Rimborsi spesa: spetta al datore di lavoro verificarne la genuinità

Spetta al datore di lavoro verificare la veridicità delle richieste di rimborsi spese presentate dai propri dipendenti; è quanto afferma la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 8820/2017.

Nel caso specifico, l’azienda aveva licenziato un dipendente per aver più volte presentato la richiesta di rimborso di spese di ristorazione, contrastanti con contestuali domande di rimborso presentate da altri dipendenti che il lavoratore aveva indicato come partecipanti ai pranzi ai quali si riferivano le istanze di pagamento.

I Giudici sostengono che sia a carico del datore di lavoro l’onere di provare la veridicità delle motivazioni poste alla base del licenziamento.

Bonus nascite: l’Inps rilascia la procedura

Con la pubblicazione del messaggio 1936/2017, l’Inps da il via alla presentazione delle domande telematiche per la richiesta del bouns nascita di 800 euro.

Riassumiamo di seguito i caratteri principali per poter accedere alla richiesta.

Requisiti

  • compimento del settimo mese di gravidanza (da intendersi come ingresso nell’ottavo mese);
  • nascita, anche antecedente all’ottavo mese di gravidanza;
  • adozione di minore (sia nazionale che internazionale);
  • affidamento preadottivo nazionale.

Procedura

La domanda può essere presentata solo attraverso il canale telematico, avvalendosi di uno dei seguenti servizi: web, contact center o enti di patronato.

Termini

La domanda deve essere presentata entro un anno dal verificarsi della nascita, adozione o affidamento ed il termine non è prorogabile. Con esclusivo riferimento agli eventi che si sono verificati tra il primo gennaio e il 4 maggio 2017, il calcolo per il termine di presentazione decorre comunque dal 4 maggio 2017.

Decreto Fiscale – Le novità in materia di lavoro

Il “Decreto Fiscale” – D.Lgs. 50/2017 – contiene anche novità in materia di lavoro e previdenza.

APE – anticipo pensionistico

Le attività lavorative indicate negli allegati C ed E della Legge 232/2016 (Legge di bilancio) si considerano svolte continuativamente se:

  • Nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento, tali attività non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi,
  • Sono state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza,
  • Il succitato periodo è corrispondente a quello di interruzione.

DURC

In caso di adesione alla rottamazione delle cartelle, il documento è rilasciato nel momento di presentazione della relativa dichiarazione (se anche tutti gli altri requisiti di regolarità sono soddisfatti).

Premi di produttività

Le aziende che coinvolgono in modo paritetico i propri lavoratori nell’organizzazione:

  • Beneficiano dell’abbassamento di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva ordinaria a loro carico su una quota delle erogazioni che non sia superiore a 800 euro,
  • Tale quota non è soggetta ad alcuna contribuzione a carico dei singoli lavoratori interessati,
  • L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene parimenti ridotta,
  • Questa nuova disposizione è applicabile agli accordi sottoscritti a partire dal 25 aprile 2017, mentre a quelli sottoscritti antecedentemente si applica la normativa pecedente.

Certificato telematico di gravidanza

L’Inps – attuando la delega attribuitagli dal T.U. sulla maternità e paternità – dirama le istruzioni opeartive (Circolare 82/2017) per la trasmissione in formato telematico dei certificati e attestati di:

  • gravidanza;
  • interruzione della gravidanza.

Rileva premettere che ciascuna tipologia di certificato deve opportunamente essere trasmessa all’Istituto solo se si presenta richiesta per beneficiare di una delle prestazioni  a tutela della maternità.

Trasmissione e consultazione

I certificati devono essere trasmetti con apposita procedura telematica direttamente dal medico certificatore.

E’ previsto un periodo transitorio di tre mesi, durante il quale saranno accettate entrambe le tipologie di presentazione dei certificati (cartacea e telematica). Al termine di tale periodo, verranno accettati esclusivamente i certificati trasmessi in modalità telematica.

I certificati presentati telematicamente all’Inps, potranno essere consultati dalla donna, previa identificazione tramite pin o cns.

I datori di lavoro potranno consultare i certificati presentati, previa autenticazione sul portale Inps, inserendo il numero di protocollo del certificato e il codice fiscale della lavoratrice.

E’ prevista una specifica procedura di annullamento in caso di errata trasmissione.

