 32/2012.

Pertanto, durante il periodo di congedo straordinario indicato in oggetto, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Legge di bilancio 2024: congedo parentale

Con il comma 179 della nuova legge di Bilancio, si modificano le regole di fruizione del congedo parentale.

In particolare, viene disposto che – per il solo anno 2024 – i periodi di congedo parentale fruiti dai lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all’80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi.

Dal 2025, la misura dell’indennità sarà pari all’80% per il primo mese e al 60% per il secondo.

I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2 mesi).

Legge di bilancio 2024: taglio del cuneo fiscale per i lavoratori

L’art. 1, comma 15 della Legge di bilancio 2024 prevede – con riferimento ai i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – per i rapporti di lavoro dipendente ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero (senza effetti sul rateo di tredicesima) sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari a:

  • 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (al netto del rateo di tredicesima);
  • 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (al netto del rateo di tredicesima).