In relazione alla comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari (vedi Pianeta Lavoro & Tributi n° 4 del 27.02.2012) l’Agenzia delle Entrate ha, con provvedimento n° 133184/2012 datato 17 settembre, disposto un’ulteriore proroga al 31 marzo 2013 del termine; il quale, peraltro, era già stato prorogato al 15 ottobre 2012.
Il direttore dell’Agenzia evidenzia come la necessità di tale proroga sia da ravvisare nelle “particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità dell’obbligo in parola”.
Professionisti, operatori e associazioni di categoria hanno, nelle ultime settimane, promosso numerose richieste di chiarimenti riguardanti la procedura e, in alcuni casi, anche una sostanziale revisione della stessa.
L’Istituto ha risposto alle criticità sollevate pubblicando, in data 24 settembre, la circolare 36/E con la quale fornisce ulteriori chiarimenti a riguardo.
Vediamo, sinteticamente, i punti toccati dalla circolare:
- Certificazione: Per la determinazione del reddito diverso derivante dagli accordi tra le parti per la concessione in godimento del bene relativo all’impresa, il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da una certificazione scritta e con data antecedente rispetto a quella di utilizzazione del bene;
- Beni aziendali dati in godimento all’imprenditore individuale e a soci di società di persone e di società trasparenti per opzione: Per evitare il fenomeno di doppia tassazione, che si può verificare nel caso in cui il soggetto utilizzatore coincida con l’imprenditore individuale o con il socio di società di persone e società trasparenti per opzione, al reddito diverso assoggettabile a tassazione deve essere apportata un riduzione pari al maggior reddito di impresa imputato all’utilizzatore a causa dell’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento, generatore del reddito diverso;
- Godimento di autoveicoli: In questo caso si deve porre a confronto il valore normale del diritto di godimento del bene (ex art. 51 c. 4 del TUIR), al netto dell’eventuale corrispettivo pagato, con il reddito imputato all’imprenditore individuale o attribuito al socio utilizzatore per trasparenza. L’eccedenza del valore normale rispetto al reddito sopra individuato, che può derivare da questa operazione, dovrà essere assoggettata a tassazione in qualità di reddito diverso.