Le nuove linee guida per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia si adeguano alle recenti evoluzioni organizzative del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). I nuovi modelli di assistenza puntano a garantire cure adeguate riducendo i ricoveri ordinari non necessari attraverso attività ambulatoriali complesse, day service e strutture di osservazione breve. Parallelamente, cresce la domanda di servizi multidisciplinari per patologie complesse, come i disturbi psichici, le dipendenze patologiche e i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, che richiedono trattamenti residenziali o semiresidenziali. Per assicurare uniformità e certezza applicativa, in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione e dell’articolo 2110 del codice civile, la Circolare Inps n. 65/2026 fornisce le indicazioni operative per la tutela previdenziale di queste prestazioni.
Prestazioni ambulatoriali equiparate al day hospital
Alcune prestazioni ambulatoriali programmate determinano per il lavoratore un’effettiva incapacità lavorativa nelle giornate di accesso. Per questo motivo, le seguenti attività vengono equiparate al regime del day hospital ai fini previdenziali:
- Day Service ambulatoriale (DSA);
- Day surgery: interventi chirurgici con dimissione nella stessa giornata;
- Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC): percorsi terapeutici ad alta complessità;
- Bassa Intensità Chirurgica (BIC): procedure chirurgiche minori ma strutturate;
- Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC): protocolli diagnostici e terapeutici definiti;
- Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA): percorsi integrati di presa in carico.
Il periodo delle “dimissioni protette” non è assimilabile al ricovero. Le giornate sono indennizzabili come ricovero solo se il lavoratore si reca in struttura per accertamenti programmati. Gli altri giorni richiedono una comune certificazione medica di incapacità lavorativa.
Centri di Salute Mentale (CSM)
I Centri di Salute Mentale (CSM) offrono interventi medici, psicologici, sociali e farmacologici per la prevenzione e la cura dei disturbi psichici. La tutela previdenziale prevede che:
- Trattamenti programmati: le giornate di effettiva presenza al CSM sono indennizzabili come cicli di cura ricorrenti;
- Ospitalità notturna: se formalmente documentata come ricovero breve, viene equiparata al regime di day hospital.
Strutture riabilitative, residenziali e semiresidenziali
Per l’equiparazione al ricovero ospedaliero, le strutture psichiatriche e socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali devono essere autorizzate o accreditate dal SSN e possedere precisi requisiti organizzativi:
- Standard richiesti: presenza di una Direzione sanitaria, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI) aggiornati, gestione controllata dei farmaci e tracciabilità delle presenze.
- Personale qualificato: psichiatra (attivo 24 ore nelle strutture ad alta intensità, reperibile nelle altre), infermieri h24 per le strutture residenziali, OSS, psicologi, educatori e terapisti della riabilitazione.
In assenza di tali requisiti, o in strutture a prevalenza socio-educativa, si applica il regime di malattia comune. Il quadro dei trattamenti prevede le seguenti equiparazioni:
- Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) – Equiparato a ricovero ospedaliero
- Permanenza residenziale in strutture psichiatriche sanitarie – Equiparato a ricovero ospedaliero
- Unità di Riabilitazione (Intensiva/Estensiva) e Centri ex art. 26 L. 833/1978 – Equiparato a ricovero ospedaliero (le semiresidenziali sono malattia comune)
- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per motivi sanitari e Hospice – Equiparato a ricovero ospedaliero
- Day service presso le Case della Comunità – Equiparato a day hospital
- Strutture socio-riabilitative senza assistenza sanitaria e Centri Diurni – Equiparata a malattia comune (con obbligo di reperibilità)
Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB)
Le unità di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e di Degenza Breve (DB), istituite presso i reparti di Pronto Soccorso, accolgono i pazienti per il monitoraggio clinico e la definizione diagnostica. La permanenza presso queste strutture, che può estendersi anche per alcuni giorni, presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero ai fini della tutela previdenziale.
