Comunicazione dati dei beni dell’impresa concessi in godimento a soci e familiari – chiarimenti

In relazione alla comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari (vedi Pianeta Lavoro & Tributi n° 4 del 27.02.2012) l’Agenzia delle Entrate ha, con provvedimento n° 133184/2012 datato 17 settembre, disposto un’ulteriore proroga al 31 marzo 2013 del termine; il quale, peraltro, era già stato prorogato al 15 ottobre 2012.

Il direttore dell’Agenzia evidenzia come la necessità di tale proroga sia da ravvisare nelle “particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità dell’obbligo in parola”.

Professionisti, operatori e associazioni di categoria hanno, nelle ultime settimane, promosso numerose richieste di chiarimenti riguardanti la procedura e, in alcuni casi, anche una sostanziale revisione della stessa.

L’Istituto ha risposto alle criticità sollevate pubblicando, in data 24 settembre,  la circolare 36/E con la quale fornisce ulteriori chiarimenti a riguardo.

Vediamo, sinteticamente, i punti toccati dalla circolare:

  1. Certificazione: Per la determinazione del reddito diverso derivante dagli accordi tra le parti per la concessione in godimento del bene relativo all’impresa, il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da una certificazione scritta e con data antecedente rispetto a quella di utilizzazione del bene;
  2.  Beni aziendali dati in godimento all’imprenditore individuale e a soci di società di persone e di società trasparenti per opzione: Per evitare il fenomeno di doppia tassazione, che si può verificare nel caso in cui il soggetto utilizzatore coincida con l’imprenditore individuale o con il socio di società di persone e società trasparenti per opzione, al reddito diverso assoggettabile a tassazione deve essere apportata un riduzione pari al maggior reddito di impresa imputato all’utilizzatore a causa dell’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento, generatore del reddito diverso;
  3. Godimento di autoveicoli: In questo caso si deve porre a confronto il valore normale del diritto di godimento del bene (ex art. 51 c. 4 del TUIR), al netto dell’eventuale corrispettivo pagato, con il reddito imputato all’imprenditore individuale o attribuito al socio utilizzatore per trasparenza. L’eccedenza del valore normale rispetto al reddito sopra individuato, che può derivare da questa operazione, dovrà essere assoggettata a tassazione in qualità di reddito diverso.

Lavoro a chiamata – ulteriori chiarimenti

Con nota del 14.09.2012 il Ministero del Lavoro torna ulteriormente a dare il proprio indirizzo operativo relativamente alle comunicazioni preventive di chiamata per i lavoratori intermittenti.

I datori di lavoro potranno, fino all’emanazione dei successivi interventi di semplificazione previsti dal Ministero, procedere ad effettuare alternativamente le comunicazioni preventive sui canali previsti dalla nota del 09.08.2012 o agli indirizzi istituzionali degli uffici territoriali del Ministero.

Nota 14.09.2012

Anf: chiarimenti per il reddito del socio di srl

Con messaggio Inps n. 10225 del 18 giugno 2012 viene specificato che per quantificare il reddito da prendere in considerazione ai fini dell’erogazione dell’assegno al nucleo familiare al socio di s.r.l. deve essere fatto riferimento al regime di tassazione adottato dalla società stessa.

Nello specifico, per il socio qualificato di s.r.l. soggetta a tassazione ordinaria con distribuzione degli utili l’imponibile anf è il 49,72% degli utili percepiti in proporzione alla quota di partecipazione; mentre per il socio non qualificato è l’utile percepito in proporzione alla quota di partecipazione (con un limite minimo di 1032.91 €, sommato ad altri redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva).
Per il socio di s.r.l. soggetta a tassazione ordinaria senza distribuzione degli utili l’imponibile risulta pari a zero e nelle s.r.l. che optano per il regime di trasparenza, indipendentemente dalla distribuzione degli utili l’importo da considerare è il reddito imputato al singolo socio in base alla sua quota di partecipazione.

Lavoro a chiamata – nuove procedure in vigore dal 13.08.2012

Con nota del 09.08.2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali impartisce le proprie direttive operative sulle comunicazioni preventive per i contratti di lavoro intermittente o c.d. “a chiamata”.

Tutte le modalità precedentemente comunicate non saranno più utilizzabili a decorrere da lunedì 13 agosto 2012.

Le nuove procedure entreranno in vigore progressivamente, secondo le schema di seguito riportato:

–          FAX a partire dal 13.08.2012;

–          SMS a partire dal 17.08.2012;

–          E-mail a partire dal 17.08.2012;

–          ON LINE a partire dal 01.10.2012.

