Collegato lavoro, alcune novità

Il collegato lavoro prevede molte modifiche al panorama lavoristico italiano. Tra le principali:

– Abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione: infatti ora le parti possono adire direttamente al Giudice del lavoro, escludendo il tentativo di conciliazione.  Lo stesso comunque è stato completamente riscritto, prevedendo tempistiche più rigide ed un iter differente, con la possibilità per entrambe le parti di presentare propri scritti difensivi;

– Possibilità per i contratti individuali di prevedere la possibilità di dirimere eventuali conflitti tramite l’arbitrato;

– Impugnazione del licienziamento che dovrà avvenire entro i 60 giorni successivi allo stesso ma che, per poter essere valida, dovrà essere seguita nei successivi 180 giorni dal ricorso al Giudice del lavoro;

– Per quanto riguarda il lavoro nero è stato previsto un regime sanzionatorio agevolato per quei datori di lavoro che successivamente abbiano regolarizzato la loro posizione;

– Rinvio della riforma degli ammortizzatori sociali.

Stop alla doppia contribuzione per i soci di società commerciali

Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del 12.02.2010 hanno definitivamente posto fine alle pretese dell’Inps rigurdanti la doppia contribuzione dei soci amministratori di Srl commerciali. Infatti hanno affermato che il socio d’opera che presti attività all’interno dell’impresa dovrà versare i contributi solo alla cassa previdenziale per la quale presta l’attività lavorativa con carattere di prevalenza.

Durc e debiti alla gestione separata

L’Inps in questo periodo stà inviando numerose lettere ai committenti per il mancato versamento dei contributi alla gestione separata. Tali lettere servono all’istituto per sospendere i termini di prescrizione quinquennali. Nel caso in cui tali somme siano dovute, l’azienda potrà effettuare il pagamento in unica soluzione o tramite pagamento rateale. Si sottolinea come anche questi debiti nei confronti dell’istituto comporteranno l’emissione del DURC irregolare.

Pagamento retribuzioni mese di dicembre

Si ricorda a tutti i clienti che le retribuzioni del mese di dicembre, per poter essere computate tra i costi dell’anno per l’azienda e come reddito per il lavoratore, devono essere pagate entro il 12 di gennaio. Se pagate successivamente sono di competenza dell’anno successivo.

Aggiornamento modulistica

Lo studio ha provveduto ad aggiornare la modulistica presente sul sito. Sono stati inseriti il modulo per le detrazioni d’imposta anno 2010, il modulo per la detassazione dei premi anno 2010, i moduli Inps di iscrizione alla gestione separata e per la richiesta diretta del genitore naturale dell’assegno per il nucleo familiare. Sono stati inoltre aggiornati i moduli Inps per la richiesta dell’assegno nucleo familiare lavoratori dipendenti e lavoratori iscritti alla gestione separata.

Fringe benefit e pacchi regalo ai lavoratori

Con circolare n° 59/08 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i pacchi regalo natalizi hanno la natura di fringe benefit e pertanto devono essere imputati a reddito per il lavoratore dipendente o assimilato allo stesso. Questo ovviamente tenendo conto della franchigia di € 258,23 che il Tuir riconosce in capo al lavoratore per questo tipo di erogazioni.

Quindi l’azienda che distribuisce un pacco natalizio al lavoratore deve far transitare sul libro unico del lavoro il fringe benefit in modo da essere regolare con la registrazione sullo stesso di tutte le dazioni (anche in natura) al lavoratore. Dal canto suo il lavoratore, se non ha altri fringe benefit (vedi auto aziendale, ecc), vedrà transitare tale somma sulla busta paga senza avere un aumento di imposte in sede di conguaglio, potendo scontare il plafond di € 258,23.

Si sottolinea come questa interpretazione lasci perplessi i più, visto lo snaturarsi del concetto di pacco regalo natalizio. D’altro canto ci si pone il problema delle sanzioni che deriverebbero dall’errata compilazione del libro unico del lavoro da parte delle aziende. Accostandosi alla circolare dell’agenzia delle Entrate si trova un giusto mezzo in quanto il libro unico del lavoro sarà correttamente compilato e il lavoratore non avrà in generale nessun aumento di imposte.

Nuovi minimi retributivi per il settore artigiano

In data 15 dicembre le associazioni sindacali hanno determinato i nuovi minimi retributivi in vigore da gennaio 2010 per il settore artigiano. Come previsto l’aumento è stato dell’1,5%. E’ stato inoltre ribadito come le aziende che non si iscriveranno agli enti bilaterali dovranno riconoscere al lavoratore la somma di € 25 mensili. Tale cifra verrà erogata trimestralmente e sarà esclusa dal computo del Tfr.

Sconto edili Inail in autoliquidazione

L’Inail ha comunicato che i datori di lavoro del settore edile, per beneficiare dello sconto Inail dell’11,50%, dovranno autocertificare, entro la scadenza della prima rata (16.02.2010), l’assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro al loro carico.