Tirocini – Nuove linee guida pronte all’avvio

L’Accordo Stato-Regioni siglato in data 25.05.2017 dovrà essere recepito a livello regionale entro la data del 25 novembre prossimo; vediamo quali sono le novità.

Ambito di applicazione

Le nuove norme riguardano esclusivamente i tirocini extracurricolari rivolti a:

– soggetti in stato di disoccupazione;
– lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
– lavoratori a rischio di disoccupazione;
– soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
– soggetti disabili e svantaggiati.

Durata del tirocinio, soggetti promotori, soggetti ospitanti e condizioni

  • E’ stato introdotto un periodo di durata minima pari a due mesi.
  • Per le attività stagionali tale limite è di 14 giorni.
  • E’ stata inserita una specifica disciplina per il recesso anticipato del tirocinio.
  • E’ stata ampliata la platea dei soggetti promotori.

Inoltre, vengono fissati specifici requisiti e condizioni necessari per poter avviare un tirocinio:

1. Il soggetto ospitante deve essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e di assunzioni obbligatorie;

2. In caso di Cigs, il tirocinio è attivabile solo con riferimento alle attività che non coincidono con quelle dei lavoratori sospesi (salvo diverse previsioni dell’accordo sindacale);

3. E’ ammessa l’attivazione di tirocini anche in presenza di contratti di solidarietà “espansivi”;

4. Non possono essere attivati tirocini – fatte salve diverse previsioni contenute nell’accordo sindacale – in caso di attività equivalenti a quelle per cui sono stati effettuati nei 12 mesi precedenti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuale), licenziamento collettivo, superamento periodo comporto, mancato superamento periodo di prova, licenziamenti per fine appalto, risoluzione del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro.

5. Un tirocinio non può essere attivato se il tirocinante ha già avuto un precedente rapporto di lavoro, collaborazione o incarico con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni. L’unica eccezione è costituita dal lavoro accessorio che può essere stato reso per meno di 30 giorni presso il medesimo soggetto ospitante nei sei mesi precedenti l’attivazione.

Limiti numerici e sistema premiale

I datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze più di 20 lavoratori a tempo indeterminato e che stabilizzano i tirocinanti una volta concluso il periodo di tirocinio, stipulando un contratto di lavoro che abbia una durata di almeno 6 mesi – anche part-time con orario settimanale minimo pari al 50 per cento di quello contrattualmente previsto per il tempo pieno – potranno attivare, in deroga, un numero di tirocini aggiuntivi, definiti secondo un meccanismo di percentuale crescente.

Indennità di partecipazione

Le nuove linee guida specificano che l’indennità mensile concordata per il tirocinio deve essere erogata per intero al tirocinante quando questi abbia svolto almeno il 70% delle presenze contrattualmente previste.

Vigilanza e sanzioni

L’accordo introduce una nuova disciplina che consente alle Regioni e Province autonome di disporre la cessazione del tirocinio e l’interdizione dall’attivazione dei tirocini nei confronti del soggetto promotore e/o di quello ospitante, per un periodo di 12 mesi, nel caso in cui vengano riscontrate violazioni.

Leggi le Faq relative ai tirocini sul sito ClicLavoro

Inps – il nuovo incentivo triennale

La Circolare n. 109/2017 dell’Inps fornisce le istruzioni relative all’incentivo contributivo triennale a fronte delle nuove assunzioni a tempo indeterminato.

E’ importante ricordare – prima di entrare nel merito dell’incentivo – che possono godere di tale agevolazione i datori di lavoro che assumono studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro nelle specifiche percentuali indicate nel documento citato.

Detto ciò, l’incentivo spetta:

  • Per le assunzioni avvenute tra il 01.01.2017 e il 31.12.2018;
  • Spetta anche con la stipula di un contratto di apprendistato;
  • La misura massima utilizzabile è pari a 3.250 euro annui;
  • L’assunzione deve avvenire entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Leggi la Circolare Inps 109/2017

 

Lavoro occasionale: alcune precisazioni dall’Inps

Il Messaggio Inps 2887/2017 fornice alcune precisazioni in merito alle prestazioni di lavoro occasionale.

