17 marzo

Confermata per il solo anno 2011 la festività straordinaria del 17 marzo, inserita per festeggiare i 150 anni dell’unificazione d’Italia.

Rinnovi contrattuali

In data 27 gennaio sono stati rinnovati i CCNL Legno e Lapidei artigianato che a decorrere da questo rinnovo vengono uniti in un’unico contratto collettivo. Gli aumenti retributivi decorreranno dal mese di febbraio 2011, i successivi aumenti sono previsti a settembre 2011 e giugno 2012, la scadenza in data 31.12.2012. Oltre agli aumenti retributivi, il nuovo CCNL prevede novità relative alla gestione dei rapporti a tempo determinato, ai periodi feriali dei lavoratori stranieri ed alcuni chiarimenti relativi alla gestione dell’apprendistato. A copertura del periodo di carenza contrattuale è prevista l’erogazione di un’una tantum in due tranches di 80 e 70 euro con le mensilità di aprile e ottobre 2011.

Bulgari e Rumeni

Anche per il 2011 è stato confermato il regime trasitorio per l’instaurazione di rapporti di lavoro con lavoratori Bulgari e Rumeni. Infatti per i lavoratori di tali nazionalità, pur se ormai appartenenti alla comunica europera, vigono ancora delle restrizioni in alcuni campi. Mentre per i settori agricolo, turistico-alberchiero, lavoro domestico, edilizio e  metalmeccanico l’instaurazione dei rapporti di lavoro è libera, per i restanti settori si dovrà richiedere il nulla osta all’assunzione presso lo Sportello Unico della Prefettura.

Istruzioni per la compilazione delle detrazioni d’imposta 2011

Sul sito dello Studio, nell’area circolari, è stata inserita la circolare n°15 inerente la compilazione dei modelli per le detrazioni d’imposta anno 2011.

Su tali istruzioni si possono trovare delucidazioni per la corretta compilazione dei modelli obbligatori per vedersi riconoscere le detrazioni d’imposta dal proprio datore di lavoro.

Rinnovi contrattuali

Con il mese di gennaio, grazie ai rinnovi contrattuali, ci sarà aumenti retributivi nei settori Vetro industria e Spedizione e trasporto conto terzi.

A copertura del periodo di vacanze contrattuale del settore Vetro industria, con la retribuzione del mese di febbraio 2011, verrà erogata un’una tantum di 170.00 €.

Detassazione per produttività 2011

Il comma 47 della legge di stabilità per il 2011 ha variato quanto previsto dalla L. 122 del 2010 circa la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva i premi di produttività. Infatti, a norma della L.122, dal 2011 si sarebbero potute detassare le somme relative a premi di produttività solo se previste da contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale). Invece, dopo il correttivo appena varato, si potranno continuare ad assoggettare ad aliquota agevolata anche i premi riconosciuti unilateralmente dal datore di lavoro o in accordo individuale.

Al via il collegato lavoro

 Il 19 ottobre è stato approvato, dopo svariate vicissitudini, il Collegato Lavoro. Tra le novità di maggior conto:

  • prevista la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della Legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività (lavori usuranti) e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008;
  • Modifiche alla normativa sull’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità;
  • Riordino della normativa inerente permessi, congedi e aspettative;
  • E’ stato riscritto l’art. 410 c.p.c. per cui ora non è più obbligatorio espletare il tentativo di conciliazione, prima di ricorrere dinanzi al Giudice del lavoro. Tale strumento resta un’opzione a discrezione delle parti;
  • Le clausole compromissorie devono essere certificate da una commissione di certificazione, come previsto dall’art. 76 del D.Lgs. 276/2003, a pena di nullità. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • Il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto o dalla data della sua comunicazione in forma scritta. Per poter reputare valido l’atto interruttivo dei termini di decadenza, il lavoratore ha duecentosettanta giorni di tempo per adire in giudizio o richiedere il tentativo di conciliazione, dinanzi alle commissioni previste dall’art. 410 c.p.c..

Cassa Edile di Savona: al via il passaggio al M.u.t.

A decorrere dal mese di paga di settembre 2010 le aziende e i consulenti potranno adempiere all’obbligo di comunicazione telematica dei dati necessari alla Cassa Edile di Savona con la modalità prevista per la generalità delle Casse Edili italiane, cioè attraverso il M.u.t., modello unico telematico che va a sostituire il software previsto per la provincia di Savona. Per poter adempiere a tale nuovo obbligo la Cassa Edile di Savona sta’ inviando a tutte le aziende o ai loro consulenti le nuove credenziali di accesso al servizio nazionale. Si sottolinea come tale nuova modalità sia attiva già dal mese in corso ma resti opzionale fino a fine anno, per poi entrare a pieno regime a decorrere dal mese di paga di Gennaio 2011.

Al via lo sconto edili

Anche per quest’anno, vista la mancata emanazione entro il 31 luglio del decreto interministeriale di determinazione dell’esatto valore dello sconto applicabile per l’anno corrente , viene confermato l’11,5 %, come negli anni pregressi. 

Le aziende potranno quindi nei prossimi mesi partire con l’applicazione dello sconto in oggetto sui contributi Inps e nello stesso tempo recuperare il periodo pregresso (a decorrere dal mese di gennaio). Lo sconto riguarda solo la parte di contributi a carico dell’azienda.

Invece per quanto riguarda l’Inail lo sconto si potrà applicare in sede di autoliquidazione 2010/2011.

Per poter aver diritto a tali sconti le aziende devono rientrare tra quelle esercenti attività edili (ateco da 45.11 a 45.45.2), devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc, non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, rispettare integralmente la contrattazione collettiva.

Le aziende potranno applicare tale sconto solo per i lavoratori con orario a tempo pieno, si escluderanno quindi i contratti part-time o a chiamata.

Ovviamente tale sconto non sarà applicabile nei casi in cui l’azienda già goda di altra agevolazione contributiva sul lavoratore.