Lavoro occasionale: on-line la piattaforma Inps

Dal 10.07 è disponibile sul sito dell’Inps la piattaforma per richiedere le prestazioni di lavoro occasionale.

I passaggi per poter utilizzare il servizio sono:

  • Registrazione del datore di lavoro e del lavoratore;
  • Indicazione da parte del lavoratore della modalità con cui intende essere retribuito;
  • Inserimento in procedura da parte del datore di lavoratore della comunicazione di lavoro occasionale;
  • Pagamento diretto del lavoratore da parte dell’Inps entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

Vai alla pagina del Contratto di prestazione occasionale

Vai alla pagina del Libretto famiglia

Per ulteriori informazioni:

Circolare Studio Nicco n° 47

Circolare Inps 107/2017

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Lavoro Occasionale: la Circolare Inps e la Risoluzione Agenzia Entrate

In data 05.07.2017 l’Inps pubblica la Circolare n. 107 riguardante il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale.

Sostanzialmente, il documento riporta quanto già indicato nel DdL 2853 e sintetizzato nella Circolare n. 47 dello Studio Nicco.

La Circolare Inps contiene alcune precisazioni, che riportiamo di seguito.

Operatività

La piattaforma informatica per la piena operatività dello strumento verrà resa disponibile nel mese di luglio 2017.

Compenso minimo del contratto di prestazione occasionale

  • La misura dello stesso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo stabilito dalla Legge in 9,00 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla suddetta misura minima stabilita per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a tale limite orario. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria stabilita dalla Legge (9,00 euro).
  • Con specifico riferimento al compenso minimo orario di 9,00 euro, la misura dei predetti oneri è pari a 2,97 euro (Inps ivs) e 0,32 euro (Inail). Ricordiamo che sugli importi complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione nella misura pari all’1,00% dei suddetti importi.

Limite dimensionale all’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale

Non è ammesso il ricorso al lavoro occasionale per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; l’Inps fornisce istruzioni per il calcolo.

  • Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo a terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale;
  • Ai fini del predetto calcolo si computano anche gli apprendisti;
  • Nel calcolo devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica;
  • I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno;
  • I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre di riferimento.

Sempre in merito all’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale, l’Agenzia delle entrate – in seguito a specifica richiesta da parte dell’Inps – con la risoluzione 81/E istituisce le causali da indicare nel modello F24 per poter procedere al versamento delle somme dovute a fronte di prestazioni di lavoro occasionale.

Le causali sono le seguenti:

  • LIFA “Finanziamento del Libretto Famiglia per l’accesso a prestazioni di lavoro occasionale”;
  • CLOC “Finanziamento del contratto di lavoro occasionale”.

Nel modello F24 dovranno essere valorizzate le sezioni:

Contribuente:

  • codice fiscale e dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Erario ed altro:

  • tipo: lettera “I” (INPS);
  • elementi identificativi: nessun valore;
  • codice: LIFA o CLOC;
  • anno di riferimento: l’anno di effettuazione del pagamento (formato AAAA).

Con esclusivo riferimento alla causale CLOC, la stessa può essere usata anche nel modello F24 Enti pubblici, valorizzando i campi nel seguente modo:

Contribuente:

  • codice fiscale e dati anagrafici dell’ente che effettua il versamento.

Dettaglio versamento:

  • tipo: lettera “I” (INPS);
  • codice tributo/causale: CLOC;
  • codice: nessun valore;
  • elementi identificativi: nessun valore;
  • riferimento a: il mese di effettuazione del pagamento (formato 00MM);
  • riferimento B: l’anno di effettuazione del pagamento (formato AAAA).

Per completezza di trattazione ricordiamo che la piattaforma INPS per la comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro occasionale dovrebbe essere operativa il 10 luglio 2017.

Allegati

Circolare Inps n. 107/2017

Circolare Studio Nicco n. 47

Infortunio: il concorso di colpa del lavoratore

Durante la valutazione delle responsabilità del datore di lavoro con riferimento ad un episodio di infortunio, è necessario tenere conto anche del comportamento del lavoratore infortunato.

Dal concorso di colpa dell’infortunato, infatti, deriva un’attenuazione della responsabilità del datore di lavoro imputabile alla propria negligenza.

Il concetto è stato espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17163 del 5 aprile 2017.

Indennità di trasferta o trasfertismo: l’interpretazione della Cassazione

La Corte di Cassazione – con una recente sentenza – interviene in merito alla differenza tra erogazione dell’indennità di trasferta e trattamento delle somme erogate ai lavoratori c.d. trasfertisti, con specifico riferimento alle situazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del D.L. 193/2016.

In base al sopra citato Decreto Legge si considerano trasfertisti i lavoratori per i quali sussistono – contemporaneamente – le seguenti condizioni:

  • La mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
  • Lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  • La corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

In questo caso, il 50% delle somme erogate sono esenti da tassazione, diversamente si procede con il trattamento previsto per le indennità di trasferta.

Secondo i giudici di Cassazione il contenuto del Decreto non può ritenersi quale soluzione interpretativa di tutte le fattispecie – incluse quelle già in essere – ma deve considerarsi esclusivamente di portata innovativa per tutte le situazioni che si verifichino successivamente alla sua entrata in vigore.

