Ccnl Edilizia: nuovo contratto integrativo per la provincia di Savona

Le Parti Sociali hanno firmato in data 12 luglio 2016 il Contratto Integrativo al Ccnl Edilizia per la provincia di Savona. Riassumiamo, di seguito, le principali novità.

Il primo elemento di novità è la stipula congiunta di tutte le Organizzazioni datoriali presenti sul territorio (Ance, Confartigianato e Cna).

Il secondo gruppo di novità riguarda i principali contenuti economici che, mantenendo pressoché invariato il carico contributivo e incentivando la premialità, tengono conto della stagnazione congiunturale:

  • Premessa: pone l’accento sull’azione di contrasto alla mancata applicazione delle regole, con specifico riferimento all’uso smodato e non genuino dei voucher e del lavoro intermittente;
  • Orario di lavoro: aumenta da 1 a 3 milioni di euro il valore delle opere per cui possono essere concordati regimi diversificati di lavoro e particolari condizioni accessorie, in accordo con i Sindacati;
  • EVR: recepito il tetto nazionale stabilito dal Ccnl al 4%. Tuttavia, in seguito alla verifica sui parametri provinciali del 2016, risulta essere pari a zero con la conseguente non applicazione dell’elemento;
  • Indennità sostitutiva di mensa: aumentata a 9,50€;
  • Indennità di trasporto: aumentata a 3,00€ per gli aventi diritto;
  • Accantonamenti in Cassa Edile: resta sostanzialmente invariato. Inserite alcune precisazioni sulla Cigo delle aziende interinali;
  • Enti paritetici: presa d’atto della fusione tra Ente Scuola Edile e del Cpt all’interno dell’Ente Unificato;
  • Vestiario: si specifica che il requisito delle ore lavorate è relativo a quelle maturate presso la Cassa Edile di Savona. La modalità di fornitura è modificata nell’acquisto collettivo da parte della stessa Cassa Edile;
  • Contribuzioni in Cassa Edile: modifica di alcune aliquote, con il risultato di semi-invarianza del carico contributivo e potenziamento della premialità (da 3,15% a 3,50%);
  • Introdotta una razionalizzazione dei requisiti di accesso e istituito uno sgravio di 200,00€ per le imprese che ospitano gli stages formativi dell’Ente Unico;
  • Rlst: per le imprese non dotate del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il relativo contributo è aumentato a 0,55%;
  • Vacanza contrattuale e decorrenza: fissata al 1° ottobre 2016. Previsti 100,00€ “una tantum” per la compensazione della vacanza contrattuale;
  • Normativa per gli impiegati: adeguamenti delle indennità di mensa e trasporto pari a quelle degli operai.

Il suddetto Contratto Integrativo è stato ratificato dal Consiglio Direttivo di Ance Savona nella seduta del 27 luglio 2016.

Dimissioni telematiche: nuovo aggiornamento delle Faq

Il Ministero del lavoro aggiunge una nuova Faq all’elenco presente sul sito Cliclavoro, inerente la procedura di dimissioni telematiche.

Il chiarimento riguarda il recesso da parte dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato:

47. Il recesso dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 81/2015 si deve manifestare attraverso la procedura telematica dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 151/2015?

Sì, il recesso dell’apprendista si deve manifestare attraverso la procedura telematica, in quanto si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, il quale, ove le parti non recedano dal medesimo, “prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, così come espressamente stabilito dall’art. 42, quarto comma, del Decreto Legislativo 81/2015.

Consulta tutte le Faq sulle dimissioni telematiche

Sostegno per l’Inclusione Attiva

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), definito dal Ministro Poletti un’anticipazione del reddito di inclusione (che dovrebbe vedere la luce nel 2017), vedrà estesa la sua sperimentazione sull’intero territorio nazionale a partire dal 2 settembre p.v.

Il sostegno – unendosi ad una serie di interventi previsti per contrastare il fenomeno della marginalità estrema e dei senza dimora, la povertà educativa, la povertà alimentare e la povertà dei disoccupati – pone le basi per un percorso di accompagnamento che abbia lo scopo di far uscire la persona o il nucleo familiare dalla situazione di emarginazione.

Come ricorda il Ministro Poletti, le risorse stanziate sono pari a 750 milioni di euro e dovrebbero essere sufficienti per coprire le necessità di tutte le famiglie in condizioni economiche di estremo disagio, tuttavia il Governo auspica il raddoppiamento delle risorse nel 2017 per raggiungere, insieme al reddito di inclusione, l’intera platea potenziale di un milione di minori in povertà assoluta.

