ANF: nuovi livelli reddituali.

Con la Circolare n. 84 del 23.05.2013 l’Inps porta a conoscenza della rivalutazione dei livelli reddituali degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1 luglio 2013 – 31 giugno 2014.

Le tabelle allegate alla Circolare indicano i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi delle prestazioni.

Circlare Inps n. 84

Inail: cud 2013 redditi 2012 – procedura download

I lavoratori infortunati devono, al momento della ricezione ed in ogni caso entro il 31/12 di ogni anno, consegnare il prospetto delle indennita’ percepite dall’Inail, al datore di lavoro che effettuera’ il conguaglio fiscale tenendo conto di tali somme.

In carenza di tale comunicazione il lavoratore è tenuto a compilare la dichiarazione dei redditi conteggiando quanto percepito dall’Inail e quindi a consegnare al Caf il modello Cud rilasciato da tale Istituto.

In relazione a quanto sopra, qualora il lavoratore non abbia consegnato la certificazione al datore di lavoro, l’Inail ha reso disponibile in modalità telematica la consultazione e stampa del Cud 2013 per l’anno 2012 relativo agli emolumenti erogati nell’anno.

La procedura può essere attivata dall’intermediario abilitato, su espresso mandato del lavoratore, o direttamente dal lavoratore stesso.

L’intermediario abilitato entra sul sito, dopo l’accesso al punto cliente per mezzo delle sue credenziali trova all’interno della funzione “Prestazioni” il link “Consultazione Cud”, in cui utilizzando il codice fiscale del lavoratore ed il numero di pratica assegnato all’infortunio può visualizzare e stampare il relativo cud.

Per quanto riguarda il lavoratore, non essendo lo stesso in possesso delle credenziali per accedere al punto cliente, dovrà effettuare la registrazione attraverso la compilazione di un format in cui è necessario indicare la mail su cui verrà inviata la password per accedere al punto cliente.

Ricevuta la password il lavoratore accede al punto cliente utilizzando il proprio codice fiscale e la password stessa e scarica il cud utilizzando le stesse avvertenze sopra riportate per il professionista.

Si fa notare che, in entrambi i casi, è necessario il numero di pratica assegnato all’infortunio e non il protocollo di spedizione della pratica di infortunio stesso.

Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre: istruzioni operative Inps

La Circolare Inps n° 40 del 14.03.2013 fornisce chiarimenti in merito al congedo obbligatorio e a quello facoltativo previsti per il padre lavoratore.

Cenni generali.

Termine ultimo per poter utilizzare il congedo è il compimento del 5° mese di vita del bambino, anche in caso di parto prematuro.

La durata dello stesso non subisce modifiche in caso di parto plurimo, così come avviene per il congedo di maternità obbligatorio.

Gli istituti si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine di 5 mesi si calcola a partire dall’effettivo ingresso in famiglia del minore.

La normativa non è direttamente applicabile ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni fino all’approvazione di una regolamentazione specifica.

Congedo obbligatorio.

È fruibile dal padre entro il 5° mese di vita del bambino e, di conseguenza, durante il congedo di maternità della madre, ma potrebbe anche essere utilizzato successivamente al congedo della stessa purché ciò avvenga nel predetto limite temporale citato.

È un diritto autonomo ed aggiuntivo a quello della madre: il padre può utilizzarlo a prescindere dal fatto che la madre abbia diritto al congedo obbligatorio.

Congedo facoltativo.

È un diritto derivato da quello della madre lavoratrice: il padre può utilizzarlo solo ed esclusivamente se per la madre – lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata – sorge il diritto al congedo per maternità. Il congedo spetta anche se la madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

Inoltre, perché il padre possa goderne, la madre deve espressamente rinunciare ad un numero equivalente di giornate del proprio congedo di maternità, con una conseguente riduzione dello stesso.

È fruibile dal padre entro il 5° mese di vita del figlio, indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.

Può essere utilizzato anche contemporaneamente all’astensione della madre.

Modalità di fruizione.

