Incentivi a sostegno dell’occupazione: programma ministeriale AR.C.O.

La Provincia di Savona pubblica il bando del programma ministeriale AR.C.O., finalizzato al rafforzamento delle politiche occupazionali attraverso l’erogazione di incentivi.

Di seguito, un riassunto degli elementi principali.

AR.C.O. programma di sviluppo del territorio per la crescita dell’occupazione.

– incentivi all’assunzione per i datori di lavoro che assumono nuovi lavoratori,

– a tempo indeterminato pieno o parziale

– con contratto di apprendistato

– incentivi all’assunzione per i datori di lavoro che trasformino i contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato a tempo pieno

– attivazione di work experiences, con riconoscimento di rimborso spere per le attività di assistenza e tutoraggio.

Incentivi alle assunzioni.

Chi può accedere.

1) micro e piccole imprese dei settori dell’artigianato e turismo

– Iscritte all’albo delle imprese artigiane e rientranti in specifici settori di attività,

– Iscritte al registro imprese della Cciaa e rientranti in specifici settori di attività

2) che abbiano sede/unità operativa in uno dei comuni della provincia di Savona elencati nel bando.

Caratteristiche dei soggetti con cui si stipulano i contratti.

– Età compresa tra 18 e 35 anni,

-essere in possesso di uno se seguenti status

  • disoccupazione,
  • inoccupazione,
  • con contratto di apprendistato stipulato in base alla vecchia normativa,
  • con contratto a tempo determinato,
  • contratto di inserimento lavorativo,
  • contratto di somministrazione,
  • contratto di lavoro occasionale,
  • contratto di lavoro accessorio,
  • contratto di lavoro a chiamata,

– essere residente o domiciliato nella Provincia di Savona.

Misura del contributo.

Tipologia contratto Importo Disabili (oltre l’obbligo ex. L. 68/99)
Tempo indeterminato pieno 5.000,00 € 7.500,00 €
Tempo indeterminato parziale(almeno il 50% dell’orario contrattuale) 2.500,00 € 3.750,00 €
Apprendistato a tempo pieno 3.000,00 € 5.000,00 €

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla vigente normativa nazionale, ma non con altri incentivi finalizzati all’assunzione dei medesimi lavoratori, erogati ai datori di lavoro nell’ambito di programmi o progetti oggetto di programmazione regionale o nazionale.

Presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata, a partire dal 08.02.2013 fino al 29.03.2013, compilando apposito modello e spedita a mezzo raccomandata. Le richieste verranno istruite in base alla data e all’orario di spedizione.

Indennità per work experiences.

Chi può accedere.

1)      micro e piccole imprese dei settori dell’artigianato e turismo

– Iscritte all’albo delle imprese artigiane e rientranti in specifici settori di attività,

– Iscritte al registro imprese della Cciaa e rientranti in specifici settori di attività

2)      che abbiano sede/unità operativa in uno dei comuni della provincia di Savona elencati nel bando.

Caratteristiche dei soggetti con cui si stipulano i contratti.

– Età compresa tra 18 e 35 anni,

– essere in possesso di uno se seguenti status

  • disoccupazione,
  • inoccupazione.

– essere residente o domiciliato nella Provincia di Savona.

Modalità di adesione.

Le aziende interessate all’attivazione di work experiences posso rivolgersi, a partire dal 15.01.2013 e fino all’esaurimento delle risorse finanziarie, ai Centri per l’Impiego di riferimento.

Misura dell’indennità.

Datore di lavoro Soggetto inserito in azienda
Fino a un massimo di 250,00 € mensili per la durata della work experience (durata standard di tre mesi) 309,87 € mensili per la durata della work experience

Per tutte le informazioni necessarie si rimanda alla pubblicazione del Bando AR.C.O. in oggetto.

Il costo del lavoro in seguito all’introduzione dell’ASpI.

A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla L. 92/2012 e l’introduzione dell’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), sono stati introdotti contributi specifici che apporteranno modifiche al costo del lavoro.

Analizziamoli nel dettaglio:

Apprendistato.

Per gli apprendisti (artigiani e non) i datori di lavoro sono tenuti a versare una contribuzione pari a 1,31 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. In base a quanto stabilito dalla circolare n. 140, tale aliquota dovrà essere incrementata dello 0,30% di cui all’art. 25 della Legge n. 845/1978.