La circolare Inps n. 133/2016 traccia il quadro di riferimento della misura di contrasto alla povertà – indicandone i benefici concessi – che ha l’obiettivo di aiutare le famiglie a riconquistare gradualmente l’autonomia economica.

La misura prevede l’erogazione di un sussidio alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili oppure donne in stato di gravidanza accertata.

Il sussidio è subordinato allo sviluppo di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit.

I cittadini interessati, sulla base dei requisiti elencati nella circolare, devono presentare la domanda direttamente al proprio Comune di appartenenza che la inoltrerà direttamente all’Inps. Quest’ultimo, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, procede ad emanare la disposizione dei benefici economici, che verranno erogati dal gestore del servizio attraverso una carta precaricata.

Leggi la Circolare Inps 133/2016

Leggi il vademecum su come funziona il SIA

Leggi le altre iniziative del piano povertà

Maternità: aggiornamento istanze congedo per parto prematuro

Tramite il messaggio 3131/2016 l’Inps comunica l’aggiornamento delle applicazioni telematiche necessarie per la trasmissione delle domande di congedo di maternità per lavoratrici e lavoratori dipendenti e iscritti alla Gestione Separata relative ai periodi di congedo post partum nei casi di parto prematuro.

Nello specifico,  gli aggiornamenti riguardano i casi di parti “fortemente” prematuri, ossia quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, cioè prima dell’inizio del congedo ordinario.

Leggi il Messaggio Inps 3131/2016

Inail: al via il progetto per il reinserimento dei disabili

L’Inail ha stanziato la prima tranche di fondi per il progetto di reinserimento e integrazione delle persone con disabilità da lavoro.

L’obiettivo previsto per la prima fase attuativa del progetto è quello di fornire un sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e soggetti colpiti da malattia professionale, sia che questi mantengano la medesima mansione sia che questa venga modificata rispetto a quella cui erano adibiti prima dell’evento lesivo.

Gli interventi riguardanti la ricerca di una nuova occupazione verranno attuati in un secondo momento, una volta attuate le disposizioni sulle politiche attive e i servizi per il lavoro previste dal D.Lgs. 150/2015.

I lavoratori interessati sono quelli subordinati e autonomi con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito di infortunio o malattia professionale, hanno bisogno di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Restano esclusi i dipendente della Pubblica Amministrazione, anche ad ordinamento autonomo.

Il regolamento dell’Istituto prevedere tre tipologie di intervento:

  • per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
  • per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro;
  • per la formazione.

Gli interventi vengono attuati sulla base di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dell’Inail con la collaborazione delle equipe multidisciplinari e con il coinvolgimento e consenso del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro.

Unioni civili: cosa cambia in ambito di lavoro

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge che regolamenta le unioni civili e le convivenze, riassumiamo – di seguito – le novità in materia di lavoro.

Unioni civili

Diritto del lavoro

  • In caso di morte del prestatore di lavoro le indennità previste dal  Codice Civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile;
  • Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge“, “coniugi” o termini equivalenti che ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. E’ importante ricordare che le succitate disposizioni si applicano solamente alle norme che la legge richiama espressamente;
  • Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sono estese alcune disposizioni contenute nel Codice Civile: nello specifico si individua la parte dell’unione civile come titolare della quota “di legittima” del 50% che il codice civile riconosce al coniuge del de cuius ed è prevista l’applicazione, in favore della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, delle norme del codice civile riguardanti il patto di famiglia e trasferimento di azienda al coniuge. La parte dell’unione civile è equiparata al coniuge superstite anche a fini previdenziali, con la conseguente maturazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità secondo le medesime regole e nella misura prevista – da ciascuna gestione previdenziale – per il coniuge superstite;
  • Le parti dell’unione civile hanno diritto al congedo matrimoniale e ai conseguenti effetti economici;
  • I lavoratori sono tenuti a procedere alla convalida delle dimissioni rese, per il periodo che va dalla data di costituzione dell’unione fino all’anno successivo. Sempre in tema di cessazione del rapporto di lavoro, sono valide le disposizioni previste dal “Codice per le pari opportunità” in tema di nullità dl licenziamento intimato in concomitanza di matrimonio e delle dimissioni rassegnate entro una anno dal matrimonio;
  • In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il “coniuge” titolare dell’assegno di mantenimento, ha diritto a percepire il 40% del tfr dell’altra parte, in proporzione a quanto maturato durante l’unione civile;

