Assegno nucleo familiare: dal 1° aprile la domanda è telematica

Pubblicata sul sito dello Studio Nicco la Circolare n.53 che, alla luce della Circolare Inps n. 45 del 22.03.2019, analizza la nuova procedura telematica di richiesta degli ANF all’Inps che riguarda i dipendenti delle aziende attive del settore privato non agricolo.

Lo Studio Nicco, adeguandosi alle nuove procedure, accetterà i modelli ANF cartacei presentati entro il 31 marzo 2019. Dal 1° aprile p.v., pertanto, non sarà più possibile consegnare allo Studio i modelli cartacei.

Leggi la Circolare n. 53 dello Studio Nicco

Infortuni sul lavoro: quando rileva la condotta del lavoratore

In caso di infortunio sul lavoro, il comportamento del lavoratore può essere qualificato come anomalo se:

  • Il lavoratore contravviene a precise norme antinfortunistiche;
  • E’ contrario alle direttive organizzative precisamente impartite dall’azienda.

Secondo i Giudici di Cassazione, tuttavia, non è sufficiente che si verifichi una delle due ipotesi, ma è necessario che la stessa sia integrata dal fatto che le misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro risultino idonee e adeguate.

Con la Sentenza 58272/2018, la Corte richiama il concetto secondo cui il comportamento del lavoratore – per qualificarsi come esorbitante ed escludere la responsabilità del datore di lavoro – deve risultare non compatibile con la tipologia di lavorazione eseguita oppure deve discostarsi palesemente ed in maniera non ipotizzabile e imprevedibili, da quelli che potrebbero essere i comportamenti tipici del lavoratore nell’esecuzione del lavoro stesso.

Inoltre, i Giudici ricordano il principio in base al quale grava sul datore di lavoro controllare ed evitare il verificarsi – da parte degli addetti – di prassi di lavoro non idonee e, pertanto, tali da poter essere fonte di pericolo.

Focus: Gestione dei permessi per r.o.l. ed ex festività

Con il presente articolo riportiamo l’attenzione sul tema – già analizzato nella Circolare n. 20 dello Studio – dei permessi maturati per r.o.l. ed ex festività non goduti dal lavoratore.

La gestione dei permessi maturati per r.o.l. ed ex festività si divide tra le previsioni dei Contratti collettivi spesso basate sulla monetizzazione, entro uno specifico termine fissato, del monte ore maturato e non goduto al 31.12 e la prassi aziendale di accantonamento delle stesse per il godimento futuro da parte dei propri dipendenti.

L’Inps sostiene che il termine eventualmente fissato da ciascun Contratto collettivo per il godimento delle ore residue debba essere utilizzato anche come termine per la relativa obbligazione contributiva. Pertanto, a tale data, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps i contributi sulle ore residue di r.o.l. ed ex festività, anche nel caso in cui queste non siano state ancora pagate al lavoratore.

Sul tema, il Ministero del lavoro ha previsto che, con specifici accordi di contrattazione individuale (o individuale plurima), le parti hanno la libertà di optare per il mantenimento a tempo indeterminato del monte ore maturato per r.o.l. ed ex festività. Così facendo, si offre al lavoratore la possibilità di goderne in futuro, mentre l’azienda non avrà obbligo alcuno verso l’Inps relativamente ai contributi su tali importi.

Scarica il Fac-simile di Accordo Individuale R.O.L ed Ex Festività

Fondo solidarietà FSBA – Accordo sulle prestazioni

E’ stato firmato il 4 febbraio scorso l’accordo interconfederale volto a migliorare l’erogazione delle prestazioni di solidarietà FSBA.

L’accordo, che ha carattere sperimentale per il 2019, prevede che il Fondo eroghi la prestazione di un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario e la prestazione dell’assegno di solidarietà, nel limite unico del vigente massimale mensile pari ad euro 971,71 e successivi adeguamenti.

Il testo si integra con le modifiche già apportate dal precedente accordo del 17 dicembre 2018; entrando nel dettaglio dei due accordi, possiamo schematizzare come segue.

Le durate delle prestazioni sono:

  • Assegno ordinario – 20 settimane, pari a 100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni;
  • Assegno di solidarietà – 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.

I periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile con riferimento all’azienda.

Il novellato accordo interviene modificando gli importi delle prestazioni come segue:

  • L’importo dell’assegno ordinario verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall’INPS per i trattamenti di integrazione salariale (pari, per il 2019, ad euro 1193,75 lordi);
  • L’importo dell’assegno di solidarietà verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall’INPS per i trattamenti di integrazione salariale (pari, per il 2019, ad euro 1193,75 lordi).

Infine, l’accordo modifica parzialmente quanto stabilito in precedenza in termini di regolarità contributiva per l’accesso alle prestazioni prevedendo che la regolarità contributiva utile ai fini dell’erogazione della prestazione da parte del Fondo sia fissata in 36 mesi consecutivi dal momento della iscrizione.

