Autoliquidazione Inail, riduzione del 14,17%

In attesa del decreto interministeriale di attuazione della riduzione dei premi Inail disposta dalla Legge di stabilità per l’anno 2014, è stata pubblicata la Determina del presidente Inail n. 67 dell’11 marzo 2014 che fissa al 14,17% lo sconto applicabile dalle aziende in fase di autoliquidazione per il premio in acconto relativo all’anno 2014. Tale sconto interessa tutte le tipologie di premio.

Si ricorda che la scadenza per il pagamento delle prime due rate del premio è fissata al 16 maggio 2014. La terza rata scadrà, come di consueto, ad agosto e la quarta a novembre.

Autoliquidazione Inail 2014: differite le scadenze

Il Decreto Legge n. 4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29.01.2014 prevede il differimento al 16 maggio 2014 dei seguenti adempimenti:

  • versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione, con scadenza originaria al 17.02.2014. Il differimento vale sia per il pagamento in un’unica soluzione che per il pagamento rateale. In quest’ultimo caso, in data 16.05.2014 dovranno essere pagate le prime due rate;
  • presentazione telematica delle retribuzioni 2013 con il servizio “Alpi on-line” e “invio telematico dichiarazioni salari”, necessarie per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi (scadenza originaria al 17.03.2014);
  • pagamenti dei premi speciali anticipati per il 2014 relativi alle polizze scuola, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori (scadenza originaria compresa tra il 16.02.2014 e il 16.04.2014);
  • invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori (scadenza originaria 30.04.2014).

Di seguito elenchiamo le istruzioni operative emanate dall’istituto per alcuni adempimenti particolari:

Autocertificazione per la riduzione del premio dell’11,50% per il settore edile.

Per poter usufruire dell’agevolazione sul premio dovuto a titolo di regolazione per il 2013 è necessario che entro il 16.05.2014 sia stata inviata l’autocertificazione tramite pec contestualmente al pagamento del premio 902014. la riduzione non ha effetto per i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e il 16 maggio dell’anno di rata

In conseguenza del differimento al 16.05.2014 dell’autoliquidazione, le imprese artigiane che dovessero cessare l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2014 possono versare il premio anticipato a titolo di rata in proporzione ai mesi di effettiva attività esercitata nel periodo. Si ricorda che se l’artigiano ha lavorato anche un solo giorno nel mese, il premio è dovuto per il mese intero.

Cessazione dell’attività in corso d’anno.

In caso di cessazione dell’attività nel corso dell’anno la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio alla data di cessazione deve essere effettuata intro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione della stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione per il suddetto periodo assicurativo.

In caso di cessazione intervenuta nei mesi di gennaio e febbraio 2014, poichè la determinazione del premio dovuto a titolo di regolazione ovvero il conguaglio presuppongono che sia stato determinato il premio dovuto a titolo di rata per lo stesso periodo, il termine per l’autoliquidazione non può che essere differito al 16.05.2014, data in cui dovrà essere autoliquidato il premio di rata 2014.

Rimangono immutati i termini in caso di cessazione a partire dal mese di marzo 2014 in poi.

Con riferimento alle cessazioni intervenute nel mese di dicembre 2013 deve essere inviata tramite Pec la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 01.01.2013 alla data di cessazione, entro il 17 febbraio 2014, contestualmente all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione.

Termini per l’invio delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte

Diversamente rispetto a quanto comunicato inizialmente, anche questo termine è differito alla data del 16.05.2014, poichè le minori retribuzioni sono quantificate unitamente a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente per ogni singola voce di rischio al momento del pagamento del premio.

Versamento dei premi per i lavoratori somministrati.

I premi relativi al 4° trimestre 2013 non sono interessati dal differimento al 16.05.2014, pertanto le società di somministrazione devono versare detti premi entro il 17.02.2014.

Per l’anno 2014 la riduzione dei premi si applica ai versamenti da effettuare con le seguenti scadenze:

entro il 16.05.2014 per il primo trimestre 2014

entro il 20.08.2014 per il secondo trimestre 2014

entro il 17.11.2014 per il terzo trimestre 2014

entro il 16.02.2015 per il quarto trimestre 2014.

Addizionale per il fondo vittime dell’amianto.

A decorrere dall’anno 2013 l’addizionale per il fondo vittime dell’amianto a carico delle imprese è fissata nella misura del 1,17% da applicare sia al premio di regolazione 2013sia al premio di rata 2014.

Basi di calcolo premi 2013/2014.

L’istituto provvederà alla predisposizione di nuove “basi di calcolo premi” nelle quali sarà specificato se la riduzione spetta e in che misura, ai fini della determinazione del premio dovuto a titolo di rata 2014.

Le nuove basi di calcolo saranno inviate ai soggetti assicuranti in tempo utile per la nuova scadenza del 16.05.2014.

Autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività tra il 10 e il 31.12.2013.

Per i soggetti che iniziano l’attività nel mese di dicembre l’autoliquidazione è prevista per il 16.06, ma esclusivamente per l’anno in corso le nuove basi di calcolo saranno inviate in tempo utile per la scadenza del 16.05.2014 e non si farà luogo alla c.d. autoliquidazione di giugno, pertanto non necessaria.

 

 

Inail, arrivano i primi chiarimenti sui termini di pagamento del premio

L’Istituto ha diramato le prime istruzioni operative concerneti la proroga dei termini di pagamento del premio Inail.

