Socio amministratore, contribuzione Inps commercianti se svolge attività esecutiva

L’ordinanza 21295/2019 della Corte di Cassazione afferma che l’amministratore unico di una società deve iscriversi alla gestione previdenziale Inps dei commercianti solo nel caso in cui questi svolga attività materiale ed esecutiva nell’impresa.

Se, invece, riceve esclusivamente un compenso per l’attività di amministratore è sufficiente l’iscrizione alla sola gestione separata Inps.

La sentenza conferma l’evoluzione normativa e giurisprudenziale secondo cui, in presenza di attività di lavoro autonomo che si affianca a quella di amministratore, è possibile la coesistenza di entrambe le iscrizioni Inps (Gestione separata e Gestione commercianti).