Incentivi all’occupazione giovanile stabile

La Legge di Bilancio 2020 – attuando un riordino degli incentivi alle assunzioni – rende strutturale l’incentivo all’occupazione giovanile stabile anche con riferimento alle assunzioni di under 35 (che nell’anno 2019 ha operato solo per gli under 30 in mancanza delle disposizioni attuative riguardanti i giovani under 35).

In conseguenza di ciò, l’esonero dal versamento dei contributi nella misura del 50%, nel limite di 3.000 euro annui, per una durata massima di 3 anni, riguarda le assunzioni di giovani fino a 35 anni (da intendersi 34 anni e 364 giorni) effettuate dal 1° gennaio 2019.

Gli ulteriori requisiti per godere dell’agevolazione sono:

  • Assunzione a tempo indeterminato;
  • Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
  • Qualifica dell’apprendista.

Possono usufruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati, inclusi gli studi professionali, mentre non spetta per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Per quanto riguarda l’applicabilità degli incentivi:

  • Sono utilizzabili immediatamente quelli riferiti alle assunzioni dell’anno 2020;
  • Per le assunzioni avvenute nel corso del 2019, alle quali sono applicabili gli incentivi a seguito della modifiche apportate dalla Legge di Bilancio, sarà necessario attendere l’apposita circolare Inps sul recupero della contribuzione versata in eccedenza.

Per una completa trattazione dell’incentivo all’occupazione giovanile stabile si rimanda all’articolo:

Agevolazioni alle assunzioni 2018

Oneri detraibili rimodulati in base al reddito

La Legge di Bilancio 2020 introduce una modulazione degli oneri detraibili sulla base del reddito del contribuente (considerato al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze).

Nello specifico, la detrazione spetta:

A. Per l’importo intero se il reddito complessivo non supera 120.000 euro;

b. Se il reddito è uguale o superiore a 120.000, la detrazione spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto:

                                               (240.000 – reddito complessivo) / 120.000

Restano, invece, sempre detraibili per intero le seguenti spese:

  • Interessi passivi per prestiti o mutui agrari (nel limite massimo dei redditi dei terreni);
  • Interessi passivi per mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale;
  • Spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

Buoni pasto: cosa cambia con la finanziaria 2020

A decorrere dal 1 gennaio 2020 le prestazioni sostitutive del vitto non concorrono alla formazione del reddito:

– Fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro per i buoni pasto cartacei;

– Fino all’importo complessivo giornaliero di 8 euro per i buoni pasto elettronici.

Continuano a non essere tassati:

– Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o da terzi;

– Le indennità sostitutive (fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro) per le somministrazioni di vitto erogate agli addetti in cantieri edili, ad altre strutture aventi carattere temporaneo o ad unità produttive che si trovano in aree prive di strutture o di servizi di ristorazione.

Veicoli aziendali: il fringe benefit nel 2020

La Legge Finanziaria per il 2020 modifica la tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, secondo due diversi criteri:

1. Per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020

Si procede, come in passato, con la tassazione al 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato in base al costo chilometrico stabilito dall’ACI, al netto della trattenuta eventuale al dipendente.

2. Per i contratti stipulati dal 1 luglio 2020

La percentuale di tassazione applicata alla percorrenza convenzione di cui sopra (15.000 chilometri) varia in funzione della classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) concesso in uso promiscuo, secondo le seguenti percentuali:

25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km;

30% per veicoli con emissioni superiori a 60 g/kg e fino a 160 g/km;

40% per veicoli con emissioni superiori a 160 g/kg e fino a 190 g/km (la percentuale di tassazione sale al 50 dall’anno 2021);

50% per veicoli con emissioni superiori a 190 g/kg (la percentuale di tassazione sale al 60 dal 2021).

Appalti e ritenute: precisazione dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sui nuovi obblighi di versamento delle ritenute in caso di appalti, pubblicando la Risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019.

