L’Inps ha comunicato – in data 9 maggio 2018 – che il termine ultimo per chiedere il rimborso dei voucher lavoro acquistati fino al 17 marzo 2017 (e non usati entro il 31 dicembre 2017) è stato prorogato fino al 30 giugno p.v.
L’Inps ha comunicato – in data 9 maggio 2018 – che il termine ultimo per chiedere il rimborso dei voucher lavoro acquistati fino al 17 marzo 2017 (e non usati entro il 31 dicembre 2017) è stato prorogato fino al 30 giugno p.v.
L’INL ha ripristinato l’utilizzo del canale pec per la comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro intermittente.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che, per problemi tecnici, non è possibile inviare le comunicazioni preventive dei lavoratori a chiamata utilizzando l’indirizzo pec.
I canali disponibili sono:
E’ stata posticipata al 30 giugno p.v. la scadenza per la presentazione del rapporto biennale sulla pari opportunità da parte delle aziende che, al termine del biennio di riferimento – occupano più di 100 dipendenti; è quanto ha comunicato il Ministero del lavoro il 30 aprile scorso.
La procedura informatica è disponibile sul portale dei servizi del Ministero del lavoro ed è accessibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per tutti i soggetti già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del lavoro, si potrà utilizzare l’applicativo anche senza SPID.
Il 24 aprile scorso è stato firmato il testo contenente l’ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo del comparto metalmeccanica artigianato, il cui testo precedente è scaduto il 31.12.2012.
Ricordiamo che prima della firma del recente testo, uno specifico accordo aveva previsto l’erogazione di un importo una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale relativamente al biennio 2013-2014.
Le novità.
Flessibilità oraria e organizzativa
Aumento salariale
Il nuovo Ccnl prevede specifici aumenti salariali che saranno erogati a decorrere dal periodo di paga di maggio 2018.
Una tantum
Visto il precedente “accordo ponte” citato in premessa, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale che va dal 01.01.2015 al 30.04.2018 – ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo – verrà corrisposto un importo forfetario a titolo di “Una tantum” pari a 299 euro lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “Una tantum” sarà erogato in due tranches:
La Circolare 8/2018 pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro contiene le linee guida a cui devono attenersi gli ispettori in fase di verifica con specifico riferimento ai tirocini extracurricolari, ossia i tirocini:
Riqualificazione del rapporto di tirocinio
L’attività di vigilanza sarà indirizzata, in via principale, nei confronti della verifica della genuinità dei rapporti di tirocinio.
In tale ambito il documento riporta un’importante premessa: il tirocinio è, per definizione normativa, un rapporto volto a favorire il contatto tra il tirocinante e il contesto aziendale. Tuttavia, è possibile che – proprio per la componente formativa del rapporto, che molto spesso si esplicita nell’apprendimento on the job – lo stesso presenti aspetti organizzativi coincidenti con quelli che, tipicamente, definiscono il rapporto di lavoro subordinato.
Alla luce del concetto sopra riportato, l’attività ispettiva valuterà le modalità di svolgimento e gestione del tirocinio in maniera complessiva, con l’intento di comprendere se – effettivamente – si tratta di attività funzionale all’apprendimento e non del mero svolgimento di una prestazione lavorativa.
Il personale ispettivo che riscontri la violazione delle disposizioni normative, provvederà a ricondurre il tirocinio nella forma comune del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La Circolare riporta un elenco esemplificativo delle possibili ipotesi di violazione della normativa regionale:
Tutti i casi indicati nell’elenco si configurano come irregolarità che compromettono la natura formativa del rapporto di tirocinio facendo, per converso, ricondurre il rapporto nell’alveo del lavoro subordinato.
E’ importante ricordare che, anche in assenza di violazioni della normativa regionale, il rapporto di tirocinio può essere ricondotto a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quando questo è soggetto alle stesse regole applicate in azienda al personale dipendente, come ad esempio:
Il superamento della durata massima
In questo caso possono verificarsi due fattispecie:
Apparato sanzionatori regionale
Le linee guida 2017 configurano specifici apparati sanzionatori in base alla sanabilità delle violazioni poste in essere.
Intimazione alla cessazione del tirocinio per le seguenti violazioni non sanabili che riguardano:
Sono, invece, soggette ad un invito alla regolarizzazione le seguenti fattispecie:
Ulteriori sanzioni amministrative
Da ultimo, il documento ricorda quali sanzioni sono comunque in vigore, stante la vigenza delle nuove linee guida.
Il tirocinio è soggetto a comunicazione preventiva obbligatoria al Centro per l’impiego e tale adempimento è a carico del soggetto ospitante.
Inoltre, la mancata corresponsione dell’indennità comporta, per il trasgressore, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro.
Con la sentenza 9339/2018 i giudici di Cassazione si esprimono in merito alla valutazione della condizione di giusta causa di licenziamento.
Nello specifico, i giudici evidenziano che per definire il concetto di giusta causa, la fattispecie astratta così come determinata dal contratto collettivo deve essere interpretata anche con riferimento al comportamento inadempiente del lavoratore.
Inoltre, è opportuno considerare anche il comportamento osservato dal datore di lavoro all’interno della vicenda, al fine di valutare se, sulla base dei principi di correttezza e buona fede, questi abbia una parte di responsabilità relativa all’inadempimento contestato.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce nuove indicazioni in merito al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, con l’intento di fare chiarezza sul periodo di riferimento per la configurabilità di tale reato, anche a seguito di alcune discordanti espressioni da parte della Corte di Cassazione.
Il reato si configura quando l’omesso versamento delle ritenute previdenziali supera l’importo annuo di euro 10.000.
Nello specifico – confermando l’orientamento già espresso dallo stesso INL nelle note n. 9099/2016 e n. 8376/2017 – il periodo da prendere in considerazione per il calcolo del superamento della soglia è individuato secondo il principio di cassa e corrisponde ai versamenti effettuati nell’arco temporale 16.01 – 16.12 (con riferimento rispettivo alle retribuzioni di dicembre dell’anno precedente e novembre dell’anno in corso).
Come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro che regola il comparto dell’industria metalmeccanica, a decorrere dal primo giugno 2018, l’importo dei servizi welfare che i datori di lavoro dovranno mettere a disposizione è pari ad euro 150,00 per ciascun dipendente.
Per una trattazione completa rimandiamo all’articolo: Ccnl Metalmeccanica industria: Cosa prevede l’accordo sul welfare.
I lavoratori che – in base a quanto stabilito dal contratto di lavoro individuale – svolgono le attività lavorative in luoghi variabili e sempre diversi possono fruire del regime agevolato di tassazione degli importi relativi alle suddette trasferte solo se tali importi sono corrisposti in misura fissa, prescindendo dalla continuatività della loro erogazione.
La sentenza 27093/2017 supera i precedenti orientamenti giurisprudenziali secondo cui, ai fini dell’applicazione del regime agevolato, non rilevava il sopra citato carattere di continuatività.
Si ricorda che, per poter applicare la riduzione degli imponibili fiscali e contributivi al 50% , in base alla normativa vigente, devono sussistere – contestualmente – le seguenti condizioni:
1. Elemento formale – la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
2. Elemento sostanziale – lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. Elemento retributivo – l’erogazione al dipendente, per lo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”. Gli importi devono essere corrisposti a prescindere dal fatto che il lavoratore si sia effettivamente recato in trasferta.