Cassazione: licenziamento individuale e criteri di scelta

La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di criteri di scelta e licenziamento individuale, con la pubblicazione della Sentenza n. 19732/2018.

Nel caso specifico un’azienda di pulizie ha licenziato una lavoratrice dopo aver perso alcuni appalti.

Il datore di lavoro ha fondato il licenziamento sul presupposto che la lavoratrice fosse adibita in via esclusiva alla pulizia degli stabili oggetto degli appalti persi, senza considerare altri criteri come l’anzianità aziendale o i carichi familiari.

La lavoratrice ha impugnato il licenziamento e la Corte d’Appello ha accolto il ricorso sostenendo che le motivazioni alla base del provvedimento fossero manifestamente insussistenti e disponendo la reintegra in servizio e il pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità di retribuzione.

Il datore di lavoro ha presentato ricorso in Cassazione contro la pronuncia dei Giudici di appello sostenendo che i criteri di scelta validi per i licenziamenti collettivi non trovano applicazione in caso di licenziamento individuale e che la reintegra in servizio sia inapplicabile.

La Cassazione, nella sua pronuncia si è espressa come segue, con un parziale accoglimento del ricorso del datore di lavoro:

  • I criteri di scelta utilizzati nelle procedure di licenziamento collettivo (ad esempio l’anzianità aziendale e i carichi familiari) devono essere comunque utilizzati in tutti i casi in cui non siano previsti altri criteri specifici dettati dalla legge;
  • In caso di licenziamento illegittimo, la tutela reintegratoria si applica solo in ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza. Poiché il caso in esame non ricade in tali ipotesi residuali, la violazione dei criteri di scelta rende applicabile il solo risarcimento indennitario.

Chiusura periodo feriale

Si ricorda a tutti che lo studio Nicco:

  • il 14 agosto effettuerà orario ridotto e chiuderà alle ore 12.30;
  • dal 15 al 19 agosto resterà chiuso;
  • dal 20 al 31 agosto  sarà aperto dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Lo studio riaprirà regolarmente (con orario 9.30 – 12.30 e 15.00 – 17.00) dal giorno 3 settembre 2018.

Per urgenze si prega di inviare una mail all’indirizzo info@studionicco.it oppure lasciare un messaggio in segreteria telefonica al numero 019/9246447 (indicando il proprio nominativo e un recapito telefonico).

Conversione decreto dignità

E’ entrata in vigore il 12 agosto la legge di conversione del decreto dignità. Tra le novità inserite in sede di conversione ricordiamo:

  • il contingentamento numerico del lavoro somministrato a tempo determinato, in sommatoria con il contratto a termine;
  • l’applicabilità differita della nuova normativa sui tempi determinati al primo novembre per i rinnovi e le proroghe di contratti;
  • la rimodulazione della normativa relativa ai voucher.

Nella circolare n° 52 abbiamo ripercorso tutte le novità apportate con la legge di conversione.

L’Inps pubblica una guida sul certificato medico e le visite di controllo

L’Inps ha pubblicato un vademecum sulle certificazioni di malattia e sulle visite di controllo.

Il documento è un utile supporto per i dipendenti, poichè contiene indicazioni pratiche utili e la prassi da seguire in caso di malattia.

I principali argomenti trattati sono:

  • La corretta compilazione e trasmissione del certificato medico telematico;
  • Informazioni utili per la corretta gestione dell’evento di malattia;
  • Le visite mediche.

Scarica la Guida Inps: certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici

Inps: verifica in tempo reale della regolarità contributiva

A partire dal 9 luglio – tramite il sito dell’Inps – è possibile verificare in tempo reale se l’azienda presenta il requisito della regolarità contributiva per ottenere la concessione di benefici normativi e contributivi.

All’interno della funzione “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente” è possibile procedere ad un’interrogazione del sistema Durc on line per verificare – per uno specifico periodo di tempo da indicare in fase di richiesta – la regolarità contributiva aziendale.

In fase di richiesta è necessario indicare la matricola Inps, ma il sistema procederà ad una verifica di tutte le matricole eventualmente collegate al codice fiscale corrispondente alla matricola inserita dall’utente, per restituire una verifica completa in relazione alla regolarità richiesta.

L’utilizzo della procedura è volontario. L’istituto ha comunque chiarito che in caso di assenza della procedura preventiva da parte dell’azienda, in caso di richiesta di agevolazioni, la denuncia mensile uniemens genera in maniera automatica l’interrogazione da parte di Dpa della procedura di Durc On-Line.

