Settore edile – Rinnovato il Ccnl

Il 18 luglio 2018 la parti sociali (FenealUil, FilcaCisl, FilleaCgil, Ance e Coop) hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo del settore edile, che decorrenza 01.07.2018 e scadenza 30.09.2020.

 

Riassumiamo le principali novità.

 

1. Costituito l’Ente Nazionale Formazione e Sicurezza, cui sono demandati i seguenti compiti:

  • Fare sistema in ambito territoriale e nazionale,
  • Creare sinergie per generare un’ottimizzazione dei costi, migliorare funzionalità ed efficacia,
  • Incrementare la qualità dei servizi,
  • Realizzare un sistema unitario coeso e solidale che sia vantaggioso per le imprese del settore.

 

2. Previsti aumenti della parte economica del contratto (con decorrenza 01.07.2018, 01.07.2019 e 01.09.2020) e un incremento del contributo Prevedi.

 

3. Costituito il Fondo Nazionale di settore per l’Assistenza Sanitaria Integrativa, destinato sia agli operai che agli impiegati e decorrente dal 1.1.2019.

Operai

La contribuzione sarà pari allo 0,60% per un minimo di 120 ore, calcolato sulle seguenti voci della retribuzione: minimo, contingenza, edr, its.

Gli importi sono a totale carico dei datori di lavoro e dovranno essere versati alla Cassa Edile con le seguenti modalità:

dal 01.10.2018 lo 0,35%;

dal 01.01.2019 lo 0,60% (0,25% + 0,35%).

Impiegati

La contribuzione sarà pari allo 0,26% da calcolarsi su: minimo, contingenza, edr, premio di produzione.

 

4. Contributi Cassa Edile – nuovi importi

Il contributo è fissato nella misura del 2,25%. Fino al 31.12.2018 lo 0,25% del contributo sarà destinato alle prestazioni sanitarie, mentre a decorrere dal 01.01.2019, quest’ultimo contributo viene assorbito dallo 0,60% destinato al Fondo Sanitario di cui sopra.

Sempre alla Cassa Edile sarà versato in contributo per la creazione del Fondo destinato ad incentivare l’occupazione giovanile, pari allo 0,10% da calcolarsi su: minimo in vigore al 01.07.2018, contingenza, edr, its.

 

5. Contributo lavori usuranti

L’importo derivante dal versamento dello 0,10% sarà destinato a finanziare l’accesso al pensionamento, anche anticipato, degli operai del settore. Sempre a tale scopo, dal 01.10.2018 il sopracitato contributo è portato allo 0,20%.

 

6. Lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps e a nessun’altra forma pensionistica, che rispondano ai requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, possono iscriversi alla Cassa Edile.

Il contributo annuo da versare non può essere inferiore al 1% da calcolarsi sulla retribuzione prevista per i lavoratori dipendenti del settore inquadrati al livello terzo.

L’iscrizione consente di poter partecipare ai corsi di formazione (sia tecnica che in materia di sicurezza), accedere alla fornitura Dpi, al servizio di assistenza dei Cpt e degli enti unificati sulla formazione, prevenzione e sicurezza e sarà, inoltre, possibile iscriversi – previo pagamento della contribuzione aggiuntiva – al fondo pensione integrativa ed a quello sanitario nazionale.

Corte di Cassazione: le sanzioni per chi impiega extracomunitari irregolari

Con la sentenza n. 12936/2018 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai datori di lavoro che impiegano in maniera irregolare soggetti extracomunitari che non sono in possesso di regolare titolo di soggiorno.

Nello specifico, la sentenza conferma che chi impiega in nero extracomunitari irregolari è soggetto sia alla sanzione amministrativa che a quella penale, superando il principio giuridico secondo cui il giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione qualora si sia già formata la cosa in giudicata (ne bis in idem) poiché la condotta messa in atto dal datore di lavoro lede due differenti istituti giuridici:

  • quello penale per quanto riguarda le vigenti norme sull’immigrazione,
  • quello amministrativo per quanto attiene al lavoro sommerso.

Le sanzioni penali

La violazione delle norme vigenti in materia di immigrazione – impiegando in azienda uno straniero irregolare – è punita con la reclusione da 6 mesi ai 3 anni, oltre ad una multa di 5.000€.

