Malattia in edilizia: Accordo Provinciale integrativo del Ccnl

L’Accordo Provinciale Savonese siglato in data 12 luglio 2016 dalle parti sociali integra il Contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il settore dell’edilizia.

Con specifico riferimento alla malattia, l’accordo in questione prevede che, per gli eventi di durata non superiore a 7 giorni, la Cassa Edile corrisponda una prestazione c.d. Indennizzo per carenza malattia.

L’importo della suddetta prestazione è pari  60,00 € netti, riguarda esclusivamente i primi 3 giorni dell’evento e viene erogata direttamente dalla Cassa Edile. La domanda deve essere presentata direttamente dal lavoratore entro il termine di 6 mesi, da calcolarsi a decorrere dall’inizio dell’evento; alla richiesta deve essere allegato il certificato medico.

Se la malattia ha durata limitata ad un solo giorno la prestazione è rideterminata per un importo pari a 30,00 €.

Hanno diritto a fare richiesta i dipendenti che abbiano maturato presso la Cassa Edile di Savona nei 6 o 12 mesi precedenti all’evento, rispettivamente 400 o 800 ore di lavoro ordinario, anche presso imprese edili diverse, ma che risultino iscritte alla Cassa Edile di Savona.

Cassa Edile Savona – Modulo giustificazione ore contrattuali non lavorate

Sul sito della Cassa Edile della Provincia di Savona – nella specifica sezione dedicata al download della modulistica – è presente il Modulo per la “Giustificazione delle ore contrattuali non lavorate” (ad esempio i congedi parentali, congedo matrimoniale, congedo di paternità/maternitàecc.).

Il modulo deve essere presentato direttamente dall’impresa interessata alla Cassa Edile della Provincia di Savona , ai fini dell’autorizzazione da parte di quest’ultima. Sottolineiamo che la presentazione del modello deve essere fatta entro il termine del giorno 5 del mese successivo a quello in cui si verifica l’evento.

Visita la sezione Download per le imprese della Cassa Edile della Provincia di Savona

Lavoro accessorio: le prime istruzioni ministeriali

Con la pubblicazione della circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, vengono rilasciate le prime istruzioni operative per le comunicazioni preventive sul lavoro accessorio (c.d. voucher).

Per gli imprenditori non agricoli ed i professionisti dovrà essere inviata, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, una comunicazione alla sede territorialmente compentente. L’indirizzo della sede di Savona è Voucher.Savona@ispettorato.gov.it. Per l’elenco di tutte le sedi si rimanda al link della circolare n. 1/2016.

Nell’oggetto dell’email dovrà essere riportato il codice fiscale e la ragione sociale del committente.

Nel testo dell’email dovranno essere riportati i seguenti dati:

  • i dati anagrafici del committente. Dovranno essere inseriti almeno il codice fiscale e la ragione sociale;
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo della prestazione;
  • il giorno di inizio della prestazione;
  • l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Le email inviate devono essere prive di qualsiasi allegato.

Si raccomanda l’invio di una comunicazione email per ogni giorno di prestazione.

Il Ministero rammenta che dovranno essere trasmesse anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso le stesse dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Copia delle email inviate dovrà essere salvata ed esibita a richiesta degli organi ispettivi.

Resta salva la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’Inps.

Sistemi GPS sui veicoli aziendali: quale procedura per l’autorizzazione?

In base all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per:

  • esigenze organizzative e produttive,
  • la sicurezza del lavoro,
  • la tutela del patrimonio aziendale

e possono essere installati esclusivamente previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali o – per alcuni specifici casi – previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

In merito, il Jobs Act ha introdotto una novità stabilendo che quanto sopra esposto “non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.

Con specifico riferimento ai sistemi di geolocalizzazione installati sui veicoli aziendali – anche dati in uso promiscuo e installati successivamente alla consegna del veicolo stesso – la questione è stata oggetto di approfondimenti e, a tutt’oggi, non pare definitivamente e unitariamente risolta.

Inizialmente, la Direzione Interregionale del Lavoro di Milano aveva sostenuto che  “il sistema GPS (pur se montato successivamente alla originaria consegna del veicolo) non è da considerare separatamente dall’auto cui accede e per la sua installazione non è necessario il preventivo accordo sindacale o la preventiva autorizzazione ministeriale.”

