Aumento acconto Irpef

Il D.L. 76/2013 ridetermina la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, portandola al 100% rispetto al precedente 99%, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Pertanto, il secondo acconto Irpef, trattenuto sulla busta paga di novembre 2013 verrà rideterminato in base a quanto previsto dalla nuova normativa.

Agevolazione assunzione giovani da 18 a 29 anni

L’Inps, con circolare n. 131/2013, ha dato avvio alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dal c.d. decreto Lavoro, D.L. n 76/2013.

Tali agevolazioni sono riconosciute nei confronti dei datori di lavoro che creano rapporti di lavoro stabili – assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato – con lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi oppure non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale. I rapporti possono essere anche con orario ridotto ma sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente o ripartito.

L’agevolazione contributiva consiste in un incentivo pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per una durata pari a 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato e di 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato. Esiste un tetto massimo mensile dell’agevolazione pari a 650,00 €.

Condizione necessaria per poter fruire dell’agevolazione in analisi è l’incremento occupazionale netto. Lo stesso dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione, nel caso in cui per un mese non sia presente incremento occupazionale netto l’azienda non potrà fruire dell’agevolazione per lo stesso. In caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato, l’azienda, al fine di mantenere l’incremento occupazionale, dovrà assumere un nuovo lavoratore aggiuntivo.

La procedura di richiesta dell’incentivo appare abbastanza complessa. L’azienda, prima di operare l’assunzione vera e propria, dovrà richiedere all’Inps una verifica sulla disponibilità residua di fondi, l’Inps entro i tre giorni successivi comunicherà l’esito all’azienda che avrà sette giorni lavorativi per effettuare l’assunzione e 14 giorni lavorativi per comunicare all’istituto la stipula del contratto. Si evidenzia che i termini sopra evidenziati sono perentori e, pertanto, la loro inosservanza determina l’inefficacia della richiesta di incentivo.

Convalida del recesso dai contratti di collaborazioni e di associazione in partecipazione

La procedura di convalida delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e delle dimissioni, in base a quanto disposto dal D.L. 76/2013, è ora applicata anche ai lavoratori e alle lavoratrici:

  • impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (con esclusione di “mini co.co.co.”, professionisti iscritti all’albo, associazione e società sportive dilettantistiche, amministratori, percettori di pensione di vecchiaia),

 

  • impiegati con contratto di associazione in partecipazione.

Agevolazione per assunzione di lavoratori percettori di ASpI

Il datore di lavoro che assume – con contratto a tempo indeterminato e senza esservi tenuto – un soggetto percettore dell’ASpI (ex indennità di disoccupazione ordinaria) ha diritto, per ciascuna mensilità corrisposta al lavoratore, ad un contributo mensile del 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Tale diritto non riguarda i lavoratori licenziati da un’impresa con assetto proprietario coincidente con quello dell’impresa che assume o che con essa risulta in rapporto di controllo o collegamento, a prescindere dal settore di attività di appartenenza.

Sono agevolabili tutte le assunzioni intervenute a partire dalla 28 giugno u.s, data di entrata in vigore del decreto.

Lavoro a chiamata: cosa cambia con il DL 76/13

Il D.L. n. 76/13, convertito in Legge n. 99/13 ha introdotto novità in relazione al contratto a chiamata:

  • Il lavoratore assunto con contratto a chiamata può rendere la sua prestazione per un numero massimo di 400 giornate lavorative, da computarsi nell’arco di un triennio solare, a partire dall’entrata in vigore del decreto (28 giugno 2013). Sono esclusi i settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo.

 

  • È previsto un allargamento della proroga di validità dei contratti stipulati prima della riforma del lavoro (e in contrasto con questa) fino al 31.12.2013. in caso di cessazione di tali rapporti per incompatibilità con la nuova disciplina, è obbligatoria la comunicazione al centro per l’impiego, ma non è dovuto il contributo per licenziamento.

Durc: novità

Dal 2 settembre 2013, in ottemperanza all’art. 31 del D.Lgs. n. 69/13, le richieste di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (durc) dovranno obbligatoriamente contenere l’indirizzo pec del richiedente. Il precetto è valido per le stazioni appaltanti, enti aggiudicatori e SOA, ma anche per le imprese e consulenti, cui il documento verrà recapitato.

Le imprese possono scegliere se indicare il proprio recapito pec o, in via alternativa, quello del consulente del lavoro abilitato.

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono, inoltre, obbligati ad acquisire il durc d’ufficio.

In caso di posizioni irregolari che non consentano il rilascio regolare del documento, gli enti dovranno inviare un invito alla regolarizzazione all’indirizzo pec specificato in fase di richiesta, entro i 15 giorni successivi.