Le pene previste possono essere aumentate da 1/3 alla metà se:

  • i lavoratori irregolari occupati sono più di 3;
  • tra i lavoratori irregolari ci sono dei minori;
  • i lavoratori sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Le sanzioni amministrative per il lavoro nero

L’importo della sanzione per lavoro nero varia in funzione delle effettive giornate di lavoro prestate in forma irregolare. In caso di lavoratore privo di regolare permesso di soggiorno, tutti gli importi di seguito indicati vengono maggiorati del 20%.

Il datore di lavoro è soggetto ad un sanzione di importo compreso tra 1.500€ e 9.000€ per ciascun lavoratore irregolare, se l’impiego effettivo non supera le 30 giornate.

L’importo sale da 3.000€ a 18.000€ per ogni lavoratore irregolare se l’impiego effettivo va dalle 31 alle 60 giornate, mentre se il periodo di impiego effettivo supera le 60 giornate, la sanzione aumenta da un minimo di 6.000€ ad un massimo di 36.000€ per ogni lavoratore irregolare.

Appalto illecito e sanzioni – Linee guida ministeriali

L’Inl pubblica la Circolare n.10/2018 che contiene le linee guida valide per il proprio personale addetto alla vigilanza che riscontri violazioni in materia di appalto.

Nello specifico il documento regola le situazioni di appalto non genuino in cui vengano riscontrate inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori coinvolti.

Attualmente, in caso di illecito, si configura la seguente sanzione amministrativa: 50 euro per ciascun lavoratore impiegato e per singola giornata lavorativa. Tale sanzione è applicabile sia nei confronti dell’appaltatore fittizio che del committente/utilizzatore.

Si ricorda che la sanzione viene applicata anche quando l’illecito sia commesso per eludere norme riguardanti disposizioni di legge o derivanti dal Ccnl applicato.

Per quanto riguarda il soggetto effettivamente titolare del rapporto di lavoro dipendente, questo non è automaticamente individuabile nell’effettivo utilizzatore della prestazione. Quest’ultimo viene individuato come datore di lavoro solo su specifica richiesta del lavoratore interessato. Se ciò non avviene, la diffida accertativa relativa alle retribuzioni può essere emessa solamente nei confronti dell’appaltatore fittizio.

In ambito previdenziale, invece, vige il principio (richiamato più volte anche dalla Cassazione) secondo cui “l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo”, pertanto, gli obblighi di natura previdenziale gravano in capo all’effettivo utilizzatore della prestazione.

Tuttavia, l’Inl ricorda ai propri ispettori che – richiamando l’orientamento dei Giudici di Cassazione – per evitare che lo sdoppiamento della titolarità delle sanzioni crei un danno ai lavoratori, nel caso di mancato pagamento delle sanzioni contributive da parte dell’effettivo utilizzatore, il pagamento delle stesse possa essere richiesto all’appaltatore fittizio in quanto soggetto comunque coinvolto nella vicenda.

In vigore il Decreto Dignità – analisi delle novità in materia di lavoro

Il 14 luglio scorso è entrato in vigore il D.L. 87/2018. Il testo del c.d. Decreto Dignità apporta novità anche in materia di lavoro, modificando il D.Lgs. 81/2015.

La Circolare n. 51 dello Studio Nicco esamina le principali novità in vigore, in attesa dei chiarimenti ministeriali.

Tuttavia, è importante ricordare che il testo del Decreto potrebbe essere modificato in fase di conversione che – a norma di legge – deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Link alla circolare n. 51

I chiarimenti dell’Inl sui nuovi mezzi di pagamento delle retribuzioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene – con la nota protocollo 5828/2018 – sui nuovi metodi tracciabili da utilizzare per il pagamento delle retribuzioni, in vigore dal 1° luglio 2018.

Il documento si focalizza sui seguenti aspetti.

Modalità di calcolo della sanzione.

La norma prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma che va da 1.000 a 5.000 euro.

A parere dell’Inl – esaminato e interpretato il dato contenuto della norma – la determinazione dell’importo applicabile prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione, ma debba essere invece rapportato al numero di mensilità in cui la violazione viene messa in atto.

Ad esempio, se la violazione si protrae per 3 mesi, l’importo determinato in fase di accertamento dovrà essere moltiplicato per 3.

I mezzi di pagamento ammessi.

L’ispettorato interviene indicando altri metodi di pagamento c.d. tracciabili non espressamente indicati dalla norma di legge:

  • Il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN. In questo secondo caso il datore di lavoro è tenuto a conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza.
  • Con esclusivo riferimento ai soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori di lavoro”, è consentito il pagamento delle retribuzioni tramite versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, rispettando alcune specifiche condizioni (la modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore” e il versamento venga documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione).

