Durc: novità

Dal 2 settembre 2013, in ottemperanza all’art. 31 del D.Lgs. n. 69/13, le richieste di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (durc) dovranno obbligatoriamente contenere l’indirizzo pec del richiedente. Il precetto è valido per le stazioni appaltanti, enti aggiudicatori e SOA, ma anche per le imprese e consulenti, cui il documento verrà recapitato.

Le imprese possono scegliere se indicare il proprio recapito pec o, in via alternativa, quello del consulente del lavoro abilitato.

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono, inoltre, obbligati ad acquisire il durc d’ufficio.

In caso di posizioni irregolari che non consentano il rilascio regolare del documento, gli enti dovranno inviare un invito alla regolarizzazione all’indirizzo pec specificato in fase di richiesta, entro i 15 giorni successivi.

Il documento inviato tramite pec dovrà essere comunque verificato tramite apposita procedura e, pertanto, sarà consultabile anche dai soggetti non tenuti all’utilizzo della posta elettronica certificata.

Sempre con rimando alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 69/13, il durc in ambito edile ha una durata di 120 giorni.

Modifiche al contratto a termine

Con l’entrata in vigore del DL 76/2013 sono state introdotte le seguenti modifiche al contratto a tempo determinato:

  • possibilità di stipulare contratti a termine della durata massima di 12 mesi, senza specificazione del motivo – c.d. contratto “acausale” – in caso di primo rapporto a tempo determinato tra datore di lavoro/utilizzatore e lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione (valido sia per rapporto a termine che per contratto di somministrazione) e in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  • possibilità di prorogare il contratto a termine c.d. “acausale” che, quindi, potrà avere una durata massima di 12 mesi, comprensivi dell’eventuale proroga;
  • riduzione dei periodi di stacco tra due contratti a termine, anche “acausali”, a 10 giorni (per contratti di durata inferiore o pari a 6 mesi) e 20 giorni (per contratti con durata superiore a 6 mesi);
  • abrogazione dell’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego della prosecuzione di fatto del contratto a termine. Resta ovviamente in vigore l’obbligo di comunicare la proroga del temine inizialmente apposto al contratto;
  • introdotta tra le fattispecie escluse dall’applicazione della normativa sul contratto a tempo determinato, l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità. Il contratto è comunque soggetto al “principio di non discriminazione” ed ai “criteri di computo” ex. art. 35 L. 300/70;
  • il decreto prevede che anche per i contratti a termine “a causali” siano validi i limiti quantitativi all’utilizzo dell’istituto individuati dalla contrattazione collettiva.

Lavoro a chiamata – le ultime istruzioni operative

Comunicazione preventiva lavoro intermittente

In base alle modifiche apportate da ultimo, a decorrere dal 03 luglio 2013 gli unici canali utilizzabili sono e-mail certificata, sms o on-line.

Istruzioni canale e-mail certificata

Relativamente al canale e-mail certificata, di seguito richiamiamo brevemente le istruzioni ministeriali.

Istruzioni di compilazione del modello UNI-Intermittente (da effettuare con strumenti informatici):

Indicare codice fiscale ed e-mail del datore di lavoro.

Indicare i lavoratori interessati dalla comunicazione, inserendo, per ciascuno, il relativo Codice Fiscale.

In questa sezione occorre inserire, per ciascun codice fiscale la Data Inizio e la Data Fine della chiamata.

Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo giorno o per singoli giorni (ad es. tutti i sabati di un mese), è sufficiente compilare il campo data inizio relativo al giorno interessato.

Il campo codice comunicazione non è obbligatorio.

Possono essere comunicati fino a 10 lavoratori per modello, anche per periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi.

Per ogni lavoratore non può essere comunicato un periodo maggiore di 30 giorni di effettivo lavoro per ogni modello UNI-Intermittente.

 Istruzioni di invio:

Il PDF compilato deve essere inviato via e-mail. Sono previste due modalità di invio del messaggio:

Applicazione desktop per e-mail: se si utilizza un’applicazione e-mail quale Microsoft Outlook express, Microsoft Outlook, Eudora o mail. In questo caso il sistema genera in automatico una mail con in allegato la comunicazione in formato XML. Verificare che l’e-mail creata in automatico contenga l’indirizzo corretto: intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;

E-mail internet: se si utilizza un servizio e-mail Internet (Yahoo, Microsoft Hotmail etc…). In questo caso viene richiesto di salvare il modulo in formato XML che dovrà essere inviato manualmente all’indirizzo di posta elettronica intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it.

La mail dovrà avere come oggetto Comunicazione chiamata lavoro intermittente.

La mail può essere inviata anche da un indirizzo di posta elettronica non certificato, la casella ministeriale di posta certificata è infatti abilitata a ricevere e-mail anche da indirizzi non certificati.

Si ricorda di stampare sempre copia del modello compilato ed allegato alla mail inviata oltre all’e-mail stessa.