Pertanto per i giorni dal 13 al 16 agosto, le aziende potranno utilizzare solamente il canale FAX. A decorrere dal 17.08.2012 diventerà operativa anche la possibilità di comunicazione tramite SMS ed E-mail. 

Per l’utilizzo delle corrette procedure si rimanda alla nota ministeriale allegata. Merita solo sottolineare come, a titolo puramente precauzionale, sia consigliabile effettuare una comunicazione per volta e non operare in modalità massiva, come ipotizzato dal ministero stesso per i canali SMS ed E-mail.

 Si sottolinea, inoltre, al fine della prova, come non sia consigliabile l’utilizzo del canale SMS, unico tra quelli previsti in attivazione per il mese di agosto a non rilasciare conferma di avvenuta ricezione.

 Si consiglia di conservare sempre (possibilmente in cartaceo) la documentazione relativa alla comunicazione effettuata:

–          Se via fax, modello inviato e ricevuta di invio prodotta dall’apparecchio fax;

–          Se via E-mail, copia della mail inviata – comprensiva di allegato – e messaggio di conferma di avvenuta ricezione.

 Per la comunicazione via FAX, visto il grossolano errore di battitura del ministero, si conferma l’utilizzo del numero 848800131.

 N.B.: Tutti i campi del modello devono obbligatoriamente essere valorizzati.

N.B.: Con messaggio del 13.08.2012 il Ministero ha parzialmente rettificato quanto specificato in data 09.08 e pertanto le comunicazione preventive  potranno essere inoltrate agli indirizzi (fax, e-mail, e-mail certificata) delle D.T.L. competenti fino al 15.09.2012.

Allegato 1: Nota del 09.08.2012

Allegato 2: Modulo chiamata

Nuova procedura di dimissioni

Con l’entrata in vigore dal 18 luglio 2012 della Riforma del Lavoro cambia anche la procedura di dimissioni – o risoluzione consensuale – cui deve attenersi il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato. Bisogna subito premettere che tale procedura varrà solo per i lavoratori dipendenti, saranno quindi esclusi lavoratori presenti in azienda con contratto di lavoro differente, si veda ad esempio collaboratori a progetto o associati in partecipazione.

Come già detto, viene completamente riscritta tutta la procedura. Il lavoratore, per poter validamente recedere dal contratto in essere con l’azienda, dovrà convalidare la propria volontà presso la Direzione Territoriale del Lavoro o presso il Centro per l’Impiego competente. Nel caso in cui lo stesso non si attivi per concludere la procedura nel modo appena esposto, l’azienda potrà invitarlo a sottoscrivere apposita dichiarazione in calce al modello di comunicazione della cessazione che l’azienda stessa invia al Centro per l’Impiego. Senza una delle due procedure sopra esposte l’azienda non potrà considerare il contratto validamente risolto, gli effetti della volontà del lavoratore resteranno sospesi fino a conclusione dell’iter. Nel caso, quindi, l’azienda riscontri il mancato completamento della procedura, dovrà inviare al lavoratore invito a concludere l’iter entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto, tramite consegna a mano o spedizione di raccomandata ricevuta di ritorno. Il lavoratore, a questo punto, avrà 7 giorni dalla ricezione dell’invito per attivarsi. Lo stesso potrà alternativamente: convalidare le proprie dimissioni presso una delle sedi previste, sottoscrivere dichiarazione in calce all’Unilav (comunicazione di cessazione), revocare le dimissioni (o la risoluzione consensuale). In tale ultimo caso il rapporto torna ad avere normale corso dal giorno successivo alla comunicazione di revoca.

Vista la macchinosità della procedura, pare sicuramente preferibile concludere tutto l’iter prima dell’ultimo giorno di lavoro – quindi durante il periodo di preavviso – tramite sottoscrizione della dichiarazione in calce all’Unilav o, in via residuale, tramite convalida. Nel caso, però, in cui il lavoratore comunichi le proprie dimissioni con effetto immediato, l’azienda non riuscirà ad avere il tempo materiale per il disbrigo delle pratiche di cessazione del rapporto e, pertanto, l’unica strada percorribile sarà invitare il lavoratore – entro trenta giorni dalla data di cessazione – a concludere l’iter nelle modalità sopra esposte.

La procedura di dimissioni ha, ora, un iter più delicato e complesso; merita, quindi, che le aziende, appena ricevuta la lettera di dimissioni da parte del lavoratore contattino lo Studio al fine di analizzare la situazione ed attivare la corretta procedura.

