Rimborso voucher: l’Inps proroga i termini

L’Inps ha comunicato – in data 9 maggio 2018 – che il termine ultimo per chiedere il rimborso dei voucher lavoro acquistati fino al 17 marzo 2017 (e non usati entro il 31 dicembre 2017) è stato prorogato fino al 30 giugno p.v.

 

Comunicazione intermittenti – indisponibilità pec

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che, per problemi tecnici, non è possibile inviare le comunicazioni preventive dei lavoratori a chiamata utilizzando l’indirizzo pec.

I canali disponibili sono:

Rapporto biennale pari opportunità – Prorogata la scadenza

E’ stata posticipata al 30 giugno p.v. la scadenza per la presentazione del rapporto biennale sulla pari opportunità da parte delle aziende che, al termine del biennio di riferimento – occupano più di 100 dipendenti; è quanto ha comunicato il Ministero del lavoro il 30 aprile scorso.

La procedura informatica è disponibile sul portale dei servizi del Ministero del lavoro ed è accessibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per tutti i soggetti già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del lavoro, si potrà utilizzare l’applicativo anche senza SPID.

Rinnovato il Ccnl metalmeccanica artigianato

Il 24 aprile scorso è stato firmato il testo contenente l’ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo del comparto metalmeccanica artigianato, il cui testo precedente è scaduto il 31.12.2012.

Ricordiamo che prima della firma del recente testo, uno specifico accordo aveva previsto l’erogazione di un importo una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale relativamente al biennio 2013-2014.

Le novità.

Flessibilità oraria e organizzativa

  • Ampliata la possibilità di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato. La relativa disciplina è aggiornata al vigente D.Lgs. 81/2015;
  • Aggiornata la normativa dell’Apprendistato professionalizzante al vigente D.Lgs. 81/2015;
  • Introdotto un nuovo regime di flessibilità oraria che non stabilisce un monte orario massimo annuale;
  • Aggiornate le ipotesi di licenziamento per mancanze;
  • Introdotta l’esclusione dell’applicazione del lavoro straordinario ai lavoratori con funzioni direttive (quadri e impiegati con funzioni direttive) e il riconosciuta una specifica indennità.

Aumento salariale

Il nuovo Ccnl prevede specifici aumenti salariali che saranno erogati a decorrere dal periodo di paga di maggio 2018.

Una tantum

Visto il precedente “accordo ponte” citato in premessa, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale che va dal 01.01.2015 al 30.04.2018 – ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo – verrà corrisposto un importo forfetario a titolo di “Una tantum” pari a 299 euro lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L’importo “Una tantum” sarà erogato in due tranches:

  • 150 euro con la retribuzione del mese di giugno 2018,
  • 149 con la retribuzione del mese di ottobre 2018.

Tirocini extracurricolari: il Ministero pubblica le linee guida per gli ispettori

La Circolare 8/2018 pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro contiene le linee guida a cui devono attenersi gli ispettori in fase di verifica con specifico riferimento ai tirocini extracurricolari, ossia i tirocini:

  • Formativi e di orientamento,
  • Di inserimento e reinserimento lavorativo.

Riqualificazione del rapporto di tirocinio

L’attività di vigilanza sarà indirizzata, in via principale, nei confronti della verifica della genuinità dei rapporti di tirocinio.

In tale ambito il documento riporta un’importante premessa: il tirocinio è, per definizione normativa, un rapporto volto a favorire il contatto tra il tirocinante e il contesto aziendale. Tuttavia, è possibile che – proprio per la componente formativa del rapporto, che molto spesso si esplicita nell’apprendimento on the job – lo stesso presenti aspetti organizzativi coincidenti con quelli che, tipicamente, definiscono il rapporto di lavoro subordinato.

Alla luce del concetto sopra riportato, l’attività ispettiva valuterà le modalità di svolgimento e gestione del tirocinio in maniera complessiva, con l’intento di comprendere se – effettivamente – si tratta di attività funzionale all’apprendimento e non del mero svolgimento di una prestazione lavorativa.

Il personale ispettivo che riscontri la violazione delle disposizioni normative, provvederà a ricondurre il tirocinio nella forma comune del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La Circolare riporta un elenco esemplificativo delle possibili ipotesi di violazione della normativa regionale:

  • Tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
  • Tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale;
  • Tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
  • Tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;
  • Totale assenza di convenzione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
  • Totale assenza di Piano formativo individuale;
  • Coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
  • Tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodo di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
  • Tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante;
  • Tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una Co.Co.Co. con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
  • Tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;
  • Tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito dalla legge;
  • Impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel Pfi in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto (ad esempio se il tirocinante viene impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quanto indicato nel Pfi);
  • Difformità tra quanto previsto dal Pfi in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
  • Corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel Pfi.

Tutti i casi indicati nell’elenco si configurano come irregolarità che compromettono la natura formativa del rapporto di tirocinio facendo, per converso, ricondurre il rapporto nell’alveo del lavoro subordinato.

