Inps: nuova procedura di rilascio del PD A1

L’Inps ha pubblicato la Circolare 86 del 11.06.2019 per illustrare le nuove modalità di presentazione delle richieste del documento portabile A1, necessario per i lavoratori che svolgono la loro attività in uno o più Stati membri della UE.

A partire dal 1° settembre 2019 le domande di rilascio del documento A1 potranno essere fatte solo tramite la nuova procedura telematica.

Durante il periodo transitorio – fino al 31.08.2019 – sarà possibile inviare le domande sia attraverso la nuova procedura che con le consuete modalità.

La Circolare 86/2019 fornisce le istruzioni procedurali per l’utilizzo del servizio web da parte dei datori di lavoro o dei loro intermediari abilitati e le tipologie escluse dalla nuova procedura.

Leggi la Circolare Inps 86/2019

Riduzione della capacità lavorativa

La Cassazione Civile – Sezione Lavoro, si pronuncia in tema di danno patrimoniale futuro cagionato al lavoratore in conseguenza della riduzione della capacità lavorativa.

Secondo i Giudici, la quantificazione deve essere fatta con riferimento alla prognosi medica e – a tal fine – il lavoratore può avvalersi anche delle c.d. presunzioni semplici.

La Sentenza 3724/2019 stabilisce che – dopo aver determinato la riduzione effettiva delle capacità lavorative, non rientrante cioè tra i postumi permanenti di piccola entità – sia possibile presumere una diretta correlazione (non necessariamente proporzionale) anche del relativo guadagno futuro. Una volta stabilita l’esistenza di tale connessione, sarà onere del lavoratore danneggiato provare l’effettiva riduzione dei redditi percepiti.

Ccnl metalmeccanica industria: accordo sui minimi tabellari

Il 30 maggio scorso le parti sindacali hanno sottoscritto l’accordo sui nuovi minimi retributivi per le aziende del comparto metalmeccanica industria. I nuovi importi saranno validi per il periodo 01.06.2019 – 31.05.2020.

I nuovi minimi tabellari, suddivisi per categoria, sono i seguenti:

  • Categoria 1° –  1.321,29 euro;
  • Categoria 2° – 1.458,50 euro;
  • Categoria 3° – 1.617,37 euro;
  • Categoria 3° super – 1.652,31 euro;
  • Categoria 4° – 1.687,26 euro;
  • Categoria 5° – 1.806,99 euro;
  • Categoria 5° super – 1.936,83 euro;
  • Categoria 6° – 2.077,90 euro;
  • Categoria 7° – 2.319,78 euro;
  • 8° Quadri – 2.375,37 euro.

L’accordo fissa, inoltre, le indennità di reperibilità e i nuovi importi relativi alla trasferte forfettarie:

  • Trasferta intera euro 43,59;
  • Quota per il pasto meridiano o serale euro 11,84;
  • Quota pernottamento euro 19,91.

Restano invariate, invece, le precedenti percentuali relative all’utile minimo di cottimo.

Leggi l’Accordo del 30.05.2019

ANF: Cosa cambia con la nuova procedura

Dal 1° aprile scorso è in vigore la nuova procedura telematica di richiesta degli Assegni al Nucleo Familiare.

Secondo quanto previsto dall’Inps, i lavoratori dovranno presentare domanda con l’apposita procedura telematica tramite i seguenti canali:

  • Direttamente sul sito Inps con il Pin personale;
  • Avvalendosi del servizio di un patronato.

Con news del 24 maggio l’Istituto ha comunicato che – dal 1° giugno 2019 – potranno accedere alla procedura telematica “Assegno per il nucleo familiare” i lavoratori dipendenti del settore privato per i quali fino al 31.03.2019 era prevista la presentazione della domanda di Anf al datore di lavoro con il modello cartaceo.  Pertanto, a partire da tale data, i lavoratori dipendenti di aziende attive potranno inviare telematicamente, oltre alle domande di Anf per il periodo fino al 30 giugno 2019, anche quelle per il periodo di riferimento 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.

A seguito dell’entrata in vigore della nuova procedura:

  • E’ l’Inps che, a seguito alla fase istruttoria, accoglie o respinge la domanda. In caso di accoglimento, è sempre l’Inps che determina gli importi teoricamente spettanti al lavoratore;
  • Il datore di lavoro non è più tenuto al ricevimento della domanda cartacea, né dell’eventuale provvedimento di autorizzazione;
  • Il datore di lavoro può consultare, anche per il tramite del proprio intermediario delegato, i risultati delle sole domande accolte dall’Istituto.

In applicazione di quanto previsto dalla nuova procedura telematica, lo Studio Nicco non invierà più alle aziende le domande cartacee da consegnare ai propri dipendenti.