Il contributo non è soggetto all’agevolazione contributiva prevista dall’art. 22, c. 1, della Legge 183/2012 il quale stabiliva, per i datori di lavoro con un massimo di 9 addetti, uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto per rapporti di lavoro instaurati nel periodo 01.01.2012 – 31.12.2016.

Lavoratori a tempo determinato.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, per i periodi contributivi decorrenti dal 01.01.2013, è previsto un contributo addizionale pari a 1,4% dell’imponibile contributivo.

Il suddetto contributo non si applica nei seguenti casi:

  • per lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • per lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali, così come previste dal D.P.R. 1525/1963, nonché – per il solo periodo 01.01.2013 – 31.12.2015 – da avvisi comuni o CCNL stipulati entro il 31.12.2011 da organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • agli apprendisti. Ciò anche alla luce di quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 167/2011 secondo cui il contratto di apprendistato è “un contratto di lavoro a tempo indeterminato”;
  • ai lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, c.2, del D.Lgs. 165/2001.

Tale contributo, che risulta essere specifico per i contratti di lavoro a tempo determinato, potrà poi essere restituito all’azienda in caso di stabilizzazione del rapporto.

Con stabilizzazione si intende la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, oppure la riassunzione con contratto a tempo indeterminato entro un lasso temporale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto a termine. La restituzione opera una volta decorso il periodo di prova – appurata, cioè, la stabilità del rapporto.

È prevista la restituzione  del contributo addizionale dell’1,4%, nel limite massimo di quanto versato per le ultime 6 mensilità.

Occorre evidenziare che nel caso di riassunzione nei sei mesi successivi, la restituzione del contributo – pari al massimo al contributo relativo agli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro precedente – avviene detraendo un numero di mensilità ragguagliato al periodo intercorso tra la fine del rapporto a termine e la riassunzione a tempo indeterminato, operando, cioè un riproporzionamento del contributo totale del periodo restituibile per i mesi utili (circolare Inps n. 140/2012).

Contributo per singole cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuto all’Inps un contributo d’ingresso.

È previsto il pagamento di una somma pari al 41% del massimale mensile per ASpI per ogni dodici mesi di anzianità in azienda, con un massimo di tre anni.

Per il computo dell’anzianità aziendale devono essere considerati tutti i periodi di lavoro, non a tempo indeterminato, susseguitisi  senza soluzione di continuità.

Pur senza continuità, i rapporti precedenti vengono inclusi nell’anzianità aziendale se gli stessi avevano portato all’azienda la restituzione del contributo addizionale dell’1,40 % (trasformazioni a tempo indeterminato o riassunzione entro i sei mesi successivi alla cessazione del rapporto a termine).

Le cause di interruzioni sono le seguenti:

  1. Perdita involontaria del lavoro.

In tale casistica rientrano anche le dimissioni per le seguenti motivazioni:

  • Durante periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima  della data presunta del parto fino al compimento dell’anno di vita del figlio);
  • Per giusta causa. A titolo esemplificativo l’Inps, con circolare n. 142/2012, richiama le seguenti motivazioni: mancato pagamento delle retribuzioni, aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modifica peggiorativa delle mansioni lavorative, mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione al ad altre persone – fisiche o giuridiche – dell’azienda, spostamento del lavoratore da una sede all’altra, senza che sussistano “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 c.c., comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti dei dipendenti.
  1. Risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito di procedure di cui all’art. 7 L. 604/1966;
  2. Interruzioni rapporti di apprendistato diversi da dimissioni o recesso lavoratore. In tale casistica rientra, per espressa previsione normativa, il recesso del datore di lavoro a conclusione del periodo formativo.

Congedo obbligatorio e facoltativo del padre.

In data 22 dicembre 2012 è stato sottoscritto dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, il decreto che contiene le modalita’ per la fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo da parte del padre, così come previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge 92/2012.

Il congedo è stato inserito, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, “al fine di sostenere la genitorialita’, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

Di seguito riassumiamo le principali caratteristiche:

