Detassazione 2014

In data 29 aprile è stato pubblicato il DPCM 19.02.2014 di attuazione della c.d. detassazione per il periodo d’imposta 01.01.2014 – 31.12.2014. Tale istituto sarà applicabile al solo settore privato per quei soggetti che nel periodo d’imposta 2013 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 40.000, al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva nel medesimo periodo. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta per la quale potrà essere riconosciuta l’imposta sostitutiva del 10% non può eccedere, per l’anno 2014, i 3.000 €.

Continuano a restare in vigore, per quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013.

Riduzione cuneo fiscale – bonus ai lavoratori al via da maggio

Dal mese di maggio 2014 i datori di lavoro dovranno riconoscere al personale in forza un credito di 80 € mensili, così come previsto dalla riforma Renzi (D.L. n. 66/2014). Con nostra circolare n. 34 cerchiamo di dare i primi chiarimenti in merito all’applicazione pratica delle disposizioni normative, anche alla luce delle interpretazioni che sono giunte dall’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla circolare dello studio al seguente link: circolare n. 34.

Firmato il rinnovo del CCNL legno-arredamento e lapidei artigianato

In data 25.03.2014 è stato firmato il rinnovo del CCNL per il settore legno-arredamento e lapidei artigianato. Lo stesso decorre dal 01.01.2013 al 31.12.2015. Sono previste tre tranches di aumenti: 01.04.2014, 01.05.2015 e 01.06.2015.

È previsto, inoltre,  un importo  “una tantum”  ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, erogato in due soluzioni: a ottobre 2014 e a settembre 2015.

Impiego di minori solo con certificato penale

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, a decorrere dal 06 aprile 2014, i soggetti che intendano impiegare al lavoro una  persona  per  lo  svolgimento  di  attività professionali  o  attività  volontarie  organizzate  che  comportino contatti diretti  e  regolari  con  minori,  saranno obbligati a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per  verificare l’esistenza di condanne per i seguenti reati:

– prostituzione e pornografia minorile,

– detenzione di materiale pornografico realizzato con minori,

– pornografia virtuale e adescamento minori via web,

– interdizione perpetua da qualunque incarico in scuole, uffici o istituzioni frequentate da minori.

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.

Novità relative al contratto a tempo determinato

Con Decreto Legge n. 34/2014, in vigore dal 21 marzo 2014, è stato rivisto il contratto a tempo determinato.

Il nuovo dettato normativo dispone che per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 21 marzo non debba più essere prevista l’indicazione delle ragioni giustificatrici collegate alle motivazioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive poste alla base della stipula del contratto. Pertanto, l’unico vincolo sarà la durata massima di 36 mesi del contratto stesso.

Anche per la proroga non è più prevista l’indicazione delle causali, unica condizione necessaria è il riferimento alla medesima attività oggetto del contratto originario. Sarà, inoltre, possibile effettuare fino a 8 proroghe del contratto, sempre nel tetto massimo di 36 mesi totali. Si resta in attesa di chiarimenti ministeriali relativamente  all’applicabilità delle nuove disposizioni alle proroghe dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore del Decreto.

Per contro viene introdotta una limitazione molto stringente all’utilizzo del contratto in analisi. E’, infatti, previsto un limite massimo di rapporti a tempo determinato costituibili nella misura del 20% dell’organico complessivo. Per le aziende con organico fino a 5 dipendenti sarà sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato. In attesa di chiarimenti ministeriali, risulta di sicuro rilievo rispettare i limiti percentuali previsti dai contratti collettivi applicati.

 

Autoliquidazione Inail, riduzione del 14,17%

In attesa del decreto interministeriale di attuazione della riduzione dei premi Inail disposta dalla Legge di stabilità per l’anno 2014, è stata pubblicata la Determina del presidente Inail n. 67 dell’11 marzo 2014 che fissa al 14,17% lo sconto applicabile dalle aziende in fase di autoliquidazione per il premio in acconto relativo all’anno 2014. Tale sconto interessa tutte le tipologie di premio.