Adesione al sindacato e privacy

Il Garante Privacy ha regolato il comportamento che deve osservare il datore di lavoro nel caso in cui un proprio dipendente effettui una modifica rispetto alla sigla sindacale cui era iscritto. Poiché tali dati rientrano nella categoria dei c.d. dati sensibili, il Garante è molto chiaro nel sottolineare che il datore di lavoro non deve comunicare al vecchio sindacato la nuova sigla cui ha aderito l’ex iscritto, ma deve esclusivamente trasmettere la scelta del proprio dipendente di non voler più aderire alla precedente organizzazione.

Cassazione: come si prova il licenziamento orale

Con la Sentenza n. 3822 del 2019 la Corte di Cassazione si esprime sulla prova del licenziamento orale, anche al fine di scongiurare future incertezze applicative.

Nel caso di specie il lavoratore ricorreva contro il licenziamento intimato in forma orale; il datore di lavoro argomentava che tale licenziamento non avesse mai avuto luogo e che, piuttosto, il lavoratore era da considerarsi dimissionario.

Innanzitutto i Giudici ricordano che è onere di chi deduce l’estinzione del rapporto di lavoro dimostrare la sussistenza di un fatto idoneo alla sua risoluzione.

Nel prosieguo, si ribadisce che, in caso di onere probatorio in capo al lavoratore circa il suo licenziamento avvenuto in forma orale, è una deduzione troppo semplicistica far coincidere quest’ultimo con la cessazione della prestazione. Sarà, invece, necessario che il licenziamento si fondi su un atto posto in essere dal datore di lavoro in modo consapevole ed è importante che i Giudici conducano un esame approfondito in merito.

Bonus asili nido: l’Inps implementa i servizi mobili

L’Inps informa – con il Messaggio 4464/2018 – che l’applicazione Inps Mobile è stata aggiornata con l’inserimento della funzione “Bonus Nido”.

Il nuovo servizio permette agli utenti di fornire la documentazione di spesa necessaria ai fini dell’utilizzo del bonus, caricando i dati tramite una semplice fotografia dell’attestazione di pagamento.

Per accedere al servizio è necessario il Pin dispositivo rilasciato dall’Istituto o l’identità Spid. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà possibile utilizzare le funzionalità esclusivamente in relazione alle domande che presentano uno dei seguenti status: “protocollata”, “accolta” e “da istruire”.

Leggi il Messaggio Inps 4464/2018

Agenzia Entrate: trasferta e rimborso delle spese di parcheggio

L’Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad esprimersi in merito al rimborso delle spese di parcheggio sostenute dal dipendente in trasferta al di fuori del territorio comunale.

Con la risposta n. 5 all’istanza di consulenza giuridica, l’Agenzia si esprime affermando che le spese per parcheggio sostenute dal dipendente in trasferta fuori dal territorio del comunale debbano essere trattare come segue:

  1. Se il datore di lavoro ha adottato il metodo del rimborso forfettario o del rimborso misto, tali spese devono essere assoggettate ad imposizione per il totale del loro ammontare;
  2. Se il datore di lavoro ha adottato il metodo del rimborso analitico, allora tali importi ricadono nella tipologia “altre spese” – da intendersi come aggiuntive rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio – e, pertanto, saranno escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente fino a concorrenza dell’importo massimo fissato dalla normativa a 15,49 euro al giorno per le trasferte sul territorio italiano e a 25,82 per trasferte all’estero.

Cassazione: la trasformaziona part-time può essere considerata offerta di repechage

Con la sentenza 1499/2019 la Corte di cassazione si pronuncia in merito all’offerta di repechage effettuata dal datore di lavoro in luogo del licenziamento.

Nel caso di specie la lavoratrice chiedeva il riconoscimento di illegittimità del licenziamento intimatole per soppressione dei servizi cui ella era adibita. Il datore di lavoro le aveva offerto la trasformazione del contratto da full time a part time, per non dover procedere al licenziamento. Secondo la lavoratrice l’offerta era un mero tentativo ritorsivo per indurla alla rinuncia e procedere al licenziamento.

I Giudici di Cassazione, dopo aver appurato che il servizio cui la lavoratrice era addetta era stato effettivamente dismesso e che le successive assunzioni intervenute dopo il suo licenziamento erano state fatte per sostituire altri lavoratori il cui rapporto era cessato nel frattempo, affermano che la proposta di trasformazione dell’orario di lavoro deve essere legittimamente considerata quale offerta di repechage in luogo del licenziamento.

Cassazione: il licenziamento collettivo è inefficace se il dipendente lavora in codatorialità

Secondo i Giudici della Corte di Cassazione – Sezione lavoro è da considerare illegittimo il licenziamento collettivo di un dipendente che abbia lavorato in codatorialità, anche implicita.

Il concetto di codatorialità implicita, così come espresso nella sentenza 267/2019, comporta che il dipendente abbia lavorato in modo del tutto indistinto per le esigenze del gruppo e della società formalmente datrice di lavoro ed essendo sottoposto ai poteri di eterodirezione della capofila, generando una connessione ed integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e di un coordinamento volto a far confluire le attività delle singole imprese verso un interesse comune, anche attraverso l’utilizzo promiscuo dei dipendenti.

Pertanto, non può essere considerato legittimo il recesso dal rapporto di lavoro con procedura di licenziamento collettivo che ponga le sue basi sulle esigenze tecnico-produttive e con i criteri di scelta esclusivamente riferiti alla società formalmente datrice di lavoro anziché all’intero gruppo.