L’Inps pubblica la Circolare 88/2019 per chiarire quali siano i rapporti tra NASpI e Quota100.
L’articolo 11 del D.Lgs. 22/2015 prevede la la decadenza dalla fruizione della Naspi qualora siano raggiunti i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Sulla base di quanto previsto dall’Istituto:
- Chi matura i requisiti per accedere a Quota100 ma non fa domanda di pensionamento può continuare a percepire la NASpI o procedere ad inoltrare la domanda di NASpI;
- Chi fa domanda per accedere a Quota100 vedrà decadere la NASpI alla prima decorrenza utile successiva alla domanda di pensionamento.
Quanto sopra esposto vale anche con riferimento all’indennità di mobilità, per le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà e da quello del trasporto aereo nello specifico.
Ulteriormente, in relazione alla maturazione del diritto e alla decorrenza del trattamento per alcune tipologie di pensione, l’Inps si esprime come segue:
- La NASpI viene erogata per tutta la finestra trimestrale che si applica alla pensione anticipata,
- La NASpI prosegue durante i 12 (lavoratrici dipendenti) o i 18 mesi (lavoratrici autonome) che trascorrono tra il diritto e la decorrenza della pensione con l’opzione donna.
Il documento precisa, inoltre, che il titolare di assegno di invalidità sospeso perché sta fruendo della Naspi decade da quest’ultima se matura i requisiti per la pensione di vecchiaia ma non per quella anticipata in quanto l’assegno di invalidità non consente l’accesso all’anticipata.