Voucher baby-sitting e per servizi all’infanzia solo fino al 31.12.2018

Poiché la Legge di bilancio per il 2019 non ha prorogato il contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia, dal 01.01.2019 non sarà più possibile presentare domanda di accesso al beneficio.

Coloro che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2018 potranno godere del contributo con le seguenti scadenze, che sono da considerarsi non prorogabili:

  1. Utilizzo delle prestazioni: termine ultimo 31 dicembre 2019;
  2. Dichiarazione e documentazione all’interno della specifica procedura: entro il 29 febbraio 2020.

L’Istituto precisa che tutti gli importi residui e non goduti entro il termine ultimo del 31.12.2019 saranno considerati oggetto di rinuncia. Conseguentemente, per tali importi, saranno riaccreditati i corrispondenti mesi interi di congedo parentale. Poiché il contributo può essere frazionato esclusivamente in mesi interi, tutte le frazioni inferiori relative al bonus utilizzato saranno arrotondate per eccesso al mese successivo.

Esempio:

Una lavoratrice ha ottenuto un contributo di 1.800 euro (pari a 3 mesi). Alla data del 31.12.2019 tale contributo risulta utilizzato per un totale di 610 euro. Dato che il secondo mese non è frazionabile, la lavoratrice si vedrà riaccreditato un solo mese di congedo parentale.

Leggi il Messaggio Inps n. 1353 del 03.04.2019

Certificazione Unica Inps

La Circolare Inps n. 50/2019 contiene le modalità di rilascio della Certificazione Unica Inps 2019.

Il documento riguarda le modalità telematiche, ma copia cartacea del CU può essere rilasciata:

  • Al titolare della prestazione;
  • Ad un soggetto diverso munito di delega (con la quale si autorizza esplicitamente l’Inps al rilascio della certificazione richiesta) e della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. Se la richiesta è presentata da un erede del titolare della prestazione, è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove il richiedente attesta la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Leggi la Circolare Inps n. 50/2019

Le nuove tariffe dei premi Inail

I Decreti pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 2 aprile scorso contengono le nuova tariffe dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Di seguito le principali caratteristiche:

  • Introduzione di nuove voci ed eliminazione di quelle relative ad attività obsolete, con l’obiettivo di ottenere un sistema più attinente ai fattori di rischio attuali;
  • Riduzione degli oneri aziendali che, in seguito alla revisione generale, porta ad una riduzione dei tassi medi nazionali per le imprese;
  • Nuovo metodo di calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico basato anche sulla gravità degli infortuni e non solo sugli oneri sostenuti dall’Istituto per i relativi indennizzi;
  • Riduzione del premio in caso di interventi realizzati dalle aziende in ambito di prevenzione e per l’impegno a sostegno dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Monitoraggio costante per adeguare il sistema sulla base dei cambiamenti del mondo produttivo. Una prima fase di verifica è prevista già dopo il primo triennio di applicazione delle nuove tariffe. Inoltre, è già prevista la possibilità di introdurre nuove voci di tariffa nel caso in cui sia impossibile ricondurre le attività a quelle esistenti.

Leggi i Decreti:

Decreto gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività.

Decreto gestione Navigazione.

Decreto premi speciali unitari per aziende artigiane, dei soci di società tra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare.

Cassazione: modalità di consegna “a mano” della contestazione disciplinare

I Giudici di Cassazione si esprimono sulle modalità di consegna a mano al dipendente del provvedimento contenente una contestazione disciplinare.

In base alla Sentenza n. 7306/2019 il dipendente deve accettare la consegna del provvedimento se ciò avviene sul luogo di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore opponesse rifiuto a ricevere la comunicazione, perché questa possa considerarsi effettivamente recapitata al destinatario, è necessario che un delegato dell’azienda compia almeno un tentativo di informare il dipendente circa il contenuto della contestazione stessa. In difetto, la comunicazione non può ritenersi consegnata.

Inoltre, nel caso in cui – a seguito del rifiuto – si proceda con un successivo invio della contestazione tramite raccomandata a/r, è necessario che venga specificato che il precedente tentativo di consegna non è andato a buon fine per rifiuto illegittimo del dipendente.