Il padre deve presentare una comunicazione in forma scritta al datore di lavoro, indicando le date in cui intende utilizzare il congedo. Tale comunicazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto all’inizio del congedo stesso.

Per la domanda di congedo facoltativo deve essere allegata una dichiarazione della madre di rinuncia al proprio congedo di maternità per un numero di giornate pari quelle richieste dal padre. La dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.

L’istituto provvede al controllo dalla congruità delle dichiarazioni rese.

In caso di domanda di congedo facoltativo, la riduzione della durata del congedo della madre andrà operata decurtando le giornate richieste delle giornate finali del congedo di maternità, stante la possibilità per i genitori di godere contemporaneamente del congedo.

È importante ricordare che i congedi non possono essere frazionati ad ore.

Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito.

Il congedo obbligatorio e quello facoltativo possono essere fruiti dal padre in costanza di rapporto di lavoro e nei casi previsti dall’art. 24 del D.Lgs. 151/2001 (Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico).

Entrambi i congedi possono essere chiesti:

– durante il periodo indennizzato per ASpI e mini ASpI,

– nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni.

Le modalità sono quelle previste dall’art. 24 del D.Lgs. 151/2001 con riferimento al congedo di maternità.

Nei citati periodi è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento rispetto alla altre prestazioni a sostegno del reddito risultando, di conseguenza, in cumulabili.

Per entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare.

Trattamento economico e normativo.

Il padre in congedo obbligatorio o facoltativo ha diritto ad un’indennità giornaliera a carico Inps pari al 100% della retribuzione.

L’indennità è anticipata al datore di lavoro e conguagliata successivamente con modalità che verranno illustrare dall’istituto in un successivo messaggio, salvi i casi in cui è previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps.

Trattamento previdenziale.

In materia di trattamento previdenziale si applica quanto disposto dall’art. 25 del citato D.Lgs. 151/2001.

1. Per i periodi di congedo di maternità, non e’ richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità’, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità’, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità’ e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

 Modulistica.

Nell’area modulistica del sito sono stati inseriti i moduli necessari alla corretta gestione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre.

San.Arti.: al via il fondo di assistenza sanitaria per l’atigianato

Dal 1° febbraio 2013 ha preso il via San.Arti. – fondo di assistenza sanitaria integrativa per le aziende del comparto artigiano che applicano i seguenti contratti:

– Area Meccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed affini, Odontotecnici;

– Area Chimica – Ceramica;

– Area Legno – Lapidei;

– Alimentare e della Panificazione;

– Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere;

– Area Comunicazione;

– Area Tessile – Moda.

L’iscrizione si effettua completamente on-line al sito www.sanarti.it, nello spazio dedicato.

La contribuzione è fissata in 10,42 € per 12 mesi all’anno, per un totale di 125,00 € all’ano per lavoratore.

Il versamento si effettua tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono gli importi.

Dalla mancata iscrizione al fondo scaturisce l’obbligo per il datore di lavoro di erogare al dipendente, in busta paga, un importo forfetario di 25,00 € lordi al mese per 13 mensilità.

Lavoratori cui si applica

Settori legno-lapidei, tessile-moda, comunicazione, alimentare e panificazione. Tutti i lavoratori a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti.
Settori dell’area meccanica, chimica-ceramica, acconciatura estetica e centri benessere La contribuzione è prevista per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti) e a tempo determinato con contratti di durata pari o superiore a 12 mesi.

Le prestazioni sanitarie del fondo sono, per il lavoratore, un diritto contrattuale di natura retributiva, di conseguenza, in caso di mancata contribuzione:

– l’azienda è responsabile nei confronti del dipendente della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo risarcimento,

– l’azienda non può dichiarare di aver rispettato il contratto collettivo.

Sarà cura dello Studio contattare direttamente i clienti interessati.