Tuttavia, urge portare all’attenzione del lettore che è in corso un approfondimento della materia da parte della medesima DIL – di concerto con l’Ufficio Legislativo – pertanto, le precedenti istruzioni operative non sono da considerarsi applicabili: è necessario che i sistemi GPS siano sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal primo comma dell’articolo 4, prima della loro installazione.

Per completezza di trattazione, si allegano alla presente i messaggi della DIL di Milano e quello della DTL di Savona.

Dimissioni telematiche: precisazioni

Il Ministero del lavoro, in seguito alla pubblicazione del Messaggio Inps 3755/2016, ha aggiornato le F.a.q. in tema di dimissioni telematiche.

Nello specifico, viene esplicitato che la data indicata sul modulo di dimissioni o risoluzione consensuale (c.d. data di decorrenza) coincide con il primo giorno di non lavoro.

In conseguenza di ciò – ai fini della decorrenza dei trattamenti pensionistici – la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo “Data di decorrenza delle dimissioni /risoluzione consensuale”.

Leggi le F.a.q. ministeriali aggiornate

Lavoro accessorio, da oggi in vigore le nuove modalità di comunicazione preventiva

A seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 185/2016, a decorrere dal 08 ottobre 2016, entra in vigore la nuova procedura di comunicazione preventiva relativa alle prestazioni di lavoro accessorio (c.d. voucher). In attesa di specifiche comunicazioni da parte del Ministero del lavoro si ritiene necessario, in via prudenziale, continuare anche ad effettuare le comunicazioni di attivazione telematiche dei voucher sul sito dell’Inps.

I datori di lavoro imprenditori e professionisti dovranno obbligatoriamente comunicare, almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, mediante sms o email, alla sede della Direzione Territoriale del Lavoro competente i dati relativi alla prestazione stessa. Nello specifico dovranno essere comunicati:

  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo nel quale verrà resa la prestazione di lavoro;
  • il giorno della prestazione con specificazione dell’ora di inizio e di fine della prestazione stessa.

Si specifica che, anche se non previsto dalla normativa, dovranno essere inseriti anche i dati relativi all’azienda: denominazione, codice fiscale, sede legale.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui sopra, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

Nel caso di prestazione svolta su più giorni il committente sarà tenuto a specificare, per ogni singolo giorno di lavoro, ora di inizio e di fine della prestazione stessa.

Ad ora, non avendo ulteriori specificazioni, non appare ancora possibile utilizzare il canale sms. Si consiglia, pertanto, di utilizzare il canale email, facendo riferimento agli indirizzi istituzionali pubblicati sulle pagine web delle Direzioni territoriali stesse, reperibili al seguente link.

Gli indirizzi email della Direzione Territoriale di Savona sono i seguenti:

Mail: DTL-Savona@lavoro.gov.it

PEC: dtl.savona@pec.lavoro.gov.it

In caso di violazione degli obblighi comunicativi di cui sopra comma si applica una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 (sanzione minima, non diffidabile, euro 800) in relazione a ciascun lavoratore per cui e’ stata omessa la comunicazione.

Assunzioni: scende il numero dei contratti stabili

Continua il trend negativo del numero dei contratti stabili stipulati nel corso del 2016.

Ad affermarlo è l’Osservatorio Inps che, nel suo rapporto, evidenzia la frenata delle assunzioni a tempo indeterminato ed il relativo aumento dei voucher per lavoro accessorio: nei mesi da gennaio a luglio 2016 i contratti a tempo indeterminato rappresentano il 29,9% del totale dei contratti di lavoro stipulati; nei due anni precedenti la percentuale si attestava al 39,3% (2015) e al 32,4% (2014).

In base ai dati forniti dall’Osservatorio, nel corso del 2016 sono stati venduti 84,3 milioni di voucher, registrando un aumento del 36,2% rispetto ai dati rilevati per il medesimo periodo dell’anno precedente.

Il calo delle assunzioni riguarda principalmente i contratti a tempo indeterminato – la cui causa principale risiede nel taglio delle agevolazioni contributive – tuttavia, hanno subito una contrazione anche le stabilizzazioni di rapporti precari e i contratti stagionali. Aumentano, invece, del 15,4% rispetto al 2015 i contratti di apprendistato.