Il testo specifica che le ritenute cui si deve fare riferimento sono quelle operate a partire dal mese di gennaio 2020, e pagate entro il 17 febbraio 2020. Inoltre, l’AE afferma che dovranno essere compilate deleghe distinte per ciascun committente, versando le imposte in relazione ad ogni singolo contratto di appalto.

Per venire incontro alle oggettive complessità di determinazione delle ritenute, la Risoluzione afferma che si potranno calcolare i valori sulla base di parametri oggettivi come, ad esempio, il numero delle ore impiegate nell’esecuzione della specifica commessa sul totale delle ore lavorate.

Al committente è demandato un ruolo di verifica formale dei versamenti, richiedendo:

  • copia delle deleghe di versamento,
  • l’elenco contenente i nominativi dei lavoratori interessati, il dettaglio delle ore lavorate, delle retribuzioni e delle ritenute operate con riferimento al singolo appalto.

Ricordiamo che tali disposizioni si applicano in caso di appalto caratterizzato dal prevalente utilizzo di manodopera, che si svolge presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma e per importi superiori a 200.000 euro.

La sanzione che si applica al committente in caso di omissione degli adempimenti o delle verifiche è il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché il tempestivo versamento.

Lavoratori somministrati: comunicazione annuale

Le aziende che hanno utilizzato – nel corso del 2019 – lavoratori somministrati, sono tenute ad effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2019.

La scadenza per l’invio della suddetta comunicazione è il 31 gennaio 2020.

I dati che la suddetta comunicazione deve contenere sono:

  • il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
  • la durata dei suddetti contratti,
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

La comunicazione può essere inviata tramite posta raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata.

Si ricorda che, in caso di mancato assolvimento, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ha un importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per completezza di trattazione si rinvia alla Circolare dello Studio n. 28/2012 sottolineando che il riferimento normativo aggiornato è l’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015.

Per completezza, si allega un fac-simile di comunicazione:

Comunicazione annuale somministrati – Fac simile

Il congedo di paternità 2020

La Legge di Bilancio per il 2020 prevede la proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti in caso di nascite o affidi/adozioni.
I giorni di congedo obbligatorio sono 7 (anziché i 5 previsti per il 2019), non obbligatoriamente consecutivi e devono essere utilizzati entro il compimento del 5° mese di vita del figlio (o entro il 5° mese dall’affidamento/adozione). Il congedo non può essere fruito ad ore. L’innalzamento del congedo a 7 giorni riguarda gli eventi di nascita (affido o adozioni) avvenuti nel 2020.

L’astensione obbligatoria è aggiuntiva rispetto a quella della madre.

Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
Per poter utilizzare i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore dipendente deve inviare – con anticipo di almeno 15 giorni – una comunicazione scritta al proprio datore di lavoro, che contenga indicazione delle date di fruizione.

Se il congedo viene richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso dei quindici giorni va calcolato sulla data presunta del parto.

Il datore di lavoro, una volta ricevuta la richiesta scritta, comunica all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uni-emens.

Con riferimento al congedo facoltativo per il padre lavoratore, la normativa prevede la possibilità di godere di un ulteriore giorno di astensione in aggiunta a quelli di congedo obbligatorio.

Il congedo facoltativo non è cumulabile con quello della madre, pertanto, in caso di utilizzo è necessario che la madre rinunci espressamente ad un giorno del proprio congedo.

Anche in questo caso deve essere presentata apposita richiesta al datore di lavoro, con un anticipo di almeno 15 giorni, cui deve essere allegata la dichiarazione sopra citata di rinuncia al godimento di un giorno di congedo da parte della madre; tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.

Sul sito dello Studio Nicco – Area Aziende – sono stati pubblicati i seguenti moduli:

Pagamento retribuzioni del mese di dicembre 2019

Le retribuzioni erogate al personale dipendente sono computate come costi – e per il lavoratore stesso come reddito – se erogate nel periodo d’imposta (01.01 – 31.12). Esiste, però, un’eccezione, il c.d. criterio di cassa allargato. Infatti, per poter essere contabilizzare le retribuzioni relative al mese di dicembre 2019 tra i costi aziendali sostenuti nell’anno e includerle nel reddito percepito nello stesso periodo d’imposta dal lavoratore, le stesse devono essere pagate al lavoratore al massimo entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Opzione congedo di maternità interamente post-partum: le istruzioni Inps

Il congedo per maternità può essere utilizzato:

1. nella forma tradizionale che prevede due mesi di astensione prima del parto e tre mesi di astensione dopo il parto;

2. utilizzando la flessibilità che consente di astenersi dal lavoro un mese prima del parto e quattro mesi dopo il parto;

3. scegliendo l’opzione – in vigore dal primo gennaio 2019 – che consente di godere dell’intera astensione dopo il parto.

E’ su quest’ultima possibilità che si concentra la Circolare Inps n. 148/2019, fornendo importanti chiarimenti operativi.

Documentazione necessaria

Per poter utilizzare la nuova opzione è necessario essere in possesso di una specifica ed esplicita attestazione che certifichi che il proseguimento dell’attività lavorativa fino al parto non arreca pregiudizio né alla gestante né al nascituro. La certificazione deve essere rilasciata:

– dal medico specialistico Ssn o con esso convenzionato;

– dal medico del lavoro competente se nominato.

Tale documentazione deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza, anche se viene presentata all’Istituto successivamente.

Se il parto dovesse avvenire prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, l’opzione di godere dell’intero congedo prima del parto viene considerata come “non effettuata”, ma i giorni di congedo non goduti prima del parto si aggiungono integralmente al congedo di maternità post-partum, anche se la somma totale dovesse superare i cinque mesi.

Se la lavoratrice ha già scelto la flessibilità di fruire del congedo un mese prime del parto e quattro mesi dopo, può – nel corso dell’ottavo mese – scegliere di prolungare l’attività lavorativa fino alla data del parto e utilizzare l’intero congedo dopo il parto. La lavoratrice deve comunque produrre la documentazione sanitaria precedentemente citata, ma – in questo specifico caso – i documenti posso essere rilasciati al più tardi nel corso dell’ottavo mese.

Astensione anticipata

L’opzione di godere dell’intero congedo di maternità dopo il parto può essere compatibile con l’astensione anticipata nel caso in cui, prima del parto, cessino le complicanze della gravidanza o le precedenti forme morbose che potevano aggravare lo stato di gravidanza.

Mentre non è compatibile con l’astensione anticipata quando questa è determinata dalle condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli – e la lavoratrice non può essere adibita ad altre mansioni – perché non si verifica ripresa del lavoro prima del parto.

Malattia

L’evento morboso insorto prima del parto interrompe automaticamente l’opzione e da’ inizio alla decorrenza del periodo di congedo per maternità. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, si aggiungono al congedo post-partum.

Rinuncia

L’opzione della lavoratrice di utilizzare l’intero congedo dopo il parto è una facoltà alternativa al metodo tradizionale che prevedere due mesi di astensione prime del parto e tre mesi dopo. Pertanto, è possibile rinunciare all’opzione prima dell’inizio del congedo di maternità ante-partum, ossia prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.

In questo caso, eventuali periodi lavorati ante-partum prima della rinuncia sono computati come periodo di maternità ma non vengono indennizzati perché effettivamente lavorati. I giorni lavorati nel periodo prima del parto vengono aggiunti al congedo post-partum, dato che si tratta di un evento sopravvenuto e non dipendente dalla volontà della gestante.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata dalla lavoratrice esclusivamente per via telematica, scegliendo la specifica opzione.

La documentazione sanitari deve essere presentata in originale:

– Allo sportello territorialmente competente,

– A mezzo raccomandata in un plico chiuso riportante la dicitura “contiene dati sensibili”.

Leggi la Circolare Inps n. 148/2019