Distacco transnazionale e applicazione delle sanzioni secondo l’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato chiamato ad esprimere il proprio parere in tema di applicazione delle sanzioni in caso di distacco transnazionale non genuino.

La fattispecie sanzionata riguardava, nello specifico, un’impresa stabilita in altro Stato della UE che distaccava i suoi lavoratori verso una propria unità produttiva ubicata in Italia.

A seguito di verifica ispettiva, gli organi di vigilanza hanno riscontrato che il distacco non era autentico perchè attuato nei confronti dello stesso soggetto che assume sia il ruolo di distaccante che quello di distaccatario.

Le sanzioni, in caso di distacco non genuino, andrebbero comminate ad entrambe le parti: soggetto distaccante e soggetto distaccatario.

Nel caso in esame, tuttavia, poichè la sede ubicata in Italia risultava priva di un’autonoma rappresentanza legale e gestita esclusivamente da un preposto nominato dalla medesima sede principale, è stata applicata una sola sanzione nei confronti del distaccante, in qualità di soggetto avente personalità giuridica.

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