Settore edile – Rinnovato il Ccnl

Il 18 luglio 2018 la parti sociali (FenealUil, FilcaCisl, FilleaCgil, Ance e Coop) hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo del settore edile, che decorrenza 01.07.2018 e scadenza 30.09.2020.

 

Riassumiamo le principali novità.

 

1. Costituito l’Ente Nazionale Formazione e Sicurezza, cui sono demandati i seguenti compiti:

  • Fare sistema in ambito territoriale e nazionale,
  • Creare sinergie per generare un’ottimizzazione dei costi, migliorare funzionalità ed efficacia,
  • Incrementare la qualità dei servizi,
  • Realizzare un sistema unitario coeso e solidale che sia vantaggioso per le imprese del settore.

 

2. Previsti aumenti della parte economica del contratto (con decorrenza 01.07.2018, 01.07.2019 e 01.09.2020) e un incremento del contributo Prevedi.

 

3. Costituito il Fondo Nazionale di settore per l’Assistenza Sanitaria Integrativa, destinato sia agli operai che agli impiegati e decorrente dal 1.1.2019.

Operai

La contribuzione sarà pari allo 0,60% per un minimo di 120 ore, calcolato sulle seguenti voci della retribuzione: minimo, contingenza, edr, its.

Gli importi sono a totale carico dei datori di lavoro e dovranno essere versati alla Cassa Edile con le seguenti modalità:

dal 01.10.2018 lo 0,35%;

dal 01.01.2019 lo 0,60% (0,25% + 0,35%).

Impiegati

La contribuzione sarà pari allo 0,26% da calcolarsi su: minimo, contingenza, edr, premio di produzione.

 

4. Contributi Cassa Edile – nuovi importi

Il contributo è fissato nella misura del 2,25%. Fino al 31.12.2018 lo 0,25% del contributo sarà destinato alle prestazioni sanitarie, mentre a decorrere dal 01.01.2019, quest’ultimo contributo viene assorbito dallo 0,60% destinato al Fondo Sanitario di cui sopra.

Sempre alla Cassa Edile sarà versato in contributo per la creazione del Fondo destinato ad incentivare l’occupazione giovanile, pari allo 0,10% da calcolarsi su: minimo in vigore al 01.07.2018, contingenza, edr, its.

 

5. Contributo lavori usuranti

L’importo derivante dal versamento dello 0,10% sarà destinato a finanziare l’accesso al pensionamento, anche anticipato, degli operai del settore. Sempre a tale scopo, dal 01.10.2018 il sopracitato contributo è portato allo 0,20%.

 

6. Lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps e a nessun’altra forma pensionistica, che rispondano ai requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, possono iscriversi alla Cassa Edile.

Il contributo annuo da versare non può essere inferiore al 1% da calcolarsi sulla retribuzione prevista per i lavoratori dipendenti del settore inquadrati al livello terzo.

L’iscrizione consente di poter partecipare ai corsi di formazione (sia tecnica che in materia di sicurezza), accedere alla fornitura Dpi, al servizio di assistenza dei Cpt e degli enti unificati sulla formazione, prevenzione e sicurezza e sarà, inoltre, possibile iscriversi – previo pagamento della contribuzione aggiuntiva – al fondo pensione integrativa ed a quello sanitario nazionale.