Si ricorda che la scadenza per il pagamento delle prime due rate del premio è fissata al 16 maggio 2014. La terza rata scadrà, come di consueto, ad agosto e la quarta a novembre.

Autoliquidazione Inail 2014: differite le scadenze

Il Decreto Legge n. 4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29.01.2014 prevede il differimento al 16 maggio 2014 dei seguenti adempimenti:

  • versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione, con scadenza originaria al 17.02.2014. Il differimento vale sia per il pagamento in un’unica soluzione che per il pagamento rateale. In quest’ultimo caso, in data 16.05.2014 dovranno essere pagate le prime due rate;
  • presentazione telematica delle retribuzioni 2013 con il servizio “Alpi on-line” e “invio telematico dichiarazioni salari”, necessarie per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi (scadenza originaria al 17.03.2014);
  • pagamenti dei premi speciali anticipati per il 2014 relativi alle polizze scuola, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori (scadenza originaria compresa tra il 16.02.2014 e il 16.04.2014);
  • invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori (scadenza originaria 30.04.2014).

Di seguito elenchiamo le istruzioni operative emanate dall’istituto per alcuni adempimenti particolari:

Autocertificazione per la riduzione del premio dell’11,50% per il settore edile.

Per poter usufruire dell’agevolazione sul premio dovuto a titolo di regolazione per il 2013 è necessario che entro il 16.05.2014 sia stata inviata l’autocertificazione tramite pec contestualmente al pagamento del premio 902014. la riduzione non ha effetto per i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e il 16 maggio dell’anno di rata

In conseguenza del differimento al 16.05.2014 dell’autoliquidazione, le imprese artigiane che dovessero cessare l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2014 possono versare il premio anticipato a titolo di rata in proporzione ai mesi di effettiva attività esercitata nel periodo. Si ricorda che se l’artigiano ha lavorato anche un solo giorno nel mese, il premio è dovuto per il mese intero.

Cessazione dell’attività in corso d’anno.

In caso di cessazione dell’attività nel corso dell’anno la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio alla data di cessazione deve essere effettuata intro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione della stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione per il suddetto periodo assicurativo.

In caso di cessazione intervenuta nei mesi di gennaio e febbraio 2014, poichè la determinazione del premio dovuto a titolo di regolazione ovvero il conguaglio presuppongono che sia stato determinato il premio dovuto a titolo di rata per lo stesso periodo, il termine per l’autoliquidazione non può che essere differito al 16.05.2014, data in cui dovrà essere autoliquidato il premio di rata 2014.

Rimangono immutati i termini in caso di cessazione a partire dal mese di marzo 2014 in poi.

Con riferimento alle cessazioni intervenute nel mese di dicembre 2013 deve essere inviata tramite Pec la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 01.01.2013 alla data di cessazione, entro il 17 febbraio 2014, contestualmente all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione.

Termini per l’invio delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte

Diversamente rispetto a quanto comunicato inizialmente, anche questo termine è differito alla data del 16.05.2014, poichè le minori retribuzioni sono quantificate unitamente a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente per ogni singola voce di rischio al momento del pagamento del premio.

Versamento dei premi per i lavoratori somministrati.

I premi relativi al 4° trimestre 2013 non sono interessati dal differimento al 16.05.2014, pertanto le società di somministrazione devono versare detti premi entro il 17.02.2014.

Per l’anno 2014 la riduzione dei premi si applica ai versamenti da effettuare con le seguenti scadenze:

entro il 16.05.2014 per il primo trimestre 2014

entro il 20.08.2014 per il secondo trimestre 2014

entro il 17.11.2014 per il terzo trimestre 2014

entro il 16.02.2015 per il quarto trimestre 2014.

Addizionale per il fondo vittime dell’amianto.

