Agenzia Entrate: precisazioni in materia di welfare

L’Agenzia delle Entrate si esprime in tema di conversione del premio di risultato in welfare e momento impositivo, pubblicando la Risposta n. 212/2019.

Il caso proposto all’Agenzia riguarda un premio variabile di risultato per gli anni 2018 e 2019 a cui si affianca un Piano Welfare che prevede la possibilità di convertire il premio di risultato in beni e servizi welfare.

Il premio di risultato 2018 e 2019 viene erogato in welfare (per chi esercita la scelta) rispettivamente nel 2019 e nel 2020.

Il credito welfare derivante dalla conversione del premio può essere utilizzato anche in periodi di imposta successivi, ma entro specifiche scadenze precisate nello specifico regolamento.

In nessun caso il credito welfare può essere monetizzato, il residuo può essere eventualmente versato come integrazione al fondo di previdenza complementare/assistenziale. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il credito residuo oltre le specifiche scadenze viene perso.

La società istante interroga l’Agenzia circa il momento impositivo al fine di individuare il limite degli importi detassabili.

Il parere dell’AE è il seguente:

Nell’ipotesi di conversione del premio di risultato, il valore del benefit rileva nel periodo in cui il dipendente esercita la scelta di conversione delle stesso in beni e servizi welfare. Pertanto, è in quell’anno che andrà verificato il rispetto del limite di 3.000 euro quale importo massimo detassabile previsto dall’articolo 182 della Legge di stabilità 2016.

Con riferimento all’erogazione effettiva dei servizi welfare e il relativo rispetto dei limiti di non concorrenza al reddito, la retribuzione deve essere imputata nel momento in cui questa viene effettivamente percepita dal lavoratore. Il principio si riferisce sia alle erogazioni in denaro che a quelle in natura mediante l’assegnazione di beni o servizi.

Fondo garanzia TFR e trasferimento d’azienda

Il messaggio Inps 2272/2019 opera un riepilogo e fornisce alcuni aggiornamenti sull’intervento del Fondo garanzia del trattamento di fine rapporto in caso di trasferimento d’azienda.

Il documento parte dalla disposizione del Codice Civile (articolo 2112) che prevede specifiche tutele per i lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. Tale articolo recita:  “1. In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. 2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.”

Il nuovo intervento dell’Istituto in materia si rende necessario a seguito di recenti pronunce di cassazione.

Di seguito una sintesi del documento.

Cedente in bonis

Quando il trasferimento è effettuato da azienda cedente c.d. in bonis (Si veda la Circolare Inps n. 74/2008), il Fondo di garanzia può intervenire, per l’intero importo maturato, solo se il datore di lavoro cessionario (che riveste la qualifica di datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto) risulta insolvente.

Cedente sottoposto a procedura concorsuale

Quando il trasferimento è effettuato da un’azienda assoggettata a procedura concorsuale, ovvero a fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, qualora non sia stata disposta o sia cessata la continuazione dell’attività, per i lavoratori il cui rapporto di lavoro prosegue con l’acquirente non si applica l’articolo 2112 c.c. e, pertanto, il cessionario non è tenuto a farsi carico dei debiti del cedente.

In questo caso, il Fondo corrisponderà il TFR maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento, salvo che un eventuale accordo sindacale preliminare al trasferimento non abbia previsto – a titolo di condizione di miglior favore – l’accollo del TFR da parte dell’acquirente stesso.

Affitto d’azienda

L’Inps evidenzia che la recente giurisprudenza ritiene che l’eventuale retrocessione dell’azienda al fallimento non comporti l’assunzione dei debiti maturati durante l’affitto.
In caso di fallimento del cessionario e di retrocessione dei lavoratori all’impresa cedente in bonis, il Fondo di garanzia non potrà, quindi, intervenire per la quota maturata alle dipendenze dell’azienda fallita.

Pagamento tracciabile anche per i richiedenti asilo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la nota protocollo n. 5293 del 5 giugno 2019 per rendere noto l’orientamento dell’ABI che consente l’apertura di conto corrente intestato ai cittadini extracomunitari richiedenti asilo, equiparando il permesso provvisorio quale documento atto ad identificare la clientela.

