Se il licenziamento è orale, l’onere della prova è in capo al lavoratore

Se il lavoratore impugna il licenziamento avvenuto in forma orale, è egli stesso ad avere l’onere della prova.

E’ quanto afferma la Cassazione nella sentenza 18402/2019, che si uniforma alle recenti interpretazioni in materia (Sentenza 3822/2019).

Nello specifico i Giudici dicono che è in capo al lavoratore sia la prova dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, ma anche quella circa la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto.

Nel testo si evidenzia che il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento affermando “che è stato intimato senza l’osservanza della forma prescritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell’esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova”.

Solo se il datore di lavoro eccepisce che il rapporto è cessato per volontà del lavoratore o per risoluzione contestuale dovuta a fatti concludenti e sia presente incertezza probatoria, il Giudice può chiedere che sia il datore stesso a fornire prove sulla sussistenza del fatto.

Arretrati ANF – Precisazioni

Relativamente alla nuova procedura telematica di richiesta degli assegni familiari, con specifico riguardo agli arretrati, riportiamo la seguente precisazione: per motivi legati alle funzionalità di ricerca rese disponibili dall’Inps, eventuali arretrati possono essere visualizzati solo indicando l’esatto periodo di riferimento originario. Pertanto, è importante che i lavoratori che si vedono accogliere dall’Inps la richiesta di arretrati comunichino al datore di lavoro, oltre all’accoglimento della domanda, anche lo specifico periodo a cui la domanda si riferisce.

Cassazione: solidarietà negli appalti e termine di prescrizione

La Sentenza 18004/2019 della Corte di Cassazione si pone in contrasto con la linea interpretativa maggiormente espressa in precedenza, in tema di prescrizione biennale della solidarietà negli appalti.

Secondo i Giudici, poiché la normativa vigente – nello specifico l’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 – nulla dice sulle pretese contributive ed in considerazione del fatto che l’obbligo contributivo e quello retributivo hanno una funzione diversa e sono ben distinti per loro natura e rilevanza sociale, si può applicare – con specifico riferimento ai debiti contributivi – la normativa generale che non prevede alcun termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di accertamento dell’obbligo contributivo che è, così, soggetto solo al termine prescrizionale di 5 anni.

Pertanto, la prescrizione biennale riguarderebbe esclusivamente gli emolumenti – dovuti dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti – di natura strettamente retributiva e concernenti il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto.

Decreto crescita: le novità in materia di lavoro

Il 29 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Conversione del c.d. Decreto Crescita. Vediamo, di seguito, le novità introdotte dal testo in materia di lavoro.

1. Premi e contributi Inail.

Il testo del Decreto Crescita rende strutturale la riduzione dei premi e dei contributi dovuti dalle aziende all’Inail. Dall’anno 2023 è prevista una nuova revisione dei tassi e delle tariffe.

Anche l’abrogazione del premio speciale dovuto per i lavoratori esposti al rischio di contrarre la silicosi e l’asbestosi diventa strutturale.

2. Esposizione amianto.

Si amplia la platea di soggetti aventi diritto alla pensione d’inabilità per malattie derivanti dall’esposizione professionale all’amianto, per i lavoratori in servizio o cessati dall’attività, che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta. Ora sono riconosciute anche alcune malattie asbesto-correlate non previste dalla Legge n. 232/2016.

L’apertura investe anche i soggetti:

  • Che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’Inps;
  • Che, per effetto della ricongiunzione contributiva, non possano far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria (Ago);
  • Titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020.

Colf: pagamento contributi presso i punti Sisalpay

Dal 10 giugno 2019 è possibile pagare i contributi dei rapporti di lavoro domestico presso i punti della rete SisalPay (bar, tabacchi ed edicole).

Il pagamento può essere effettuato in contanti e senza necessità di avere con sè il relativo bollettino o altro documento cartaceo, ma semplicemente comunicando codice fiscale del datore di lavoro e codice del rapporto di lavoro.

La procedura rilascia due ricevute: una per il datore di lavoro e una per il lavoratore.

Agenzia Entrate: precisazioni in materia di welfare

L’Agenzia delle Entrate si esprime in tema di conversione del premio di risultato in welfare e momento impositivo, pubblicando la Risposta n. 212/2019.

Il caso proposto all’Agenzia riguarda un premio variabile di risultato per gli anni 2018 e 2019 a cui si affianca un Piano Welfare che prevede la possibilità di convertire il premio di risultato in beni e servizi welfare.

Il premio di risultato 2018 e 2019 viene erogato in welfare (per chi esercita la scelta) rispettivamente nel 2019 e nel 2020.

Il credito welfare derivante dalla conversione del premio può essere utilizzato anche in periodi di imposta successivi, ma entro specifiche scadenze precisate nello specifico regolamento.

In nessun caso il credito welfare può essere monetizzato, il residuo può essere eventualmente versato come integrazione al fondo di previdenza complementare/assistenziale. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il credito residuo oltre le specifiche scadenze viene perso.

La società istante interroga l’Agenzia circa il momento impositivo al fine di individuare il limite degli importi detassabili.

Il parere dell’AE è il seguente:

Nell’ipotesi di conversione del premio di risultato, il valore del benefit rileva nel periodo in cui il dipendente esercita la scelta di conversione delle stesso in beni e servizi welfare. Pertanto, è in quell’anno che andrà verificato il rispetto del limite di 3.000 euro quale importo massimo detassabile previsto dall’articolo 182 della Legge di stabilità 2016.

