Certificati di malattia on-line

L’Inps con circolare del 16.04 ha ricordato che il nuovo sistema di comunicazione on-line dei certificati di malattia da parte dei medici all’istituto è tutt’ora una metodologia transitoria e diventerà l’unica possibile trascorsi tre mesi dal 03.04.2010.  Il medico dovrà sempre rilasciare all’interessato copia cartacea del modulo inviato all’inps. Per l’azienda si prospettano due diverse possibilità: o continuare a ricevere i certificati di malattia in cartaceo da parte dei lavoratori o richiedere l’abilitazione al portale dell’istituto e scaricare dal sito dell’Inps i certificati di malattia dei propri lavoratori.

Rinnovo del CCNL edilizia industria

Nel mese di aprile è stato rinnovato il contratto collettivo per il settore edilizia industria. In attesa della pubblicazione dello stesso, si rende noto che lo stesso varrà dal 01.04.2010 fino al 31.12.2012 e prevede tre tranches di aumenti retributivi: 01.04.2010, 01.01.2011, 01.01.2012.

Indennità di trasferta

Con interpello 14/2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che l’indennità di trasferta deve essere erogata dalle aziende in ottemperanza alle previsioni del CCNL applicato e, pertanto, le somme erogate oltre agli importi previsti dai rispettivi contratti collettivi (anche aziendali) devono essere ritenute come superminimo individuale e pertanto assoggetate a contribuzione e imposizione Irpef.

Con nota 7301 del 21.04 il Ministero è ritornato sui propri passi, specificando che è possibile erogare un’indennità di trasferta di importo superiore a quello previsto dal CCNL nel caso in cui tale importo sia determinato da un maggior disagio o onerosità della trasferta. Tale importo sarà ovviamente esente fino alle soglie previste dall’art. 51 del Tuir.

Certificazione di malattia in via telematica

Entro il 30 di aprile entrerà a pieno regime l’invio telematico da parte dei medici dei certificati di malattia all’Inps. Con questa nuova modalità l’ente riceverà direttamente le certificazioni di malattia dei lavoratori dipendenti e rilascera al medico ricevuta telematica di presentazione. Il medico a sua volta ne consegnera una copia al lavoratore, allegando inoltre la copia cartacea per il datore di lavoro. Spetterà, infatti, al lavoratore, entro i due giorni successivi, recapitare al datore di lavoro il proprio certificato di malattia, a meno che l’azienda non abbia optato per la ricezione diretta dei certificati da parte dell’Inps, tramite accesso al portare dell’istituto o tramite posta elettronica certificata. Si resta comunque in attesa degli ultimi chiarimenti da parte dell’Inps.

Il collegato lavoro torna alle camere

In data odierna il Presidente della Repubblica ha rinviato alle camere il c.d. “collegato lavoro”, viste le criticità presenti nel testo. Un punto che sicuramente ha creato molti dubbi e perplessità ai più è stato l’istituto dell’arbitrato e la costituzionalità dello stesso.

Collegato lavoro, alcune novità

Il collegato lavoro prevede molte modifiche al panorama lavoristico italiano. Tra le principali:

– Abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione: infatti ora le parti possono adire direttamente al Giudice del lavoro, escludendo il tentativo di conciliazione.  Lo stesso comunque è stato completamente riscritto, prevedendo tempistiche più rigide ed un iter differente, con la possibilità per entrambe le parti di presentare propri scritti difensivi;

– Possibilità per i contratti individuali di prevedere la possibilità di dirimere eventuali conflitti tramite l’arbitrato;

– Impugnazione del licienziamento che dovrà avvenire entro i 60 giorni successivi allo stesso ma che, per poter essere valida, dovrà essere seguita nei successivi 180 giorni dal ricorso al Giudice del lavoro;

– Per quanto riguarda il lavoro nero è stato previsto un regime sanzionatorio agevolato per quei datori di lavoro che successivamente abbiano regolarizzato la loro posizione;

– Rinvio della riforma degli ammortizzatori sociali.

Stop alla doppia contribuzione per i soci di società commerciali

Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del 12.02.2010 hanno definitivamente posto fine alle pretese dell’Inps rigurdanti la doppia contribuzione dei soci amministratori di Srl commerciali. Infatti hanno affermato che il socio d’opera che presti attività all’interno dell’impresa dovrà versare i contributi solo alla cassa previdenziale per la quale presta l’attività lavorativa con carattere di prevalenza.

Durc e debiti alla gestione separata

L’Inps in questo periodo stà inviando numerose lettere ai committenti per il mancato versamento dei contributi alla gestione separata. Tali lettere servono all’istituto per sospendere i termini di prescrizione quinquennali. Nel caso in cui tali somme siano dovute, l’azienda potrà effettuare il pagamento in unica soluzione o tramite pagamento rateale. Si sottolinea come anche questi debiti nei confronti dell’istituto comporteranno l’emissione del DURC irregolare.

Pagamento retribuzioni mese di dicembre

Si ricorda a tutti i clienti che le retribuzioni del mese di dicembre, per poter essere computate tra i costi dell’anno per l’azienda e come reddito per il lavoratore, devono essere pagate entro il 12 di gennaio. Se pagate successivamente sono di competenza dell’anno successivo.