Lavoratori disabili e periodo di comporto: la pronuncia della Cassazione

L’episodio di malattia del lavoratore disabile – assunto in seguito agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 – deve essere distinto in due fattispecie:

  1. Evento ricollegabile alla patologia invalidante;
  2. Evento non collegato alla patologia invalidante.

Se lo stato morboso ricade nel primo gruppo, allora, il datore di lavoro non può utilizzare l’evento di malattia ai fini del calcolo del periodo di comporto.

E’ quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 9395/2017, sostenendo che, in questi casi, l’impossibilità di rendere la prestazione deriva dalla violazione – da parte del datore di lavoro – dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore. A quest’ultimo spetta l’onere di provare gli elementi oggettivi su cui si fonda la responsabilità del datore di lavoro.

 

Per licenziare il lavoratore disabile serve il parere della Commissione

Solo la speciale Commissione Integrata – come definita dall’articolo 10, comma 3, L. 68/1999, – può accertare l’impossibilità definitiva di reinserire il disabile nell’organizzazione aziendale in caso di:

  • peggioramento della condizioni di salute,
  • riorganizzazione dell’azienda che comportino significative variazioni della sua struttura.

Una volta ottenuto il giudizio positivo, il datore di lavoro può procedere al licenziamento; mentre non è sufficiente la valutazione del medico delegato alla sorveglianza sanitaria.

E’ quanto affermano i giudici di Cassazione nella sentenza n. 10576/2017.

I nuovi minimi contrattuali per il Ccnl Metalmeccanica industria

In data 06.06.2017 Federmeccanica con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno sottoscritto le tabelle dei nuovi minimi contrattuali per il comparto dell’industria metalmeccanica. I valori sono aggiornati con i dati presenti nel Comunicato ufficiale dell’Istat del 30.05.2017 sulla dinamica dell’inflazione dell’indice IPCA al netto dei prezzi dei beni energetici importati, con riferimento all’anno 2016. Tali aumenti retributivi, il cui valore mensile oscilla tra 1,30 € e 2,33 €, resteranno inviariati fino al 31.05.2018

Sempre con riferimento alle novità per il nuovo accordo, ricordiamo che:

  • il valore dell’elemento perequativo rimane invariato (485 euro), così come le sue modalità di corresponsione;
  • per la previdenza complemetare di settore (Cometa) il contributo a carico azienda per i lavoratori iscritti (inclusi gli apprendisti) viene aumentato al 2% dei minimi contrattuali; la novità decorre dal primo giugno 2017;
  • sempre con decorrenza da giugno 2017 sono stati aggiornati i valori dell’indennità di trasferta e di reperibilità.

Infrazioni dei conducenti autotrasportatori: il Ministero fa chiarezza

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interviene per fare chiarezza in merito alle modalità di valutazione di un’eventuale corresponsabilità dell’impresa con riferimento alle infrazioni commesse dagli autisti e rilevate in sede di controlli su strada.

La Circolare ministeriale fa specifico riferimento agli adempimenti effettuati dall’impresa di autotrasporto in materia di formazione sui tachigrafi, istruzione dei conducenti e controllo sulle loro attività e sostiene che la responsabilità aziendale possa essere esclusa se:

  • l’impresa ha adempiuto in maniera corretta agli oneri di formazione e controllo,
  • l’attività dei conducenti è stata organizzata in modo tale da rispettare le disposizioni relative ai tempi di guida ed al corretto uso del tachigrafo.

Elemento fondamentale è la prova agli organismi preposti,  prima della completa redazione del verbale redatto per infrazioni minori, dell’effettivo adempimento degli obblighi sopra citati.

In tutti i casi in cui si configurano reati non classificabili come minori, la valutazione delle responsabilità è rimessa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso. In queste sedi il parere favorevole all’esclusione della responsabilità di impresa è dato se si fornisce prova dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo e anche della non imputabilità dell’infrazione a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa.

Codice degli appalti e clausole sociali

Il Decreto legislativo 56/2017, correttivo del Codice degli appalti pubblici, rende obbligatorie le clausole sociali.

In cosa consiste la clausola sociale

La clausola rende obbligatorio per il datore di lavoro il rispetto di determinati standard operativi e di tutela sociale, soprattutto per le fattispecie in cui si verifica un cambio della titolarità dell’appalto; in questo caso, il datore di lavoro che subentra è obbligato all’applicazione di condizioni lavorative almeno non inferiori rispetto a quelle applicate dal datore di lavoro precedente.

Con riferimento agli obblighi di assunzione, il datore di lavoro che subentra è tenuto ad assumere i medesimi lavoratori precedentemente impiegati nell’appalto, a patto che il numero e la loro qualifica possano essere integrati in maniera armonica nell’organizzazione dell’impresa del soggetto destinatario.

Chi è soggetto alle nuove disposizioni

Il nuovo disposto si applica per tutti gli affidamenti di lavori e servizi con natura diversa da quelli intellettuali, con una particolare attenzione alle fattispecie in cui il costo della manodopera è almeno pari al 50% dell’importo totale dell’appalto.