Con riferimento all’erogazione effettiva dei servizi welfare e il relativo rispetto dei limiti di non concorrenza al reddito, la retribuzione deve essere imputata nel momento in cui questa viene effettivamente percepita dal lavoratore. Il principio si riferisce sia alle erogazioni in denaro che a quelle in natura mediante l’assegnazione di beni o servizi.

Fondo garanzia TFR e trasferimento d’azienda

Il messaggio Inps 2272/2019 opera un riepilogo e fornisce alcuni aggiornamenti sull’intervento del Fondo garanzia del trattamento di fine rapporto in caso di trasferimento d’azienda.

Il documento parte dalla disposizione del Codice Civile (articolo 2112) che prevede specifiche tutele per i lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. Tale articolo recita:  “1. In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. 2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.”

Il nuovo intervento dell’Istituto in materia si rende necessario a seguito di recenti pronunce di cassazione.

Di seguito una sintesi del documento.

Cedente in bonis

Quando il trasferimento è effettuato da azienda cedente c.d. in bonis (Si veda la Circolare Inps n. 74/2008), il Fondo di garanzia può intervenire, per l’intero importo maturato, solo se il datore di lavoro cessionario (che riveste la qualifica di datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto) risulta insolvente.

Cedente sottoposto a procedura concorsuale

Quando il trasferimento è effettuato da un’azienda assoggettata a procedura concorsuale, ovvero a fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, qualora non sia stata disposta o sia cessata la continuazione dell’attività, per i lavoratori il cui rapporto di lavoro prosegue con l’acquirente non si applica l’articolo 2112 c.c. e, pertanto, il cessionario non è tenuto a farsi carico dei debiti del cedente.

In questo caso, il Fondo corrisponderà il TFR maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento, salvo che un eventuale accordo sindacale preliminare al trasferimento non abbia previsto – a titolo di condizione di miglior favore – l’accollo del TFR da parte dell’acquirente stesso.

Affitto d’azienda

L’Inps evidenzia che la recente giurisprudenza ritiene che l’eventuale retrocessione dell’azienda al fallimento non comporti l’assunzione dei debiti maturati durante l’affitto.
In caso di fallimento del cessionario e di retrocessione dei lavoratori all’impresa cedente in bonis, il Fondo di garanzia non potrà, quindi, intervenire per la quota maturata alle dipendenze dell’azienda fallita.

Pagamento tracciabile anche per i richiedenti asilo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la nota protocollo n. 5293 del 5 giugno 2019 per rendere noto l’orientamento dell’ABI che consente l’apertura di conto corrente intestato ai cittadini extracomunitari richiedenti asilo, equiparando il permesso provvisorio quale documento atto ad identificare la clientela.

Pertanto, i datori di lavoro che impiegano cittadini extracomunitari richiedenti asilo sono tenuti a rispettare le norme vigenti in materia di pagamenti tracciabili della retribuzioni.

Per completezza, leggi:

Pagamento delle retribuzioni – novità dal 1° luglio 2018;

I chiarimenti dell’Inl sui nuovi mezzi di pagamento delle retribuzioni;

Strumenti per il pagamento delle retribuzioni: nuovi chiarimenti dell’Inl.

Bonus nascita 2019 – Istruzioni Inps

Con la Circolare 85/2019 l’Inps comunica che il bonus bebè sarà riconosciuto anche per ciascun figlio nato nell’anno 2019 e sarà corrisposto fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Per i figli oltre il primo, l’importo del bonus nascita è incrementato del 20%.

Il documento fornisce tutte le informazioni e i chiarimenti necessari: gli indicatori Isee di riferimento, i requisiti dei soggetti richiedenti, i termini di presentazione delle domande, la regolazione del periodo transitorio 01.01.2019 – 31.03.2019.

Le medesime disposizioni valgono per i minori adottati.

Leggi la Circolare Inps 85/2019

Compatibilità NASpI e Quota100

L’Inps pubblica la Circolare 88/2019 per chiarire quali siano i rapporti tra NASpI e Quota100.

L’articolo 11 del D.Lgs. 22/2015 prevede la la decadenza dalla fruizione della Naspi qualora siano raggiunti i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Sulla base di quanto previsto dall’Istituto:

  • Chi matura i requisiti per accedere a Quota100 ma non fa domanda di pensionamento può continuare a percepire la NASpI o procedere ad inoltrare la domanda di NASpI;
  • Chi fa domanda per accedere a Quota100 vedrà decadere la NASpI alla prima decorrenza utile successiva alla domanda di pensionamento.

Quanto sopra esposto vale anche con riferimento all’indennità di mobilità, per le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà e da quello del trasporto aereo nello specifico.

Ulteriormente, in relazione alla maturazione del diritto e alla decorrenza del trattamento per alcune tipologie di pensione, l’Inps si esprime come segue:

  • La NASpI viene erogata per tutta la finestra trimestrale che si applica alla pensione anticipata,
  • La NASpI prosegue durante i 12 (lavoratrici dipendenti) o i 18 mesi (lavoratrici autonome) che trascorrono tra il diritto e la decorrenza della pensione con l’opzione donna.

Il documento precisa, inoltre, che il titolare di assegno di invalidità sospeso perché sta fruendo della Naspi decade da quest’ultima se matura i requisiti per la pensione di vecchiaia ma non per quella anticipata in quanto l’assegno di invalidità non consente l’accesso all’anticipata.