Il lavoro a chiamata nelle imprese alimentari artigiane

I contratti di lavoro a chiamata possono essere stipulati se ricorre, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

  1. il soggetto che rende la prestazione ha un’età inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni;
  2. l’attività oggetto di prestazione è prevista dal CCNL applicato in azienda o, in carenza di previsione contrattuale, è tra quelle elencate nell’allegato al Regio Decreto n. 2657/1923.

Con specifico riferimento alle fattispecie elencate dal Regio Decreto n. 2657/1923, il punto 5 dell’allegato allo stesso indica le attività svolte da camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, pubblici esercizi in genere […].

Il Ministero del Lavoro, nell’interpello 1/2018 ha fatto chiarezza in merito alle attività di ristorazione senza somministrazione operanti nel settore delle imprese alimentari artigiane (ad esempio pizzerie al taglio e rosticcerie). Il Ministero afferma che, in base a quanto espressamente indicato nel testo normativo, non è possibile applicare il concetto di “pubblico esercizio” alle imprese alimentari che non operano nel suddetto settore e, di conseguenza, non è possibile stipulare contratti di lavoro a chiamata sulla base del requisito oggettivo delle attività indicate al punto 5 del Regio Decreto.

Bonus triennale in attesa delle istruzioni Inps

Dal primo gennaio è in vigore in nuovo sgravio contributivo triennale, per il quale si attende che l’Inps fornisca le istruzioni operative.

Nel frattempo, evidenziamo i punti sui cui il sopra citato documento dovrebbe fare luce.

Innanzitutto, per poter fruire dell’agevolazione è necessario conoscere la storia lavorativa del soggetto, poiché il datore di lavoro è ammesso a godere del beneficio contributivo solo se la persona da assumere (o trasformare) non abbia avuto in precedenza contratti di lavoro a tempo indeterminato, sia con il medesimo datore di lavoro che con altri.

In base a quanto riportato nella norma, la sola eccezione è costituita dal rapporto di apprendistato, se svolto presso un datore di lavoro diverso da quello che opera l’assunzione (o la trasformazione) e che non siano proseguiti in un rapporto a tempo indeterminato.

Sorge il dubbio su come debbano essere considerati eventuali precedenti rapporti di lavoro a chiamata; su questo la Circolare Inps potrebbe fornire i chiarimenti necessari. In passato l’Istituto sosteneva che un precedente rapporto di lavoro a chiamata nei sei mesi precedenti l’assunzione non fosse condizione ostativa per l’accesso all’agevolazione.

Un’altra questione da chiarire riguarda l’eventuale insorgenza del diritto di precedenza che sorge in capo al lavoratore che si vuole trasformare se questi ha avuto – con il medesimo datore di lavoro – un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata superiore a sei mesi e che potrebbe precludere l’accesso all’agevolazione.

Prescindendo dal tenore letterale della norma, l’orientamento dell’Inps rispetto agli esoneri precedenti prevedeva che il datore di lavoro fosse ammesso a godere del beneficio, a prescindere dal fatto che l’assunzione (o la trasformazione) costituisse “attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro”.

Link alla precedente news relativa al nuovo bonus triennale

Cassa Edile Savona: il nuovo Accordo di Revisione

Le parti sociali hanno operato la revisione annuale del Contratto integrativo edilizia.

Le nuove disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2018 e saranno operative sulle buste paga della relativa mensilità.

Attraverso alcune eccedenze su fondi, è stato ridotto il peso contributivo aziendale e sono state migliorate le prestazioni nei confronti dei lavoratori. Nello specifico:

  • L’aliquota del Fondo Vestiario scende da 0,50 a 0,30, mentre l’aliquota premiale scende da 0,15 a 0,10;
  • L’aliquota premiale del Fondo Nazionale APE scende da 3,40 a 2,80;
  • L’aliquota premiale ESE scende da 0,60 a 0,25;
  • L’aliquota del Fondo di Mutualità scende da 1,10 a 0,30, mentre l’aliquota premiale scende da 0,10 a 0,05;
  • Le Quote di Adesione Contrattuale a carico delle Imprese e dei Lavoratori passano da 0,91 a 1,00.

Ne deriva che il carico contributivo base Cassa Edile diminuisce di 0,91%, quello premiale di 0,96%.

