Inps: l’aumento del contributo addizionale NASpI per i rinnovi dei contratti a tempo determinato

La Circolare Inps 121/2019 fornisce le istruzioni per la gestione ed il versamento del contributo addizionale da versare in relazione ai contratti a tempo determinato che sono stati rinnovati, pari allo 0,50% per ciascun rinnovo. Il contributo addizionale riguarda anche i rapporti in somministrazione.

Il Decreto Dignità ha, infatti, introdotto “l’aumento del contributo addizionale che finanzia la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato”.

E’ importante ricordare che:

  • Il contenuto del Decreto trova applicazione per i contratti a tempo determinato instaurati, prorogati o rinnovati dopo il 31 ottobre 2018;
  • L’aumento contributivo, invece, va calcolato per tutti i rinnovi intervenuti dal 14 luglio 2018;
  • Per rinnovo si intende quando l’iniziale contratto e termine raggiunge la scadenza fissata e le parti procedono alla stipula di un nuovo contratto a termine. Il contributo addizionale è dovuto anche se viene modificata la motivazione del nuovo contratto.

Sono esclusi dall’aumento contributivo:

  • I rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
  • I rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da: università private, incluse le filiazioni di università straniere; istituti pubblici di ricerca; società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione; enti privati di ricerca;
  • I lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • I lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n.1525/1963;
  • Gli apprendisti;
  • I lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Il contributo addizionale viene restituito alo verificarsi dei seguenti casi:

Trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tale caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova;

Assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova. La misura della predetta restituzione si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.

Legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata a seguito di trasferimento

La Cassazione ritiene legittimo il licenziamento di un dipendente assente ingiustificato dopo il suo trasferimento presso un’altra sede aziendale, quando le ragioni tecnico, organizzative e produttive alla base del provvedimento risultano fondate.

Nel testo in esame (Sentenza 22100/2019) e con specifico riferimento al provvedimento di trasferimento, i Giudici di Cassazione affermano che lo stesso non è soggetto ad uno specifico onere di forma e non deve necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, né sul datore di lavoro grava l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda.

Pertanto, quando viene contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato ed – eventualmente – integrarle o modificarle. In ciascuna di queste fattispecie, tuttavia, è sempre tenuto a dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.

Socio amministratore, contribuzione Inps commercianti se svolge attività esecutiva

L’ordinanza 21295/2019 della Corte di Cassazione afferma che l’amministratore unico di una società deve iscriversi alla gestione previdenziale Inps dei commercianti solo nel caso in cui questi svolga attività materiale ed esecutiva nell’impresa.

Se, invece, riceve esclusivamente un compenso per l’attività di amministratore è sufficiente l’iscrizione alla sola gestione separata Inps.

La sentenza conferma l’evoluzione normativa e giurisprudenziale secondo cui, in presenza di attività di lavoro autonomo che si affianca a quella di amministratore, è possibile la coesistenza di entrambe le iscrizioni Inps (Gestione separata e Gestione commercianti).

 

Cessione illegittima di ramo d’azienda: sentenza di Cassazione 21158/2019

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione si esprime sulle conseguenze che si manifestano in caso di cessione illegittima di ramo d’azienda.

Nello specifico, la sentenza 21158/2019 afferma che, in tale situazione, l’impresa cedente è tenuta al pagamento delle retribuzioni e non al risarcimento di un danno.

Secondo i Giudici, non esiste una norma che affermi che l’obbligazione pecuniaria possa considerarsi estinta – anche solo parzialmente – attraverso il pagamento della retribuzione da parte dell’impresa destinataria della cessione.

Pertanto, quando, su domanda del lavoratore, si accerta l’illegittimità della cessione, le retribuzioni pagate dal cessionario per le prestazioni rese in suo favore dal lavoratore ceduto, non possono considerarsi utili all’estinzione dell’obbligazione retributiva che grava sul cedente che rifiuta, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa offerta dal lavoratore ceduto.

Distacco transnazionale e applicazione delle sanzioni secondo l’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato chiamato ad esprimere il proprio parere in tema di applicazione delle sanzioni in caso di distacco transnazionale non genuino.

