Lavoro a chiamata, dal 3 luglio 2013 i nuovi canali di comunicazione

Vista l’entrata in vigore a decorrere dal 3 luglio 2013 delle nuove modalita’ di comunicazione preventiva per i contratti a chiamata, Vi inviamo le prime notizie pubblicate.

Vi invitiamo, nel frattempo, a:

– registrarvi sul sito www.cliclavoro.gov.it anche per aprirvi più canali d’invio delle comunicazioni;

– verificare di avere attivato l’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale e che lo stesso sia correttamente settato e funzionante.

Dal 3 luglio 2013 le comunicazioni preventive per il lavoro intermittente potranno essere effettuate solamente:

– tramite compilazione (solamente attraverso strumenti informatici) del modello UNI-Intermittente ed invio dello stesso dall’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale all’indirizzo di posta elettronica certificata appositamente creato intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;

– per il tramite del servizio reso disponibile sul portale www.cliclavoro.gov.it;

– canale SMS ma solamente per prestazioni da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. L’sms dovrà contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Tale canale sarà utilizzabile solo previa registrazione al portale www.cliclavoro.gov.it e abilitazione all’utilizzo dello stesso. Con nota del 26 novembre 2012 il Ministero del Lavoro ha chiarito che “non potranno essere prese in considerazione le comunicazioni con un SMS […] provenienti da un numero di cellulare non registrato e, pertanto, non riconducibile ad alcun datore di lavoro conosciuto al sistema”. Nel momento in cui si parla di prestazione da rendersi entro le 12 ore, sembrerebbe che tale prestazione non debba solo iniziare ma anche concludesi in tale lasso temporale.

La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro fa fede dell’avvenuto adempimento di legge.

Il canale fax viene mantenuto solamente in caso di malfunzionamento dei sistemi. In tali casi costituisce prova dell’adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax, anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all’ufficio.

Appalti di opere o servizi – obbligazione solidale

L’entrata in vigore del D.L. n.69/2013 a decorrere dal 22 giugno 2013 ha apportato, tra le altre, anche la modifica dell’obbligazione solidale fiscale. Infatti l’art. 50 del D.L. in oggetto ha abrogato l’obbligazione solidale relativa all’IVA, lasciandola solamente per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Tale modifica va ad impattare sia in relazione ai contratti di appalto che di sub-appalto. In entrambi i casi le verifiche poste in atto dal committente nei confronti dell’appaltatore o dall’appaltatore nei confronti del subappaltatore dovranno interessare solamente i pagamenti relativi alle ritenute Irpef sul lavoro dipendente e non più anche dell’IVA.

Assegno per il nucleo familiare, chiarimenti Inps relativamente ai redditi da fabbricato e terreno

Relativamente all’inserimento dei redditi derivanti da immobili e terreni nei modelli ANF per il periodo 01.07.2013 – 30.06.2014, l’Inps, con messaggio n. 9710 del 14.06.2013, ha chiarito che “fermo restando che ai fini dell’accertamento del diritto e della misura dell’ANF occorre considerare il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 2 c.9 L.153/88, circ. 12/90), si ricorda che il reddito assoggettabile all’Irpef non coincide necessariamente con il reddito effettivamente assoggettato all’imposta stessa.

Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione IMU non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.

Premesso quanto sopra, in merito alla richiesta di ANF per il periodo 01.07.2013/ 30.06.2014, i redditi derivandi da immobili e terreni relativi all’anno 2012, dovranno, quindi, continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all’Irpef (Tabella A, colonna 2 del Mod. ANF/Dip)”.

Ne consegue, pertanto, che i lavoratori interessati dovranno porre particolare attenzione alla compilazione dei modelli in oggetto.

Emanato il Decreto per l’erogazione dell’indennita’ ASpI e mini-ASpI in unica soluzione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il Decreto riguardante l’erogazione dell’indennita’ ASpI e mini-ASpI in un’unica soluzione per i lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione e che intendono intraprendere un’attivita’ di lavoro autonomo o avviare un’attivita’ di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa o che intendono sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma gia’ iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente.

All’interno del Decreto sono indicati i requisiti necessari per ottenere l’indennita’ e la procedura da seguire per la presentazione delle domande. Per ulteriori dettagli, consultare il testo del Decreto cliccando qui.