E’ importante ricordare che, anche in assenza di violazioni della normativa regionale, il rapporto di tirocinio può essere ricondotto a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quando questo è soggetto alle stesse regole applicate in azienda al personale dipendente, come ad esempio:

  • La gestione delle presenze,
  • L’organizzazione dell’orario di lavoro,
  • L’esistenza di forme autorizzative preventive che riguardano le assenze del tirocinante,
  • L’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici applicati e rilevati con i medesimi sistemi di misurazione utilizzati per il personale dipendente.

Il superamento della durata massima

In questo caso possono verificarsi due fattispecie:

  1. Il superamento della durata massima prevista dalla legge. In tal caso la prosecuzione del rapporto non è più coperta dalla comunicazione preventiva effettuata per il tirocinio e, pertanto, la prestazione è ricondotta a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con applicazione della c.d. maxisanzione per lavoro nero.
  2. Se il superamento del termine indicato nel Piano formativo individuale non eccede, invece, i limiti massimi imposti dalla normativa, e sussistono tutti gli altri requisiti di regolarità, la fattispecie si configura come una proroga non comunicata con applicazione delle relative sanzioni.

Apparato sanzionatori regionale

Le linee guida 2017 configurano specifici apparati sanzionatori in base alla sanabilità delle violazioni poste in essere.

Intimazione alla cessazione del tirocinio per le seguenti violazioni non sanabili che riguardano:

  • I soggetti titolati alla promozione,
  • Le caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio,
  • La proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini,
  • La durata massima del tirocinio,
  • Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente,
  • Il numero o le percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza,
  • La convenzione richiesta ed il piano formativo.

Sono, invece, soggette ad un invito alla regolarizzazione le seguenti fattispecie:

  • Inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti ed ai rispettivi tutor,
  • Violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti,
  • Violazioni della durata massima del tirocinio quando, al momento dell’accertamento, non sia ancora stata superata la durata massima stabilita dalla normativa regionale.

Ulteriori sanzioni amministrative

Da ultimo, il documento ricorda quali sanzioni sono comunque in vigore, stante la vigenza delle nuove linee guida.

Il tirocinio è soggetto a comunicazione preventiva obbligatoria al Centro per l’impiego e tale adempimento è a carico del soggetto ospitante.

Inoltre, la mancata corresponsione dell’indennità comporta, per il trasgressore, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro.

Licenziamento e giusta causa, il parere della Cassazione

Con la sentenza 9339/2018 i giudici di Cassazione si esprimono in merito alla valutazione della condizione di giusta causa di licenziamento.

Nello specifico, i giudici evidenziano che per definire il concetto di giusta causa, la fattispecie astratta così come determinata dal contratto collettivo deve essere interpretata anche con riferimento al comportamento inadempiente del lavoratore.

Inoltre, è opportuno considerare anche il comportamento osservato dal datore di lavoro all’interno della vicenda, al fine di valutare se, sulla base dei principi di correttezza e buona fede, questi abbia una parte di responsabilità relativa all’inadempimento contestato.

Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce nuove indicazioni in merito al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, con l’intento di fare chiarezza sul periodo di riferimento per la configurabilità di tale reato, anche a seguito di alcune discordanti espressioni da parte della Corte di Cassazione.

Il reato si configura quando l’omesso versamento delle ritenute previdenziali supera l’importo annuo di euro 10.000.

Nello specifico – confermando l’orientamento già espresso dallo stesso INL nelle note n. 9099/2016 e n. 8376/2017 – il periodo da prendere in considerazione per il calcolo del superamento della soglia è individuato secondo il principio di cassa e corrisponde ai versamenti effettuati nell’arco temporale 16.01 – 16.12 (con riferimento rispettivo alle retribuzioni di dicembre dell’anno precedente e novembre dell’anno in corso).

Metalmeccanica industria: welfare 2018

Come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro che regola il comparto dell’industria metalmeccanica, a decorrere dal primo giugno 2018, l’importo dei servizi welfare che i datori di lavoro dovranno mettere a disposizione è pari ad euro 150,00 per ciascun dipendente.

Per una trattazione completa rimandiamo all’articolo: Ccnl Metalmeccanica industria: Cosa prevede l’accordo sul welfare.

Trasferta abituale: la Cassazione si esprime sulle indennità

I lavoratori che – in base a quanto stabilito dal contratto di lavoro individuale – svolgono le attività lavorative in luoghi variabili e sempre diversi possono fruire del regime agevolato di tassazione degli importi relativi alle suddette trasferte solo se tali importi sono corrisposti in misura fissa, prescindendo dalla continuatività della loro erogazione.

La sentenza 27093/2017 supera i precedenti orientamenti giurisprudenziali secondo cui, ai fini dell’applicazione del regime agevolato, non rilevava il sopra citato carattere di continuatività.

Si ricorda che, per poter applicare la riduzione degli imponibili fiscali e contributivi al 50% , in base alla normativa vigente, devono sussistere – contestualmente – le seguenti condizioni:

1. Elemento formale – la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

2. Elemento sostanziale – lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

3. Elemento retributivo – l’erogazione al dipendente,  per lo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”. Gli importi devono essere corrisposti a prescindere dal fatto che il lavoratore si sia effettivamente recato in trasferta.