Lavoratori disabili e periodo di comporto: la pronuncia della Cassazione

L’episodio di malattia del lavoratore disabile – assunto in seguito agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 – deve essere distinto in due fattispecie:

  1. Evento ricollegabile alla patologia invalidante;
  2. Evento non collegato alla patologia invalidante.

Se lo stato morboso ricade nel primo gruppo, allora, il datore di lavoro non può utilizzare l’evento di malattia ai fini del calcolo del periodo di comporto.

E’ quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 9395/2017, sostenendo che, in questi casi, l’impossibilità di rendere la prestazione deriva dalla violazione – da parte del datore di lavoro – dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore. A quest’ultimo spetta l’onere di provare gli elementi oggettivi su cui si fonda la responsabilità del datore di lavoro.

 

Per licenziare il lavoratore disabile serve il parere della Commissione

Solo la speciale Commissione Integrata – come definita dall’articolo 10, comma 3, L. 68/1999, – può accertare l’impossibilità definitiva di reinserire il disabile nell’organizzazione aziendale in caso di:

  • peggioramento della condizioni di salute,
  • riorganizzazione dell’azienda che comportino significative variazioni della sua struttura.

Una volta ottenuto il giudizio positivo, il datore di lavoro può procedere al licenziamento; mentre non è sufficiente la valutazione del medico delegato alla sorveglianza sanitaria.

E’ quanto affermano i giudici di Cassazione nella sentenza n. 10576/2017.

I nuovi minimi contrattuali per il Ccnl Metalmeccanica industria

In data 06.06.2017 Federmeccanica con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno sottoscritto le tabelle dei nuovi minimi contrattuali per il comparto dell’industria metalmeccanica. I valori sono aggiornati con i dati presenti nel Comunicato ufficiale dell’Istat del 30.05.2017 sulla dinamica dell’inflazione dell’indice IPCA al netto dei prezzi dei beni energetici importati, con riferimento all’anno 2016. Tali aumenti retributivi, il cui valore mensile oscilla tra 1,30 € e 2,33 €, resteranno inviariati fino al 31.05.2018

Sempre con riferimento alle novità per il nuovo accordo, ricordiamo che:

  • il valore dell’elemento perequativo rimane invariato (485 euro), così come le sue modalità di corresponsione;
  • per la previdenza complemetare di settore (Cometa) il contributo a carico azienda per i lavoratori iscritti (inclusi gli apprendisti) viene aumentato al 2% dei minimi contrattuali; la novità decorre dal primo giugno 2017;
  • sempre con decorrenza da giugno 2017 sono stati aggiornati i valori dell’indennità di trasferta e di reperibilità.

Infrazioni dei conducenti autotrasportatori: il Ministero fa chiarezza

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interviene per fare chiarezza in merito alle modalità di valutazione di un’eventuale corresponsabilità dell’impresa con riferimento alle infrazioni commesse dagli autisti e rilevate in sede di controlli su strada.

La Circolare ministeriale fa specifico riferimento agli adempimenti effettuati dall’impresa di autotrasporto in materia di formazione sui tachigrafi, istruzione dei conducenti e controllo sulle loro attività e sostiene che la responsabilità aziendale possa essere esclusa se:

  • l’impresa ha adempiuto in maniera corretta agli oneri di formazione e controllo,
  • l’attività dei conducenti è stata organizzata in modo tale da rispettare le disposizioni relative ai tempi di guida ed al corretto uso del tachigrafo.

Elemento fondamentale è la prova agli organismi preposti,  prima della completa redazione del verbale redatto per infrazioni minori, dell’effettivo adempimento degli obblighi sopra citati.

In tutti i casi in cui si configurano reati non classificabili come minori, la valutazione delle responsabilità è rimessa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso. In queste sedi il parere favorevole all’esclusione della responsabilità di impresa è dato se si fornisce prova dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo e anche della non imputabilità dell’infrazione a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa.

Codice degli appalti e clausole sociali

Il Decreto legislativo 56/2017, correttivo del Codice degli appalti pubblici, rende obbligatorie le clausole sociali.

In cosa consiste la clausola sociale

La clausola rende obbligatorio per il datore di lavoro il rispetto di determinati standard operativi e di tutela sociale, soprattutto per le fattispecie in cui si verifica un cambio della titolarità dell’appalto; in questo caso, il datore di lavoro che subentra è obbligato all’applicazione di condizioni lavorative almeno non inferiori rispetto a quelle applicate dal datore di lavoro precedente.

