Con legge regionale n. 40 del 23.12.2013 è stato soppresso l’obbligo di vidimazione del registro infortuni da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente. Pertanto, a decorrere dal 27 dicembre 2013 (data di entrata in vigore della norma), le aziende non dovranno richiedere all’ufficio competente dell’ASL la vidimazione del registro prima della messa in uso. Tale disposizione della regione Liguria si allinea a quanto previsto già da altre regioni italiane (ad es. Lombardia, Calabria).
Prospetto invalidi: novità 2014
Il Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 settembre 2013 aggiorna gli standard informatici del prospetto informativo disabili al fine di adeguare i sistemi informativi alle esigenze di miglioramento qualitativo delle informazioni contenute nel prospetto stesso.
L’obbligo di presentazione del prospetto vale per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, “che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”.
A seguito delle profonde modifiche apportate, pertanto, la scadenza di presentazione del prospetto invalidi è stata prorogata dal 31 gennaio 2014 al 15 febbraio 2014.
Modifiche 2014
1. Sospensione obblighi occupazionali.
In caso di sospensione dagli obblighi di occupazione sarà necessario indicare la data di fine della sospensione stessa. I casi in cui opera l’istituto della sospensione sono:
– Cassa integrazione guadagni straordinaria,
– Cassa integrazione guadagni in deroga,
– Contratto di solidarietà,
– Fondo di solidarietà di settore,
– Assunzione di soggetti percettori di sostegno al redito,
– Mobilità,
– Cassa integrazione guadagni ordinaria.
2. Convenzioni.
Diventa obbligatorio indicare nel prospetto il numero di lavoratori totali dedotti nelle convenzioni stipulate e/o richieste dal datore di lavoro.
3. Esclusioni.
È stato rivisto l’elenco delle categorie di lavoratori esclusi dalla base di computo, nel dettaglio:
– Il personale di cantiere: è considerato tale “anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere”. Di conseguenza i lavoratori che operano nei cantieri devono essere considerati indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o applichi il contratto dell’edilizia.
– Personale adibito a lavorazioni che comportano l’applicazione di un tasso di rischio ai fini Inail pari o superiore al 60‰, così come individuato dal DM 12.12.2000 e non al tasso specifico aziendale, oscillato in base all’andamento infortunistico.
All’interno del prospetto è prevista una specifica sezione in cui riportare il dato (“personale viaggiante/navigante”).
4. Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto.
Le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati non devono considerare i lavoratori acquisiti in caso di passaggio di appalto, nel computo della quota d’obbligo di lavoratori disabili.
Modifiche addizionale regionale Liguria
Con Legge regionale n. 41 del 23 dicembre la regione Liguria ha modificato l’addizionale regionale a valere per l’anno 2013.
Fino ad un reddito imponibile di 28.000 € l’aliquota è pari a 1,23%, oltre tale soglia è pari al 1,73%. Per i redditi compresi tra 28.000,01 € e 28.142,46 € si ha, come di consueto, un meccanismo correttivo atto a non penalizzare i contribuenti che ricadono in tale range.
Assunzione percettori ASpI – al via le agevolazioni
Con circolare n. 175/2013 l’Inps impartisce le istruzioni operative per la fruizione dell’agevolazione prevista per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di soggetti percettori dell’indennità ASpI (che dal 2013 sostituisce la vecchia disoccupazione), così come previsto dal D.L. n. 76/2013.
Primo importante chiarimento che giunge dall’Istituto è relativo alla possibilità di fruire dell’agevolazione in oggetto anche a seguito di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato con soggetto titolare di indennità ASpI che era stata a suo tempo sospesa a seguito della sua occupazione a tempo determinato.
Come già previsto dalla norma, l’incentivo è pari al 50% dell’indennità residua ASpI che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assunto. L’importo compete in misura piena se il lavoratore è stato retribuito per tutto il mese. Nel caso di giornate non retribuite l’importo mensile dovrà essere riproporzionato.
Videosorveglianza: quale procedura?
Si ricorda che per procedere all’installazione di un sistema di videosorveglianza ex art. 4, comma 2, Legge 300/70, se la ditta ha dipendenti in forza, è necessario stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza, con la commissione interna. In difetto di tale accordo, si procede con la richiesta di autorizzazione all’installazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
L’azienda deve essere in possesso dell’accordo/autorizzazione preventivamente all’installazione dell’impianto di videosorveglianza.