Inoltre, vista la modalità di consultazione dei risultati da parte del datore di lavoro e del suo intermediario delegato, è importante che le aziende:

  • Informino i propri dipendenti affinché questi comunichino tempestivamente l’accettazione da parte dell’Inps di ogni domanda o variazione Anf presentata;
  • Inoltrino i nominativi allo Studio, altrettanto tempestivamente.

Leggi anche: “La nuova procedura telematica per gli assegni al nucleo familiare”

Tempestività del licenziamento disciplinare: nuova pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione – con la sentenza n. 30676/2018 – si pronuncia, ancora una volta, circa i termini di irrogazione del licenziamento disciplinare al proprio dipendente.

I Giudici, confermando la prassi giurisprudenziale consolidata, sostengono che la non tempestività nell’irrogazione del provvedimento possa essere interpretata da controparte come la dimostrazione della volontà del datore di lavoro a non procedere nei confronti del comportamento sanzionabile con l’erogazione della sanzione massima e, di fatto, giustificandolo.

Benefici normativi e contributivi e Contrattazione collettiva

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene – pubblicando la Circolare n. 7 del 6 maggio 2019 – per fare chiarezza sulla fruizione di benefici normativi e contributi e la condizione di rispetto della contrattazione collettiva, di qualsiasi livello.

Il documento precisa che, per verificare se il datore di lavoro possa effettivamente usufruire dei benefici, non è sufficiente controllare che il contratto collettivo applicato sia quello sottoscritto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. E’ fondamentale che il controllo sia svolto sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori, anche prescindendo dal dato formale del contratto collettivo applicato.

Pertanto, è verosimile sia ammesso a godere dei benefici il datore di lavoro che riconosce ai propri lavoratori trattamenti economici o normativi equivalenti o superiori a quelli contrattualmente previsti, prescindendo dal contratto applicato o anche in caso di mancanza di specifica indicazione del contratto applicato.

L’INL evidenzia che nella procedura di valutazione sopra indicata non si tiene conto dei trattamenti erogati in favore dei lavoratori che prevedono specifici regimi di esenzione fiscale e/o contributiva, come – ad esempio – il welfare aziendale.

Nel caso in cui venga rilevato uno scostamento tra il contenuto degli accordi contrattuali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e quanto riconosciuto ai lavoratori, il datore di lavoro perderà la possibilità di continuare a godere dei benefici normativi/contributivi.

ANF: l’Inps aggiorna le fasce di reddito e gli importi spettanti

Con la Circolare 66/2019 l’Inps pubblica i nuovi livelli di reddito validi per la corresponsione degli Anf ed i relativi importi spettanti.

L’Istituto ha rivalutato gli importi in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT.

Tali valori hanno validità per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.

Ricordiamo che i lavoratori possono presentare richiesta per gli Assegni al Nucleo Familiare utilizzando esclusivamente la modalità telematica in vigore dal primo aprile scorso.

Leggi la Circolare 66/2019Allegato 1

Congedo di maternità post partum: implementata la procedura Inps

L’Inps comunica di aver aggiornato la procedura relativa al congedo di maternità inserendo l’opzione di integrale fruizione dello stesso interamente dopo il parto.

Le domande devono essere presentate almeno 2 mesi prima della data presunta del parto e, in ogni caso, è previsto un termine decadenziale all’anno dalla conclusione del periodo indennizzabile.

Condizioni necessarie per usufruire di tale scelta sono le attestazioni:

1. Del medico specialista del Ssn o convenzionato;

2. Del medico del lavoro designato dall’azienda.

Anche se la procedura è già utilizzabile, l’Inps non ha ancora diramato le istruzioni operative, necessarie per comprendere se – come nel caso di fruizione del congedo flessibile (1 mese prime del parto e 4 dopo il parto) – l’attestazione del medico del lavoro aziendale sia necessaria solo per le lavoratrici sottoposte a sorveglianza sanitaria.

Se così fosse, nei casi di esclusione dalla sorveglianza sanitaria, in luogo di questo documento, si renderebbe necessaria una dichiarazione del datore di lavoro che attesta l’insussistenza dell’obbligo di sorveglianza sanitaria.

L’Istituto – nel messaggio 1738 del 06.05.2019 – evidenzia che le domande presentate non saranno prese in carico fino all’emanazione delle istruzioni operative, ma devono essere comunque presentate dalle lavoratrici ai fini del rispetto dei termini di cui sopra.

Pertanto, è importante che il datore di lavoro si accerti che le lavoratrici abbiano presentato la domanda entro la fine del settimo mese di gravidanza.

