La Cassazione si pronuncia sulla validità dei contratti aziendali

Nella sentenza 27115/17 in materia di validità dei contratti aziendali, la Corte di Cassazione si pronuncia come segue:

Il Contratto collettivo aziendale ha un’efficacia vincolante assimilabile a quella del Contratto collettivo nazionale di lavoro, intesa nel senso di atto autonomo sindacale che vincola una specifica pluralità di lavoratori considerati collettivamente. Ne deriva che un Contratto collettivo aziendale risulta applicabile alla totalità dei lavoratori dell’azienda con il solo vincolo dei soggetti iscritti ad un’altra associazione sindacale e che manifestino esplicito dissenso in merito. Questa specifica pronuncia tutela il diritto alla libertà sindacale sancito dall’articolo 39 della Costituzione.

La Corte, inoltre, riconosce come non fondato il diritto di un’associazione sindacale a ricorrere in giudizio con riferimento alla validità, efficacia, o interpretazione di un Contratto collettivo alla cui stipulazione non abbia preso parte.

Videosorveglianza e tutela del patrimonio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative in caso di autorizzazioni richieste per l’installzazione di sistemi di videosorveglianza collegati a sistemi di allarme o antifurto, volti a rilevare l’intrusione di terzi nei locali aziendali.

Se l’impianto di videosorveglianza si attiva solo quando l’allarme è inserito, ne deriva un’assenza di preterintenzionalità del controllo sul personale. In conseguenza di ciò, tutte le sedi territoriali dell’Ispettorato sono tenute a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi brevi.

Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori: precisazioni dall’Inl

La Lettera circolare n. 3/2017 emanata dall’Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito ai provvedimenti sanzionatori da applicare nel caso in cui si riscontri l’omissione relativa alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Poiché l’obbligo di monitorare i lavoratori è desumibile dal combinato disposto di diversi articoli del D.Lgs. 81/2008, sono configurabili le seguenti tre fattispecie di reato:

  • nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
  • in tutti i casi in cui la normativa vigente preveda l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
  • nei casi in cui, nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

In conclusione, il documento ricorda che “l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza”, in forza dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.”.

Inail: sconto artigiani 2017

La Corte dei conti ha recepito, lo scorso 14 novembre, il decreto che delibera la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti dalle imprese artigiane.

Per l’anno 2017 la misura del beneficio è stata fissata al 7,22% dell’importo dei premi dovuti.

Le imprese artigiane possono beneficiare della riduzione se:

  • Risultano in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore sulla sicurezza;
  • Non abbiano denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio (biennio 2015-16).

Le imprese artigiane beneficiarie della riduzione – all’interno dell’autoliquidazione Inail riferita al 2017 –  dovranno determinare l’ammontare di quanto dovuto a titolo di regolazione anno 2017, calcolando lo sconto sull’intero importo dovuto per il 2017.  Lo sconto non si applica al premio dovuto a titolo di rata anticipata per l’anno 2018.

Disoccupazione: la DID si compila on-line

L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro rende noto che – a partire dal 1° dicembre p.v. – la DID (Dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego) dovrà essere compilata tramite la procedura telematica, attenendosi ad una delle seguenti modalità:

  1. Registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
  2. Registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della DID;
  3. Inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN).

Solo in presenza di tale documento – debitamente compilato – all’interno del Sistema Telematico Nazionale, sarà riconosciuto lo status di disoccupato al cittadino in possesso dei requisiti.

Previdenza complementare, novità 2017

La Legge n. 124/2017 introduce le seguenti novità in materia di previdenza complementare:

  • la possibilità di versare ai Fondi di previdenza complementare una percentuale del Trattamento di fine rapporto diversa dal 100%,
  • la possibilità di richiedere un anticipo della pensione integrativa, in caso di disoccupazione da almeno 24 mesi,
  • la possibilità di riscatto della prestazione pensionistica dei Fondi Aperti in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Lavoro accessorio: rimborso versamenti effettuati in data successiva all’entrata in vigore del DL 25/2017

Con riferimento ai “vecchi” voucher telematici (la cui disciplina di riferimento è stata abrogata con DL n. 25/2017), l’Inps aveva reso noto che i pagamenti effettuati tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti in data successiva al 17 marzo 2017 non potevano essere utilizzati e sarebbero stati rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.

Il messaggio Inps 4405/2017 fornisce le istruzioni per la procedura di rimborso. I committenti interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi utilizzando il modello SC52, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto.

Per procedere al rimborso è necessario che il committente comunichi i seguenti dati:

  • tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Portale dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
  • data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
  • per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
  • per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento; la sede competente effattuerà le verifiche necessarie e procederà all’evasione della richiesta.

Licenziamento della lavoratrice in gravidanza

Secondo i Giudici della Corte di Cassazione deve essere considerato illegittimo il licenziamento – per chiusura del reparto – della lavoratrice assente per maternità, anche posticipando il recesso al termine del periodo protetto.

Il licenziamento è da considerarsi nullo poichè la fattispecie che lo giustifica non è tra quelle elencate dall’articolo 54 del D.Lgs. 151/2001. Nello specifico, il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

d) di esito negativo della prova.

Cassazione: Mobbing e onere della prova

In caso di denuncia per mobbing, grava in capo al lavoratore l’onere della prova; è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 21328/2017.

Perchè si possa confermare l’intento persecutorio non può dirsi sufficiente il fatto che il datore di lavoro abbia compiuto – anche indirettamente – atti vessatori, seppur reiterati e sistematici; mentre è fondamentale che durante il giudizio venga dimostrato e allegato l’elemento soggettivo posto a fondamento del mobbing ossia quello che la Cassazione definisce l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

Nel caso di specie, il comportamento vessatorio posto in essere dal datore di lavoro è elemento essenziale della pratica di mobbing che lo distingue da altri comportamenti illegittimi (come ad esempio il demansionamento).

 

 

Officine autorizzate alla revisione di veicoli: installazione apparecchiature di controllo

Il nuovo protocollo per la revisione “MCTC-NET2” prevede che le officine autorizzate alla revisione di veicoli procedano all’installazione di specifiche apparecchiature di controllo al fine di comunicare in tempo reale i dati alla Motorizzazione Civile.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con la Nota n. 8931/17 – comunica che tale nuovo obbligo, costituendo l’applicazione di specifiche disposizioni aventi carattere tecnico-normativo e rispondendo alla necessità di allinearsi alle direttive europee sulla trasmissione di dati tracciabili, non può essere ricompreso negli obblighi autorizzativi contenuti dall’articolo 4 della Legge n. 300/70.