Sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili: le indicazioni ministeriali

Il Ministero del lavoro pubblica la Circolare 13/2020 per fare il punto sulla sorveglianza sanitaria, in particolare nei confronti dei c.d. lavoratori fragili, durante l’attuale situazione pandemica.

Il documento compie un breve excursus normativo sulla sorveglianza sanitaria e sui lavoratori fragili. Il concetto di fragilità risiede nelle particolari condizioni dello stato di salute del lavoratore o della lavoratrice rispetto alla patologie preesistenti che potrebbero determinare – in caso di infezione – un esito più grave o infausto; tale condizione può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo clinico che epidemiologico.

Nella specifica situazione attuale, con riferimento al Covid-19 la “fragilità” risiede nelle fasce di età più elevate della popolazione ed è da intendersi congiuntamente alla presenza di comorbilità (presenza di una o più patologie); situazione che può integrare una condizione di maggior rischio.

A livello operativo, pertanto, ai lavoratori che ricadono nella tipologia sopra descritta deve essere data la possibilità di richiedere l’attivazione della sorveglianza sanitaria.

Le richieste dovranno essere presentate al datore di lavoro corredare della relativa documentazione comprovante lo stato di salute.

A seuito della richiesta da parte del lavoratore o della lavoratrice, il datore di lavoro dovrà procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria anche nel caso in cui egli non sia tenuto sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. In questo specifico caso, il datore di lavoro anziché nominare il medico competente può inviare il lavoratore presso:

  • L’Inail,
  • L’ASL,
  • I dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Il medico, una volta acquisite le informazioni sullo stato clinico del lavoratore, delle mansioni svolte in azienda e visionato il DVR, procederà a compiere la propria valutazione ed esprimerà un giudizio sull’idoneità o meno del lavoratore oggetto di esame. La visita deve essere ripetuta periodicamente, anche in funzione dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico e delle nuove evidenze scientifiche acquisite.

Leggi la Circolare 13/2020 del Ministero del lavoro