Studionicco.it – nuova modulistica

Inserimento nel sito area modulistica dei seguenti nuovi modelli:

1. Modulo richiesta detrazioni d’imposta anno 2013,

2. Modulo per fruire della detassazione dei premi anno 2013,

3. Autocertificazione lavoratore,

4. Raccolta dati per instaurazione rapporto di lavoro.

Relativamente ai moduli di cui ai punti 3) e 4) invitiamo i clienti ad utilizzarli in fase di comunicazione allo Studio dei dati per la pratica di instaurazione del rapporto di lavoro, al fine di semplificare e rendere più chiara la procedura.

Incentivi a sostegno dell’occupazione: programma ministeriale AR.C.O.

La Provincia di Savona pubblica il bando del programma ministeriale AR.C.O., finalizzato al rafforzamento delle politiche occupazionali attraverso l’erogazione di incentivi.

Di seguito, un riassunto degli elementi principali.

AR.C.O. programma di sviluppo del territorio per la crescita dell’occupazione.

– incentivi all’assunzione per i datori di lavoro che assumono nuovi lavoratori,

– a tempo indeterminato pieno o parziale

– con contratto di apprendistato

– incentivi all’assunzione per i datori di lavoro che trasformino i contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato a tempo pieno

– attivazione di work experiences, con riconoscimento di rimborso spere per le attività di assistenza e tutoraggio.

Incentivi alle assunzioni.

Chi può accedere.

1) micro e piccole imprese dei settori dell’artigianato e turismo

– Iscritte all’albo delle imprese artigiane e rientranti in specifici settori di attività,

– Iscritte al registro imprese della Cciaa e rientranti in specifici settori di attività

2) che abbiano sede/unità operativa in uno dei comuni della provincia di Savona elencati nel bando.

Caratteristiche dei soggetti con cui si stipulano i contratti.

– Età compresa tra 18 e 35 anni,

-essere in possesso di uno se seguenti status

  • disoccupazione,
  • inoccupazione,
  • con contratto di apprendistato stipulato in base alla vecchia normativa,
  • con contratto a tempo determinato,
  • contratto di inserimento lavorativo,
  • contratto di somministrazione,
  • contratto di lavoro occasionale,
  • contratto di lavoro accessorio,
  • contratto di lavoro a chiamata,

– essere residente o domiciliato nella Provincia di Savona.

Misura del contributo.

Tipologia contratto Importo Disabili (oltre l’obbligo ex. L. 68/99)
Tempo indeterminato pieno 5.000,00 € 7.500,00 €
Tempo indeterminato parziale(almeno il 50% dell’orario contrattuale) 2.500,00 € 3.750,00 €
Apprendistato a tempo pieno 3.000,00 € 5.000,00 €

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla vigente normativa nazionale, ma non con altri incentivi finalizzati all’assunzione dei medesimi lavoratori, erogati ai datori di lavoro nell’ambito di programmi o progetti oggetto di programmazione regionale o nazionale.

Presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata, a partire dal 08.02.2013 fino al 29.03.2013, compilando apposito modello e spedita a mezzo raccomandata. Le richieste verranno istruite in base alla data e all’orario di spedizione.

Indennità per work experiences.

Chi può accedere.

1)      micro e piccole imprese dei settori dell’artigianato e turismo

– Iscritte all’albo delle imprese artigiane e rientranti in specifici settori di attività,

– Iscritte al registro imprese della Cciaa e rientranti in specifici settori di attività

2)      che abbiano sede/unità operativa in uno dei comuni della provincia di Savona elencati nel bando.

Caratteristiche dei soggetti con cui si stipulano i contratti.

– Età compresa tra 18 e 35 anni,

– essere in possesso di uno se seguenti status

  • disoccupazione,
  • inoccupazione.

– essere residente o domiciliato nella Provincia di Savona.

Modalità di adesione.

Le aziende interessate all’attivazione di work experiences posso rivolgersi, a partire dal 15.01.2013 e fino all’esaurimento delle risorse finanziarie, ai Centri per l’Impiego di riferimento.

Misura dell’indennità.

Datore di lavoro Soggetto inserito in azienda
Fino a un massimo di 250,00 € mensili per la durata della work experience (durata standard di tre mesi) 309,87 € mensili per la durata della work experience

Per tutte le informazioni necessarie si rimanda alla pubblicazione del Bando AR.C.O. in oggetto.

