Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interviene per fare chiarezza in merito alle modalità di valutazione di un’eventuale corresponsabilità dell’impresa con riferimento alle infrazioni commesse dagli autisti e rilevate in sede di controlli su strada.
La Circolare ministeriale fa specifico riferimento agli adempimenti effettuati dall’impresa di autotrasporto in materia di formazione sui tachigrafi, istruzione dei conducenti e controllo sulle loro attività e sostiene che la responsabilità aziendale possa essere esclusa se:
- l’impresa ha adempiuto in maniera corretta agli oneri di formazione e controllo,
- l’attività dei conducenti è stata organizzata in modo tale da rispettare le disposizioni relative ai tempi di guida ed al corretto uso del tachigrafo.
Elemento fondamentale è la prova agli organismi preposti, prima della completa redazione del verbale redatto per infrazioni minori, dell’effettivo adempimento degli obblighi sopra citati.
In tutti i casi in cui si configurano reati non classificabili come minori, la valutazione delle responsabilità è rimessa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso. In queste sedi il parere favorevole all’esclusione della responsabilità di impresa è dato se si fornisce prova dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo e anche della non imputabilità dell’infrazione a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa.