Le ritenute omesse seguono il criterio della competenza

L’accertata omissione del versmento delle ritenute, in fase di ricostruzione, deve seguire il criterio della competenza contributiva nel corso dell’anno civile.

E’ quanto affermato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Lettera circolare 8376/2017), ponendosi in contrasto con la tesi sostenuta nel 2016 dal Ministero del Lavoro, ma uniformandosi alla giurisprudenza di cassazione (sentenza 39882/2017).

Nel caso in cui l’ammontare dell’omissione in un anno abbia un totale superiore a 10.000 euro, si configura il reato di illecito penale che viene punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.

I Giudici di cassazione affermano che «la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire sempre dal mese di gennaio, dell’importo di 10 mila euro ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo».

Ne cosegue che l’eventuale omissione del versamento delle ritenute contributive deve seguire il criterio della competenza contributiva, ossia fare riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto, relativo al mese di gennaio (versamento da effettuarsi entro il 16 febbraio successivo) fino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).