Il convivente di fatto del titolare artigiano/commerciante non è sottoposto agli obblighi contributivi previsti dalle relative gestioni autonome di previdenza; anche nel caso in cui il convivente percepisca utili dall’attività.
La Legge 76/2016 che disciplina le unioni civili e le convivenze di fatto, definisce queste ultime come un’unione stabile tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi e di assistenza reciproca, non equiparandole totalmente al coniugio.
In conseguenza di ciò, alla sola convivenza di fatto non si estende la regola per cui l’assicurazione previdenziale prevista per il titolare artigiano o commerciante si applica anche al coniuge in qualità di familiare coadiuvante, come accade, invece, per le unioni civili.
Un analogo ragionamento deve essere fatto per l’impresa familiare: al convivente di fatto non si applicano tutti i diritti ed obblighi previsti dalle norme civilistiche in materia di impresa familiare, che però investono il soggetto unito civilmente, in quanto equiparato al coniuge.