Il costo del lavoro in seguito all’introduzione dell’ASpI.

A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla L. 92/2012 e l’introduzione dell’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), sono stati introdotti contributi specifici che apporteranno modifiche al costo del lavoro.

Analizziamoli nel dettaglio:

Apprendistato.

Per gli apprendisti (artigiani e non) i datori di lavoro sono tenuti a versare una contribuzione pari a 1,31 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. In base a quanto stabilito dalla circolare n. 140, tale aliquota dovrà essere incrementata dello 0,30% di cui all’art. 25 della Legge n. 845/1978.

Il contributo non è soggetto all’agevolazione contributiva prevista dall’art. 22, c. 1, della Legge 183/2012 il quale stabiliva, per i datori di lavoro con un massimo di 9 addetti, uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto per rapporti di lavoro instaurati nel periodo 01.01.2012 – 31.12.2016.

Lavoratori a tempo determinato.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, per i periodi contributivi decorrenti dal 01.01.2013, è previsto un contributo addizionale pari a 1,4% dell’imponibile contributivo.

Il suddetto contributo non si applica nei seguenti casi:

  • per lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • per lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali, così come previste dal D.P.R. 1525/1963, nonché – per il solo periodo 01.01.2013 – 31.12.2015 – da avvisi comuni o CCNL stipulati entro il 31.12.2011 da organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • agli apprendisti. Ciò anche alla luce di quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 167/2011 secondo cui il contratto di apprendistato è “un contratto di lavoro a tempo indeterminato”;
  • ai lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, c.2, del D.Lgs. 165/2001.

Tale contributo, che risulta essere specifico per i contratti di lavoro a tempo determinato, potrà poi essere restituito all’azienda in caso di stabilizzazione del rapporto.

Con stabilizzazione si intende la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, oppure la riassunzione con contratto a tempo indeterminato entro un lasso temporale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto a termine. La restituzione opera una volta decorso il periodo di prova – appurata, cioè, la stabilità del rapporto.

È prevista la restituzione  del contributo addizionale dell’1,4%, nel limite massimo di quanto versato per le ultime 6 mensilità.

Occorre evidenziare che nel caso di riassunzione nei sei mesi successivi, la restituzione del contributo – pari al massimo al contributo relativo agli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro precedente – avviene detraendo un numero di mensilità ragguagliato al periodo intercorso tra la fine del rapporto a termine e la riassunzione a tempo indeterminato, operando, cioè un riproporzionamento del contributo totale del periodo restituibile per i mesi utili (circolare Inps n. 140/2012).

Contributo per singole cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuto all’Inps un contributo d’ingresso.

È previsto il pagamento di una somma pari al 41% del massimale mensile per ASpI per ogni dodici mesi di anzianità in azienda, con un massimo di tre anni.

Per il computo dell’anzianità aziendale devono essere considerati tutti i periodi di lavoro, non a tempo indeterminato, susseguitisi  senza soluzione di continuità.

Pur senza continuità, i rapporti precedenti vengono inclusi nell’anzianità aziendale se gli stessi avevano portato all’azienda la restituzione del contributo addizionale dell’1,40 % (trasformazioni a tempo indeterminato o riassunzione entro i sei mesi successivi alla cessazione del rapporto a termine).

Le cause di interruzioni sono le seguenti:

  1. Perdita involontaria del lavoro.

In tale casistica rientrano anche le dimissioni per le seguenti motivazioni:

  • Durante periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima  della data presunta del parto fino al compimento dell’anno di vita del figlio);
  • Per giusta causa. A titolo esemplificativo l’Inps, con circolare n. 142/2012, richiama le seguenti motivazioni: mancato pagamento delle retribuzioni, aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modifica peggiorativa delle mansioni lavorative, mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione al ad altre persone – fisiche o giuridiche – dell’azienda, spostamento del lavoratore da una sede all’altra, senza che sussistano “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 c.c., comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti dei dipendenti.
  1. Risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito di procedure di cui all’art. 7 L. 604/1966;
  2. Interruzioni rapporti di apprendistato diversi da dimissioni o recesso lavoratore. In tale casistica rientra, per espressa previsione normativa, il recesso del datore di lavoro a conclusione del periodo formativo.