  Congedo obbligatorio Congedo facoltativo
Validità per le nascite avvenute a partire dal 1.1.2013. per le nascite avvenute a partire dal 1.1.2013.
Ambito di applicazione Per il padre lavoratore dipendente, entro il 5° mese di vita del figlio. Anche al padre adottivo o affidatario.Riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ex art. 28 D.Lgs. 151/2001. Per il padre lavoratore dipendente, entro il 5° mese di vita del figlio. Anche al padre adottivo o affidatario.
Durata 1 giorno. 1 o 2 giorni, anche continuativi. In aggiunta a quello del congedo obbligatorio.
Compatibilità con il congedo della madre Può essere fruibile anche durante il congedo di maternità della madre. Può essere utilizzato se la madre lavoratrice non fruisce di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum per un numero di giorni pari a quelli utilizzati dal padre.
Trattamento economico, normativo e previdenziale. Per ogni giorno di congedo è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione. Per il trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni vigenti in materia di congedo di paternità.Si resta, comunque, in attesa delle istruzione operative di gestione da parte dell’Inps.
Modalità di fruizione. Deve essere predisposta una comunicazione, in forma scritta, al datore di lavoro in cui si indicano i giorni in cui il padre intende utilizzare il congedo. Tale comunicazione deve essere inviata con un anticipo minimo di 15 giorni , in base alla data presunta del parto. Sarà cura del datore di lavoro comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici a disposizione.

Contributo per l’acquisto di servizi per l’infanzia.

Il decreto prevede, in aggiunta a quanto sopra indicato, che al termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi è  possibile richiedere, in sostituzione del congedo parentale, un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o, alternativamente, per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o per servizi privati accreditati. L’importo erogato è di 300€ mensili, per un periodo massimo di sei mesi. L’utilizzo di tali benefici comporta, per ciascuna quota mensile richiesta, una corrispondente riduzione di un mese del congedo parentale.

La domanda deve essere presentata all’Inps attraverso il canale telematico. Possono partecipare al bando sia le lavoratrici i cui figli siano già nati, sia quella la cui data del parto è fissata entro il termine di quattro mesi dalla scadenza del bando.

Lavoro a chiamata, stop alla comunicazione preventiva via fax

In base alle modifiche apportate da ultimo con il decreto sviluppo bis non è più possibile utilizzare il fax come canale di comunicazione preventiva per il lavoro a chiamata o intermittente. Pertanto a decorrere dal 19 dicembre 2012 gli unici canali utilizzabili sono e-mail, sms o on-line. Relativamente agli ultimi due metodi si rimanda alla nota 26 novembre 2012 allegata, sottolineando, però, le criticità collegate all’utilizzo dell’sms.

Relativamente al canale e-mail, di seguito richiamiamo brevemente le istruzioni ministeriali.

Istruzioni di compilazione:

Indicare codice fiscale ed e-mail del datore di lavoro.
Indicare i lavoratori interessati dalla comunicazione, inserendo, per ciascuno, il relativo Codice Fiscale.
In questa sezione occorre inserire, per ciascun codice fiscale la Data Inizio e la Data Fine della chiamata.
Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo giorno o per singoli giorni (ad es. tutti i sabati di un mese), è sufficiente compilare il campo data inizio relativo al giorno interessato.
Come ricordato dalla nota del 26 novembre 2012 i campi “codice fiscale” e “codice comunicazione” sono alternativi tra loro.

Istruzioni di invio:

Il PDF compilato deve essere inviato via e-mail. Sono previste due modalità di invio del messaggio:
– Applicazione desktop per e-mail: se si utilizza un’applicazione e-mail quale Microsoft Outlook express, Microsoft Outlook, Eudora o mail. In questo caso il sistema genera in automatico una mail con in allegato la comunicazione in formato XML;
– E-mail internet: se si utilizza un servizio e-mail Internet (Yahoo, Microsoft Hotmail etc…). In questo caso viene richiesto di salvare il modulo in formato XML che dovrà essere inviato manualmente all’indirizzo di posta elettronica intermittenti@lavoro.gov.it.

La e-mail dovrà avere come oggetto Comunicazione chiamata lavoro intermittente.

Si ricorda di  stampare sempre copia del modello compilato ed allegato alla mail inviata.

Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Allegati:
Nota 26.11.2012 Ministero del Lavoro;
Modulo comunicazione lavoro intermittente.

Il Ministero del Lavoro interviene sulle nuove co.co.pro.

Con la circolare 29/2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti interpretativi in merito alle modifiche apportate dalla legge 92/2012 al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, diretti al corretto svolgimento dell’attività di vigilanza.

Requisiti del progetto.

Viene eliminato il riferimento al “programma di lavoro” o “fase”, il progetto è il requisito indispensabile di ogni rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data successiva al 18 luglio 2012.

Il progetto deve essere “funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale”, pertanto ne viene richiesta specifica descrizione, anche al fine di stabilire un obiettivo effettivamente verificabile.