Aspetti previdenziali e assistenziali

  • Ai fini della spettanza dell’Anf, la coppia unita civilmente è da considerarsi nucleo a tutti gli effetti;
  • In caso di morte del lavoratore per infortunio, spetta la relativa rendita;
  • E’ previsto il permesso di  tre giorni da richiedersi per gravi motivi familiari. Tre giorni di permesso sono riconosciuti anche per chi assiste il coniuge portatore di handicap;
  • E’ possibile richiedere il congedo biennale in caso di situazione di gravità accertata del coniuge portatore di handicap;
  • E’ concessa la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche per assistere il partner affetto da patologie oncologiche. In questo caso, si riconosce la priorità nel diritto di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Convivenze di fatto

  • Tra i diritti del convivente si annovera il seguente: “Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato“.

CIGO: prime istruzioni per il nuovo procedimento di concessione

Il messaggio Inps n. 2908/2016 fornisce le prime istruzioni riguardo ai nuovi criteri per l’esame delle domande di concessione della Cassa integrazione guadagni ordinaria.

Ai fini della concessione della Cigo, è necessario allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata – resa in qualità di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47, D.P.R. n.445/00 – all’interno della quale siano indicate le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e che dimostri, in base ad elementi oggettivi attendibili, che l’azienda continui ad operare sul mercato; tale relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente.

Parimenti le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria, essendo considerate domande distinte da quella originaria. Per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.

Ricordiamo che la suddetta disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016, pertanto, per le domande presentate successivamente a tale data non corredate dalla relazione tecnica – obbligatoria nelle forme previste dal decreto ministeriale citato – le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale.

Leggi il Messaggio Inps 2908/2016.

 

Esonero L. 68/99: prorogato il termine per l’autocertificazione

Prorogato al 31 luglio 2016 il termine per la presentazione delle autocertificazioni per l’esonero per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille.
La nota ministeriale 3879 del 1.7.2016 è stata pubblicata per far fronte alle segnalazioni ricevute e ai problemi riscontrati dalle aziende che in precedenza hanno  utilizzato la procedura telematica per la trasmissione delle autocertificazioni.

Il Ministero annuncia contestualmente l’intervento su alcune logiche di verifica e calcolo applicate dalla suddetta procedura telematica.

Appalto: i nuovi limiti al trasferimento

A partire dal 23 luglio entrano in vigore le nuove norme sulla gestione del personale in caso di successione di appalti.

La nuova normativa recepisce la Legge Comunitaria 122/2016 poiché secondo la Commissione Europea non è lecito non garantire i diritti dei lavoratori ogni qualvolta si configura una fattispecie assimilabile al trasferimento d’azienda, come nel caso del cambio di appalto.

Le novità introdotte applicano la disciplina comunitaria salvaguardando comunque il principio secondo il quale successione di appalto e trasferimento di azienda costituiscono due distinte fattispecie e meritano, pertanto, differenti regolamentazioni; a tal fine sono state inserite nel testo normativo specifici criteri per distinguere le diverse casistiche.

Nello specifico è previsto che all’acquisizione di personale già impiegato nell’appalto non consegue l’applicazione delle regole del trasferimento d’azienda se:

  • il subentro nella gestione del servizio avviene in favore di un soggetto dotato di una propria struttura organizzativa e operativa;
  • sussistono elementi di discontinuità con l’appaltatore precedente tali da qualificare un’identità di impresa specifica.

La nuova normativa si applicherà alla generalità dei casi di acquisizione di personale, sia che questi avvengano sulla base di una norma di legge, sia che il personale venga trasferito in base ad una clausola prevista da un Ccnl o da un contratto di appalto.

 

Dimissioni telematiche: il Ministero aggiorna le faq

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha aggiornato le faq in tema di dimissioni telematiche; di seguito le principali novità:

  • N° 45: il socio lavoratore di cooperativa – in seguito al recesso da socio – è tenuto ad effettuare la trasmissione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali;
  • N° 46: per accedere alla compilazione del modello telematico è necessario indicare se il rapporto di lavoro oggetto delle dimissioni o della risoluzione consensuale sia stato instaurato prima o dopo il 2008. Nel caso in cui non vi siano comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro, è possibile selezionare  l’opzione “Prima del 2008” e compilare manualmente i campi del modello telematico, senza indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, (campo non obbligatorio).

Leggi tutte le faq sull’argomento.