Congedo obbligatorio e facoltativo del padre.

In data 22 dicembre 2012 è stato sottoscritto dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, il decreto che contiene le modalita’ per la fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo da parte del padre, così come previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge 92/2012.

Il congedo è stato inserito, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, “al fine di sostenere la genitorialita’, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

Di seguito riassumiamo le principali caratteristiche:

  Congedo obbligatorio Congedo facoltativo
Validità per le nascite avvenute a partire dal 1.1.2013. per le nascite avvenute a partire dal 1.1.2013.
Ambito di applicazione Per il padre lavoratore dipendente, entro il 5° mese di vita del figlio. Anche al padre adottivo o affidatario.Riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ex art. 28 D.Lgs. 151/2001. Per il padre lavoratore dipendente, entro il 5° mese di vita del figlio. Anche al padre adottivo o affidatario.
Durata 1 giorno. 1 o 2 giorni, anche continuativi. In aggiunta a quello del congedo obbligatorio.
Compatibilità con il congedo della madre Può essere fruibile anche durante il congedo di maternità della madre. Può essere utilizzato se la madre lavoratrice non fruisce di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum per un numero di giorni pari a quelli utilizzati dal padre.
Trattamento economico, normativo e previdenziale. Per ogni giorno di congedo è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione. Per il trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni vigenti in materia di congedo di paternità.Si resta, comunque, in attesa delle istruzione operative di gestione da parte dell’Inps.
Modalità di fruizione. Deve essere predisposta una comunicazione, in forma scritta, al datore di lavoro in cui si indicano i giorni in cui il padre intende utilizzare il congedo. Tale comunicazione deve essere inviata con un anticipo minimo di 15 giorni , in base alla data presunta del parto. Sarà cura del datore di lavoro comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici a disposizione.

Contributo per l’acquisto di servizi per l’infanzia.

Il decreto prevede, in aggiunta a quanto sopra indicato, che al termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi è  possibile richiedere, in sostituzione del congedo parentale, un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o, alternativamente, per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o per servizi privati accreditati. L’importo erogato è di 300€ mensili, per un periodo massimo di sei mesi. L’utilizzo di tali benefici comporta, per ciascuna quota mensile richiesta, una corrispondente riduzione di un mese del congedo parentale.

La domanda deve essere presentata all’Inps attraverso il canale telematico. Possono partecipare al bando sia le lavoratrici i cui figli siano già nati, sia quella la cui data del parto è fissata entro il termine di quattro mesi dalla scadenza del bando.

Lavoro a chiamata, stop alla comunicazione preventiva via fax

In base alle modifiche apportate da ultimo con il decreto sviluppo bis non è più possibile utilizzare il fax come canale di comunicazione preventiva per il lavoro a chiamata o intermittente. Pertanto a decorrere dal 19 dicembre 2012 gli unici canali utilizzabili sono e-mail, sms o on-line. Relativamente agli ultimi due metodi si rimanda alla nota 26 novembre 2012 allegata, sottolineando, però, le criticità collegate all’utilizzo dell’sms.

Relativamente al canale e-mail, di seguito richiamiamo brevemente le istruzioni ministeriali.

Istruzioni di compilazione:

Indicare codice fiscale ed e-mail del datore di lavoro.
Indicare i lavoratori interessati dalla comunicazione, inserendo, per ciascuno, il relativo Codice Fiscale.
In questa sezione occorre inserire, per ciascun codice fiscale la Data Inizio e la Data Fine della chiamata.
Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo giorno o per singoli giorni (ad es. tutti i sabati di un mese), è sufficiente compilare il campo data inizio relativo al giorno interessato.
Come ricordato dalla nota del 26 novembre 2012 i campi “codice fiscale” e “codice comunicazione” sono alternativi tra loro.