A decorrere dall’anno 2013 l’addizionale per il fondo vittime dell’amianto a carico delle imprese è fissata nella misura del 1,17% da applicare sia al premio di regolazione 2013sia al premio di rata 2014.

Basi di calcolo premi 2013/2014.

L’istituto provvederà alla predisposizione di nuove “basi di calcolo premi” nelle quali sarà specificato se la riduzione spetta e in che misura, ai fini della determinazione del premio dovuto a titolo di rata 2014.

Le nuove basi di calcolo saranno inviate ai soggetti assicuranti in tempo utile per la nuova scadenza del 16.05.2014.

Autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività tra il 10 e il 31.12.2013.

Per i soggetti che iniziano l’attività nel mese di dicembre l’autoliquidazione è prevista per il 16.06, ma esclusivamente per l’anno in corso le nuove basi di calcolo saranno inviate in tempo utile per la scadenza del 16.05.2014 e non si farà luogo alla c.d. autoliquidazione di giugno, pertanto non necessaria.

 

 

Inail, arrivano i primi chiarimenti sui termini di pagamento del premio

L’Istituto ha diramato le prime istruzioni operative concerneti la proroga dei termini di pagamento del premio Inail.

In primis il differimento al 16 maggio 2014 riguarda sia l’autoliquidazione 2013/2014 sia i premi speciali unitari esclusi da autoliquidazione (artigiani, apparecchi RX, ecc).

Viene, inoltre, chiarito che il termine del 16 maggio sostituisce il termine del 17 febbraio sia per i pagamenti in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999.

Il termine del 16 maggio dovrebbe investire anche l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 che, in via ordinaria, scadrebbe il 17 marzo 2014.

Da ultimo, relativamente alla possibilità di procedere al pagamento in 4 rate, l’Istituto chiarisce che per il solo anno 2014 le rate saranno 3 ma con la seguente determinazione: prima rata al 16 maggio pari al 50% del premio dovuto, seconda rata al 16 agosto pari al  25% del premio e al 16 novembre il saldo pari al restante 25%.

Resterà al 17 febbraio, invece, il termine di presentazioni delle denunce di riduzione delle retribuzioni presunte.

Per la conferma definitiva di quanto diramato dall’Istituto – e riportato sopra – bisognerà attendere specifico provvedimento normativo di imminente emanazione.

per ulteriori chiarimenti si rimanda al seguente link.

Premio Inail, rinviati a maggio i termini per il pagamento

Come da comunicato rilasciato ieri dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono stati differiti i termini per il pagamento del premio Inail 2013/2014, al fine di consentire l’adeguamento da parte dell’Istituto alle novità previste dalla Legge di stabilità che comprendono un taglio dei premi pari ad 1 miliardo di euro a partire dall’anno in corso. Pertanto l’Inail dovrà determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese sulla base delle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi.

Si evidenzia, però, che ad oggi, vista la terminologia utilizzata dal Ministero, solamente le aziende che pagano il premio in un’unica soluzione alla prima scadenza annuale (16 febbraio 2014) potranno beneficiare del differimento al 16 maggio 2014. Ne discende che le aziende che pagano il premio in forma rateale sono ad ora escluse da tale beneficio. Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti, con la speranza che tale differimento investa, invece, tutta la platea di aziende tenute al versamento del premio Inail.

Link alla news

Comunicazione periodica lavoratori somministrati

Il 31 gennaio p.v. scade il termine per l’invio della comunicazione periodica dei lavoratori somministrati – con riferimento all’anno 2013 – così come previsto dall’articolo 24 del D.Lgs. 276/2003.

La comunicazione deve essere indirizzata alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano territoriale e deve contenere i seguenti dati:

  • numero e motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
  • durata dei suddetti contratti,
  • numero e qualifica dei lavoratori interessati.

In caso di mancato assolvimento, il D.Lgs. 24/12 ha introdotto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare dello Studio n. 28/2012.