Lavoratori a chiamata: le modalità di invio della comunicazione preventiva tramite mail

Le prestazioni lavorative dei dipendenti a chiamata devono essere comunicate preventivamente al Ministero del lavoro.

Una delle modalità prevede l’invio tramite e-mail del file UNI_Intermittenti scaricabile dal sito Cliclavoro.gov.it.

Il file debitamente compilato, come da istruzioni ministeriali, deve poi essere inviato al seguente indirizzo: intermittenti@pec.lavoro.gov.it. L’invio può essere fatto da un indirizzo e-mail ordinario, non è necessario utilizzare la pec.

Perchè l’invio sia considerato valido, è importante che:

  • il file UNI_Intermittenti sia compilato informaticamente compilando i campi editabili (NON scritto a mano);
  • una volta compilato, il file deve essere direttamente salvato (NON stampato NE’ scansionato);
  • il messaggio email abbia come oggetto “Comunicazione chiamate lavoro intermittente” oppure “Invio telematico Modulo Intermittenti”.

Per procedere all’invio si può utilizzare uno dei seguenti metodi:

1. Cliccare, direttamente all’interno del file il bottone “Genera xml e inva via email”. In questo caso verrà chiesto di selezionare una tra le seguenti modalità:

    a) Applicazione desktop per e-mail, da selezionare se si utilizza un’applicazione di posta elettronica;

  b) E-mail internet (gmail, yahoo, microsoft hotmail, ecc.). In questo caso si deve procedere al salvataggio del file in formato xml e poi allegarlo e procedere all’invio.

2. È possibile anche effettuare l’invio via mail del modulo utilizzando la funzionalità “Allega a e-mail” di Adobe Reader.

E’ importante ricordare che NON sono previste mail di conferma di ricezione e, ai fini di dimostrare il corretto adempimento dell’obbligo, il datore di lavoro dovrà consegnare copia del modello compilato e allegato alla mail inviata.

Per completezza, alleghiamo:

  1. la “Guida all’invio email intermittenti”
  2. il link per scaricare il file UNI_Intermittenti

La nuova procedura telematica per gli assegni al nucleo familiare

Come già scritto in precedenza, dal 1° aprile scorso è attiva la nuova procedura telematica per la richiesta degli ANF.

Con la nuova procedura è l’Istituto che – in caso di spettanza dell’assegno – rende disponibile la consultazione dell’ammontare degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente.

Pertanto, è fondamentale che le aziende:

  • Informino i propri dipendenti affinché questi comunichino tempestivamente l’accettazione da parte dell’Inps di ogni domanda o variazione Anf presentata;
  • Inoltrino i nominativi allo Studio, altrettanto tempestivamente.

Il datore di lavoro non deve più prendere visione delle domande cartacee né degli eventuali provvedimenti autorizzativi.

Il Messaggio Inps n. 1777 del 08.05.2019 fornisce importanti precisazioni per i datori di lavoro; di seguito un riassunto.

In base alla nuova procedura, il lavoratore inoltra la richiesta tramite la procedura telematica sul sito Inps:

  • Personalmente con il proprio PIN;
  • Tramite un patronato (unici intermediari abilitati alla trasmissione) su apposita delega del lavoratore.

L’Inps, sulla base delle verifiche effettuate, procede ad accogliere o rifiutare la domanda.

  1. In caso di rifiuto, solo il lavoratore (nella propria area personale) ed il patronato eventualmente delegato possono visualizzare l’esito;
  2. In caso di accoglimento della domanda, anche le aziende/intermediari/legali rappresentanti possono visualizzare il risultato.

E’ importante evidenziare che né il datore di lavoro né il suo intermediario ricevono una notifica circa gli accoglimenti delle domande presentate dai lavoratori dipendenti in forza presso l’azienda.

Inoltre, non è possibile procedere ad una consultazione “massiva” dei risultati.

Le stesse considerazioni sopra riportate valgono anche nel caso in cui il lavoratore utilizzi la procedura telematica per comunicare variazioni inerenti le condizioni di spettanza dell’Anf.

Per completezza riportiamo alcune precisazioni sulla procedura:

Domande da presentare tramite la nuova procedura telematica

  • Le domande ANF dal 01.04.2019;
  • Le variazioni inerenti il nucleo o il reddito dal 01.04.2019.

Autorizzazioni ANF

Le autorizzazioni ANF vengono istruite direttamente dall’Inps nei casi necessari e collegate direttamente alla relativa richiesta. Ciò è valido per:

  • Le autorizzazioni relative alla nuove domande telematiche;
  • Le autorizzazioni presentate prima del 01.04.2019 ma non ancora istruite.