Tirocini formativi – Regione Liguria

E’ stata pubblicata in data odierna la circolare n. 32 concernente le novita’ introdotte dalla regione Liguria relativamente all’istituto del tirocinio formativo.

Lo studio resta a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Link: Circolare n. 32

ANF: nuovi livelli reddituali.

Con la Circolare n. 84 del 23.05.2013 l’Inps porta a conoscenza della rivalutazione dei livelli reddituali degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1 luglio 2013 – 31 giugno 2014.

Le tabelle allegate alla Circolare indicano i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi delle prestazioni.

Circlare Inps n. 84

Inail: cud 2013 redditi 2012 – procedura download

I lavoratori infortunati devono, al momento della ricezione ed in ogni caso entro il 31/12 di ogni anno, consegnare il prospetto delle indennita’ percepite dall’Inail, al datore di lavoro che effettuera’ il conguaglio fiscale tenendo conto di tali somme.

In carenza di tale comunicazione il lavoratore è tenuto a compilare la dichiarazione dei redditi conteggiando quanto percepito dall’Inail e quindi a consegnare al Caf il modello Cud rilasciato da tale Istituto.

In relazione a quanto sopra, qualora il lavoratore non abbia consegnato la certificazione al datore di lavoro, l’Inail ha reso disponibile in modalità telematica la consultazione e stampa del Cud 2013 per l’anno 2012 relativo agli emolumenti erogati nell’anno.

La procedura può essere attivata dall’intermediario abilitato, su espresso mandato del lavoratore, o direttamente dal lavoratore stesso.

L’intermediario abilitato entra sul sito, dopo l’accesso al punto cliente per mezzo delle sue credenziali trova all’interno della funzione “Prestazioni” il link “Consultazione Cud”, in cui utilizzando il codice fiscale del lavoratore ed il numero di pratica assegnato all’infortunio può visualizzare e stampare il relativo cud.

Per quanto riguarda il lavoratore, non essendo lo stesso in possesso delle credenziali per accedere al punto cliente, dovrà effettuare la registrazione attraverso la compilazione di un format in cui è necessario indicare la mail su cui verrà inviata la password per accedere al punto cliente.

Ricevuta la password il lavoratore accede al punto cliente utilizzando il proprio codice fiscale e la password stessa e scarica il cud utilizzando le stesse avvertenze sopra riportate per il professionista.

Si fa notare che, in entrambi i casi, è necessario il numero di pratica assegnato all’infortunio e non il protocollo di spedizione della pratica di infortunio stesso.

Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre: istruzioni operative Inps

La Circolare Inps n° 40 del 14.03.2013 fornisce chiarimenti in merito al congedo obbligatorio e a quello facoltativo previsti per il padre lavoratore.

Cenni generali.

Termine ultimo per poter utilizzare il congedo è il compimento del 5° mese di vita del bambino, anche in caso di parto prematuro.

La durata dello stesso non subisce modifiche in caso di parto plurimo, così come avviene per il congedo di maternità obbligatorio.

Gli istituti si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine di 5 mesi si calcola a partire dall’effettivo ingresso in famiglia del minore.

La normativa non è direttamente applicabile ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni fino all’approvazione di una regolamentazione specifica.

Congedo obbligatorio.

È fruibile dal padre entro il 5° mese di vita del bambino e, di conseguenza, durante il congedo di maternità della madre, ma potrebbe anche essere utilizzato successivamente al congedo della stessa purché ciò avvenga nel predetto limite temporale citato.

È un diritto autonomo ed aggiuntivo a quello della madre: il padre può utilizzarlo a prescindere dal fatto che la madre abbia diritto al congedo obbligatorio.

Congedo facoltativo.

È un diritto derivato da quello della madre lavoratrice: il padre può utilizzarlo solo ed esclusivamente se per la madre – lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata – sorge il diritto al congedo per maternità. Il congedo spetta anche se la madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

Inoltre, perché il padre possa goderne, la madre deve espressamente rinunciare ad un numero equivalente di giornate del proprio congedo di maternità, con una conseguente riduzione dello stesso.

È fruibile dal padre entro il 5° mese di vita del figlio, indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.

Può essere utilizzato anche contemporaneamente all’astensione della madre.

Modalità di fruizione.

Il padre deve presentare una comunicazione in forma scritta al datore di lavoro, indicando le date in cui intende utilizzare il congedo. Tale comunicazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto all’inizio del congedo stesso.