Modifiche alla disciplina della norma premiale:

  • L’imponibile contributivo minimo mensile scende da 4000 a 3500 euro.
  • Le ore di Festività e quelle di CIG riconosciute dall’INPS vengono considerate valide ai fini del calcolo.
  • In compensazione solo parziale, passano da 1700 a 1800 le ore minime denunciate sommando ore lavorate, carenza, malattia, infortunio e festività. Trimestralmente potranno essere fatte valere anche le ore di CIG Meteo.
  • E’ previsto inoltre un regime transitorio per le ore CIG da far valere entro il mese di gennaio 2018. Infine, il requisito di versamento passa da bollettino freccia a RID.

Il contributo RLST a carico delle Imprese non dotate di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza passa da 0,55 a 0,60.

Con riferimento alle prestazioni rese nei confronti dei Lavoratori:

  • L’aliquota del Fondo di Mutualità a carico del Lavoratore scende a zero.
  • Sono state anticipate di un mese le distribuzioni estive e invernali, ed è stato previsto un sostanziale aumento dello stanziamento del Fondo.
  • Ai fini del riconoscimento delle prestazioni Cassa Edile, vengono calcolate anche le ore relative a CIG Meteo riconosciute dall’INPS.

L’intero documento è visionabile al seguente Link

Pagamento della retribuzione: cosa cambia dal 1° luglio 2018

A partire dal 1° luglio 2018 il pagamento della retribuzione e degli eventuali anticipi potranno essere effettuati esclusivamente tramite i seguenti canali:

  • Bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La nuova normativa è applicabile ai datori di lavoro privati con riferimento ai seguenti rapporti di lavoro:

  • Rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del Codice civile;
  • Rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

In ogni caso il Comma 911 della Legge di Bilancio 2018 vieta esplicitamente l’utilizzo del contante a favore di mezzi tracciabili di pagamento, a prescindere dalla tipologia di rapporto e dall’importo della retribuzione.

Al datore di lavoro o committente che violi gli obblighi introdotti è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Rinnovo Ccnl Agenzie di assicurazioni (Unapass-Anapa)

Il 18 dicembre 2017 è stato firmato l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti delle Agenzie di assicurazioni in gestione libera (Unapass – Anapa); riportiamo, di seguito, le principali novità.

Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto.

E’ stato introdotto il Contributo di assistenza contrattuale, da parte delle aziende che utilizzano il Contratto Collettivo, che risulta così suddiviso:

  • 1 euro a carico dei lavoratori (inclusi gli apprendisti) sarà destinato alla copertura del piano sanitario;
  • 6,50 euro a carico dei datori di lavoro (dovuto per tutti i lavoratori, inclusi gli apprendisti) sarà destinato alla copertura del piano sanitario;
  • 0,25% calcolato sulla retribuzione lorda mensile, dovuto dai datori di lavoro per tutti i lavoratori (inclusi gli apprendisti) sarà destinato al rimborso per le assenze dovute a malattia;
  • 0,30% calcolato sulla retribuzione lorda mensile dovuto dai datori di lavoro per tutti i lavoratori (inclusi gli apprendisti) destinato al funzionamento di specifici strumenti contrattuali e al finanziamento delle cedole e del R.L.S.T.

L’importo dovrà essere versato dai datori di lavoro tramite modello F24; sarà cura del datore di lavoro trattenere la quota a carico dei lavoratori.

L’azienda che decide di omettere tale versamento è tenuta al pagamento al lavoratore di un elemento aggiuntivo e non assorbibile della retribuzione pari a 20 euro, da corrispondersi per 12 mensilità.

Orario di lavoro

Nel caso in cui l’intervallo tra due turni di lavoro sia tale da non consentire al lavoratore il rientro al proprio domicilio per consumare il pasto, sarà erogata al lavoratore una prestazione sostitutiva della mensa, da corrispondersi per i soli giorni di effettiva presenza.

Uno specifico protocollo verrà emanato per la definizione degli importi della suddetta indennità.

Per l’applicazione delle disposizioni, il contratto prevede che la durata congrua dell’intervallo tra i due turni deve essere:

  • per i comuni con meno di 200.000 abitanti = fino a 1,45 ore,
  • per i comuni con più di 200.000 abitanti = fino a 2 ore.

Scatti di anzianità

Gli scatti di anzianità vengono corrisposti:

  • dal primo mese di assunzione se questa è intervenuta tra il primo e il quindicesimo giorno del mese,
  • dal mese successivo all’assunzione se questa è intervenuta tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese.