E’ importante ricorda che, per l’ammissione al godimento di benefici normativi e contributivi, non è sufficiente il solo rispetto del requisito della regolarità contributiva, ma anche il rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia di lavoro (che non sono verificate dalla procedure Dpa).

Settore edile – Rinnovato il Ccnl

Il 18 luglio 2018 la parti sociali (FenealUil, FilcaCisl, FilleaCgil, Ance e Coop) hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo del settore edile, che decorrenza 01.07.2018 e scadenza 30.09.2020.

 

Riassumiamo le principali novità.

 

1. Costituito l’Ente Nazionale Formazione e Sicurezza, cui sono demandati i seguenti compiti:

  • Fare sistema in ambito territoriale e nazionale,
  • Creare sinergie per generare un’ottimizzazione dei costi, migliorare funzionalità ed efficacia,
  • Incrementare la qualità dei servizi,
  • Realizzare un sistema unitario coeso e solidale che sia vantaggioso per le imprese del settore.

 

2. Previsti aumenti della parte economica del contratto (con decorrenza 01.07.2018, 01.07.2019 e 01.09.2020) e un incremento del contributo Prevedi.

 

3. Costituito il Fondo Nazionale di settore per l’Assistenza Sanitaria Integrativa, destinato sia agli operai che agli impiegati e decorrente dal 1.1.2019.

Operai

La contribuzione sarà pari allo 0,60% per un minimo di 120 ore, calcolato sulle seguenti voci della retribuzione: minimo, contingenza, edr, its.

Gli importi sono a totale carico dei datori di lavoro e dovranno essere versati alla Cassa Edile con le seguenti modalità:

dal 01.10.2018 lo 0,35%;

dal 01.01.2019 lo 0,60% (0,25% + 0,35%).

Impiegati

La contribuzione sarà pari allo 0,26% da calcolarsi su: minimo, contingenza, edr, premio di produzione.

 

4. Contributi Cassa Edile – nuovi importi

Il contributo è fissato nella misura del 2,25%. Fino al 31.12.2018 lo 0,25% del contributo sarà destinato alle prestazioni sanitarie, mentre a decorrere dal 01.01.2019, quest’ultimo contributo viene assorbito dallo 0,60% destinato al Fondo Sanitario di cui sopra.

Sempre alla Cassa Edile sarà versato in contributo per la creazione del Fondo destinato ad incentivare l’occupazione giovanile, pari allo 0,10% da calcolarsi su: minimo in vigore al 01.07.2018, contingenza, edr, its.

 

5. Contributo lavori usuranti

L’importo derivante dal versamento dello 0,10% sarà destinato a finanziare l’accesso al pensionamento, anche anticipato, degli operai del settore. Sempre a tale scopo, dal 01.10.2018 il sopracitato contributo è portato allo 0,20%.

 

6. Lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps e a nessun’altra forma pensionistica, che rispondano ai requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, possono iscriversi alla Cassa Edile.

Il contributo annuo da versare non può essere inferiore al 1% da calcolarsi sulla retribuzione prevista per i lavoratori dipendenti del settore inquadrati al livello terzo.

L’iscrizione consente di poter partecipare ai corsi di formazione (sia tecnica che in materia di sicurezza), accedere alla fornitura Dpi, al servizio di assistenza dei Cpt e degli enti unificati sulla formazione, prevenzione e sicurezza e sarà, inoltre, possibile iscriversi – previo pagamento della contribuzione aggiuntiva – al fondo pensione integrativa ed a quello sanitario nazionale.

Corte di Cassazione: le sanzioni per chi impiega extracomunitari irregolari

Con la sentenza n. 12936/2018 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai datori di lavoro che impiegano in maniera irregolare soggetti extracomunitari che non sono in possesso di regolare titolo di soggiorno.

Nello specifico, la sentenza conferma che chi impiega in nero extracomunitari irregolari è soggetto sia alla sanzione amministrativa che a quella penale, superando il principio giuridico secondo cui il giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione qualora si sia già formata la cosa in giudicata (ne bis in idem) poiché la condotta messa in atto dal datore di lavoro lede due differenti istituti giuridici:

  • quello penale per quanto riguarda le vigenti norme sull’immigrazione,
  • quello amministrativo per quanto attiene al lavoro sommerso.

Le sanzioni penali

La violazione delle norme vigenti in materia di immigrazione – impiegando in azienda uno straniero irregolare – è punita con la reclusione da 6 mesi ai 3 anni, oltre ad una multa di 5.000€.