Il progetto non può essere una semplice riproposizione dell’oggetto sociale ed è necessario che si distingua dall’attività esercitata concretandosi in uno specifico obiettivo o attività cha si affianchi a quella principale.

I compiti dedotti nel progetto non possono essere “meramente esecutivi o ripetitivi” e devono essere lasciati al collaboratore margini di autonomia all’interno dei quali operare e svolgere i propri compiti.

La circolare prevede un’elencazione di alcune attività per le quali, essendo difficile poter ricondurre l’attività ad uno specifico progetto con autonomo obiettivo, “il personale ispettivo procederà a ricondurre nell’alveo della subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere”.

Compenso.

Non dovrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ogni settore di attività facendo riferimento ai “minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati” (c.d. retribuzioni minime) stabiliti dalla contrattazione collettiva. Nel caso in cui questa non sia presente, sarà il committente a dover garantire che il compenso erogato non sia inferiore ai minimi applicabili alle figure professionali operanti in settori affini a quello del collaboratore.

Il personale ispettivo è chiamato ad astenersi dall’adozione di provvedimenti di diffida accertativa riguardanti il compenso, salve le ipotesi di controversa quantificazione dello stesso poiché “tale provvedimento deve fondarsi su parametri certi, oggettivi e quindi inequivocabili”.

Si ricorda, inoltre, che l’assoggettamento contributivo riguarda le somme effettivamente erogate, indipendentemente dalla loro congruità.

Profili sanzionatori.

Nel caso in cui il progetto non venga correttamente individuato, il rapporto di collaborazione viene riqualificato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il progetto è da ritenersi “assente” quando difetti dei requisiti necessari: collegamento ad un determinato risultato finale, autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente, non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.

In questi casi il personale ispettivo procederà alla riqualificazione del rapporto di collaborazione.

È stata introdotta una “presunzione relativa di subordinazione, suscettibile di prova contraria da parte del committente” nel seguenti casi:

– quando il collaboratore svolga la medesima attività del personale dipendente e lo faccia con le stesse modalità;

– quando il collaboratore svolga attività diverse da quelle del personale dipendente, ma lo faccia con le medesime modalità (rispetto dell’orario di lavoro, assoggettamento al potere direttivo, ecc.).

Il personale ispettivo dovrà accertare che il collaboratore svolga in maniera prevalente e con carattere di continuità le proprie attività in tal senso. Non ricadono, invece, nell’alveo della presunzione relativa le “prestazioni di elevata professionalità”.

Comunicazioni telematiche obbligatorie: aggiornati gli standard

Con la nota n° 16176 del 19.11.2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato i nuovi standard tecnici delle comunicazioni obbligatorie telematiche, che entreranno in vigore a partire dal 10 gennaio 2013 alle ore 19.00.

Indichiamo di seguito le principali novità:

– per quanto riguarda la prosecuzione di fatto dei rapporti di lavoro a tempo determinato è stata inserita, all’interno del quadro “Proroga”, la dicitura “prosecuzione di fatto” nel campo “data fine proroga”, al fine di consentire la comunicazione del nuovo termine del rapporto di lavoro;

– per il rapporto di apprendistato sono stati inseriti, all’interno dei diversi moduli, il campo “data fine periodo formativo” all’interno del quale indicare il termine di tale periodo e la dicitura “fine periodo formativo” da utilizzare in caso di fine anticipata del periodo formativo;

– per i casi di particolare necessità o situazioni pregiudizievoli per il datore di lavoro o per il lavoratore, i datori di lavoro potrano richiedere ai Centri per l’impiego di effettuare rettifiche di dati essenziali anche oltre il termine di 5 gironi dalla comunicazione. Tali rettifiche c.d. “rettifiche d’ufficio” saranno consentite per specifici casi: a) rettifica a seguito di verbale d’ispezione, b) rettifica per variazione di agevolazione, c) rettifica per variazione dei dati del permesso di soggiorno;

– sono state apportate modifiche al modello di comunicazione dei rapporti di somministrazione per una migliore gestione delle informazioni inserite e per recepire le novità normative;

– introdotta la possibilità di inserire molteplici codici di agevolazione, nel caso in cui i lavoratori siano portatori di diverse tipologie di agevolazioni;

– inserita la possibilità, in caso di assunzione contestuale di due o più lavoratori, di assolvere all’obbligo attraverso un’unica comunicazione con il modello “Unificato LAV”.

