L’Inps si è espresso sul tema dell’esonero dalle visite di controllo durante l’evento di malattia.
La precisazione si è resa necessaria in seguito alla pratica che ha recentemente preso campo e che prevede la richiesta del dipendente al proprio medico di apporre sul certificato medico il codice “E” con il fine di ottenere l’esonero dal sopra citato controllo.
Innanzitutto è opportuno precisare che il codice “E” viene utilizzato dai medici Inps durante la disamina dei certificati pervenuti con il fine di prendere decisioni in merito alle malattie gravissime; decisioni che vengono comunque prese sulla base di disposizioni diramate dall’Istituto a livello centrale.
L’Istituto ricorda che tale codice non prevede un esonero dal controllo, bensì un esonero dalla reperibilità nelle fasce stabilite.
Inoltre, tale codice può essere apposto sul certificato dal medico curante solo al momento della redazione del certificato (non successivamente) ed esclusivamente quando ricorrono le seguenti condizioni:
Per i dipendenti subordinati del settore privato
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- Stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
Per i dipendenti pubblici
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
- Stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Per opportuna conoscenza, si rimanda alla Circolare Inps 95/2016