Le pene previste possono essere aumentate da 1/3 alla metà se:

  • i lavoratori irregolari occupati sono più di 3;
  • tra i lavoratori irregolari ci sono dei minori;
  • i lavoratori sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Le sanzioni amministrative per il lavoro nero

L’importo della sanzione per lavoro nero varia in funzione delle effettive giornate di lavoro prestate in forma irregolare. In caso di lavoratore privo di regolare permesso di soggiorno, tutti gli importi di seguito indicati vengono maggiorati del 20%.

Il datore di lavoro è soggetto ad un sanzione di importo compreso tra 1.500€ e 9.000€ per ciascun lavoratore irregolare, se l’impiego effettivo non supera le 30 giornate.

L’importo sale da 3.000€ a 18.000€ per ogni lavoratore irregolare se l’impiego effettivo va dalle 31 alle 60 giornate, mentre se il periodo di impiego effettivo supera le 60 giornate, la sanzione aumenta da un minimo di 6.000€ ad un massimo di 36.000€ per ogni lavoratore irregolare.

Appalto illecito e sanzioni – Linee guida ministeriali

L’Inl pubblica la Circolare n.10/2018 che contiene le linee guida valide per il proprio personale addetto alla vigilanza che riscontri violazioni in materia di appalto.

Nello specifico il documento regola le situazioni di appalto non genuino in cui vengano riscontrate inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori coinvolti.

Attualmente, in caso di illecito, si configura la seguente sanzione amministrativa: 50 euro per ciascun lavoratore impiegato e per singola giornata lavorativa. Tale sanzione è applicabile sia nei confronti dell’appaltatore fittizio che del committente/utilizzatore.

Si ricorda che la sanzione viene applicata anche quando l’illecito sia commesso per eludere norme riguardanti disposizioni di legge o derivanti dal Ccnl applicato.

Per quanto riguarda il soggetto effettivamente titolare del rapporto di lavoro dipendente, questo non è automaticamente individuabile nell’effettivo utilizzatore della prestazione. Quest’ultimo viene individuato come datore di lavoro solo su specifica richiesta del lavoratore interessato. Se ciò non avviene, la diffida accertativa relativa alle retribuzioni può essere emessa solamente nei confronti dell’appaltatore fittizio.

In ambito previdenziale, invece, vige il principio (richiamato più volte anche dalla Cassazione) secondo cui “l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo”, pertanto, gli obblighi di natura previdenziale gravano in capo all’effettivo utilizzatore della prestazione.

Tuttavia, l’Inl ricorda ai propri ispettori che – richiamando l’orientamento dei Giudici di Cassazione – per evitare che lo sdoppiamento della titolarità delle sanzioni crei un danno ai lavoratori, nel caso di mancato pagamento delle sanzioni contributive da parte dell’effettivo utilizzatore, il pagamento delle stesse possa essere richiesto all’appaltatore fittizio in quanto soggetto comunque coinvolto nella vicenda.

In vigore il Decreto Dignità – analisi delle novità in materia di lavoro

Il 14 luglio scorso è entrato in vigore il D.L. 87/2018. Il testo del c.d. Decreto Dignità apporta novità anche in materia di lavoro, modificando il D.Lgs. 81/2015.

La Circolare n. 51 dello Studio Nicco esamina le principali novità in vigore, in attesa dei chiarimenti ministeriali.

Tuttavia, è importante ricordare che il testo del Decreto potrebbe essere modificato in fase di conversione che – a norma di legge – deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Link alla circolare n. 51

I chiarimenti dell’Inl sui nuovi mezzi di pagamento delle retribuzioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene – con la nota protocollo 5828/2018 – sui nuovi metodi tracciabili da utilizzare per il pagamento delle retribuzioni, in vigore dal 1° luglio 2018.

Il documento si focalizza sui seguenti aspetti.

Modalità di calcolo della sanzione.

La norma prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma che va da 1.000 a 5.000 euro.

A parere dell’Inl – esaminato e interpretato il dato contenuto della norma – la determinazione dell’importo applicabile prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione, ma debba essere invece rapportato al numero di mensilità in cui la violazione viene messa in atto.

Ad esempio, se la violazione si protrae per 3 mesi, l’importo determinato in fase di accertamento dovrà essere moltiplicato per 3.

I mezzi di pagamento ammessi.

L’ispettorato interviene indicando altri metodi di pagamento c.d. tracciabili non espressamente indicati dalla norma di legge:

  • Il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN. In questo secondo caso il datore di lavoro è tenuto a conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza.
  • Con esclusivo riferimento ai soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori di lavoro”, è consentito il pagamento delle retribuzioni tramite versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, rispettando alcune specifiche condizioni (la modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore” e il versamento venga documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione).

Leggi la Nota Protocollo 5828/2018