Lavoro a chiamata: lecito anche se il Ccnl lo vieta

Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato anche quando il contratto collettivo applicato prevede un divieto all’utilizzo.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 29423/2019, in cui viene ritenuto legittimo un contratto di lavoro intermittente stipulato nonostante il divieto previsto dall’Accordo collettivo nazionale.

La motivazione poggia sul concetto che nella Legge non è prevista una delega alla contrattazione collettiva che porti all’esclusione dell’applicabilità di questo istituto. L’unica delega specifica è relativa alla possibilità in capo alla contrattazione collettiva a determinare specifici casi di utilizzo.

Per completezza di trattazione vi rimandiamo al Parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 7/2014, a firma Saverio Nicco, che, già cinque anni fa, giungeva alla medesima interpretazione fornita oggi dai Giudici di Cassazione.

Permessi per il padre lavoratore nel caso di madre lavoratrice autonoma

Con la Circolare 140/2019 l’Inps fornisce importanti chiarimenti in materia di riposi giornalieri per il padre lavoratore quando la madre risulta essere lavoratrice autonoma.

La nuova Circolare evidenzia che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi previsti dall’articolo 40 del D.Lgs. 151/02 dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice autonoma e fruisca dell’indennità di maternità.

Pertanto, risulta non più valida la precedente interpretazione dell’Istituto (Circolare 8/2003) secondo cui se la madre è lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), il padre può fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la madre (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del congedo parentale, durante il quale, come sopra detto, è precluso al padre il godimento dei riposi giornalieri.

Continuano, invece, a ritenersi validi i seguenti casi di incompatibilità:

  • Il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
  • Il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del D.Lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.

Ricordiamo le nuove indicazioni riguardano le domande ancora in via di definizione e ad eventuali periodi pregressi, non ancora prescritti, dietro specifica richiesta dell’interessato.

Leggi la Circolare Inps 140/2019

Per la Cassazione no alle agevolazioni per assunzioni di lavoratori già dipendenti di un’impresa fallita

La Corte di Cassazione – con l’ordinanza n. 23781/2019 – esclude la possibilità di fruire delle agevolazioni per l’assunzione di lavoratori licenziati al termine di una procedura di riduzione di personale, nel caso in cui l’impresa fallita sia stata trasferita con un contratto di affitto ad altro soggetto.

La motivazione di tale decisione, secondo i Giudici, risiede nel fatto che il fallimento della società non determina, di per sé, il venir meno del bene giuridico azienda inteso come complesso di elementi materiali e giuridici organizzati al fine dell’esercizio dell’impresa. Pertanto, non sono ravvisabili le condizioni per godere di agevolazioni collegate all’assunzione dei dipendenti di tali aziende.

Presentazione tramite il canale Entratel anche per gli F24 con crediti in compensazione

Tra le novità introdotte dal Decreto collegato alla Finanziaria 2020 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) è previsto anche l’obbligo di presentare attraverso il canale Entratel gli F24 in cui vengono utilizzati in compensazione crediti maturati in qualità di sostituto di imposta.

Per quanto riguarda la tipologia di crediti interessati, la norma è piuttosto sintetica. Il Dossier tecnico che accompagna la norma parla di crediti maturati come sostituto di imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, portando come esempi:

  • I rimborsi da modello 730;
  • Il bonus 80 euro.

Per analogia si potrebbe desumere che ne siano investiti anche i crediti infrannuali da conguaglio irpef.

Una seconda questione interpretativa si pone, poi, sulla decorrenza di tale obbligo.

La norma in esame riporta che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Ne consegue che, non essendo previsto uno specifico termine di vigenza differito, sarebbe da considerarsi già in vigore dal 27 ottobre scorso.

Bisogna ricordare, però, che ciò sarebbe in contrasto con quanto previsto dallo Statuto del Contribuente, il quale impedisce l’efficacia immediata delle norme a carattere tributario, stabilendo che le stesse possano decorrere non prima che siano passati 60 giorni dall’adozione del provvedimento che li introduce (27 dicembre 2019 per il caso in questione).

Nonostante sia auspicabile la necessità di ulteriori chiarimenti in materia, vogliamo portare all’attenzione dei signori clienti che attualmente procedono alla spedizione delle deleghe F24 tramite home banking al fine di attivarsi tramite uno dei seguenti metodi:

A) Utilizzo del servizio di spedizione delle deleghe F24 tramite il canale Entratel messo a disposizione dallo Studio Nicco. Le deleghe spedite dallo Studio sono addebitate il giorno 16 del mese (o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo) e la spedizione del flusso viene effettuata il giorno lavorativo antecedente alla scadenza di pagamento;

B) Creazione di un’utenza aziendale sui canali telematici per la spedizione delle deleghe di pagamento F24 messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per procedere in autonomia alla presentazione delle stesse.

