Con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, l’INPS è tornata a fornire importanti chiarimenti in materia di permessi ex art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il documento illustra nel dettaglio la disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso o di fruizione contestuale degli stessi per l’assistenza al medesimo familiare con disabilità grave.
Il quadro normativo: la fine del “referente unico”
Come noto, l’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito (coperti da contribuzione figurativa e frazionabili anche in ore) per assistere familiari in condizione di disabilità grave non ricoverati a tempo pieno. Possono beneficiare di questa tutela:
- I genitori (anche adottivi o affidatari);
- Il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto;
- I parenti e gli affini entro il terzo grado (al ricorrere di determinate condizioni di legge).
L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di un’apposita domanda amministrativa da parte del lavoratore (come confermato anche dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 30628 del 28 novembre 2024), la quale avvia il procedimento di verifica dei requisiti.
Un passaggio fondamentale di evoluzione normativa è stato segnato dal D.Lgs. n. 105/2022, che ha eliminato il principio del cosiddetto “referente unico dell’assistenza”. Successivamente, con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023, l’INPS ha chiarito che il diritto ai permessi può essere riconosciuto a più soggetti aventi diritto per la medesima persona disabile.
Fruizione alternativa e limite dei 3 giorni mensili
Nonostante la possibilità per più familiari di richiedere ed essere autorizzati alla fruizione dei permessi, restano fermi due principi cardine:
- Il limite massimo complessivo: i giorni di permesso fruibili per la medesima persona in condizione di disabilità non possono superare i 3 giorni mensili complessivi (anche in caso di fruizione oraria), considerando la somma delle giornate fruite da tutti i soggetti autorizzati;
- L’alternanza della fruizione: i permessi devono essere fruiti in via alternativa tra i diversi aventi diritto.
Queste prescrizioni sono espressamente richiamate nei provvedimenti INPS di accoglimento della domanda: l’autorizzazione viene infatti concessa specificando sia il tetto massimo dei 3 giorni sia la necessità che l’assistenza sia prestata alternativamente.
L’intento del legislatore è stato quello di estendere la tutela al disabile, garantendogli una rete organica di assistenza da parte di più familiari, senza tuttavia ampliare il monte ore/giorni complessivo indennizzabile.
L’importanza della pianificazione e le indicazioni della Circolare n. 100/2026
Il rispetto del limite complessivo di 3 giorni e del principio di alternanza presuppone una necessaria e preventiva pianificazione congiunta tra i familiari autorizzati. Tale coordinamento è indispensabile sia per garantire la continuità e l’effettività dell’assistenza, sia per evitare anomalie nella gestione del rapporto di lavoro e nelle posizioni contributive/indennitarie.
Proprio per gestire eventuali patologie del sistema, la circolare n. 100/2026 dell’INPS fornisce le indicazioni operative dettagliate sulle conseguenze e sui recuperi previsti nei casi in cui:
- Venga superato il limite massimo complessivo dei tre giorni mensili per lo stesso disabile;
- Si verifichino episodi di fruizione contestuale (sovrapposizione nello stesso giorno/ora) dei permessi da parte di due o più familiari.
Caso 1 – Superamento del limite massimo dei 3 giorni mensili
- Regola: La fruizione di oltre tre giorni complessivi nel mese costituisce una violazione di legge. In base al principio della priorità temporale, il diritto si esaurisce man mano che i permessi vengono utilizzati. Una volta raggiunta la soglia dei tre giorni, qualsiasi ulteriore utilizzo da parte di altri familiari è considerato indebito;
- Conseguenze e recupero: L’INPS procede al recupero dell’indebito nei confronti del lavoratore che ha fruito del permesso in eccesso dopo che il limite massimo era già stato raggiunto da un altro familiare;
- Esempio: Se il lavoratore A fruisce di 2 giorni (5 e 18 marzo) e il lavoratore B di altri 2 giorni (25 e 30 marzo), il permesso del 30 marzo risulta indebito in quanto il tetto dei 3 giorni è stato completato il 25 marzo. Il recupero dell’importo sarà addebitato interamente al lavoratore B.
Caso 2 – Fruizione contestuale (stessa giornata o stesse ore)
- Regola: I familiari devono alternarsi nell’assistenza. Assentarsi dal lavoro nelle stesse giornate o nelle medesime ore per lo stesso disabile è vietato dalla legge;
- Conseguenze e recupero: In assenza di una priorità temporale tra le due assenze simultanee, si applica il criterio di ripartizione proporzionale. L’indebito viene suddiviso in parti uguali (50% ciascuno) tra i lavoratori coinvolti. L’INPS effettua quindi il recupero verso tutti i lavoratori dipendenti interessati, in quota paritaria e riproporzionata al rispettivo orario di lavoro;
- Esempio: Se il lavoratore A e il lavoratore B fruiscono entrambi della giornata del 18 marzo per il medesimo familiare, la fruizione di quella giornata risulta indebita al 50% per il lavoratore A e al 50% per il lavoratore B. L’Istituto recupererà da ciascuno la metà dell’importo relativo alla quota oraria lavorativa di ciascuno.
