La Circolare Inps 79/2017 fonisce istruzioni procedurali in merito alla guarigione anticipata del dipendente.
Il particolare, il dipendente che conclude l’evento morboso anticipatamente rispetto alla data indicata inizialmente sul certificato di malattia telematico – recuperando così la temporanea inabilità al lavoro – è tenuto a far correggere dal proprio medico la data presunta di fine prognosi.
L’obbligo di correzione è a carico del dipendente e il datore di lavoro non può riammetterlo in servizio anticipatamente, se il certificato non è stato aggiornato.
Perchè la rettifica si intenda valida e tempestiva è necessario che questa avvenga prima della ripresa dell’attività lavorativa.
In caso di visita di controllo domiciliare, se il dipendente non ha opportunamente provveduto a comunicare la chiusura anticipata dello stato morboso, riprendendo comunque l’attività lavorativa, verranno applicate le sanzioni previste in caso di assenza ingiustificata alla visita medica.