Inps: chiarimenti sul bonus mamma

La Circolare n° 61/2017 chiarisce alcuni aspetti legati all’erogazione del bonus mamma di 800 €.

Assume particolare rilievo il chiarimento secondo cui l’importo di 800 € viene riconosciuto in relazione a ciascun figlio nato o minore adottato/affidato. Pertanto, in caso di parti gemellari o adozioni/affidamenti plurimi, l’importo andrà moltiplicato per il numero di figli nati o minori adottati/affidati.

Leggi la Circolare Inps n. 61/2017

Leggi anche Nascita o adozione di minore: Bonus di 800 € dall’Inps

Permessi L. 104/92 estesi al convivente: le istruzioni Inps

L’Inps pubblica la Circolare n. 38/2017 con cui fornisce alcuni chiarimenti e le istruzioni operative per il convivente che voglia fare richiesta dei permessi Legge 104/92 per l’assistenza al soggetto disabile.

Effetti sulla concessione dei permessi

In conseguenza di quanto previsto dalla nuova normativa vigente, il diritto ad assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso:

  • alla persona parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
  • al convivente di fatto (così come identificato dalla specifica normativa);
  • al parente o affine di terzo grado se i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità hanno compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

E’ importante ricordare che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità. Quindi, la parte di un unione civile può richiedere i permessi ex lege 104/92 solo se presta assistenza all’altra parte dell’unione e non se l’assistenza si rivolge ad un parente di quest’ultimo.

Qualificazione del “Convivente”

Si parla di convivenza di fatto quando due persone maggiorenni sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non siano vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile.

La condizione di convivenza è quella attestata da specifico documento anagrafico rilasciato dal comune di residenza.

La presentazione della domanda

Deve essere presentata in formato cartaceo alla sede Inps competente per territorio.

Sul sito internet dell’Istituto sono disponibili i modelli:

  • SR08  – Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità;
  • SR64 – Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità.

Il modulo deve essere presentato:

  • tramite Posta Elettronica Certificata,
  • tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno,
  • tramite consegna allo Sportello Inps.

Si precisa che il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, lo stato di coniuge/convivente di fatto o parte di unione civile.

Leggi la Circolare Inps n. 38/2017

Sull’argomento leggi anche: L. 104/92: permessi anche al convivente

Nascita o adozione di minore: bonus di 800 € dall’Inps

L’Inps riconosce un bonus pari ad 800 euro in caso di nascita o di adozione di un minore.

Requisiti

Il premio è riconosciuto alle donne in gravidanza o alle madri, con i seguenti requisiti:

  • abbiano residenza in Italia
  • abbiano cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007);
  • se cittadine non comunitarie siano possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.

L’importo è riconosciuto per uno dei seguenti eventi, che si siano verificati dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del settimo mese di gravidanza;
  • parto (anche se avvenuto prima del compimento dell’ottavo mese di gravidanza);
  • adozione di minore;
  • affidamento preadottivo.

Si precisa che l’importo è fisso, a prescindere dal numero di nascite/adozioni ed è erogato in un’unica soluzione.

Quando presentare la domanda

La domanda deve essere fatta direttamente dalla madre.

A seconda del requisito la domanda deve essere presentata:

  • dopo il compimento del settimo mese di gravidanza (corredata di certificato del medico specialista Asl che attesti al data presunta del parto);
  • dopo il parto, con autocertificazione dello stesso e delle generalità del bambino;
  • in caso di adozione, l’Inps prevede specifiche modalità e contenuti della richiesta.

L’Istutito fornirà in seguito le istruzioni operative.

Paternità: il congedo facoltativo non è stato rinnovato per il 2017

Il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti non è stato prorogato per l’anno 2017 e, di conseguenza, non potrà essere fruito e non verrà indennizzato dall’Inps.

Resta invece in vigore il congedo obbligatorio per i padri lavoratori, che consiste in due giorni. Tale congedo deve essere utilizzato – anche non continuativamente – entro il 5° mese di vita del bambino. Il congedo riguarda anche i minori adottati/affidati ed, in tal caso, deve essere goduto entro il 5° mese dall’ingresso in famiglia del minore.

Inps: disponibili le certificazioni uniche 2017

Tutti i soggetti che hanno come sostituto di imposta l’Inps possono scaricare la propria Certificazione Unica 2017 riguardante i redditi percepiti nel 2016 direttamente dal sito dell’Istituto.

Per farlo è necessario accedere con le proprie credenziali al Menù Servizi e selezionare il servizio on-line Certificazione Unica 2017. L’accesso può essere efftuato tramite pc, ma anche da smartphone e tablet, tramite apposita applicazione.

Contratti di lavoro: crollo degli stabili e stallo dei voucher

I numeri parlano: nel 2016 i contratti stabili sono diminuito del 91%. A confermarlo è l’Osservatorio sul precariato istituito presso l’Inps.