Computo dei lavoratori occupati
E’ orami noto che possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori a tempo indeterminato.
Al fine di garantire una omogenea applicazione dei criteri, l’Istituto – dati per pacifici i criteri fissati dalla Circolare 107/2017 – precisa che:
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato;
Dopo aver determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati – per i lavoratori a tempo parziale si tenga in considerazione la durata contrattuale della prestazione lavorativa – il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
Per poter fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa va calcolata sulla base del dato effettivo, senza effettuare alcun arrotondamento.

Misura minima del compenso per le prestazioni agricole

Si determina prendendo come riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli stabiliti dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014).
A tali minimi salariali viene aggiunto per gli operai a tempo determinato – stante la peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale – il c.d. terzo elemento retributivo, da intendersi come corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).
Il messaggio fornisce la tabella per il relativo calcolo.
Ricordiamo che anche nel lavoro agricolo, la misura del compenso minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere e che le parti – utilizzatore e lavoratore – possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime sopra indicate.

Apprendistato oltre i limiti di età

Il Decreto legislativo 81/2015 prevede la possibilità di instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante anche oltre i limiti di età prevista dalla legge, nelle situazioni di qualificazione o riqualificazione professionale di:

  • lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori della relativa indennità;
  • soggetti titolari di un trattamento di disoccupazione.

Il Messaggio Inps 2243/2017 fornisce indicazioni in merito.

Beneficiari indennità di mobilità

  •  Riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti (10%), per i primi 18 mesi dall’assunzione. Non trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva  a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;
  • Aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari al 5,84%, per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;
  • Non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della NASpI;
  • Esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato;
  • Trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, è previsto un incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.

Beneficiari del trattamento di disoccupazione

I lavoratori interessati sono esclusivamente quelli che beneficiano di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione:

  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI),
  • Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi),
  • Indennità speciale di disoccupazione edile,
  • Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L’assunzione agevolata riguarda lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione e, quindi, i soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.

Il regime contributivo applicato ai lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante è quello previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, con alcune specifiche deroghe previste dalla legge.

Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile e non), l’aliquota complessiva da versare è pari:

  • Datori di lavoro con più di nove dipendenti = 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista),
  • Datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove = 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).

Leggi il Messaggio Inps 2243/2017

Attivazione servizio richiesta bonus asilo nido

L’Inps rende noto che a partire dalle ore 10 di oggi, lunedì 17 luglio, sarà possibile accedere al servizio on-line per la richiesta del Bonus Asilo Nido.

Il contributo massimo è pari a 1.000 euro all’anno.

Ricordiamo che sul sito è possibile effettuare le seguenti richieste:

  • Bonus Asilo Nido: per bambini nati o adottati/affidati a partire dal 01.01.2016 per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati;
  • Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione: per bambini al di sotto dei 3 anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgano di servizi assistenziali domiciliari.

Infortunio del lavoratore durante un contratto di appalto: la formazione impartita gioca un ruolo chiave

Una sentenza del tribunale di Bergamo (n. 144/2017) interviene in materia di infortunio occorso al lavoratore durante un contratto di appalto.

In questo caso – affermano i giudici – l’onere di dimostrare che sono stati adottati tutti i mezzi e tutte le procedure necessarie al fine di evitare l’infortunio, ricade sull’appaltatore. Nei confronti del committente, invece, si configura una responsabilità extra contrattuale.

Un esonero del datore di lavoro dalle proprie responsabilità può verificarsi esclusivamente in caso di comportamento abnorme ed esorbitante da parte del lavoratore. Tale comportamento deve comunque essere valutato alla luce dell’esperienza propria del lavoratore e della formazione impartitagli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lavoro occasionale: on-line la piattaforma Inps

Dal 10.07 è disponibile sul sito dell’Inps la piattaforma per richiedere le prestazioni di lavoro occasionale.

I passaggi per poter utilizzare il servizio sono:

  • Registrazione del datore di lavoro e del lavoratore;
  • Indicazione da parte del lavoratore della modalità con cui intende essere retribuito;
  • Inserimento in procedura da parte del datore di lavoratore della comunicazione di lavoro occasionale;
  • Pagamento diretto del lavoratore da parte dell’Inps entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

Vai alla pagina del Contratto di prestazione occasionale

Vai alla pagina del Libretto famiglia

Per ulteriori informazioni:

Circolare Studio Nicco n° 47

Circolare Inps 107/2017

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Lavoro Occasionale: la Circolare Inps e la Risoluzione Agenzia Entrate

In data 05.07.2017 l’Inps pubblica la Circolare n. 107 riguardante il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale.