Caratteristiche del certificato

I certificati devono, obbligatoriamente, contenere i seguenti dati:

A.  Certificato di gravidanza

• le generalità della lavoratrice;

• la settimana di gestazione alla data della visita;

• la data presunta del parto.

B. Certificato di interruzione della gravidanza

• le generalità della lavoratrice;

• la settimana di gestazione alla data della visita;

• la data presunta del parto;

• la data di interruzione della gravidanza.

Una volta trasmesso il certificato, il medico deve rilasciare alla paziente il relativo numero univoco di protocollo e fornirle una copia cartacea del certificato in oggetto.

Credenziali di accesso

  • Medico: PIN o CNS da parte dei medici dipendenti o convenzionati con il S.S.N. I medici già in possesso del profilo ”medici certificatori” risulteranno automaticamente abilitati, anche per l’invio dei certificati di gravidanza e di interruzione della stessa;
  • Lavoratrice: PIN, CNS o SPID da parte della donna (solo consultazione dei certificati);
  • Datore di lavoro: PIN o CNS da parte dei datori di lavoro privati o loro incaricati (solo consultazione degli attestati). Coloro che sono già abilitati alla consultazione degli attestati di malattia saranno automaticamente abilitati anche alla consultazione degli attestati di gravidanza e di interruzione.

Assistenza

L’Inps fornisce assistenza ai datori di lavoro e alle donne tramite gli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail, raggiungibile attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803164 o il numero a pagamento 06164164 da rete mobile.

F24 compensazione crediti – obbligo presentazione canale Entratel o Fisconline

A partire dal 24 aprile 2017 tutti i soggetti titolari di partita iva che utilizzino – all’interno del modello F24 – un importo a credito relativo a:

  • Iva,
  • Imposte sui redditi e relative addizionali,
  • Ritenute alla fonte,
  • Imposte sostitutive delle imposte sul reddito,
  • Irap,
  • Credito di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi,

non potranno più effettuare il pagamento tramite gli istituti bancari o i canali home banking.

A differenza di quanto accadeva fino ad ora, il divieto vige anche per i modelli con saldo diverso da zero.

Tale modifica normativa impegna i datori di lavoro che si trovano nella sopra citata situazione a dover percorrere una delle seguenti opzioni:

  1. Utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o Fisconline, dotandosi delle credenziali per l’accesso al servizio. Tale canale può essere utilizzato se il conto corrente di addebito è acceso presso un istituto di credito convenzionato con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane;
  2. Delegare il professionista o un altro soggetto abilitato, in qualità di intermediario, che provvederà al pagamento del modello F24 tramite Entratel. In tal caso sarà necessario comunicare allo stesso il conto corrente di addebito e sottoscrivere apposita delega.

L’Agenzia delle Entrate, in un comunicato stampa, afferma che i controlli riguardanti la nuova procedura avverrà con decorrenza presumibilmente dal 1° giugno p.v.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia – in particolar modo sul credito derivante dall’erogazione del Bonus Renzi e dei rimborsi da assistenza fiscale dei sostituti di imposta – allo stato attuale tutti i modelli F24 che espongono un credito di natura fiscale devono essere presentati e pagati tramite uno dei canali sopraindicati.

Malattia: se la guarigione è anticipata il certificato deve essere aggiornato

La Circolare Inps 79/2017 fonisce istruzioni procedurali in merito alla guarigione anticipata del dipendente.

Il particolare, il dipendente che conclude l’evento morboso anticipatamente rispetto alla data indicata inizialmente sul certificato di malattia telematico – recuperando così la temporanea inabilità al lavoro – è tenuto a far correggere dal proprio medico la data presunta di fine prognosi.

L’obbligo di correzione è a carico del dipendente e il datore di lavoro non può riammetterlo in servizio anticipatamente, se il certificato non è stato aggiornato.

Perchè la rettifica si intenda valida e tempestiva è necessario che questa avvenga prima della ripresa dell’attività lavorativa.

In caso di visita di controllo domiciliare, se il dipendente non ha opportunamente provveduto a comunicare la chiusura anticipata dello stato morboso, riprendendo comunque l’attività lavorativa, verranno applicate le sanzioni previste in caso di assenza ingiustificata alla visita medica.

Bonus asilo nido: come richiederlo

L’attuazione della Legge di bilancio 2017 istituisce un bonus pari a 1000 euro da utilizzare per il pagamento delle rette di frequenza presso asili nido, sia pubblici che privati, e per il pagamento di forme di supporto all’assistenza domestica di bambini al di sotto dei 3 anni di età affetti da patologie croniche.