Lavoro intermittente, aggiornate le procedure di comunicazione preventiva

Con nota del 26 novembre 2012 il Ministero del Lavoro ha attivato, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, un ulteriore step di sperimentazione relativo alle comunicazioni preventive dei contratti di lavoro intermittente.

Riassumendo brevemente, il datore di lavoro potrà, ad oggi, utilizzare, alternativamente, i seguenti metodi di comunicazione preventiva:

  • E-mail alla D.T.L. competente o all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it. In tal caso dovrà inviare il nuovo modulo “UNI_Intermittente” debitamente compilato. Si sottolinea che i campi “codice fiscale lavoratore” e “codice comunicazione” sono tra loro alternativi. Lo stesso modulo potrà essere utilizzato per annullare comunicazione già inoltrate. Si rammenta che l’annullamento potrà essere effettuato solo preventivamente rispetto all’inizio della prestazione a suo tempo comunicata. Ai fini della prova del corretto adempimento, il datore di lavoro dovrà consegnare agli organi ispettivi copia del modello compilato e allegato alla mail inviata;
  • Fax al numero 848800131, utilizzando il nuovo modulo “UNI_Intermittente” e seguendo le istruzioni di compilazione sopra richiamate. Si sottolinea che, mentre per il canale e-mail è possibile l’inoltro alternativo alla D.T.L. competente o all’indirizzo ministeriale, per la comunicazione via fax è prevista la sola possibilità di inoltro centralizzato. Si rammenta l’importanza di conservare il modello predisposto ed il rapporto di consegna;
  • Invio di un sms al numero 339-9942256. Tale tipologia di comunicazione potrà essere utilizzata solo dai datori di lavoro registrati al portale cliclavoro e per la comunicazione preventiva di una singola giornata per un solo lavoratore per volta. Si sconsiglia comunque l’utilizzo di tale procedura essendo l’unica senza prova di adempimento da parte del datore di lavoro;
  • On-line attraverso il portale cliclavoro. Per maggiori istruzioni si rimanda alla nota 26 novembre 2012.

ATTENZIONE: Coloro che già utilizzavano i canali ministeriali (fax al n. 848800131 e/o e-mail all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it) dovranno solamente utilizzare la nuova modulistica allegata, premurandosi di compilarla nel modo corretto.

Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle procedure da seguire si rimanda alle note ministeriali in calce.

Allegati:

Formazione del personale ex D.Lgs. 81/2008

Pubblicata la circolare n° 29 relativa agli obblighi in capo al datore di lavoro di garantire al proprio personale un’adeguata formazione circa i rischi presenti in azienda, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008. I corsi, per la generalità dei lavoratori dipendenti, dovranno prevedere un modulo base di 4 ore uguale per tutti, oltre ad un successivo modulo che varierà da 4 a 12 ore in base ai rischi specifici di ogni azienda.

Lo Studio Nicco organizza – in collaborazione con la GB Consult dell’ing. Giacomo Bugna – i sopra richiamati corsi presso il proprio studio o – per le aziende più strutturate – direttamente in loco.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina dedicata o contattare lo Studio.

Chiarimenti sulle comunicazioni telematiche Co

Con lettera circolare del 12 ottobre 2012 il Ministero del Lavoro chiarisce alcuni dubbi operativi inerenti il dies a quo dal quale far decorrere i termini per le comunicazioni di cessazione da inoltrare ai nodi regionali per licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ed in caso di dimissioni o risoluzione consensuale.

Relativamente alla prima casistica, stante l’obbligo di attivazione della procedura di conciliazione presso le D.T.L., il dies a quo sarà il giorno di effettiva cessazione del rapporto di lavoro e non il giorno di comunicazione dell’attivazione della procedura stessa.

In caso di dimissioni o risoluzione consensuale, i 5 giorni utili per effettuare la comunicazione Co decorreranno dal giorno dal quale le parti (o la parte) sceglieranno di far decorrere giuridicamente la risoluzione stessa. In caso di revoca delle dimissioni, scatterà un nuovo obbligo comunicativo da parte del datore di lavoro, a tal fine verranno adeguati gli standard ministeriali.

Bisogna sottolineare come il Ministero abbia chiarito che la comunicazione di cessazione Co possa essere inviata al nodo regionale (o ministeriale) anche con largo anticipo, al fine di sfruttare in modo corretto la procedura di convalida che ha, tra le opzioni possibili, anche la sottoscrizione da parte del lavoratore di copia dell’Unilav di cessazione inviato dall’azienda.