 

Istruzioni utilizzo portale cliclavoro e SMS

Per le istruzioni relative alla registrazione al portale www.cliclavoro.gov.it ed all’invio di comunicazioni on-line o tramite SMS si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate sul portale stesso al seguente link.

N.B.: Non utilizzare il canale SMS senza essersi precedentemente accreditati sul portale ed aver attivato il servizio SMS. Come chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare del 27.06.2013, la prestazione deve iniziare nel termine di 12 ore dall’invio dell’sms ma può terminare anche decorso tale periodo temporale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Lavoro a chiamata, dal 3 luglio 2013 i nuovi canali di comunicazione

Vista l’entrata in vigore a decorrere dal 3 luglio 2013 delle nuove modalita’ di comunicazione preventiva per i contratti a chiamata, Vi inviamo le prime notizie pubblicate.

Vi invitiamo, nel frattempo, a:

– registrarvi sul sito www.cliclavoro.gov.it anche per aprirvi più canali d’invio delle comunicazioni;

– verificare di avere attivato l’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale e che lo stesso sia correttamente settato e funzionante.

Dal 3 luglio 2013 le comunicazioni preventive per il lavoro intermittente potranno essere effettuate solamente:

– tramite compilazione (solamente attraverso strumenti informatici) del modello UNI-Intermittente ed invio dello stesso dall’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale all’indirizzo di posta elettronica certificata appositamente creato intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;

– per il tramite del servizio reso disponibile sul portale www.cliclavoro.gov.it;

– canale SMS ma solamente per prestazioni da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. L’sms dovrà contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Tale canale sarà utilizzabile solo previa registrazione al portale www.cliclavoro.gov.it e abilitazione all’utilizzo dello stesso. Con nota del 26 novembre 2012 il Ministero del Lavoro ha chiarito che “non potranno essere prese in considerazione le comunicazioni con un SMS […] provenienti da un numero di cellulare non registrato e, pertanto, non riconducibile ad alcun datore di lavoro conosciuto al sistema”. Nel momento in cui si parla di prestazione da rendersi entro le 12 ore, sembrerebbe che tale prestazione non debba solo iniziare ma anche concludesi in tale lasso temporale.

La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro fa fede dell’avvenuto adempimento di legge.

Il canale fax viene mantenuto solamente in caso di malfunzionamento dei sistemi. In tali casi costituisce prova dell’adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax, anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all’ufficio.

Appalti di opere o servizi – obbligazione solidale

L’entrata in vigore del D.L. n.69/2013 a decorrere dal 22 giugno 2013 ha apportato, tra le altre, anche la modifica dell’obbligazione solidale fiscale. Infatti l’art. 50 del D.L. in oggetto ha abrogato l’obbligazione solidale relativa all’IVA, lasciandola solamente per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Tale modifica va ad impattare sia in relazione ai contratti di appalto che di sub-appalto. In entrambi i casi le verifiche poste in atto dal committente nei confronti dell’appaltatore o dall’appaltatore nei confronti del subappaltatore dovranno interessare solamente i pagamenti relativi alle ritenute Irpef sul lavoro dipendente e non più anche dell’IVA.

Assegno per il nucleo familiare, chiarimenti Inps relativamente ai redditi da fabbricato e terreno

Relativamente all’inserimento dei redditi derivanti da immobili e terreni nei modelli ANF per il periodo 01.07.2013 – 30.06.2014, l’Inps, con messaggio n. 9710 del 14.06.2013, ha chiarito che “fermo restando che ai fini dell’accertamento del diritto e della misura dell’ANF occorre considerare il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 2 c.9 L.153/88, circ. 12/90), si ricorda che il reddito assoggettabile all’Irpef non coincide necessariamente con il reddito effettivamente assoggettato all’imposta stessa.

Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione IMU non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.

Premesso quanto sopra, in merito alla richiesta di ANF per il periodo 01.07.2013/ 30.06.2014, i redditi derivandi da immobili e terreni relativi all’anno 2012, dovranno, quindi, continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all’Irpef (Tabella A, colonna 2 del Mod. ANF/Dip)”.

Ne consegue, pertanto, che i lavoratori interessati dovranno porre particolare attenzione alla compilazione dei modelli in oggetto.

Emanato il Decreto per l’erogazione dell’indennita’ ASpI e mini-ASpI in unica soluzione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il Decreto riguardante l’erogazione dell’indennita’ ASpI e mini-ASpI in un’unica soluzione per i lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione e che intendono intraprendere un’attivita’ di lavoro autonomo o avviare un’attivita’ di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa o che intendono sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma gia’ iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente.

All’interno del Decreto sono indicati i requisiti necessari per ottenere l’indennita’ e la procedura da seguire per la presentazione delle domande. Per ulteriori dettagli, consultare il testo del Decreto cliccando qui.

Tirocini formativi – Regione Liguria

E’ stata pubblicata in data odierna la circolare n. 32 concernente le novita’ introdotte dalla regione Liguria relativamente all’istituto del tirocinio formativo.

Lo studio resta a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Link: Circolare n. 32