La fattispecie sanzionata riguardava, nello specifico, un’impresa stabilita in altro Stato della UE che distaccava i suoi lavoratori verso una propria unità produttiva ubicata in Italia.

A seguito di verifica ispettiva, gli organi di vigilanza hanno riscontrato che il distacco non era autentico perchè attuato nei confronti dello stesso soggetto che assume sia il ruolo di distaccante che quello di distaccatario.

Le sanzioni, in caso di distacco non genuino, andrebbero comminate ad entrambe le parti: soggetto distaccante e soggetto distaccatario.

Nel caso in esame, tuttavia, poichè la sede ubicata in Italia risultava priva di un’autonoma rappresentanza legale e gestita esclusivamente da un preposto nominato dalla medesima sede principale, è stata applicata una sola sanzione nei confronti del distaccante, in qualità di soggetto avente personalità giuridica.

Leggi il Quesito INL

Procedura telematica ANF-DIP, nuovi chiarimenti dall’Inps

Con il messaggio n. 3142/2019 l’Inps pubblica nuove precisazioni per la corretta gestione delle domande inoltrate; di seguito riportiamo i tratti più importanti.

Relativamente allo stato dell’istruttoria, la procedura è suddivisa nelle seguenti fasi:

  • Da frazionare – Domande in attesa del calcolo automatico della procedura;
  • Frazionate – Domande calcolate con esito positivo;
  • Accolte – Domande frazionate con esito positivo per cui l’azienda o il suo intermediario abilitato hanno visionato l’importo spettante;
  • Respinte/Lettere da inviare – domande frazionate e calcolate con esito negativo, cui segue comunicazione dell’Istituto al richiedente;
  • Respinte/Lettere inviate – domanda che passano in automatico per l’invio della comunicazione al richiedente.

L’Inps ricorda che è a cura del lavoratore/titolare del diritto dare comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuta presentazione della domanda.

Per quanto riguarda le autorizzazioni, si ricorda che in tutti i casi di scadenza delle stesse all’interno del periodo di validità degli ANF, l’importo spettante è calcolato solo fino alla data di scadenza dell’autorizzazione. Successivamente alla presentazione delle nuova domanda di autorizzazione, dovrà essere presentata una nuova domanda Anf-Dip per il periodo residuo.

Il messaggio Inps contiene, inoltre, un focus sui controlli che saranno effettuati sulla veridicità delle dichiarazioni.

Tassazione ordinaria per le spese sanitarie rimborsate direttamente

Le spese sanitarie rimborsate dal datore di lavoro direttamente al lavoratore devono essere indicate in busta paga e tassate ordinariamente, secondo il principio della progressività.

E’ il concetto che emerge dalla risposta a interpello n. 285/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso specifico, un ente pubblico rimborsava una percentuale delle spese sanitarie – debitamente documentate – sostenute dai propri dipendenti, utilizzando un fondo appositamente costituito.

Secondo il parere dell’AE il datore di lavoro è tenuto a considerare il rimborso come reddito da lavoro dipendente, mentre il lavoratore può beneficiare – nell’anno in cui le spese sono state sostenute – della detrazione per spese mediche pari al 19%.

Leggi la Risposta a Interpello n. 285/2019 AE

Incentivo all’assunzione di percettori RdC: l’Inps pubblica la Circolare 104/2019

Pubblicata la Circolare Inps n. 104/2019 che fornisce le prime istruzioni sugli incentivi per le assunzioni di percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC).

Riassumiamo di seguito i tratti principali.

Panoramica

La normativa prevede che in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario del Rdc, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

L’incentivo è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL.

Durata

La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità.

Beneficio in caso di Patto di formazione

Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale assicurano al beneficiario del Rdc lo svolgimento di un percorso formativo o di riqualificazione professionale; il Patto di formazione può essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.
Qualora la successiva assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al citato Patto di formazione, il predetto incentivo è attribuito, sempre in forma di sgravio contributivo, all’Ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, in misura pari alla metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro.
L’altra metà dell’incentivo, sempre nel rispetto del tetto mensile di 390 euro, è fruita dal datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. La durata dell’incentivo segue le regole generali, fatto salvo il periodo minimo di fruizione, stabilito, per questa tipologia di assunzioni, in sei mensilità, sia per il datore di lavoro che per l’Ente di formazione.

