Tesserino di riconoscimento nei cantieri

Con la Legge n° 126 del 13 agosto 2010, pubblicata in G.U. il 23 agosto e in vigore dal giorno 07 settembre 2010 il Governo ha provveduto a rivedere la normativa riguardante il tesserino di riconoscimento nei cantieri.

Tale normativa prevede, infatti, per i lavoratori dipendenti l’inserimento della data di assunzione e, in caso di subappalto, della relativa autorizzazione (ove prevista dal contratto di appalto principale).

Per i lavoratori autonomi è invece previsto l’obbligo di inserire nella tessera di riconoscimento l’indicazione del committente.

Detassazione premi di produttività 2011

Con la manovra correttiva il Governo rivede la gestione della tassazione agevolata sui premi di produzione. Infatti a decorrere dal 2011 si potranno agevolare solo le somme erogate a titolo di premio di produzione in virtù di un contratto integrativo di secondo livello. Si andrà quindi a escludere da questa agevolazione tutte le piccole aziende nelle quali non sono presenti le rappresentanze sindacali. Quindi quella che doveva essere un’agevolazione per tutti i lavoratori dipendenti diventa appannaggio di poche aziende più strutturate.

Manovra correttiva 2010

Tra le varie novità previste dalla manovra correttiva per l’anno 2010, in vigore dal 31.05.2010:

– Per il solo anno 2011 un reddito massimo di 40.000 € (anziché 35.000 €) come soglia massima di applicazione della detassazione sui premi per incrementi di produttività fino a 6.000 €;

– A decorrere dal 01.01.2011 un nuovo metodo di riscossione delle somme dovute all’inps: per i contributi accertati d’ufficio si avranno 90 giorni di tempo per pagare e, nel caso non si adempia, scatterà nei successivi 30 giorni l’adempimento forzato; per i versamenti omessi, dovuti a titolo di contributi previdenziali o assistenziali, a scadenza mensile o comunque periodica, l’esecuzione forzata scatterà direttamente dopo 30 giorni dalla data di scadenza del versamento non effettuato (pari data per la notifica all’azienda e per la consegna all’agente della riscossione).

Rinnovo CCNL legno industria

Il 12 maggio è stato siglato il rinnovo del CCNL per il settore legno industria. Lo stesso decorre dal 01.04.2010 e scadrà il 31.03.2013. Sono previste tre tranches di aumenti: 01.04.2010, 01.01.2011, 01.07.2012.

Viene inoltre stabilito che, a decorrere dal 01.01.2013, il contributo minimo di versamento al fondo di previdenza complementare verrà innalzato al 1,30 %.

Novità dalla Cassa Edile

La Cassa Edile di Savona ha comunicato in questi giorni che con il rinnovo del CCNL del settore edilizia industria va in pensione il vecchio Elemento Economico Territoriale. A decorrere da gennaio 2010 lo stesso lascerà spazio al nuovo EVR (Elemento Variabile della Retribuzione). 

Sempre la Cassa Edile ricorda come ora le aziende del settore che occupano una percentuale di lavoratori part-time superiore al 3% non potranno essere ritenute in regola al fine dell’emisisone del DURC.

Certificati di malattia on-line

L’Inps con circolare del 16.04 ha ricordato che il nuovo sistema di comunicazione on-line dei certificati di malattia da parte dei medici all’istituto è tutt’ora una metodologia transitoria e diventerà l’unica possibile trascorsi tre mesi dal 03.04.2010.  Il medico dovrà sempre rilasciare all’interessato copia cartacea del modulo inviato all’inps. Per l’azienda si prospettano due diverse possibilità: o continuare a ricevere i certificati di malattia in cartaceo da parte dei lavoratori o richiedere l’abilitazione al portale dell’istituto e scaricare dal sito dell’Inps i certificati di malattia dei propri lavoratori.

Rinnovo del CCNL edilizia industria

Nel mese di aprile è stato rinnovato il contratto collettivo per il settore edilizia industria. In attesa della pubblicazione dello stesso, si rende noto che lo stesso varrà dal 01.04.2010 fino al 31.12.2012 e prevede tre tranches di aumenti retributivi: 01.04.2010, 01.01.2011, 01.01.2012.

Indennità di trasferta

Con interpello 14/2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che l’indennità di trasferta deve essere erogata dalle aziende in ottemperanza alle previsioni del CCNL applicato e, pertanto, le somme erogate oltre agli importi previsti dai rispettivi contratti collettivi (anche aziendali) devono essere ritenute come superminimo individuale e pertanto assoggetate a contribuzione e imposizione Irpef.

Con nota 7301 del 21.04 il Ministero è ritornato sui propri passi, specificando che è possibile erogare un’indennità di trasferta di importo superiore a quello previsto dal CCNL nel caso in cui tale importo sia determinato da un maggior disagio o onerosità della trasferta. Tale importo sarà ovviamente esente fino alle soglie previste dall’art. 51 del Tuir.

Certificazione di malattia in via telematica

Entro il 30 di aprile entrerà a pieno regime l’invio telematico da parte dei medici dei certificati di malattia all’Inps. Con questa nuova modalità l’ente riceverà direttamente le certificazioni di malattia dei lavoratori dipendenti e rilascera al medico ricevuta telematica di presentazione. Il medico a sua volta ne consegnera una copia al lavoratore, allegando inoltre la copia cartacea per il datore di lavoro. Spetterà, infatti, al lavoratore, entro i due giorni successivi, recapitare al datore di lavoro il proprio certificato di malattia, a meno che l’azienda non abbia optato per la ricezione diretta dei certificati da parte dell’Inps, tramite accesso al portare dell’istituto o tramite posta elettronica certificata. Si resta comunque in attesa degli ultimi chiarimenti da parte dell’Inps.

Il collegato lavoro torna alle camere

In data odierna il Presidente della Repubblica ha rinviato alle camere il c.d. “collegato lavoro”, viste le criticità presenti nel testo. Un punto che sicuramente ha creato molti dubbi e perplessità ai più è stato l’istituto dell’arbitrato e la costituzionalità dello stesso.