Pertanto, i datori di lavoro che impiegano cittadini extracomunitari richiedenti asilo sono tenuti a rispettare le norme vigenti in materia di pagamenti tracciabili della retribuzioni.

Per completezza, leggi:

Pagamento delle retribuzioni – novità dal 1° luglio 2018;

I chiarimenti dell’Inl sui nuovi mezzi di pagamento delle retribuzioni;

Strumenti per il pagamento delle retribuzioni: nuovi chiarimenti dell’Inl.

Bonus nascita 2019 – Istruzioni Inps

Con la Circolare 85/2019 l’Inps comunica che il bonus bebè sarà riconosciuto anche per ciascun figlio nato nell’anno 2019 e sarà corrisposto fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Per i figli oltre il primo, l’importo del bonus nascita è incrementato del 20%.

Il documento fornisce tutte le informazioni e i chiarimenti necessari: gli indicatori Isee di riferimento, i requisiti dei soggetti richiedenti, i termini di presentazione delle domande, la regolazione del periodo transitorio 01.01.2019 – 31.03.2019.

Le medesime disposizioni valgono per i minori adottati.

Leggi la Circolare Inps 85/2019

Compatibilità NASpI e Quota100

L’Inps pubblica la Circolare 88/2019 per chiarire quali siano i rapporti tra NASpI e Quota100.

L’articolo 11 del D.Lgs. 22/2015 prevede la la decadenza dalla fruizione della Naspi qualora siano raggiunti i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Sulla base di quanto previsto dall’Istituto:

  • Chi matura i requisiti per accedere a Quota100 ma non fa domanda di pensionamento può continuare a percepire la NASpI o procedere ad inoltrare la domanda di NASpI;
  • Chi fa domanda per accedere a Quota100 vedrà decadere la NASpI alla prima decorrenza utile successiva alla domanda di pensionamento.

Quanto sopra esposto vale anche con riferimento all’indennità di mobilità, per le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà e da quello del trasporto aereo nello specifico.

Ulteriormente, in relazione alla maturazione del diritto e alla decorrenza del trattamento per alcune tipologie di pensione, l’Inps si esprime come segue:

  • La NASpI viene erogata per tutta la finestra trimestrale che si applica alla pensione anticipata,
  • La NASpI prosegue durante i 12 (lavoratrici dipendenti) o i 18 mesi (lavoratrici autonome) che trascorrono tra il diritto e la decorrenza della pensione con l’opzione donna.

Il documento precisa, inoltre, che il titolare di assegno di invalidità sospeso perché sta fruendo della Naspi decade da quest’ultima se matura i requisiti per la pensione di vecchiaia ma non per quella anticipata in quanto l’assegno di invalidità non consente l’accesso all’anticipata.

Inps: nuova procedura di rilascio del PD A1

L’Inps ha pubblicato la Circolare 86 del 11.06.2019 per illustrare le nuove modalità di presentazione delle richieste del documento portabile A1, necessario per i lavoratori che svolgono la loro attività in uno o più Stati membri della UE.

A partire dal 1° settembre 2019 le domande di rilascio del documento A1 potranno essere fatte solo tramite la nuova procedura telematica.

Durante il periodo transitorio – fino al 31.08.2019 – sarà possibile inviare le domande sia attraverso la nuova procedura che con le consuete modalità.

La Circolare 86/2019 fornisce le istruzioni procedurali per l’utilizzo del servizio web da parte dei datori di lavoro o dei loro intermediari abilitati e le tipologie escluse dalla nuova procedura.

Leggi la Circolare Inps 86/2019

Riduzione della capacità lavorativa

La Cassazione Civile – Sezione Lavoro, si pronuncia in tema di danno patrimoniale futuro cagionato al lavoratore in conseguenza della riduzione della capacità lavorativa.

Secondo i Giudici, la quantificazione deve essere fatta con riferimento alla prognosi medica e – a tal fine – il lavoratore può avvalersi anche delle c.d. presunzioni semplici.

La Sentenza 3724/2019 stabilisce che – dopo aver determinato la riduzione effettiva delle capacità lavorative, non rientrante cioè tra i postumi permanenti di piccola entità – sia possibile presumere una diretta correlazione (non necessariamente proporzionale) anche del relativo guadagno futuro. Una volta stabilita l’esistenza di tale connessione, sarà onere del lavoratore danneggiato provare l’effettiva riduzione dei redditi percepiti.