Per la domanda di congedo facoltativo deve essere allegata una dichiarazione della madre di rinuncia al proprio congedo di maternità per un numero di giornate pari quelle richieste dal padre. La dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.

L’istituto provvede al controllo dalla congruità delle dichiarazioni rese.

In caso di domanda di congedo facoltativo, la riduzione della durata del congedo della madre andrà operata decurtando le giornate richieste delle giornate finali del congedo di maternità, stante la possibilità per i genitori di godere contemporaneamente del congedo.

È importante ricordare che i congedi non possono essere frazionati ad ore.

Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito.

Il congedo obbligatorio e quello facoltativo possono essere fruiti dal padre in costanza di rapporto di lavoro e nei casi previsti dall’art. 24 del D.Lgs. 151/2001 (Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico).

Entrambi i congedi possono essere chiesti:

– durante il periodo indennizzato per ASpI e mini ASpI,

– nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni.

Le modalità sono quelle previste dall’art. 24 del D.Lgs. 151/2001 con riferimento al congedo di maternità.

Nei citati periodi è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento rispetto alla altre prestazioni a sostegno del reddito risultando, di conseguenza, in cumulabili.

Per entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare.

Trattamento economico e normativo.

Il padre in congedo obbligatorio o facoltativo ha diritto ad un’indennità giornaliera a carico Inps pari al 100% della retribuzione.

L’indennità è anticipata al datore di lavoro e conguagliata successivamente con modalità che verranno illustrare dall’istituto in un successivo messaggio, salvi i casi in cui è previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps.

Trattamento previdenziale.

In materia di trattamento previdenziale si applica quanto disposto dall’art. 25 del citato D.Lgs. 151/2001.

1. Per i periodi di congedo di maternità, non e’ richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità’, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità’, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità’ e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

 Modulistica.

Nell’area modulistica del sito sono stati inseriti i moduli necessari alla corretta gestione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre.

San.Arti.: al via il fondo di assistenza sanitaria per l’atigianato

Dal 1° febbraio 2013 ha preso il via San.Arti. – fondo di assistenza sanitaria integrativa per le aziende del comparto artigiano che applicano i seguenti contratti:

– Area Meccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed affini, Odontotecnici;

– Area Chimica – Ceramica;

– Area Legno – Lapidei;

– Alimentare e della Panificazione;

– Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere;

– Area Comunicazione;

– Area Tessile – Moda.

L’iscrizione si effettua completamente on-line al sito www.sanarti.it, nello spazio dedicato.

La contribuzione è fissata in 10,42 € per 12 mesi all’anno, per un totale di 125,00 € all’ano per lavoratore.

Il versamento si effettua tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono gli importi.

Dalla mancata iscrizione al fondo scaturisce l’obbligo per il datore di lavoro di erogare al dipendente, in busta paga, un importo forfetario di 25,00 € lordi al mese per 13 mensilità.

Lavoratori cui si applica

Settori legno-lapidei, tessile-moda, comunicazione, alimentare e panificazione. Tutti i lavoratori a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti.
Settori dell’area meccanica, chimica-ceramica, acconciatura estetica e centri benessere La contribuzione è prevista per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti) e a tempo determinato con contratti di durata pari o superiore a 12 mesi.

Le prestazioni sanitarie del fondo sono, per il lavoratore, un diritto contrattuale di natura retributiva, di conseguenza, in caso di mancata contribuzione:

– l’azienda è responsabile nei confronti del dipendente della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo risarcimento,

– l’azienda non può dichiarare di aver rispettato il contratto collettivo.

Sarà cura dello Studio contattare direttamente i clienti interessati.

Studionicco.it – nuova modulistica

Inserimento nel sito area modulistica dei seguenti nuovi modelli:

1. Modulo richiesta detrazioni d’imposta anno 2013,

2. Modulo per fruire della detassazione dei premi anno 2013,

3. Autocertificazione lavoratore,

4. Raccolta dati per instaurazione rapporto di lavoro.

Relativamente ai moduli di cui ai punti 3) e 4) invitiamo i clienti ad utilizzarli in fase di comunicazione allo Studio dei dati per la pratica di instaurazione del rapporto di lavoro, al fine di semplificare e rendere più chiara la procedura.