I lavoratori che – in base a quanto stabilito dal contratto di lavoro individuale – svolgono le attività lavorative in luoghi variabili e sempre diversi possono fruire del regime agevolato di tassazione degli importi relativi alle suddette trasferte solo se tali importi sono corrisposti in misura fissa, prescindendo dalla continuatività della loro erogazione.
La sentenza 27093/2017 supera i precedenti orientamenti giurisprudenziali secondo cui, ai fini dell’applicazione del regime agevolato, non rilevava il sopra citato carattere di continuatività.
Si ricorda che, per poter applicare la riduzione degli imponibili fiscali e contributivi al 50% , in base alla normativa vigente, devono sussistere – contestualmente – le seguenti condizioni:
1. Elemento formale – la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
2. Elemento sostanziale – lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. Elemento retributivo – l’erogazione al dipendente, per lo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”. Gli importi devono essere corrisposti a prescindere dal fatto che il lavoratore si sia effettivamente recato in trasferta.