Istruzioni di invio:

Il PDF compilato deve essere inviato via e-mail. Sono previste due modalità di invio del messaggio:
– Applicazione desktop per e-mail: se si utilizza un’applicazione e-mail quale Microsoft Outlook express, Microsoft Outlook, Eudora o mail. In questo caso il sistema genera in automatico una mail con in allegato la comunicazione in formato XML;
– E-mail internet: se si utilizza un servizio e-mail Internet (Yahoo, Microsoft Hotmail etc…). In questo caso viene richiesto di salvare il modulo in formato XML che dovrà essere inviato manualmente all’indirizzo di posta elettronica intermittenti@lavoro.gov.it.

La e-mail dovrà avere come oggetto Comunicazione chiamata lavoro intermittente.

Si ricorda di  stampare sempre copia del modello compilato ed allegato alla mail inviata.

Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Allegati:
Nota 26.11.2012 Ministero del Lavoro;
Modulo comunicazione lavoro intermittente.

Il Ministero del Lavoro interviene sulle nuove co.co.pro.

Con la circolare 29/2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti interpretativi in merito alle modifiche apportate dalla legge 92/2012 al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, diretti al corretto svolgimento dell’attività di vigilanza.

Requisiti del progetto.

Viene eliminato il riferimento al “programma di lavoro” o “fase”, il progetto è il requisito indispensabile di ogni rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data successiva al 18 luglio 2012.

Il progetto deve essere “funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale”, pertanto ne viene richiesta specifica descrizione, anche al fine di stabilire un obiettivo effettivamente verificabile.

Il progetto non può essere una semplice riproposizione dell’oggetto sociale ed è necessario che si distingua dall’attività esercitata concretandosi in uno specifico obiettivo o attività cha si affianchi a quella principale.

I compiti dedotti nel progetto non possono essere “meramente esecutivi o ripetitivi” e devono essere lasciati al collaboratore margini di autonomia all’interno dei quali operare e svolgere i propri compiti.

La circolare prevede un’elencazione di alcune attività per le quali, essendo difficile poter ricondurre l’attività ad uno specifico progetto con autonomo obiettivo, “il personale ispettivo procederà a ricondurre nell’alveo della subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere”.

Compenso.

Non dovrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ogni settore di attività facendo riferimento ai “minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati” (c.d. retribuzioni minime) stabiliti dalla contrattazione collettiva. Nel caso in cui questa non sia presente, sarà il committente a dover garantire che il compenso erogato non sia inferiore ai minimi applicabili alle figure professionali operanti in settori affini a quello del collaboratore.

Il personale ispettivo è chiamato ad astenersi dall’adozione di provvedimenti di diffida accertativa riguardanti il compenso, salve le ipotesi di controversa quantificazione dello stesso poiché “tale provvedimento deve fondarsi su parametri certi, oggettivi e quindi inequivocabili”.

Si ricorda, inoltre, che l’assoggettamento contributivo riguarda le somme effettivamente erogate, indipendentemente dalla loro congruità.

Profili sanzionatori.

Nel caso in cui il progetto non venga correttamente individuato, il rapporto di collaborazione viene riqualificato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il progetto è da ritenersi “assente” quando difetti dei requisiti necessari: collegamento ad un determinato risultato finale, autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente, non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.

In questi casi il personale ispettivo procederà alla riqualificazione del rapporto di collaborazione.

È stata introdotta una “presunzione relativa di subordinazione, suscettibile di prova contraria da parte del committente” nel seguenti casi:

– quando il collaboratore svolga la medesima attività del personale dipendente e lo faccia con le stesse modalità;

– quando il collaboratore svolga attività diverse da quelle del personale dipendente, ma lo faccia con le medesime modalità (rispetto dell’orario di lavoro, assoggettamento al potere direttivo, ecc.).

Il personale ispettivo dovrà accertare che il collaboratore svolga in maniera prevalente e con carattere di continuità le proprie attività in tal senso. Non ricadono, invece, nell’alveo della presunzione relativa le “prestazioni di elevata professionalità”.