Leggi la Nota Protocollo 5828/2018

INL: agevolazioni e Ccnl applicato

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una notizia sul proprio sito internet in materia di contratto collettivo applicato in azienda e tutele dei lavoratori.

L’interpretazione proposta dall’Inl è volta a evitare i cosiddetti fenomeni di dumping contrattuale e cioè la stipula di contratti collettivi di lavoro da parte di organizzazioni sindacali che non hanno un’effettiva rappresentatività sul territorio nazionale. Una specifica azione di contrasto è stata promossa dall’Istituto in particolare nel settore del terziario, dove tale fenomeno è stato maggiormente riscontrato.

Nello specifico, l’Inl sostiene che – senza porre un veto alla libertà sindacale – la fruizione di benefici, incluso il ricorso a forme contrattuali flessibili, possa essere goduta esclusivamente dalle azienda che applicano i c.d. contratti leader, ossia quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di riferimento (CGIL, CISL e UIL).

Leggi la notizia sul Sito dell’INL

Leggi la Circolare INL n. 3/2018 sull’attività di contrasto al dumping contrattuale

Indennità di trasferta: una nuova pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione interviene nuovamente in materia di indennità di trasferta e relativa tassazione degli importi.

Nello specifico, la sentenza n. 16263/2018 contiene il seguente principio: quando l’indennità di trasferta viene corrisposta in modalità variabile e non applicando il regime dei lavoratori c.d. trasfertisti, allora deve essere applicato il regime fiscale che prevede la totale esenzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta.

Il dato importante è che, secondo i Giudici di Cassazione, il principio sopra enunciato è applicabile anche quando ricorrono presupposti tali da considerare il lavoratore un trasfertista, rilevando – di fatto – la mancanza congiunta degli elementi obbligatori che devono essere presenti per l’applicabilità del regime fiscale del trasfertista:

  • La non indicazione della sede di lavoro nel contratto di assunzione;
  • Lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  • La corresponsione di una indennità in misura fissa, non direttamente collegata alla trasferta del lavoratore.

Videosorveglianza e sicurezza sul lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con la lettera circolare del 18.06.2018 – interviene in materia di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza nello specifico caso in cui la richiesta sia motivata da esigenze legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Già la circolare n. 5/2018 introduce il concetto secondo cui la fase di istruttoria deve riguardare le motivazioni alla base della richiesta e non consiste, pertanto, in una valutazione tecnica dei dispositivi.

Su queste basi, la lettera circolare sottolinea che – con specifico riferimento alle autorizzazioni richieste per tutelare specifiche esigenze in materia di sicurezza sul lavoro – il richiedente non deve limitarsi ad allegare una relazione che giustifichi tali motivazioni, ma è necessario produrre un estratto del Dvr dal quale si evinca, espressamente, che l’installazione di un impianto di videosorveglianza è uno strumento necessitato per ridurre i rischi alla sicurezza a cui sono esposti i lavoratori.

Sicurezza sul lavoro: dal 1° luglio aggiornate le sanzioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha adeguato gli importi delle sanzioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, operando una rivalutazione dell’1,9%. I nuovi importi troveranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018.

Tale aumento investe sia le sanzioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 che tutte le altre sanzioni in materia, contenute in altri atti aventi forza di legge (Leggi, Decreti Legge e Decreti Legislativi).

L’aumento sopra citato non riguarda, però, le somme aggiuntive richieste per la revoca del provvedimento di sospensione adottato dagli organi di vigilanza quando riscontrano gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

TFR in busta paga, la sperimentazione volge al termine

Il 30 giugno p.v. termina il periodo sperimentale durante il quale i lavoratori potevano esercitare l’opzione di richiesta di erogazione in busta paga della quota di Tfr maturata mensilmente.

La misura è stata introdotta dalla legge di bilancio 2015 e prevedeva l’erogazione mensile della quota di tfr maturata con tassazione ordinaria (anziché a tassazione separata, come avviene quando il tfr è erogato alla cessazione del rapporto).

Stando ai dati diffusi dall’Inps, solo l’1,3% di un potenziale di 15 milioni di dipendenti, ha esercitato l’opzione del c.d. TFR in busta paga.

A decorrere dal mese di luglio 2018, la quota di Tfr maturata tornerà ad essere accantonata secondo la precedente metodologia.