Con riferimento agli obblighi di assunzione, il datore di lavoro che subentra è tenuto ad assumere i medesimi lavoratori precedentemente impiegati nell’appalto, a patto che il numero e la loro qualifica possano essere integrati in maniera armonica nell’organizzazione dell’impresa del soggetto destinatario.

Chi è soggetto alle nuove disposizioni

Il nuovo disposto si applica per tutti gli affidamenti di lavori e servizi con natura diversa da quelli intellettuali, con una particolare attenzione alle fattispecie in cui il costo della manodopera è almeno pari al 50% dell’importo totale dell’appalto.

Videosorveglianza, un impianto senza accordo/autorizzazione configura reato

Il datore di lavoro che installa un sistema di videosorveglianza senza raggiungere l’accordo con i sindacati (o senza richiedere l’autorizzazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro) compie un reato penalmente rilevante; anche nel caso in cui tutto il personale dipendente abbia dato il proprio consenso.

La decisione dei giudici di Cassazione è di portata innovativa rispetto alle precedenti e si fonda sull’assunto che i lavoratori non abbiano un potere contrattuale sufficientemente forte, pertanto, l’accordo con i sindacati va letto in chiave tutelante nei confronti del personale in forza: Il datore di lavoro che installa un impianto di videosorveglianza senza una preventiva consultazione sindacale, volta all’ottenimento di un accordo, lede gli interessi di cui tali rappresentanze sono portatrici, danneggiando – conseguentemente – i propri lavoratori e mettendo in atto una condotta antisindacale, anch’essa passibile di sanzione.

Ricordiamo che anche il Garante della privacy ha, ripetutamente, interpretato come illecito il trattamento dei dati personali dei lavoratori posto in essere senza aver seguito la specifica procedura di consultazione sindacale (o di autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro).

 

Assegno al nucleo familiare: i nuovi livelli reddituali

L’Inps rende noti i livelli reddituali riferiti agli Anf del periodo 01.07.2017 – 30.06.2018.

L’indice Istat di riferimento utilizzato per la rivalutazione annuale degli importi ha subito una variazione, su base annua, pari a -0,1.

Tuttavia, poichè la legge prevede che i valori di adeguamento non possano essere inferiori a zero, la Circolare Inps 87/2017 stabilisce che i livelli reddituali in oggetto ed i realtivi importi mensili erogati sono da considerarsi uguali a quelli del periodo precedente, così come definiti nella Circolare 92/2016.

Agenzia Entrate: il welfare è anche per gli amministratori

Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (Interpello 954-1417/2016) afferma che anche gli amministratori  possono godere dei servizi di welfare erogati dall’azienda.

Nello specifico, l’Agenzia evidenzia che i beni e i servizi offerti dall’azienda anche ai componenti del Consiglio di amministrazione, possono essere ammessi al trattamento fiscale agevolato se anch’essi rispondono ai requisiti previsti dalla normativa:

  • Ricadono nella c.d. finalità ricreativa prevista dall’articolo 100, comma 1 del Tuir;
  • Vengono messi a disposizione della generalità dei soggetti o di categorie omogenee di essi.

Un aspetto da evidenziare è che, secondo quanto riportato nell’Interpello, per l’Agenzia non rileva la condizione che i suddetti servizi vengano erogati per scelta unilaterale del datore di lavoro oppure per applicazione di accordi collettivi.

Crediti F24: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate afferma che i crediti presenti in F24 con riferimento al c.d. “Bonus Renzi” e ai crediti da 730 non obbligano il contribuente alla presentazione tramite Entratel. E’ quanto dichiara in un intervento il direttore dell’Agenzia centrale Annibale Dodero. Pertanto, per tali casistiche sarà possibile continuare ad effettuare il pagamento dei modelli F24 tramite home banking.

Per completezza, ricordiamo che la compensazione attraverso il canale Entratel è, invece,  obbligatoria per tutti i crediti fiscali (a prescindere dal loro importo) relativi a:

  • imposte sui redditi e alle relative addizionali,
  • IVA,
  • ritenute alla fonte,
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi,
  • IRAP,
  • crediti di imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Si rimane comunque in attesa di un documento ufficiale che riporti le sopra citate dichiarazioni.