A decorrere dal 10.01.2005 gli scatti sono bienneali e commisurati al 2,12% dello stipendio tabellare in vigore alle varie scadenze. Per gli assunti dopo il 15.07.1998 il numero massimo di scatti è pari a 15, salve le situazioni di miglior favore.

Per i contratti stipulati dopo la data di sottoscrizione del nuovo accordo, la deocrrenza degli scatti sarà:

  • biennale per i primi 8 scatti,
  • triennale per i successivi 7.

Sono previste tre tranches di aumenti retributive:

  • dal 01.01.2018 – euro 5,
  • dal 01.01.2019 – euro 15,
  • dal 01.06.2019 – euro 15.

Il congedo di paternità 2018

Le Legge di Bilancio per il 2018 prevede la proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti in caso di nascite o affidi/adozioni.

I giorni di congedo obbligatorio sono 4, non obbligatoriamente consecutivi e devono essere utilizzati entro il compimento del 5° mese di vita del figlio (o entro il 5° mese dall’affidamento/adozione). Il congedo non può essere fruito ad ore.

L’astensione obbligatoria è aggiuntiva rispetto a quella della madre.

Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.

Per poter utilizzare i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore dipendente deve inviare – con anticipo di almeno 15 giorni – una comunicazione scritta al proprio datore di lavoro, che contenga indicazione delle date di fruizione.

Se il congedo viene richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso dei quindici giorni va calcolato sulla data presunta del parto.

Il datore di lavoro, una volta ricevuta la richiesta scritta, comunica all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uni-emens.

Con riferimento al congedo facoltativo per il padre lavoratore, nell’anno 2018 la normativa prevede la possibilità di godere di un ulteriore giorno di astensione in aggiunta a quelli di congedo obbligatorio.

Il congedo facoltativo non è cumulabile con quello della madre, pertanto, in caso di utilizzo è necessario che la madre rinunci espressamente ad un giorno del proprio congedo.

Anche in questo caso deve essere presentata apposita richiesta al datore di lavoro, con un anticipo di almeno 15 giorni, cui deve essere allegata la dichiarazione sopra citata di rinuncia al godimento di un giorno di congedo da  parte della madre; tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.

Sul sito dello Studio Nicco – Area Aziende – sono stati pubblicati i seguenti moduli:

  1. Richiesta congedo obbligatorio per il padre;
  2. Richiesta congedo facoltativo per il padre;
  3. Dichiarazione di rinuncia ad un giorno di congedo da parte della madre.

Agevolazioni alle assunzioni 2018

La Legge di Bilancio 2018 prevede agevolazioni nei confronti dei datori di lavoro che, nel corso del 2018, effettuano nuove assunzioni o stabilizzano contratti a tempo determinato.

Il datore di lavoro ha diritto al pagamento del 50% dei contributi dovuti all’Inps relativamente ai seguenti contratti di lavoro stipulati dal 2018 con giovani disoccupanti che non abbiano compiuto il 30° anno di età (35° con esclusivo riferimento al 2018):

  • Assunzione a tempo indeterminato,
  • Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
  • Qualifica dell’apprendista.

Possono usufruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati, inclusi gli studi professionali, mentre non spetta per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’incentivo non è cumulabile con altri sgravi contributivi e ha una durata pari a 36 mesi. Se per il medesimo soggetto, l’incentivo è già stato parzialmente goduto da altro datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro ha comunque diritto ad utilizzare la parte residua dell’incentivo spettante, a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore alla data di assunzione agevolata successiva alla prima.

Una peculiarità dell’incentivo risiede nel fatto che la misura sia strutturale e, di conseguenza, si applica alle assunzioni/trasformazioni intercorse a decorrere dal 1.1.2018 e non ha scadenza.

Incentivo in caso di prosecuzione di rapporto di apprendistato

In caso di prosecuzione del rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, l’incentivo è riconosciuto se il lavoratore non ha compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.

La durata dell’incentivo è limitata a 12 mesi e spetta a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore anno di agevolazione contributiva relativa all’apprendistato.