Ministero del Lavoro – circolare n°16/2012 – lavoratori autonomi nei cantieri

Con circolare del 04.07.2012 il Ministero del Lavoro entra nel merito dell’utilizzo improprio dei lavoratori autonomi nei cantieri. Si parla di quei lavoratori autonomi inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici e che svolgono sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse. Gli ispettori porranno la massima attenzione in relazione a queste figure professionali, le quali troppo spesso hanno anche una dotazione strumentale molto limitata, dimostrando di conseguenza scarsa autonomia, capacità organizzativa e realizzativa delle opere da eseguire. A maggior ragione, prosegue il Ministero, non rileva la mera proprietà di attrezzatura minuta (secchi, pale, picconi, carriole, funi, ecc) né la disponibilità di macchinari o attrezzature specifiche concessi in uso a diverso titolo (anche oneroso) dall’impresa esecutrice. Da ultimo, un ulteriore indice di subordinazione potrà essere ravvisato nell’eventuale monocommittenza del lavoratore autonomo rispetto all’impresa subappaltatrice.

Tali indici porteranno l’ispettore ad una presunzione di rapporto subordinato in luogo di una definizione di lavoratore autonomo. Tale presunzione andrà invece a cadere per quel tipo di opere c.d. di completamento ovvero di finitura o realizzazione impiantistica (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti). Per contro, difficilmente sarà compatibile con il lavoro autonomo la realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione della fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazioni in genere, svolte in genere da specifiche categorie di operai.

In chiusura della circolare, il Ministero propone un’elencazioni di attività per le quali gli ispettori dovranno operare una riconduzione nell’ambito della subordinazione dei lavoratori autonomi: lavori di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, lavoratori addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore. In tali casi l’ispettore sarà tenuto a contestare le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, oltre agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori.

Sicurezza al lavoro!

Come riportato dal sito Dpl Modena in data 09.07.12:

“Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ed il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, del Ministero dell’Interno, per affrontare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e diffondere le regole basilari di prevenzione anche tra la comunità straniera, hanno realizzato il progetto “Sicurezza al… lavoro”, pubblicando un opuscolo informativo tradotto in 6 lingue, albanese, cinese, francese, inglese, spagnolo e ucraino, del quale potrà beneficiare la comunità straniera che lavora su tutto il territorio. La diffusione dell’opuscolo sarà fatta anche grazie alla collaborazione dei Centri territoriali immigrati e degli Sportelli Unici delle prefetture.

Indice dei contenuti: Edilizia – Agricoltura – Lavori domestici – Rischio Chimico – Dispositivi di protezione  indiividuale e segnaletica di sicurezza – Infortunio e malattia professionale: cosa fare – Glossario – Normativa di riferimento.”

Link all’opuscolo

 

Al via la riforma del lavoro

Entrerà in vigore il prossimo 18 luglio la riforma del lavoro, pubblicata in data 03.07.2012 sulla Gazzetta Ufficiale.

Di ampia portata le modifiche che riguardano i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori; i contratti a termine, di lavoro intermittente, di lavoro a progetto e di lavoro autonomo e le dimissioni sono gli aspetti che subiscono un maggiore e repentino impatto, in seguito alle dette modifiche.

Per maggiori dettagli leggi la Circolare n° 22 presente su sito, nell’area “Circolari”.

Detassazione 2012

Con DPCM del 23 marzo 2012 sono stati stabiliti i limiti di applicabilità della detassazione collegata agli elementi premiali  e correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché ai risultati dell’andamento economico o agli utili dell’impresa, relativi all’anno 2012

Le misure sperimentali per l’incremento della produttività saranno applicabili nel limite di un importo complessivo pari a 2.500 € lordi, facendo esclusivo riferimento alle somme erogate dalle aziende del settore privato al proprio personale dipendente e  ai titolari di reddito di lavoro dipendente inferiore a 30.000 €, con riferimento all’anno 2011, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del DL 93/2008.

Riduzione Inail autotrasporti 2012

Con nota Inail del 26 aprile 2012 è stato confermato lo sconto per le imprese di autotrasporti, che prevede la riduzione dei tassi medi di tariffa delle imprese del settore autotrasporto e quella del premio speciale unitario per le imprese artigiane del settore.

In relazione a quanto detto, sono stati approvati i tassi  di tariffa 2012 realtivi alle voci di rischio 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario e la riduzione dell’11,90% dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°) ed è in corso la  spedizione alle imprese interessate del modello 20 SM relativo alla comunicazione del tasso applicato per l’anno in corso.

Nel caso in cui il premio autoliquidazione 2012 sia stato versato in un’unica soluzione e quindi senza applicazione dello sconto, il credito risultante può essere utilizzato in compensazione nel modello F24; mentre se l’impresa ha scelto il pagamento rateale, il maggiore importo già versato dovrà essere utilizzato in compensazione sulla rata in scadenza al 16 maggio 2012.