Ccnl metalmeccanica industria: accordo sui minimi tabellari

Il 30 maggio scorso le parti sindacali hanno sottoscritto l’accordo sui nuovi minimi retributivi per le aziende del comparto metalmeccanica industria. I nuovi importi saranno validi per il periodo 01.06.2019 – 31.05.2020.

I nuovi minimi tabellari, suddivisi per categoria, sono i seguenti:

  • Categoria 1° –  1.321,29 euro;
  • Categoria 2° – 1.458,50 euro;
  • Categoria 3° – 1.617,37 euro;
  • Categoria 3° super – 1.652,31 euro;
  • Categoria 4° – 1.687,26 euro;
  • Categoria 5° – 1.806,99 euro;
  • Categoria 5° super – 1.936,83 euro;
  • Categoria 6° – 2.077,90 euro;
  • Categoria 7° – 2.319,78 euro;
  • 8° Quadri – 2.375,37 euro.

L’accordo fissa, inoltre, le indennità di reperibilità e i nuovi importi relativi alla trasferte forfettarie:

  • Trasferta intera euro 43,59;
  • Quota per il pasto meridiano o serale euro 11,84;
  • Quota pernottamento euro 19,91.

Restano invariate, invece, le precedenti percentuali relative all’utile minimo di cottimo.

Leggi l’Accordo del 30.05.2019

ANF: Cosa cambia con la nuova procedura

Dal 1° aprile scorso è in vigore la nuova procedura telematica di richiesta degli Assegni al Nucleo Familiare.

Secondo quanto previsto dall’Inps, i lavoratori dovranno presentare domanda con l’apposita procedura telematica tramite i seguenti canali:

  • Direttamente sul sito Inps con il Pin personale;
  • Avvalendosi del servizio di un patronato.

Con news del 24 maggio l’Istituto ha comunicato che – dal 1° giugno 2019 – potranno accedere alla procedura telematica “Assegno per il nucleo familiare” i lavoratori dipendenti del settore privato per i quali fino al 31.03.2019 era prevista la presentazione della domanda di Anf al datore di lavoro con il modello cartaceo.  Pertanto, a partire da tale data, i lavoratori dipendenti di aziende attive potranno inviare telematicamente, oltre alle domande di Anf per il periodo fino al 30 giugno 2019, anche quelle per il periodo di riferimento 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.

A seguito dell’entrata in vigore della nuova procedura:

  • E’ l’Inps che, a seguito alla fase istruttoria, accoglie o respinge la domanda. In caso di accoglimento, è sempre l’Inps che determina gli importi teoricamente spettanti al lavoratore;
  • Il datore di lavoro non è più tenuto al ricevimento della domanda cartacea, né dell’eventuale provvedimento di autorizzazione;
  • Il datore di lavoro può consultare, anche per il tramite del proprio intermediario delegato, i risultati delle sole domande accolte dall’Istituto.

In applicazione di quanto previsto dalla nuova procedura telematica, lo Studio Nicco non invierà più alle aziende le domande cartacee da consegnare ai propri dipendenti.

Inoltre, vista la modalità di consultazione dei risultati da parte del datore di lavoro e del suo intermediario delegato, è importante che le aziende:

  • Informino i propri dipendenti affinché questi comunichino tempestivamente l’accettazione da parte dell’Inps di ogni domanda o variazione Anf presentata;
  • Inoltrino i nominativi allo Studio, altrettanto tempestivamente.

Leggi anche: “La nuova procedura telematica per gli assegni al nucleo familiare”

Tempestività del licenziamento disciplinare: nuova pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione – con la sentenza n. 30676/2018 – si pronuncia, ancora una volta, circa i termini di irrogazione del licenziamento disciplinare al proprio dipendente.

I Giudici, confermando la prassi giurisprudenziale consolidata, sostengono che la non tempestività nell’irrogazione del provvedimento possa essere interpretata da controparte come la dimostrazione della volontà del datore di lavoro a non procedere nei confronti del comportamento sanzionabile con l’erogazione della sanzione massima e, di fatto, giustificandolo.