Con riferimento ai contratti a tempo indeterminato, l’Osservatorio Inps rileva una riduzione della quota di retribuzioni inferiori a 1.750 € rispetto al dato rilevato per il corrispondente periodo del 2015.

Leggi il Rapporto dell’Osservatorio Inps

Inps: al via il Fondo Salariale

Con la Circolare n. 176/2016 l’Inps fornisce chiarimenti e modalità operative relativamente al nuovo ammortizzatore sociale: il Fondo di Solidarietà rappresenta il fondo obbligatorio per legge non collegato ad accordi collettivi stipulati dalle parti sociali.

I destinatari sono tutti i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che operano in settori per i quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale.

Il Fondo trova applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori esclusi dall’ambito di applicazione della Cig e che non abbiano un fondo di solidarietà bilaterale.

E’ prevista anche una soglia dimensionale minima di 5 dipendenti – da calcolarsi come media del semestre precedente – per poter accedere all’utilizzo del fondo.

A far data dal 1° ottobre 2016 e con effetto retroattivo dal 01.01.2016, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del nuovo ammortizzatore sociale saranno tenuti al versamento della relativa contribuzione, con le seguenti scadenze:

  • entro il 16 novembre 2016 si dovrà effettuare il versamento della contribuzione relativa al mese di ottobre 2016;
  • entro il 16 dicembre 2016 si dovrà effettuare il versamento dei contributi “arretrati” calcolati per i mesi da gennaio a settembre 2016.

Le prestazioni che saranno erogate dal Fis vengono finanziate tramite le seguenti percentuali contributive:

  • 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti;
  • 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti.

Il costo è per due terzi a carico del datore di lavoro e per il terzo restante a carico del dipendente.

Leggi la Circolare Inps 176/2016

 

 

 

Autotrasporto: in GU il Decreto sugli investimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15.09.2016 è stato pubblicato il Decreto che individua le modalità di erogazione delle risorse destinate alle  imprese di autotrasporto che effettuano particolari tipologie di investimenti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce che potranno beneficiare degli incentivi le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, le quali effettuino – nel corso del 2016 – investimenti per:

  • il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare,
  • l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale,
  • favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.

Si resta in attesa di un decreto del direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – che deve essere emanato entro 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto –  che definisca le modalità di dimostrazione dei requisiti di accesso al beneficio e le modalità di presentazione delle domande.

Leggi il Decreto 19.07.2016 sulla Gazzetta Ufficiale

Trasferte: sanzionate le registrazioni “infedeli” sul Libro unico del lavoro

Il Decreto legislativo 151/2015 apporta alcune novità in materia di sanzioni relative alle trasferte.

Nello specifico, l’omessa o infedele registrazione sul Libro unico del lavoro – da cui derivano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali – è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 150 a 1.500 euro.

L’importo della sanzione varia anche in funzione dei periodi e del numero dei lavoratori cui si riferisce:

  • Se la violazione riguarda più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro,
  • Se riguarda più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi, l’importo della sanzione va da 1.00 a 6.000 euro.

La sanzione si applica nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera; sono esclusi i casi di errore meramente materiale. A riguardo, sono individuate le seguenti casistiche di infedele registrazione:

  • infedele registrazione in ordine ai dati meramente quantitativi della registrazione stessa (ad esempio quando ci si trova di fronte ad una differente retribuzione di fatto erogata ovvero ad un differente orario di lavoro o a riposi effettivamente goduti);
  • infedele registrazione con riferimento ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (ossia la scritturazione sul Lul di una causale o titolo fondante l’erogazione economica che, però, non trova riscontro nella concreta esplicazione della prestazione).

Con esplicito riferimento alla trasferta, l’esposizione sul Libro unico del lavoro è da considerarsi come condotta di infedele registrazione, quando la trasferta non sia mai avvenuta o quando l’utilizzo della suddetta voce retributiva occulti, in realtà, remunerazioni con un differente titolo.

Nelle succitate ipotesi, il datore di lavoro attua un comportamento elusivo, che genera ripercussioni sotto il profilo contributivo e fiscale, sottraendo dall’imposizione somme che avrebbero dovuto essere assoggettate.

Sono escluse dalla sanzione le ipotesi riguardanti la mancata erogazione di determinate somme riferite alla trasferta previste dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile.