Videosorveglianza, un impianto senza accordo/autorizzazione configura reato

Il datore di lavoro che installa un sistema di videosorveglianza senza raggiungere l’accordo con i sindacati (o senza richiedere l’autorizzazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro) compie un reato penalmente rilevante; anche nel caso in cui tutto il personale dipendente abbia dato il proprio consenso.

La decisione dei giudici di Cassazione è di portata innovativa rispetto alle precedenti e si fonda sull’assunto che i lavoratori non abbiano un potere contrattuale sufficientemente forte, pertanto, l’accordo con i sindacati va letto in chiave tutelante nei confronti del personale in forza: Il datore di lavoro che installa un impianto di videosorveglianza senza una preventiva consultazione sindacale, volta all’ottenimento di un accordo, lede gli interessi di cui tali rappresentanze sono portatrici, danneggiando – conseguentemente – i propri lavoratori e mettendo in atto una condotta antisindacale, anch’essa passibile di sanzione.

Ricordiamo che anche il Garante della privacy ha, ripetutamente, interpretato come illecito il trattamento dei dati personali dei lavoratori posto in essere senza aver seguito la specifica procedura di consultazione sindacale (o di autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro).

 

Assegno al nucleo familiare: i nuovi livelli reddituali

L’Inps rende noti i livelli reddituali riferiti agli Anf del periodo 01.07.2017 – 30.06.2018.

L’indice Istat di riferimento utilizzato per la rivalutazione annuale degli importi ha subito una variazione, su base annua, pari a -0,1.

Tuttavia, poichè la legge prevede che i valori di adeguamento non possano essere inferiori a zero, la Circolare Inps 87/2017 stabilisce che i livelli reddituali in oggetto ed i realtivi importi mensili erogati sono da considerarsi uguali a quelli del periodo precedente, così come definiti nella Circolare 92/2016.

Agenzia Entrate: il welfare è anche per gli amministratori

Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (Interpello 954-1417/2016) afferma che anche gli amministratori  possono godere dei servizi di welfare erogati dall’azienda.

Nello specifico, l’Agenzia evidenzia che i beni e i servizi offerti dall’azienda anche ai componenti del Consiglio di amministrazione, possono essere ammessi al trattamento fiscale agevolato se anch’essi rispondono ai requisiti previsti dalla normativa:

  • Ricadono nella c.d. finalità ricreativa prevista dall’articolo 100, comma 1 del Tuir;
  • Vengono messi a disposizione della generalità dei soggetti o di categorie omogenee di essi.

Un aspetto da evidenziare è che, secondo quanto riportato nell’Interpello, per l’Agenzia non rileva la condizione che i suddetti servizi vengano erogati per scelta unilaterale del datore di lavoro oppure per applicazione di accordi collettivi.

Crediti F24: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate afferma che i crediti presenti in F24 con riferimento al c.d. “Bonus Renzi” e ai crediti da 730 non obbligano il contribuente alla presentazione tramite Entratel. E’ quanto dichiara in un intervento il direttore dell’Agenzia centrale Annibale Dodero. Pertanto, per tali casistiche sarà possibile continuare ad effettuare il pagamento dei modelli F24 tramite home banking.

Per completezza, ricordiamo che la compensazione attraverso il canale Entratel è, invece,  obbligatoria per tutti i crediti fiscali (a prescindere dal loro importo) relativi a:

  • imposte sui redditi e alle relative addizionali,
  • IVA,
  • ritenute alla fonte,
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi,
  • IRAP,
  • crediti di imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Si rimane comunque in attesa di un documento ufficiale che riporti le sopra citate dichiarazioni.

Rimborsi spesa: spetta al datore di lavoro verificarne la genuinità

Spetta al datore di lavoro verificare la veridicità delle richieste di rimborsi spese presentate dai propri dipendenti; è quanto afferma la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 8820/2017.

Nel caso specifico, l’azienda aveva licenziato un dipendente per aver più volte presentato la richiesta di rimborso di spese di ristorazione, contrastanti con contestuali domande di rimborso presentate da altri dipendenti che il lavoratore aveva indicato come partecipanti ai pranzi ai quali si riferivano le istanze di pagamento.

I Giudici sostengono che sia a carico del datore di lavoro l’onere di provare la veridicità delle motivazioni poste alla base del licenziamento.

Bonus nascite: l’Inps rilascia la procedura

Con la pubblicazione del messaggio 1936/2017, l’Inps da il via alla presentazione delle domande telematiche per la richiesta del bouns nascita di 800 euro.

Riassumiamo di seguito i caratteri principali per poter accedere alla richiesta.

Requisiti

  • compimento del settimo mese di gravidanza (da intendersi come ingresso nell’ottavo mese);
  • nascita, anche antecedente all’ottavo mese di gravidanza;
  • adozione di minore (sia nazionale che internazionale);
  • affidamento preadottivo nazionale.

Procedura

La domanda può essere presentata solo attraverso il canale telematico, avvalendosi di uno dei seguenti servizi: web, contact center o enti di patronato.

Termini

La domanda deve essere presentata entro un anno dal verificarsi della nascita, adozione o affidamento ed il termine non è prorogabile. Con esclusivo riferimento agli eventi che si sono verificati tra il primo gennaio e il 4 maggio 2017, il calcolo per il termine di presentazione decorre comunque dal 4 maggio 2017.

Decreto Fiscale – Le novità in materia di lavoro

Il “Decreto Fiscale” – D.Lgs. 50/2017 – contiene anche novità in materia di lavoro e previdenza.

APE – anticipo pensionistico

Le attività lavorative indicate negli allegati C ed E della Legge 232/2016 (Legge di bilancio) si considerano svolte continuativamente se:

  • Nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento, tali attività non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi,
  • Sono state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza,
  • Il succitato periodo è corrispondente a quello di interruzione.

DURC

In caso di adesione alla rottamazione delle cartelle, il documento è rilasciato nel momento di presentazione della relativa dichiarazione (se anche tutti gli altri requisiti di regolarità sono soddisfatti).

Premi di produttività

Le aziende che coinvolgono in modo paritetico i propri lavoratori nell’organizzazione:

  • Beneficiano dell’abbassamento di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva ordinaria a loro carico su una quota delle erogazioni che non sia superiore a 800 euro,
  • Tale quota non è soggetta ad alcuna contribuzione a carico dei singoli lavoratori interessati,
  • L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene parimenti ridotta,
  • Questa nuova disposizione è applicabile agli accordi sottoscritti a partire dal 25 aprile 2017, mentre a quelli sottoscritti antecedentemente si applica la normativa pecedente.

Certificato telematico di gravidanza

L’Inps – attuando la delega attribuitagli dal T.U. sulla maternità e paternità – dirama le istruzioni opeartive (Circolare 82/2017) per la trasmissione in formato telematico dei certificati e attestati di:

  • gravidanza;
  • interruzione della gravidanza.

Rileva premettere che ciascuna tipologia di certificato deve opportunamente essere trasmessa all’Istituto solo se si presenta richiesta per beneficiare di una delle prestazioni  a tutela della maternità.

Trasmissione e consultazione

I certificati devono essere trasmetti con apposita procedura telematica direttamente dal medico certificatore.

E’ previsto un periodo transitorio di tre mesi, durante il quale saranno accettate entrambe le tipologie di presentazione dei certificati (cartacea e telematica). Al termine di tale periodo, verranno accettati esclusivamente i certificati trasmessi in modalità telematica.

I certificati presentati telematicamente all’Inps, potranno essere consultati dalla donna, previa identificazione tramite pin o cns.

I datori di lavoro potranno consultare i certificati presentati, previa autenticazione sul portale Inps, inserendo il numero di protocollo del certificato e il codice fiscale della lavoratrice.

E’ prevista una specifica procedura di annullamento in caso di errata trasmissione.

Caratteristiche del certificato

I certificati devono, obbligatoriamente, contenere i seguenti dati:

A.  Certificato di gravidanza

• le generalità della lavoratrice;

• la settimana di gestazione alla data della visita;

• la data presunta del parto.

B. Certificato di interruzione della gravidanza

• le generalità della lavoratrice;

• la settimana di gestazione alla data della visita;

• la data presunta del parto;

• la data di interruzione della gravidanza.

Una volta trasmesso il certificato, il medico deve rilasciare alla paziente il relativo numero univoco di protocollo e fornirle una copia cartacea del certificato in oggetto.

Credenziali di accesso

  • Medico: PIN o CNS da parte dei medici dipendenti o convenzionati con il S.S.N. I medici già in possesso del profilo ”medici certificatori” risulteranno automaticamente abilitati, anche per l’invio dei certificati di gravidanza e di interruzione della stessa;
  • Lavoratrice: PIN, CNS o SPID da parte della donna (solo consultazione dei certificati);
  • Datore di lavoro: PIN o CNS da parte dei datori di lavoro privati o loro incaricati (solo consultazione degli attestati). Coloro che sono già abilitati alla consultazione degli attestati di malattia saranno automaticamente abilitati anche alla consultazione degli attestati di gravidanza e di interruzione.

Assistenza

L’Inps fornisce assistenza ai datori di lavoro e alle donne tramite gli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail, raggiungibile attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803164 o il numero a pagamento 06164164 da rete mobile.

F24 compensazione crediti – obbligo presentazione canale Entratel o Fisconline

A partire dal 24 aprile 2017 tutti i soggetti titolari di partita iva che utilizzino – all’interno del modello F24 – un importo a credito relativo a:

  • Iva,
  • Imposte sui redditi e relative addizionali,
  • Ritenute alla fonte,
  • Imposte sostitutive delle imposte sul reddito,
  • Irap,
  • Credito di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi,

non potranno più effettuare il pagamento tramite gli istituti bancari o i canali home banking.

A differenza di quanto accadeva fino ad ora, il divieto vige anche per i modelli con saldo diverso da zero.

Tale modifica normativa impegna i datori di lavoro che si trovano nella sopra citata situazione a dover percorrere una delle seguenti opzioni:

  1. Utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o Fisconline, dotandosi delle credenziali per l’accesso al servizio. Tale canale può essere utilizzato se il conto corrente di addebito è acceso presso un istituto di credito convenzionato con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane;
  2. Delegare il professionista o un altro soggetto abilitato, in qualità di intermediario, che provvederà al pagamento del modello F24 tramite Entratel. In tal caso sarà necessario comunicare allo stesso il conto corrente di addebito e sottoscrivere apposita delega.

L’Agenzia delle Entrate, in un comunicato stampa, afferma che i controlli riguardanti la nuova procedura avverrà con decorrenza presumibilmente dal 1° giugno p.v.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia – in particolar modo sul credito derivante dall’erogazione del Bonus Renzi e dei rimborsi da assistenza fiscale dei sostituti di imposta – allo stato attuale tutti i modelli F24 che espongono un credito di natura fiscale devono essere presentati e pagati tramite uno dei canali sopraindicati.

Malattia: se la guarigione è anticipata il certificato deve essere aggiornato

La Circolare Inps 79/2017 fonisce istruzioni procedurali in merito alla guarigione anticipata del dipendente.

Il particolare, il dipendente che conclude l’evento morboso anticipatamente rispetto alla data indicata inizialmente sul certificato di malattia telematico – recuperando così la temporanea inabilità al lavoro – è tenuto a far correggere dal proprio medico la data presunta di fine prognosi.

L’obbligo di correzione è a carico del dipendente e il datore di lavoro non può riammetterlo in servizio anticipatamente, se il certificato non è stato aggiornato.

Perchè la rettifica si intenda valida e tempestiva è necessario che questa avvenga prima della ripresa dell’attività lavorativa.

In caso di visita di controllo domiciliare, se il dipendente non ha opportunamente provveduto a comunicare la chiusura anticipata dello stato morboso, riprendendo comunque l’attività lavorativa, verranno applicate le sanzioni previste in caso di assenza ingiustificata alla visita medica.