Comunità terapeutiche e strutture per le dipendenze patologiche
Il diritto alla tutela previdenziale si estende anche ai lavoratori inseriti in percorsi riabilitativi presso le comunità terapeutiche e le strutture accreditate individuate dal Dipartimento competente. La permanenza residenziale e la partecipazione ai relativi programmi di recupero e cura dalle dipendenze patologiche seguono le medesime tutele previste per i trattamenti assistenziali complessi del SSN.
Comunità terapeutiche: i requisiti per l’equiparazione al ricovero
Per ottenere l’equiparazione del periodo di permanenza al ricovero ospedaliero ai fini dell’indennità, le comunità terapeutiche devono operare in un contesto di responsabilità sanitaria diretta. L’INPS riconosce tale status esclusivamente se la struttura soddisfa i seguenti parametri minimi:
- Autorizzazione o accreditamento: la struttura deve essere ufficialmente riconosciuta dal SSN.
- Équipe medica: presenza obbligatoria di un medico responsabile e di personale sanitario qualificato.
- Documentazione clinica: adozione della cartella clinica e redazione del Piano Terapeutico Individuale (PTI).
- Protocolli scientifici: applicazione rigorosa di protocolli clinici e farmacologici.
Per ottenere il riconoscimento economico, il lavoratore deve esibire il certificato di dimissione definitivo. Tale documento deve essere rilasciato da un medico in servizio presso la struttura e deve riportare l’esatta diagnosi.
Invece, la permanenza residenziale in comunità prive di assistenza sanitaria, così come la permanenza semiresidenziale, è equiparata alla malattia comune, previa presentazione di idonea certificazione medica attestante l’incapacità temporanea al lavoro. Anche in tali casi permane l’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, eventualmente presso l’indirizzo della comunità, come previsto nella citata circolare n. 136/2003.
Centri per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA)
I centri dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) gestiscono patologie complesse attraverso percorsi multidisciplinari. L’accesso a questi presidi, sia pubblici che privati accreditati, avviene solitamente tramite prenotazione al Centro Unico di Prenotazione (CUP) dietro richiesta del SSN o, in casi specifici ed emergenziali, tramite accesso diretto.
Le prestazioni erogate variano in base alla gravità della patologia e sono suddivise in diversi regimi terapeutici:
- Terapia ambulatoriale: specialistica e intensiva.
- Day service e day hospital: diagnostico, terapeutico e riabilitativo.
- Riabilitazione residenziale: intensiva o semiresidenziale (centri diurni).
- Ricoveri ordinari o di emergenza: con posti letto dedicati per trattamenti psichiatrici o internistici, sia per adulti che per minori.
L’approccio clinico prevede psicoterapia, monitoraggio nutrizionale, farmacoterapia, attività riabilitative e, per i pazienti più giovani, servizi integrativi come la scuola ospedaliera.
Il tipo di percorso terapeutico scelto dal centro DNA determina la natura della tutela previdenziale del lavoratore dipendente. La tabella seguente schematizza la suddivisione dei trattamenti operata dall’INPS:
| Regime terapeutico erogato | Inquadramento previdenziale | Requisiti minimi richiesti | Documentazione e adempimenti |
| Day Hospital / Day Service / Residenzialità intensiva sanitaria | Equiparazione al ricovero ospedaliero | Accreditamento SSN, équipe multidisciplinare, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI) | Certificato di dimissione completo di diagnosi |
| Permanenza Semiresidenziale (Centro diurno) / Strutture non sanitarie | Malattia comune | Presenza di uno stato di temporanea inabilità al lavoro | Certificazione medica di malattia e rispetto delle fasce di reperibilità |
Per quanto riguarda il controllo della malattia da parte degli organi competenti, nei casi in cui la permanenza in comunità o nei centri DNA (regime semiresidenziale o privo di assistenza sanitaria) sia equiparata alla malattia comune, il lavoratore non è esonerato dalle visite fiscali.
Come stabilito dalla circolare INPS n. 136/2003, permane l’obbligo assoluto di rispettare le fasce di reperibilità vigenti. Il dipendente deve assicurare la propria presenza per i controlli domiciliari e, se risiede temporaneamente presso la struttura, è tenuto a indicare l’indirizzo esatto della comunità terapeutica o del centro come domicilio di reperibilità nel certificato medico.