Importo dell’agevolazione

L’importo massimo concesso in agevolazione è pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Esperienze precedenti

I datori di lavoro privati che assumono lavoratori entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio hanno diritto allo sgravio del 100% dei contributi Inps, se è verificata una delle seguenti condizioni:

  • Il lavoratore assunto ha svolto, in qualità di studente e presso il medesimo datore di lavoro, periodi di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% del monte orario previsto per la tipologia di attività;
  • Il lavoratore assunto ha svolto, in qualità di studente e presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodo di apprendistato per l’alta formazione.

Condizioni di spettanza dell’incentivo

L’incentivo spetta se sono rispettate tutte le condizioni previste all’art. 31 del D.Lgs. 150/2015 e se il datore di lavoro non ha effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione/trasformazione licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex. L. 223/91.

Lavoratori somministrati: comunicazione annuale

Le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2017, lavoratori somministrati, sono tenute ad effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2017.

La scadenza per l’invio della suddetta comunicazione è il 31 gennaio 2018.

I dati che la suddetta comunicazione deve contenere sono:

  • il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
  • la durata dei suddetti contratti,
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Si ricorda che, in caso di mancato assolvimento, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ha un importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per completezza di trattazione si rinvia alla Circolare dello Studio n. 28/2012 sottolineando che il riferimento normativo aggiornato è l’art. 36 comma 3 del D.Lgs. 81/2015.

Rinnovato il Ccnl Logistica trasporto merci

In data 3 dicembre è stato firmato il rinnovo del Contratto Collettivo di lavoro che regola il comparto delle aziende del settore logistica trasporto merci.

Riassumiamo, di seguito, le principali novità.

  • Una tantum: prevista l’erogazione di un importo pari a 300 euro a copertura del periodo di vacanza contrattuale.
  • Minimi retributivi: l’aumento medio introdotto dal rinnovo è pari a circa 108 euro.
  • Orario di lavoro: l’orario settimanale medio di 39 ore deve essere calcolato su un arco temporale pari a 4 mesi, con la possibilità di operare la distribuzione su 5 o 6 giornate di lavoro. Se la media oraria supera il limite, le ore eccedenti devono essere considerate come lavoro straordinario. L’orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore (comprensive di straordinari). Prevista anche la possibilità di utilizzo della “settimana mobile” per la fruizione dei riposi compensativi.
  • In accordo con le RSA è possibile prevedere che l’orario settimanale sia distribuito su 4 giorni, con orario giornaliero fono a 10 ore. Tale modalità può essere utilizzata per un massimo di 4 settimane nell’anno e deve essere erogata un importo di 50 euro a titolo di “indennità di disagio”.
  • In relazione agli eventi morbosi (malattia) che hanno inizio il giorno successivo ad una giornata non lavorativa, è prevista la seguente integrazione da parte dell’azienda: a partire dal quarto evento l’integrazione datoriale sarà pari al 75%, per il quinto l’integrazione sarà del 50%, del 25% per il sesto, mentre dal settimo non verrà corrisposta alcuna integrazione.
  • E’ stata introdotta la clausola sociale nei cambi d’appalto.
  • Attività di esternalizzazione: le aziende prendono l’impegno di affidare tali attività esclusivamente ad aziende che applichino il Ccnl in oggetto.
  • Contratto a chiamata: il nuovo contratto abolisce il divieto all’utilizzo del contratto a chiamata, di conseguenza sarà possibile fare ricorso al lavoro intermittente ai sensi del punto 8 del R.D. 1657/1923 in relazione al “personale addetto ai trasporti di persone e merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”, senza limiti di età per i lavoratori.

Legge di Bilancio 2018: le novità in busta paga

Ecco le novità che interesseranno i lavoratori contenute nella Legge di Bilancio 2018:

Bonus 80 euro

Sono state determinate nuove soglie di reddito per il riconoscimento del c.d. Bonus 80 euro.

Precisamente, tutti i titolari di reddito da lavoro dipendente (e alcune tipologie di redditi assimilati) avranno un credito di imposta annuale pari a:

  • 960 euro, se il reddito complessivo annuo non supera i 24.600 euro;
  • Se il reddito complessivo annuo è superiore e 24.600 euro e inferiore a 26.600 euro, spetta un credito di 960 euro riparametrato al seguente rapporto: (26.600-reddito annuo complessivo)/2.000.

Detrazioni per carichi familiari

Con decorrenza 1° gennaio 2019, è aumentato a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per i figli di età non superiore a 24 anni. Il limite di reddito resterà invece invariato (2.840,51 euro) per i figli con età superiore a 24 anni.