A titolo prudenziale invitiamo le aziende clienti ad adeguarsi alle nuove procedure già per le deleghe in scadenza nel mese di dicembre 2019 e a comunicare allo Studio il metodo scelto.

Agenzia Entrate – Chiarimenti sulla detassazione dei premi di risultato

Con la risposta ad Interpello n. 456/2019, L’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento in tema di detassabilità dei premi di risultati che vengono erogati in esecuzione di contratti aziendali.

Nello specifico, le aziende che, in seguito all’entrata in vigore della L. n. 208/2015, si trovavano nella condizione di avere in essere accordi non adeguati alle nuove disposizioni normative e hanno proceduto al loro adeguamento, possono applicare la detassazione del premio di risultato esclusivamente con riferimento ai premi maturati dopo la stipula degli accordi integrativi.

Il caso in esame riguarda una società che dopo l’entrata in vigore della Legge 208/2015 ha stipulato un accordo aziendale che prevedeva l’erogazione di Pdr variabili nel triennio 2016-2018. Lo stesso accordo stabiliva, inoltre, che i Pdr venissero erogati solo agli operai, con un anticipo del 30% all’inizio dell’anno di riferimento e con il saldo (70%) nei primi mesi dell’anno successivo.

Tale accordo, pur essendo stato stipulato dopo il 01.01.2016, non si adeguava precisamente alle nuove disposizioni, pertanto, l’impresa ha proceduto (nel mese di luglio del 2018) alla stipula di un nuovo accordo con cui venivano introdotti degli indicatori utili ai fini della verifica del soddisfacimento del requisito di incrementalità.

L’AE si incentra sul concetto che l’erogazione delle somme detassabili avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli stipulati con le Rsa ovvero le Rsu sempre che gli stessi prevedano criteri di misurazione e verifica degli incrementi, rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo. Ne discende che la funzione incentivante si possa considerare assolta se la maturazione e l’erogazione del premio si realizzano successivamente alla stipula del contratto.

L’Agenzia ha ritenuto ammissibile la detassazione per il 2018 solo sul 50% dei Pdr vista la parziale vigenza dell’accordo modificativo.

Legge 128/2019 – Alcune novità

La Legge 128/2019 (legge di conversione del D.Lgs. 101/2019 – c.d. Decreto Crisi – introduce alcune novità riguardanti le collaborazioni coordinate e continuative ed i “riders”.

Collaborazioni

Attualmente, sono presenti nell’ordinamento giuridico italiano 2 diverse tipologie di collaborazioni:

  1. Le co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative), dove il collaboratore organizza la propria prestazione in modo autonomo, seguendo le regole proprie del rapporto.
  2. Le co.co.org. (collaborazioni etero-organizzate), in cui il collaboratore è soggetto al potere organizzativo del committente, da intendersi quale integrazione funzionale nella sua organizzazione. A questa speciale tipologica si applicano le regole del lavoro subordinato.

La Legge 128/2019 apporta 3 modifiche che intervengono sui criteri di valutazione per l’inquadramento della collaborazione nella prima o nella seconda fattispecie.

  1. Il collaboratore può svolgere la prestazione non più solo in modalità esclusivamente personale, ma anche in maniera prevalente.
  2. Eliminazione della considerazione circa i tempi e i luoghi di lavoro con specifico riferimento all’indice che caratterizza il potere organizzativo del committente.
  3. Le regole della collaborazione etero-organizzata qualificano anche i rapporti in cui la prestazione è organizzata mediante piattaforme digitali.

Riders

La Legge individua i livelli minimi di tutela da applicare a tutti coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di bici o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, sulla base di un contratto di lavoro autonomo:

Tutela formale – i contratti di lavoro autonomo devono essere stipulati per iscritto e deve essere fornita ogni informazione utile per la tutela degli interessi dei rider, dei loro diritti e della loro sicurezza.

Tutela economica – il compenso deve essere definito dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In difetto di un accordo collettivo, i rider non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali affini. In aggiunta, si deve prevedere un’indennità integrativa per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli.

Tutela assicurativa – introdotta la copertura assicurativa obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali, con un premio determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. La piattaforma digitale ha il compito di predisporre tutti gli adempimenti tipici del datore di lavoro.

Riduzione contributiva settore edile 2019

Confermata nella misura dell’11,50% la riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile nell’anno 2019, da applicare sulla contribuzione previdenziale e assistenziale diversa da quella di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Inps per gli operai occupati per 40 ore di lavoro settimanali.

La riduzione è stata fissata dal Decreto Direttoriale del 24 settembre, pubblicato il 4.11.2019 sul sito ministeriale.

Novità per ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Novità in tema di appalti, subappalti e affidamenti: dal 1° gennaio 2020 sarà obbligo del committente versare le ritenute operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice  sui redditi di lavoro dipendente e assimilato maturati nel corso del contratto stesso.

L’importo complessivo delle ritenute dovrà essere versato dall’appaltatrice, affidataria o subappaltatrice al committente almeno entro 5 giorni lavorativi prima della scadenza fissata per il pagamento delle ritenute, su uno specifico conto corrente comunicato dal committente. Si sottolinea che il committente dovrà eseguire il versamento senza possibilità di utilizzare in compensazione somme creditorie proprie.

Sempre entro i 5 giorni lavorativi prima della scadenza utile per il versamento, l’appaltatrice, affidataria o subappaltatrice comunica al committente:

  1. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  2. tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;
  3. i dati identificativi del bonifico effettuato.
Se alla data di scadenza per il versamento delle somme al committente (almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del pagamento) è maturato in capo all’impresa appaltatrice o affidataria il diritto a ricevere corrispettivi, la stessa può allegare alla comunicazione al committente – di cui sopra – la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all’esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.
Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili:
  • per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse,
  • per il versamento, senza possibilità di compensazione, se non hanno provveduto all’esecuzione del versamento al committente o non hanno trasmesso la richiesta di compensazione e non abbiano trasmesso allo stesso i dati, nei relativi termini previsti dalla legge.
I committenti sono responsabili:
  • per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine previsto e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data,
  • integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine fissato e con le corrette modalità i dati richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine o non inviino la richiesta di compensazione , ovvero inviino una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve:
  • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio,
  • dare comunicazione entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
In tali casi è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l’effettuazione del pagamento.
Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell’effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest’ultimo, comunicano tale situazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro 5  giorni lavorativi prima della scadenza del versamento e allegando una certificazione dei requisiti se, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento:
  1. risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Da ultimo, per le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici è preclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità estintiva delle obbligazioni relative contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso del contratto e relativi al personale direttamente impiegato nello stesso.

Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti e delle istruzioni operative riguardanti la procedura.

DID e mantenimento dello stato di disoccupazione

Con l’entrata in vigore del Decreto che regola il Reddito di Cittadinanza, torna la possibilità di conservare lo status di disoccupazione.

La Circolare 1/2019 pubblicata dall’Anpal afferma che il soggetto che rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did), conserva lo stato di disoccupazione se soddisfa una delle seguenti ipotesi alternative:

  1. Non svolge alcuna attività lavorativa (di tipo subordinato o autonomo);
  2. Percepisce un reddito da lavoro dipendente o autonomo che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti sulla base delle previsioni dell’articolo 13 del T.U.I.R. (attualmente 8.145 euro annui per il lavoro dipendente e 4.800 euro annui per il lavoro autonomo).

Il sistema informativo – precisa l’Anpal – provvederà ad effettuare i calcoli sulla base della retribuzione lorda comunicata attraverso le Comunicazioni Obbligatorie, scomputando i contributi a carico del lavoratore.

E’ responsabilità del lavoratore comunicare l’eventuale superamento del limite reddituale; l’omissione lo rende civilmente responsabile.

Anche per la fattispecie di sospensione nello status di disoccupazione valgono i limiti sopra citati. L’agenzia specifica che la sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione.

Nello specifico, la Circolare prevede che in caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni.

Trascorsi 180 giorni continuativi dall’inizio dell’attività lavorativa – se il contratto è ancora in essere –  l’interessato perde lo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore al limite di 8.145 euro.

Leggi la Circolare Anpal n. 1/2019

Infortunio durante un appalto

La Corte di Cassazione, confermando quanto già espresso nelle pronunce precedenti, ribadisce la responsabilità del committente quando l’infortunio sul lavoro si verifica all’interno dell’azienda di quest’ultimo e sia attivo un contratto di appalto con l’azienda datore di lavoro del dipendente infortunato.

La decisione (sentenza n. 26614/2019) è motivata dal fatto che il committente è obbligato a mettere in atto tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, anche se questi sono dipendenti di un’impresa c.d. appaltatrice. In relazione a tale obbligo, pertanto, il committente è tenuto a fornire le adeguate informazioni circa i rischi potenziali, adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza degli impianti e collaborare con l’impresa appaltatrice per la fornitura dei dpi e per tutte le azioni che riguardano i rischi collegati al luogo di lavoro, ma anche alla specifica attività che è stata appaltata.