Apprendistato oltre i limiti di età

Il Decreto legislativo 81/2015 prevede la possibilità di instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante anche oltre i limiti di età prevista dalla legge, nelle situazioni di qualificazione o riqualificazione professionale di:

  • lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori della relativa indennità;
  • soggetti titolari di un trattamento di disoccupazione.

Il Messaggio Inps 2243/2017 fornisce indicazioni in merito.

Beneficiari indennità di mobilità

  •  Riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti (10%), per i primi 18 mesi dall’assunzione. Non trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva  a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;
  • Aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari al 5,84%, per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;
  • Non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della NASpI;
  • Esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato;
  • Trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, è previsto un incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.

Beneficiari del trattamento di disoccupazione

I lavoratori interessati sono esclusivamente quelli che beneficiano di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione:

  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI),
  • Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi),
  • Indennità speciale di disoccupazione edile,
  • Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L’assunzione agevolata riguarda lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione e, quindi, i soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.

Il regime contributivo applicato ai lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante è quello previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, con alcune specifiche deroghe previste dalla legge.

Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile e non), l’aliquota complessiva da versare è pari:

  • Datori di lavoro con più di nove dipendenti = 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista),
  • Datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove = 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).

Leggi il Messaggio Inps 2243/2017