L’Agenzia delle Entrate si esprime in tema di conversione del premio di risultato in welfare e momento impositivo, pubblicando la Risposta n. 212/2019.
Il caso proposto all’Agenzia riguarda un premio variabile di risultato per gli anni 2018 e 2019 a cui si affianca un Piano Welfare che prevede la possibilità di convertire il premio di risultato in beni e servizi welfare.
Il premio di risultato 2018 e 2019 viene erogato in welfare (per chi esercita la scelta) rispettivamente nel 2019 e nel 2020.
Il credito welfare derivante dalla conversione del premio può essere utilizzato anche in periodi di imposta successivi, ma entro specifiche scadenze precisate nello specifico regolamento.
In nessun caso il credito welfare può essere monetizzato, il residuo può essere eventualmente versato come integrazione al fondo di previdenza complementare/assistenziale. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il credito residuo oltre le specifiche scadenze viene perso.
La società istante interroga l’Agenzia circa il momento impositivo al fine di individuare il limite degli importi detassabili.
Il parere dell’AE è il seguente:
Nell’ipotesi di conversione del premio di risultato, il valore del benefit rileva nel periodo in cui il dipendente esercita la scelta di conversione delle stesso in beni e servizi welfare. Pertanto, è in quell’anno che andrà verificato il rispetto del limite di 3.000 euro quale importo massimo detassabile previsto dall’articolo 182 della Legge di stabilità 2016.
Con riferimento all’erogazione effettiva dei servizi welfare e il relativo rispetto dei limiti di non concorrenza al reddito, la retribuzione deve essere imputata nel momento in cui questa viene effettivamente percepita dal lavoratore. Il principio si riferisce sia alle erogazioni in denaro che a quelle in natura mediante l’assegnazione di beni o servizi.