Lavoratori disabili e periodo di comporto: la pronuncia della Cassazione

L’episodio di malattia del lavoratore disabile – assunto in seguito agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 – deve essere distinto in due fattispecie:

  1. Evento ricollegabile alla patologia invalidante;
  2. Evento non collegato alla patologia invalidante.

Se lo stato morboso ricade nel primo gruppo, allora, il datore di lavoro non può utilizzare l’evento di malattia ai fini del calcolo del periodo di comporto.

E’ quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 9395/2017, sostenendo che, in questi casi, l’impossibilità di rendere la prestazione deriva dalla violazione – da parte del datore di lavoro – dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore. A quest’ultimo spetta l’onere di provare gli elementi oggettivi su cui si fonda la responsabilità del datore di lavoro.