Indennità di trasferta

Con interpello 14/2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che l’indennità di trasferta deve essere erogata dalle aziende in ottemperanza alle previsioni del CCNL applicato e, pertanto, le somme erogate oltre agli importi previsti dai rispettivi contratti collettivi (anche aziendali) devono essere ritenute come superminimo individuale e pertanto assoggetate a contribuzione e imposizione Irpef.

Con nota 7301 del 21.04 il Ministero è ritornato sui propri passi, specificando che è possibile erogare un’indennità di trasferta di importo superiore a quello previsto dal CCNL nel caso in cui tale importo sia determinato da un maggior disagio o onerosità della trasferta. Tale importo sarà ovviamente esente fino alle soglie previste dall’art. 51 del Tuir.