Datori di lavoro interessati

Il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro:

  1. Datori di lavoro imprenditori: l’articolo 2082 c.c. definisce imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’attività economico-produttiva che caratterizza l’impresa deve avere la finalità di produrre entrate superiori rispetto ai costi di produzione; a tal fine è sufficiente, ai fini dell’economicità dell’attività, l’idoneità, almeno tendenziale, a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio di bilancio. Rientrano tra i datori di lavoro di cui all’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 anche gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che gli stessi, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ai sensi dell’articolo 2082 c.c., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore. Sono altresì da ricomprendere tra i datori di lavoro che possono beneficiare dell’incentivo anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
  2. Datori di lavoro non imprenditori: sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 c.c., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di  volontariato, studi professionali, ecc.

In linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’Istituto in relazione alle più recenti agevolazioni hanno, pertanto, diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:

  1. gli enti pubblici economici;
  2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  3. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  5. le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  6. i consorzi di bonifica;
  7. i consorzi industriali;
  8. gli enti morali;
  9. gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

  1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
    le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  3. le Università;
  4. gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  5. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  6. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  7. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  8. l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  9. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Requisiti del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro che assume deve realizzare un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato;
  2. Devono essere rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015;
  3. Il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e deve garantire il rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro – nazionali, territoriali e aziendali – stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  4. Il datore di lavoro deve risultare in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

La fruizione dell’incentivo in discorso è riconosciuta nei limiti e alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) sugli aiuti di stato secondo il regime de minimis n. 1407 del 18 dicembre 2013, n. 1408 del 18 dicembre 2013 (settore agricolo) e n. 717 del 27 giugno 2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che il relativo rapporto di lavoro sia basato sul regime del tempo pieno.

Nei casi in cui si voglia tutelare particolari situazioni soggettive del lavoratore, espressamente disciplinate dall’articolo 8 del D.lgs. n. 81/2015, è possibile trasformare, su richiesta del medesimo dipendente, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e continuare a fruire dell’agevolazione.

Restituzione dell’Incentivo

In caso di licenziamento effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del lavoratore.

La restituzione dell’incentivo non è dovuta allorquando l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Incentivo e somministrazione

Lo sgravio contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato con il regime del tempo pieno a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Misura dell’incentivo

La misura dell’incentivo introdotto dal decreto-legge che disciplina il Rdc è pari all’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di 780 euro mensili.

La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la predetta durata è pari alla differenza tra 18 mensilità – periodo massimo di erogazione del Rdc – e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc, con un minimo pari a cinque mensilità.

Leggi la Circolare Inps n. 104/2019

Dati sanitari dei dipendenti e database aziendale

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla conservazione ed alla tenuta dei dati sanitari dei dipendenti contenuti nel database aziendale, in seguito all’Interpello proposto dalla federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo).

Di seguito la posizione ministeriale.

All’interno dei database aziendali è consentito – sulla base della normativa vigente – conservare ogni tipo di documentazione ed informazione.

Tuttavia, deve essere posta attenzione sulla custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio, per i quali si rende necessario «adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere».

In conseguenza di ciò, si rende necessaria la stipula di uno specifico accordo tra datore di lavoro e medico competente che regoli l’accesso ai dati sanitari che, sulla base di quanto precisato dalla Commissione ministeriale, è comunque attività esclusiva del professionista.

Detassabilità dei premi di risultato, nuove precisazioni dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate torna, nuovamente, ad esprimersi in tema di detassabilità dei premi di risultato. Nella risposta 205/2019 si afferma che, per poter procedere alla detassazione dei premi di risultato è necessaria la compresenza delle seguenti caratteristiche:

  1. L’accordo sindacale deve prevedere un congruo periodo di tempo utile per poter procedere alla rilevazione dell’indice scelto come parametro di valutazione;
  2. Al momento di firma dell’Accordo sindacale il risultato del parametro scelto quale indice di valutazione non può essere certo.

Secondo il parere dell’AE: “I criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi”. Se tra la firma dell’accordo e la verifica dell’incremento dell’indice non trascorre un tempo adeguato, viene meno la funzione incentivante delle norme.

Leggi la Risposta 205/2019