La procedura è necessaria al fine di ottemperare a quanto prervisto in materia di protezione dei dati personali (art. 114 D.Lgs. 196/2003) e al fine di tutelare i lavoratori da un possibile controllo della loro attività lavorativa. I dati raccolti dall’impianto devono essere trattati al solo fine di garantire la sicurezza e la protezione del patrimonio aziendale e per prevenire il compimento di atti vandalici e costituire un deterrente.
Aumento acconto Irpef
Il D.L. 76/2013 ridetermina la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, portandola al 100% rispetto al precedente 99%, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Pertanto, il secondo acconto Irpef, trattenuto sulla busta paga di novembre 2013 verrà rideterminato in base a quanto previsto dalla nuova normativa.
Agevolazione assunzione giovani da 18 a 29 anni
L’Inps, con circolare n. 131/2013, ha dato avvio alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dal c.d. decreto Lavoro, D.L. n 76/2013.
Tali agevolazioni sono riconosciute nei confronti dei datori di lavoro che creano rapporti di lavoro stabili – assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato – con lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi oppure non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale. I rapporti possono essere anche con orario ridotto ma sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente o ripartito.
L’agevolazione contributiva consiste in un incentivo pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per una durata pari a 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato e di 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato. Esiste un tetto massimo mensile dell’agevolazione pari a 650,00 €.
Condizione necessaria per poter fruire dell’agevolazione in analisi è l’incremento occupazionale netto. Lo stesso dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione, nel caso in cui per un mese non sia presente incremento occupazionale netto l’azienda non potrà fruire dell’agevolazione per lo stesso. In caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato, l’azienda, al fine di mantenere l’incremento occupazionale, dovrà assumere un nuovo lavoratore aggiuntivo.
La procedura di richiesta dell’incentivo appare abbastanza complessa. L’azienda, prima di operare l’assunzione vera e propria, dovrà richiedere all’Inps una verifica sulla disponibilità residua di fondi, l’Inps entro i tre giorni successivi comunicherà l’esito all’azienda che avrà sette giorni lavorativi per effettuare l’assunzione e 14 giorni lavorativi per comunicare all’istituto la stipula del contratto. Si evidenzia che i termini sopra evidenziati sono perentori e, pertanto, la loro inosservanza determina l’inefficacia della richiesta di incentivo.
Convalida del recesso dai contratti di collaborazioni e di associazione in partecipazione
La procedura di convalida delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e delle dimissioni, in base a quanto disposto dal D.L. 76/2013, è ora applicata anche ai lavoratori e alle lavoratrici:
- impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (con esclusione di “mini co.co.co.”, professionisti iscritti all’albo, associazione e società sportive dilettantistiche, amministratori, percettori di pensione di vecchiaia),
- impiegati con contratto di associazione in partecipazione.
Agevolazione per assunzione di lavoratori percettori di ASpI
Il datore di lavoro che assume – con contratto a tempo indeterminato e senza esservi tenuto – un soggetto percettore dell’ASpI (ex indennità di disoccupazione ordinaria) ha diritto, per ciascuna mensilità corrisposta al lavoratore, ad un contributo mensile del 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Tale diritto non riguarda i lavoratori licenziati da un’impresa con assetto proprietario coincidente con quello dell’impresa che assume o che con essa risulta in rapporto di controllo o collegamento, a prescindere dal settore di attività di appartenenza.
Sono agevolabili tutte le assunzioni intervenute a partire dalla 28 giugno u.s, data di entrata in vigore del decreto.
Lavoro a chiamata: cosa cambia con il DL 76/13
Il D.L. n. 76/13, convertito in Legge n. 99/13 ha introdotto novità in relazione al contratto a chiamata:
- Il lavoratore assunto con contratto a chiamata può rendere la sua prestazione per un numero massimo di 400 giornate lavorative, da computarsi nell’arco di un triennio solare, a partire dall’entrata in vigore del decreto (28 giugno 2013). Sono esclusi i settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo.
- È previsto un allargamento della proroga di validità dei contratti stipulati prima della riforma del lavoro (e in contrasto con questa) fino al 31.12.2013. in caso di cessazione di tali rapporti per incompatibilità con la nuova disciplina, è obbligatoria la comunicazione al centro per l’impiego, ma non è dovuto il contributo per licenziamento.