Le famiglie interessate devono presentare richiesta all’Inps entro il 31.12 dell’anno di riferimento allegando la documentazione che attesti il pagamento della retta di frequenza. La struttura prescelta deve essere inserita nell’elenco delle strutture preventivamente autorizzate dall’Istituto.

Per quanto riguarda, invece, i bambini con meno di 3 anni di età che non possono frequentare gli asili nido perchè portatori di patologie croniche, è necessario fornire un certificato del pediatra attestante le sopracitate condizioni ostative alla frequenza scolastica. Il certificato deve riguardare l’intero anno di riferimento.

Il contributo viene pagato dall’Inps direttamente al genitore che sottoscrive la richiesta, fino a concorrenza dell’intera quota mensile. Tale contributo può essere cumulato con il c.d. Voucher baby-sitter corrisposto alla madre lavoratrice per sei mesi, in alternativa al congedo parentale.

Da maggio al via il bonus occupazionale Liguria per gli over 40

Partirà dal mese di maggio la possibilità per le aziende di inserire nel proprio organico soggetti con più di 40 anni di età fruendo di un bonus occupazionale previsto ad hoc.

Nello specifico, sono soggette al riconoscimento del bonus in analisi le imprese private che assumono o le cooperative (o loro consorzi) che inseriscono in qualità di soci – presso unità locali site nel territorio ligure – soggetti con più di 40 anni di età, residenti in Liguria, che non usufruiscono di alcun ammortizzatore sociale e che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • Stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • Stato di non occupazione e che, ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione; tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.

Il bonus viene riconosciuto sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per quelle a tempo determinato. Per queste ultime sono previste, però, due fasce minime di almeno 6 o 12 mesi di durata del rapporto. L’importo del bonus, in base alla profilazione del soggetto ed alla durata del rapporto, varierà tra i 1000 € ed i 6000 €.

In questi giorni è previsto il rilascio delle istruzioni operative, mentre la decorrenza è prevista dal mese di maggio. Per maggiori informazioni si prega di contattare lo studio.

Premi di produzione – al via la decontribuzione

E’ entrato in vigore il 24 aprile 2017 il Decreto Legge n.50/2017, c.d. decreto fiscale, contenente vari provvedimenti urgenti, tra cui alcuni in materia di lavoro e previdenza. Di sicuro rilievo l’art. 55 relativo ai premi di produttività, il quale prevede che le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità individuate dal comma 188 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, hanno diritto all’abbassamento di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei singoli lavoratori interessati. L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene parimenti ridotta. Tale disposizione trova applicazione agli accordi sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del decreto e, quindi, a partire dal 25 aprile 2017 ed andrà ad impattare fortemente sul costo del lavoro e sul cuneo fiscale per le retribuzioni incentivanti collegate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli accordi di secondo livello.

Licenziamento disciplinare: novità dalla Cassazione

Riportiamo – di seguito – due pronunce della Corte di Cassazione in materia licenziamento disciplinare intervenute nel corso del 2016.

Sentenza n. 17245 del 22.08.2016.

La Corte rigetta il ricorso di un dipendente che contestava la legittimità del suo licenziamento, poiché non è stato rispettato il termine di 20 giorni previsto tra la contestazione dell’addebito e la convocazione del dipendente per il contraddittorio.

A parere della Cassazione, la violazione del termine determina la nullità del procedimento solo nel caso in cui il dipendente deduca e dimostri che il suo diritto di difesa è stato compromesso dalla contrazione del termine.

Sentenza n. 17371 del 26.08.2016.

La Cassazione afferma che il licenziamento è da considerarsi nullo se la contestazione disciplinare viene dichiarata tardiva.

La tempestività del licenziamento è un elemento costitutivo dell’atto di recesso, pertanto, il requisito della semplicità dell’indagine giustifica il lasso di tempo intercorso tra la segnalazione della condotta e la comunicazione della contestazione.

In caso di violazione del suddetto requisito, tale difetto è da considerarsi vizio formale, pertanto, la tutela del lavoratore è di tipo risarcitorio (risarcimento del danno in una misura compresa tra le 6 e le 12 mensilità); la tutela reintegratoria, infatti, opererebbe se vi fosse il difetto di un elemento costitutivo del licenziamento in sé.