Il Decreto legislativo 151/2015 apporta alcune novità in materia di sanzioni relative alle trasferte.
Nello specifico, l’omessa o infedele registrazione sul Libro unico del lavoro – da cui derivano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali – è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 150 a 1.500 euro.
L’importo della sanzione varia anche in funzione dei periodi e del numero dei lavoratori cui si riferisce:
- Se la violazione riguarda più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro,
- Se riguarda più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi, l’importo della sanzione va da 1.00 a 6.000 euro.
La sanzione si applica nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera; sono esclusi i casi di errore meramente materiale. A riguardo, sono individuate le seguenti casistiche di infedele registrazione:
- infedele registrazione in ordine ai dati meramente quantitativi della registrazione stessa (ad esempio quando ci si trova di fronte ad una differente retribuzione di fatto erogata ovvero ad un differente orario di lavoro o a riposi effettivamente goduti);
- infedele registrazione con riferimento ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (ossia la scritturazione sul Lul di una causale o titolo fondante l’erogazione economica che, però, non trova riscontro nella concreta esplicazione della prestazione).
Con esplicito riferimento alla trasferta, l’esposizione sul Libro unico del lavoro è da considerarsi come condotta di infedele registrazione, quando la trasferta non sia mai avvenuta o quando l’utilizzo della suddetta voce retributiva occulti, in realtà, remunerazioni con un differente titolo.
Nelle succitate ipotesi, il datore di lavoro attua un comportamento elusivo, che genera ripercussioni sotto il profilo contributivo e fiscale, sottraendo dall’imposizione somme che avrebbero dovuto essere assoggettate.
Sono escluse dalla sanzione le ipotesi riguardanti la mancata erogazione di determinate somme riferite alla trasferta previste dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile.