Sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili: le indicazioni ministeriali

Il Ministero del lavoro pubblica la Circolare 13/2020 per fare il punto sulla sorveglianza sanitaria, in particolare nei confronti dei c.d. lavoratori fragili, durante l’attuale situazione pandemica.

Il documento compie un breve excursus normativo sulla sorveglianza sanitaria e sui lavoratori fragili. Il concetto di fragilità risiede nelle particolari condizioni dello stato di salute del lavoratore o della lavoratrice rispetto alla patologie preesistenti che potrebbero determinare – in caso di infezione – un esito più grave o infausto; tale condizione può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo clinico che epidemiologico.

Nella specifica situazione attuale, con riferimento al Covid-19 la “fragilità” risiede nelle fasce di età più elevate della popolazione ed è da intendersi congiuntamente alla presenza di comorbilità (presenza di una o più patologie); situazione che può integrare una condizione di maggior rischio.

A livello operativo, pertanto, ai lavoratori che ricadono nella tipologia sopra descritta deve essere data la possibilità di richiedere l’attivazione della sorveglianza sanitaria.

Le richieste dovranno essere presentate al datore di lavoro corredare della relativa documentazione comprovante lo stato di salute.

A seuito della richiesta da parte del lavoratore o della lavoratrice, il datore di lavoro dovrà procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria anche nel caso in cui egli non sia tenuto sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. In questo specifico caso, il datore di lavoro anziché nominare il medico competente può inviare il lavoratore presso:

  • L’Inail,
  • L’ASL,
  • I dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Il medico, una volta acquisite le informazioni sullo stato clinico del lavoratore, delle mansioni svolte in azienda e visionato il DVR, procederà a compiere la propria valutazione ed esprimerà un giudizio sull’idoneità o meno del lavoratore oggetto di esame. La visita deve essere ripetuta periodicamente, anche in funzione dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico e delle nuove evidenze scientifiche acquisite.

Leggi la Circolare 13/2020 del Ministero del lavoro

Apprendistato: la formazione durante la CIG

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene – con la Nota Protocollo n. 527 del 29.07.2020 – per fare chiarezza in materia di formazione a distanza degli apprendisti durante il periodo di cig.

Nello specifico la nota riporta il concetto che sia impossibile far svolgere attività formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore, poichè in tale periodo è sospeso sia il rapporto di lavoro che l’obbligo formativo.

L’obbligo formativo per gli apprendisti verrà assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, così come previsto dall’articolo 2, commi 1 e 4, D.L.vo n. 148/2015 secondo cui per i lavoratori in forza con contratto di apprendistato professionalizzante alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

DURC: validità al 29 ottobre

Il messaggio Inps n. 2998 del 30.07.2020 chiarisce la portata delle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 77/2020, la quale estende la validità dei Durc in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 a tutto il 29 ottobre 2020.

Ne deriva che, in tutti i casi in cui sia stato già prodotto un Durc la cui data di fine validità sia compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, o nei casi in cui sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc, si deve considerare valido il documento stesso fino al 29 ottobre 2020 – nell’ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso – senza procedere con una nuova interrogazione.

Unica eccezione: le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, per procedere alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal D.L. 76/2020, devono effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità e, pertanto, sono escluse dalla proroga al 29 ottobre.

Ripresa attività Area News

In questi mesi passati abbiamo, nostro malgrado, dovuto sospendere l’attività di gestione e aggiornamento dell’area news, investiti, come tutti, dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nostro Studio ha lavorato senza soste in tutti questi mesi per dare sostegno alle aziende, oltre che aggiornamenti che, in alcuni periodi, sono stati anche giornalieri. Purtroppo tutto questo lavoro extra ha portato via energie e non siamo riusciti a proseguire nel nostro lavoro di costante aggiornamento dell’area news.

A seguito della parziale riduzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal mese di settembre, lo Studio riprenderà a pubblicare le news e la newsletter con la consueta frequenza settimanale.

Fondo di solidarietà Studi Professionali

Il Decreto Ministeriale pubblicato in GU il 02.03.2020 istituisce il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, che fornisce tutela ai lavoratori dipendenti del settore in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il Fondo, grazie agli ammortizzatori sociali, sarà in grado di fornire anche politiche attive, come l’attivazione di percorsi di riqualificazione del personale dipendente attraverso le strutture della bilateralità.

Attualmente, per la piena funzionalità del fondo si resta in attesa della Circolare Inps che fornisca le istruzioni operative.

Emergenza COVID-19 – lavoro agile semplificato esteso a tutta Italia

Con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 04.03.2020 relativo al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 siamo ad evidenziare che il Governo ha previsto ulteriori semplificazioni inerenti il lavoro agile.

Ad ora il lavoro agile è fruibile in maniera semplificata – collegata all’emergenza coronavirus – su tutto il territorio nazionale fino al 31.07.2020.

In sintesi le semplificazioni sono:

  • Possibilità di attivare il lavoro agile anche in assenza della predisposizione dell’accordo scritto col lavoratore;
  • Semplificazione degli obblighi di informativa ex art. 22 L. 81/2017 i quali sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’inail.

Resta l’obbligo di comunicare – per il tramite del sito cliclavoro – l’attivazione delle clausole inerenti il lavoro agile entro il giorno prima dell’inizio della prestazione.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tirocini per l’inclusione sociale: trattamento fiscale dell’indennità

Con la risposta 51 del 12 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell’indennità dei tirocini per l’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, siano questi tirocini di formazione/orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo.

Il D.P.R. 601/1973, al terzo comma dell’articolo 34 stabilisce che sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti i sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale.

Pertanto, l’esenzione si configura quando si verificano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • Requisito soggettivo: l’erogazione viene effettuata esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici (inclusi i Comuni);
  • Requisito oggettivo: la natura assistenziale del sussidio.

Tale previsione normativa deve essere interpretata in maniera letterale e non può essere estesa ad ogni erogazione solidaristica erogata a favore di soggetti appartenenti alle c.d. fasce deboli.

Per godere dell’esenzione è necessario che il sussidio economico erogato sia sostanzialmente destinato a favorire l’inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti coinvolti. Per converso, sono esclusi il beneficio in relazione a percorsi finalizzati ad un eventuale effettivo inserimento lavorativo.

Nello specifico del documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, il dubbio riguarda l’esenzione delle indennità corrisposte da una Regione per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Queste sono misure previste e disciplinate con apposite Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in uno specifico accordo che, però, nulla dice circa il trattamento fiscale delle relative indennità.

Il primo recepimento regionale dell’Accordo stabilisce che fiscalmente l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Il più recente recepimento dell’Accordo nulla stabilisce in merito.

Per la stipula di tali tirocini è espressamente previsto che vengano redatti una Convenzione e un Progetto Formativo Individuale che regoli l’acquisizione delle competenze da parte del tirocinante.

Pertanto, l’indennità che viene corrisposta, pur essendo un sussidio erogato nei confronti di soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione, non hanno esclusiva finalità assistenziale ma hanno lo scopo di favorire l’addestramento professionale del tirocinante.

In conseguenza di ciò, l’indennità non ricade nel campo di esenzione, ma deve essere assoggettata a tassazione in qualità di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Ritenute fiscali negli appalti – chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

Con la presente, ad integrazione della nostra circolare n. 54 del 20.12.2019, siamo a commentare in modo sintetico le principali novità introdotte dalla circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate:

  • La normativa in analisi si applica ai committenti enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR, società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR, persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR o imprese agricole, persone fisiche che esercitano arti e professioni, curatore fallimentare e commissario liquidatore. Non si applica, per converso, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, ai condomini e agli enti non commerciali (limitatamente all’attività istituzionale di natura on commerciale svolta);
  • Nell’ambito dei rapporti a catena (ad esempio committente, appaltatore e subappaltatore) ciascun soggetto della catena che dovesse rivestire il ruolo di committente rientrerà nell’ambito di applicazione della normativa, in presenza degli ulteriori presupposti. Merita, però, evidenziare che, al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro, mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più subaffidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente, anche se non rientrante nell’ambito di applicazione del comma 1 in esame, e affidatario. Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc.);
  • Tra i requisiti necessari al rilascio della certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (c.d. Durf) vi è l’aver eseguito nel corso dei periodi di imposta cui fanno riferimento le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse. A tal riguardo la circolare dell’Agenzia Entrate specifica che, in relazione al tenore letterale della disposizione normativa, per verificare tale requisito si farà riferimento: al numeratore ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, al denominatore ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio;
  • Relativamente ai soggetti ai quali vengono affidati i lavori, la circolare evidenzia che gli stessi devono ricoprire la qualifica di impresa. Nel caso di affidamento a più imprese, l’applicazione della normativa in esame andrà valutata per ciascuna di esse. Nel caso, invece, di imprese associate in un’associazione temporanea di imprese, l’ATI sarà da intendersi unitariamente ai fini della normativa in analisi. Stante il tenore letterale della norma, saranno esclusi dalla stessa i contratti sottoscritti con soggetti esercenti anti e professioni;
  • Per poter valutare in modo coerente il raggiungimento di un importo annuo superiore ai 200.000 euro, l’arco temporale di riferimento sarà l’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). in presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia annuale avverrà secondo il criterio di pro-rata temporis. In caso di contratti senza un prezzo predeterminato si seguirà il criterio di cassa e gli obblighi in esame decorreranno successivamente allo sforamento della soglia dei 200.000 euro su base annua e cesseranno alla scadenza del contratto;
  • Non rientrato nella normativa in analisi i contratti di somministrazione. Viceversa, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis tutte le ipotesi di somministrazione illecita di lavoro, la quale si verificherà al ricorrere dei presupposti di applicabilità del comma 1 dell’articolo 17-bis e a prescindere dalla specifica tipologia contrattuale prescelta dalle parti;
  • Al fine di circoscrivere l’applicazione delle nuove previsioni normativa ai soli contratti labour intensive, così come previsto dal dettato normativo, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per la determinazione del prevalente utilizzo di manodopera, bisognerà verificare che le retribuzioni lorde riferite ai soli percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato sia superiore al 50% del prezzo complessivo dell’opera o del servizio;
  • In relazione alla specifica normativa sull’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, la circolare specifica che “qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l’esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame”.

Per concludere, relativamente ai profili sanzionatori la circolare porta due importanti chiarimenti:

  • Il committente è tenuto a versare una sanzione calcolata e riferita alla quota-parte di ritenute fiscali – riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio presso il medesimo – non correttamente determinate, eseguite e versate ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Stante il dato letterale della norma, la sanzione non è dovuta quando – nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 – l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo;
  • Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione prevista dalla normativa.

In tale sede non ci siamo soffermati ad analizzare i chiarimenti inerenti obblighi e divieti in capo al committente, argomenti di interesse per le sole aziende che ricadono nell’applicazione della normativa stessa.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Emergenza COVID-19: semplificazioni lavoro agile

Con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 25.02.2020 relativo al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – che pubblichiamo in allegato  – siamo ad evidenziare che il Governo ha previsto alcune semplificazioni inerenti il lavoro agile.

Ricordiamo che con lavoro agile il legislatore ha inteso definire una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Tali semplificazioni saranno applicabili:

  • A titolo provvisorio fino al 15 marzo 2020, salvo ulteriori proroghe. Stante il tenore letterale, la prestazione di lavoro in modalità agile deve concludersi entro e non oltre il giorno 15.03.2020;
  • A tutti i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria;
  • Ai lavoratori residenti o domiciliati nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria ma che svolgono attività al di fuori delle stesse.

In sintesi le semplificazioni sono:

  • Esclusione dell’obbligo di sottoscrivere l’accordo individuale di lavoro agile;
  • Semplificazione inerente gli obblighi di informativa ex art. 22 L. 81/2017 i quali sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’inail.

Resta l’obbligo di comunicare – per il tramite del sito cliclavoro – l’attivazione delle clausole inerenti il lavoro agile entro il giorno prima dell’inizio della prestazione con tali modalità. In luogo dell’allegazione del contratto sottoscritto tra le parti, l’azienda dovrà allegare autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si da evidenza che il rapporto di lavoro in oggetto riguarda un soggetto appartenente alle zone a rischio.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Allegato: dpcm 25 02 2020