Sostanzialmente, il documento riporta quanto già indicato nel DdL 2853 e sintetizzato nella Circolare n. 47 dello Studio Nicco.

La Circolare Inps contiene alcune precisazioni, che riportiamo di seguito.

Operatività

La piattaforma informatica per la piena operatività dello strumento verrà resa disponibile nel mese di luglio 2017.

Compenso minimo del contratto di prestazione occasionale

  • La misura dello stesso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo stabilito dalla Legge in 9,00 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla suddetta misura minima stabilita per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a tale limite orario. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria stabilita dalla Legge (9,00 euro).
  • Con specifico riferimento al compenso minimo orario di 9,00 euro, la misura dei predetti oneri è pari a 2,97 euro (Inps ivs) e 0,32 euro (Inail). Ricordiamo che sugli importi complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione nella misura pari all’1,00% dei suddetti importi.

Limite dimensionale all’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale

Non è ammesso il ricorso al lavoro occasionale per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; l’Inps fornisce istruzioni per il calcolo.

  • Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo a terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale;
  • Ai fini del predetto calcolo si computano anche gli apprendisti;
  • Nel calcolo devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica;
  • I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno;
  • I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre di riferimento.

Sempre in merito all’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale, l’Agenzia delle entrate – in seguito a specifica richiesta da parte dell’Inps – con la risoluzione 81/E istituisce le causali da indicare nel modello F24 per poter procedere al versamento delle somme dovute a fronte di prestazioni di lavoro occasionale.

Le causali sono le seguenti:

  • LIFA “Finanziamento del Libretto Famiglia per l’accesso a prestazioni di lavoro occasionale”;
  • CLOC “Finanziamento del contratto di lavoro occasionale”.

Nel modello F24 dovranno essere valorizzate le sezioni:

Contribuente:

  • codice fiscale e dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Erario ed altro:

  • tipo: lettera “I” (INPS);
  • elementi identificativi: nessun valore;
  • codice: LIFA o CLOC;
  • anno di riferimento: l’anno di effettuazione del pagamento (formato AAAA).

Con esclusivo riferimento alla causale CLOC, la stessa può essere usata anche nel modello F24 Enti pubblici, valorizzando i campi nel seguente modo:

Contribuente:

  • codice fiscale e dati anagrafici dell’ente che effettua il versamento.

Dettaglio versamento:

  • tipo: lettera “I” (INPS);
  • codice tributo/causale: CLOC;
  • codice: nessun valore;
  • elementi identificativi: nessun valore;
  • riferimento a: il mese di effettuazione del pagamento (formato 00MM);
  • riferimento B: l’anno di effettuazione del pagamento (formato AAAA).

Per completezza di trattazione ricordiamo che la piattaforma INPS per la comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro occasionale dovrebbe essere operativa il 10 luglio 2017.

Allegati

Circolare Inps n. 107/2017

Circolare Studio Nicco n. 47

Infortunio: il concorso di colpa del lavoratore

Durante la valutazione delle responsabilità del datore di lavoro con riferimento ad un episodio di infortunio, è necessario tenere conto anche del comportamento del lavoratore infortunato.

Dal concorso di colpa dell’infortunato, infatti, deriva un’attenuazione della responsabilità del datore di lavoro imputabile alla propria negligenza.

Il concetto è stato espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17163 del 5 aprile 2017.

Indennità di trasferta o trasfertismo: l’interpretazione della Cassazione

La Corte di Cassazione – con una recente sentenza – interviene in merito alla differenza tra erogazione dell’indennità di trasferta e trattamento delle somme erogate ai lavoratori c.d. trasfertisti, con specifico riferimento alle situazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del D.L. 193/2016.

In base al sopra citato Decreto Legge si considerano trasfertisti i lavoratori per i quali sussistono – contemporaneamente – le seguenti condizioni:

  • La mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
  • Lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  • La corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

In questo caso, il 50% delle somme erogate sono esenti da tassazione, diversamente si procede con il trattamento previsto per le indennità di trasferta.

Secondo i giudici di Cassazione il contenuto del Decreto non può ritenersi quale soluzione interpretativa di tutte le fattispecie – incluse quelle già in essere – ma deve considerarsi esclusivamente di portata innovativa per tutte le situazioni che si verifichino successivamente alla sua entrata in vigore.