Reddito di cittadinanza e comunicazioni unilav

A partire dal mese di aprile 2019 il campo unilav “Retribuzione/compenso” dovrà essere valorizzato nella maniera più puntuale possibile, poiché è un dato che influenza l’eventuale percezione del Reddito di Cittadinanza.

L’Inps, con Circolare n. 43/2019, afferma che la variazione della condizione occupazionale di almeno uno dei componenti del nucleo del percettore del RdC ha riflessi sulla determinazione del beneficio nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’Isee per l’intera annualità. La modifica sopravvenuta deve essere comunicata utilizzando il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso.

Poiché l’informazione è già contenuta nel modello unilav, è importante che le comunicazioni abbiano tale campo valorizzato, a partire dal mese di aprile.

E’ importante ricordare che:

  • Il dato da inserire nel modello Unilav è il compenso lordo annuo;
  • Per i rapporti di apprendistato si deve fare riferimento al primo anno di rapporto;
  • Per i rapporti di tirocinio si deve fare riferimento al compenso totale, anche se tale importo non rileva per il RdC;
  • Relativamente ai rapporti per i quali non è possibile determinare il reddito/compenso (ad es. rapporti di agenzia, contratti di lavoro intermittente, tirocini con soggetti che percepiscono un sostegno al reddito, …) deve essere indicato il valore zero;
  • I dati trasmessi all’Anpal prevedono l’indicazione della retribuzione lorda annua e non del reddito da lavoro dipendente che, invece, può essere ricavato dopo la decurtazione della contribuzione obbligatoria;
  • Il dato indicato in fase di assunzione è passibile di variazioni nel tempo (aumenti contrattuali, passaggi di livello, …) che non hanno obbligo di comunicazione obbligatoria e, pertanto, non sono comunicate all’Anpal. Inoltre, il valore non prende in considerazione gli elementi aggiuntivi della retribuzione come – ad esempio – bonus e lavoro straordinario. Anche in conseguenza di ciò, l’interessato è tenuto a comunicare all’Inps l’inizio del rapporto di lavoro con specifico modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro trenta giorni dall’avvio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio. Nel caso in cui l’attività di lavoro dipendente prosegua anche l’anno successivo, la comunicazione tramite modello “Rdc/Pdc – Com Esteso” deve essere resa entro il mese di gennaio del nuovo anno e fino a che gli importi non vengono valorizzati nelle dichiarazione Isee di riferimento.

Assegno nucleo familiare: dal 1° aprile la domanda è telematica

Pubblicata sul sito dello Studio Nicco la Circolare n.53 che, alla luce della Circolare Inps n. 45 del 22.03.2019, analizza la nuova procedura telematica di richiesta degli ANF all’Inps che riguarda i dipendenti delle aziende attive del settore privato non agricolo.

Lo Studio Nicco, adeguandosi alle nuove procedure, accetterà i modelli ANF cartacei presentati entro il 31 marzo 2019. Dal 1° aprile p.v., pertanto, non sarà più possibile consegnare allo Studio i modelli cartacei.

Leggi la Circolare n. 53 dello Studio Nicco

Infortuni sul lavoro: quando rileva la condotta del lavoratore

In caso di infortunio sul lavoro, il comportamento del lavoratore può essere qualificato come anomalo se:

  • Il lavoratore contravviene a precise norme antinfortunistiche;
  • E’ contrario alle direttive organizzative precisamente impartite dall’azienda.

Secondo i Giudici di Cassazione, tuttavia, non è sufficiente che si verifichi una delle due ipotesi, ma è necessario che la stessa sia integrata dal fatto che le misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro risultino idonee e adeguate.

Con la Sentenza 58272/2018, la Corte richiama il concetto secondo cui il comportamento del lavoratore – per qualificarsi come esorbitante ed escludere la responsabilità del datore di lavoro – deve risultare non compatibile con la tipologia di lavorazione eseguita oppure deve discostarsi palesemente ed in maniera non ipotizzabile e imprevedibili, da quelli che potrebbero essere i comportamenti tipici del lavoratore nell’esecuzione del lavoro stesso.