Il documento inviato tramite pec dovrà essere comunque verificato tramite apposita procedura e, pertanto, sarà consultabile anche dai soggetti non tenuti all’utilizzo della posta elettronica certificata.

Sempre con rimando alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 69/13, il durc in ambito edile ha una durata di 120 giorni.

Modifiche al contratto a termine

Con l’entrata in vigore del DL 76/2013 sono state introdotte le seguenti modifiche al contratto a tempo determinato:

  • possibilità di stipulare contratti a termine della durata massima di 12 mesi, senza specificazione del motivo – c.d. contratto “acausale” – in caso di primo rapporto a tempo determinato tra datore di lavoro/utilizzatore e lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione (valido sia per rapporto a termine che per contratto di somministrazione) e in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  • possibilità di prorogare il contratto a termine c.d. “acausale” che, quindi, potrà avere una durata massima di 12 mesi, comprensivi dell’eventuale proroga;
  • riduzione dei periodi di stacco tra due contratti a termine, anche “acausali”, a 10 giorni (per contratti di durata inferiore o pari a 6 mesi) e 20 giorni (per contratti con durata superiore a 6 mesi);
  • abrogazione dell’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego della prosecuzione di fatto del contratto a termine. Resta ovviamente in vigore l’obbligo di comunicare la proroga del temine inizialmente apposto al contratto;
  • introdotta tra le fattispecie escluse dall’applicazione della normativa sul contratto a tempo determinato, l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità. Il contratto è comunque soggetto al “principio di non discriminazione” ed ai “criteri di computo” ex. art. 35 L. 300/70;
  • il decreto prevede che anche per i contratti a termine “a causali” siano validi i limiti quantitativi all’utilizzo dell’istituto individuati dalla contrattazione collettiva.

Lavoro a chiamata – le ultime istruzioni operative

Comunicazione preventiva lavoro intermittente

In base alle modifiche apportate da ultimo, a decorrere dal 03 luglio 2013 gli unici canali utilizzabili sono e-mail certificata, sms o on-line.

Istruzioni canale e-mail certificata

Relativamente al canale e-mail certificata, di seguito richiamiamo brevemente le istruzioni ministeriali.

Istruzioni di compilazione del modello UNI-Intermittente (da effettuare con strumenti informatici):

Indicare codice fiscale ed e-mail del datore di lavoro.

Indicare i lavoratori interessati dalla comunicazione, inserendo, per ciascuno, il relativo Codice Fiscale.

In questa sezione occorre inserire, per ciascun codice fiscale la Data Inizio e la Data Fine della chiamata.

Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo giorno o per singoli giorni (ad es. tutti i sabati di un mese), è sufficiente compilare il campo data inizio relativo al giorno interessato.

Il campo codice comunicazione non è obbligatorio.

Possono essere comunicati fino a 10 lavoratori per modello, anche per periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi.

Per ogni lavoratore non può essere comunicato un periodo maggiore di 30 giorni di effettivo lavoro per ogni modello UNI-Intermittente.

 Istruzioni di invio:

Il PDF compilato deve essere inviato via e-mail. Sono previste due modalità di invio del messaggio:

Applicazione desktop per e-mail: se si utilizza un’applicazione e-mail quale Microsoft Outlook express, Microsoft Outlook, Eudora o mail. In questo caso il sistema genera in automatico una mail con in allegato la comunicazione in formato XML. Verificare che l’e-mail creata in automatico contenga l’indirizzo corretto: intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;

E-mail internet: se si utilizza un servizio e-mail Internet (Yahoo, Microsoft Hotmail etc…). In questo caso viene richiesto di salvare il modulo in formato XML che dovrà essere inviato manualmente all’indirizzo di posta elettronica intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it.

La mail dovrà avere come oggetto Comunicazione chiamata lavoro intermittente.

La mail può essere inviata anche da un indirizzo di posta elettronica non certificato, la casella ministeriale di posta certificata è infatti abilitata a ricevere e-mail anche da indirizzi non certificati.

Si ricorda di stampare sempre copia del modello compilato ed allegato alla mail inviata oltre all’e-mail stessa.

 

Istruzioni utilizzo portale cliclavoro e SMS

Per le istruzioni relative alla registrazione al portale www.cliclavoro.gov.it ed all’invio di comunicazioni on-line o tramite SMS si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate sul portale stesso al seguente link.

N.B.: Non utilizzare il canale SMS senza essersi precedentemente accreditati sul portale ed aver attivato il servizio SMS. Come chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare del 27.06.2013, la prestazione deve iniziare nel termine di 12 ore dall’invio dell’sms ma può terminare anche decorso tale periodo temporale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.