A segnare la sostanziosa riduzione è, principalmente, la riduzione degli incentivi concessi ai datori di lavoro in caso di assunzioni a tempo indeterminato, i quali sono sensibilmente diminuiti negli ultimi anni.

Pertanto, il segno positivo attribuito al totale dei contratti stipulati è da attribuirsi alla presenta di contratti di lavoro a tempo determinato, il cui numero va a bilanciare il totale generale.

Si registra, invece, un lieve abbassamento del numero dei licenziamenti, da giustificare – secondo il parare dell’Inps – con la nuova procedura telematica e non con le modifiche apportate all’articolo 18.

Per quanto riguarda il numero di voucher venduti, il numero è stabile. La motivazione è da ricercare nei nuovi obblighi di tracciabilità introdotti dalla normativa attuale.

Inail: slitta il termine per la comunicazione degli infortuni ai fini statistici

Posticipata al 12.10.2017 la decorrenza delle comunicazioni ai soli fini statistici degli infortuni con prognosi da uno a tre giorni.

La decorrenza, inizialmente fissata al 12.04.2017, è stata posticipata dal Decreto Milleproroghe che prevede un innalzamento delle tempistiche concesse all’Inail per la predisposizione dell’opportuna procedura telematica.

Leggi anche: Inail – Denunce anche per gli infortuni di un giorno

Privacy: illeciti i controlli indiscriminati di mail e smartphone aziendali

Il datore di lavoro che accede alla mail o ai dati personali contenuti negli smartphone aziendali in uso ai dipendenti commette un comportamento illecito.

E’ quanto stabilito dal Garante Privacy in materia di controlli a distanza del personale.

Il datore di lavoro ha la facoltà di verificare che le prestazioni vengano eseguite secondo le procedure in atto presso l’azienda, ma nel fare ciò è tenuto a rispettare i limiti previsti dalla normativa che, nello specifico, vieta il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell’attività dei lavoratori.

Inoltre, è importante che tutti i lavoratori siano informati sia sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, sia sulle eventuali verifiche poste in essere dalla direzione aziendale.

Leggi il Provvedimento n. 547 del 22 dicembre 2016 del Garante Privacy

Lavoro Domestico e Statuto dei Lavoratori: precisazioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la Nota prot. 1004 per chiarire i rapporti tra il lavoro domestico e lo Statuto dei Lavoratori.

In linea con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 585/1987, l’Inl afferma che il rapporto di lavoro domestico ha caratteristiche proprie che si differenziano da ogni altro rapporto di lavoro, essendo questo reso nei confronti di “un nucleo ristretto ed omogeneo, di natura per lo più familiare e rispondente alle esigenze tipiche e comuni di ogni famiglia”.

In considerazione delle suddette peculiarità, il rapporto di lavoro domestico è, da sempre, oggetto di specifica disciplina e, in conseguenza di ciò, non soggiace alle disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori essendo, il datore di lavoro, un soggetto privato e non organizzato in forma di azienda.

In conseguenza di ciò, il datore di lavoro che desideri installare un sistema di videosorveglianza della propria abitazione, può farlo senza la necessità di acquisire l’autorizzazione preventiva rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

Tuttavia, è importante ricordare che devono essere rispettate tutte le norme in materia di trattamento dei dati personali, essendo confermata la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza, garantita dal d.lgs. n.196/2003, il quale prevede la necessità di acquisizione del consenso preventivo e del connesso obbligo informativo degli interessati.

Esoneri contributivi dopo il percorso scuola-lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 i datori di lavoro che effettueranno assunzioni – anche con contratto di apprendistato – di giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore percorsi di alternanza scuola-lavoro, potranno accedere ad uno sgravio contributivo per un periodo massimo di 36 mesi, per un importo annuo massimo di 3.250 euro, così come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2017. Sono esclusi dall’esonero i contributi e i premi dovuti all’Inail.

Per beneficiare del bonus occupazionale è necessario che l’assunzione avvenga entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Inoltre, per accedere al succitato beneficio, il lavoratore deve alternativamente:

  • Aver svolto in precedenza e presso il medesimo datore di lavoro almeno il 30% del periodo complessivo svolto a titolo di alternanza scuola-lavoro;
  • Aver svolto periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Restano escluse le assunzioni con contratti di lavoro domestico e degli operai del settore agricolo.

L’Inps si occupa del monitoraggio del numero di contratti incentivati e, in caso di scostamenti tra domande e risorse finanziarie, ulteriori domande presentate per l’accesso al beneficio non verranno processate.

E’ on line il Registrounico sull’alternanza scuola-lavoro: un aiuto per i giovani ad intercettare aziende disponibili ad ospitarli per esperienze di work based learning.

Il Governo si riserva una valutazione a consuntivo dei risultati del beneficio, per un’eventuale proroga dello stesso.