Inoltre, i Giudici ricordano il principio in base al quale grava sul datore di lavoro controllare ed evitare il verificarsi – da parte degli addetti – di prassi di lavoro non idonee e, pertanto, tali da poter essere fonte di pericolo.

Focus: Gestione dei permessi per r.o.l. ed ex festività

Con il presente articolo riportiamo l’attenzione sul tema – già analizzato nella Circolare n. 20 dello Studio – dei permessi maturati per r.o.l. ed ex festività non goduti dal lavoratore.

La gestione dei permessi maturati per r.o.l. ed ex festività si divide tra le previsioni dei Contratti collettivi spesso basate sulla monetizzazione, entro uno specifico termine fissato, del monte ore maturato e non goduto al 31.12 e la prassi aziendale di accantonamento delle stesse per il godimento futuro da parte dei propri dipendenti.

L’Inps sostiene che il termine eventualmente fissato da ciascun Contratto collettivo per il godimento delle ore residue debba essere utilizzato anche come termine per la relativa obbligazione contributiva. Pertanto, a tale data, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps i contributi sulle ore residue di r.o.l. ed ex festività, anche nel caso in cui queste non siano state ancora pagate al lavoratore.

Sul tema, il Ministero del lavoro ha previsto che, con specifici accordi di contrattazione individuale (o individuale plurima), le parti hanno la libertà di optare per il mantenimento a tempo indeterminato del monte ore maturato per r.o.l. ed ex festività. Così facendo, si offre al lavoratore la possibilità di goderne in futuro, mentre l’azienda non avrà obbligo alcuno verso l’Inps relativamente ai contributi su tali importi.

Scarica il Fac-simile di Accordo Individuale R.O.L ed Ex Festività

Fondo solidarietà FSBA – Accordo sulle prestazioni

E’ stato firmato il 4 febbraio scorso l’accordo interconfederale volto a migliorare l’erogazione delle prestazioni di solidarietà FSBA.

L’accordo, che ha carattere sperimentale per il 2019, prevede che il Fondo eroghi la prestazione di un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario e la prestazione dell’assegno di solidarietà, nel limite unico del vigente massimale mensile pari ad euro 971,71 e successivi adeguamenti.

Il testo si integra con le modifiche già apportate dal precedente accordo del 17 dicembre 2018; entrando nel dettaglio dei due accordi, possiamo schematizzare come segue.

Le durate delle prestazioni sono:

  • Assegno ordinario – 20 settimane, pari a 100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni;
  • Assegno di solidarietà – 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.

I periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile con riferimento all’azienda.

Il novellato accordo interviene modificando gli importi delle prestazioni come segue:

  • L’importo dell’assegno ordinario verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall’INPS per i trattamenti di integrazione salariale (pari, per il 2019, ad euro 1193,75 lordi);
  • L’importo dell’assegno di solidarietà verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall’INPS per i trattamenti di integrazione salariale (pari, per il 2019, ad euro 1193,75 lordi).

Infine, l’accordo modifica parzialmente quanto stabilito in precedenza in termini di regolarità contributiva per l’accesso alle prestazioni prevedendo che la regolarità contributiva utile ai fini dell’erogazione della prestazione da parte del Fondo sia fissata in 36 mesi consecutivi dal momento della iscrizione.

Adesione al sindacato e privacy

Il Garante Privacy ha regolato il comportamento che deve osservare il datore di lavoro nel caso in cui un proprio dipendente effettui una modifica rispetto alla sigla sindacale cui era iscritto. Poiché tali dati rientrano nella categoria dei c.d. dati sensibili, il Garante è molto chiaro nel sottolineare che il datore di lavoro non deve comunicare al vecchio sindacato la nuova sigla cui ha aderito l’ex iscritto, ma deve esclusivamente trasmettere la scelta del proprio dipendente di non voler più aderire alla precedente organizzazione.