In primis il differimento al 16 maggio 2014 riguarda sia l’autoliquidazione 2013/2014 sia i premi speciali unitari esclusi da autoliquidazione (artigiani, apparecchi RX, ecc).

Viene, inoltre, chiarito che il termine del 16 maggio sostituisce il termine del 17 febbraio sia per i pagamenti in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999.

Il termine del 16 maggio dovrebbe investire anche l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 che, in via ordinaria, scadrebbe il 17 marzo 2014.

Da ultimo, relativamente alla possibilità di procedere al pagamento in 4 rate, l’Istituto chiarisce che per il solo anno 2014 le rate saranno 3 ma con la seguente determinazione: prima rata al 16 maggio pari al 50% del premio dovuto, seconda rata al 16 agosto pari al  25% del premio e al 16 novembre il saldo pari al restante 25%.

Resterà al 17 febbraio, invece, il termine di presentazioni delle denunce di riduzione delle retribuzioni presunte.

Per la conferma definitiva di quanto diramato dall’Istituto – e riportato sopra – bisognerà attendere specifico provvedimento normativo di imminente emanazione.

per ulteriori chiarimenti si rimanda al seguente link.

Premio Inail, rinviati a maggio i termini per il pagamento

Come da comunicato rilasciato ieri dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono stati differiti i termini per il pagamento del premio Inail 2013/2014, al fine di consentire l’adeguamento da parte dell’Istituto alle novità previste dalla Legge di stabilità che comprendono un taglio dei premi pari ad 1 miliardo di euro a partire dall’anno in corso. Pertanto l’Inail dovrà determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese sulla base delle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi.

Si evidenzia, però, che ad oggi, vista la terminologia utilizzata dal Ministero, solamente le aziende che pagano il premio in un’unica soluzione alla prima scadenza annuale (16 febbraio 2014) potranno beneficiare del differimento al 16 maggio 2014. Ne discende che le aziende che pagano il premio in forma rateale sono ad ora escluse da tale beneficio. Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti, con la speranza che tale differimento investa, invece, tutta la platea di aziende tenute al versamento del premio Inail.

Link alla news

Comunicazione periodica lavoratori somministrati

Il 31 gennaio p.v. scade il termine per l’invio della comunicazione periodica dei lavoratori somministrati – con riferimento all’anno 2013 – così come previsto dall’articolo 24 del D.Lgs. 276/2003.

La comunicazione deve essere indirizzata alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano territoriale e deve contenere i seguenti dati:

  • numero e motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
  • durata dei suddetti contratti,
  • numero e qualifica dei lavoratori interessati.

In caso di mancato assolvimento, il D.Lgs. 24/12 ha introdotto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare dello Studio n. 28/2012.

 

Registro infortuni, soppresso l’obbligo di vidimazione

Con legge regionale n. 40 del 23.12.2013 è stato soppresso l’obbligo di vidimazione del registro infortuni da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente. Pertanto, a decorrere dal 27 dicembre 2013 (data di entrata in vigore della norma), le aziende non dovranno richiedere all’ufficio competente dell’ASL la vidimazione del registro prima della messa in uso. Tale disposizione della regione Liguria si allinea a quanto previsto già da altre regioni italiane (ad es. Lombardia, Calabria).

Prospetto invalidi: novità 2014

Il Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 settembre 2013 aggiorna gli standard informatici del prospetto informativo disabili al fine di adeguare i sistemi informativi alle esigenze di miglioramento qualitativo delle informazioni contenute nel prospetto stesso.
L’obbligo di presentazione del prospetto vale per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, “che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”.
A seguito delle profonde modifiche apportate, pertanto, la scadenza di presentazione del prospetto invalidi è stata prorogata dal 31 gennaio 2014 al 15 febbraio 2014.
Modifiche 2014
1. Sospensione obblighi occupazionali.
In caso di sospensione dagli obblighi di occupazione sarà necessario indicare la data di fine della sospensione stessa. I casi in cui opera l’istituto della sospensione sono:
– Cassa integrazione guadagni straordinaria,
– Cassa integrazione guadagni in deroga,
– Contratto di solidarietà,
– Fondo di solidarietà di settore,
– Assunzione di soggetti percettori di sostegno al redito,
– Mobilità,
– Cassa integrazione guadagni ordinaria.
2. Convenzioni.
Diventa obbligatorio indicare nel prospetto il numero di lavoratori totali dedotti nelle convenzioni stipulate e/o richieste dal datore di lavoro.
3. Esclusioni.
È stato rivisto l’elenco delle categorie di lavoratori esclusi dalla base di computo, nel dettaglio:
– Il personale di cantiere: è considerato tale “anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere”. Di conseguenza i lavoratori che operano nei cantieri devono essere considerati indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o applichi il contratto dell’edilizia.
– Personale adibito a lavorazioni che comportano l’applicazione di un tasso di rischio ai fini Inail pari o superiore al 60‰, così come individuato dal DM 12.12.2000 e non al tasso specifico aziendale, oscillato in base all’andamento infortunistico.
All’interno del prospetto è prevista una specifica sezione in cui riportare il dato (“personale viaggiante/navigante”).
4. Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto.
Le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati non devono considerare i lavoratori acquisiti in caso di passaggio di appalto, nel computo della quota d’obbligo di lavoratori disabili.

Modifiche addizionale regionale Liguria

Con Legge regionale n. 41 del 23 dicembre la regione Liguria ha modificato l’addizionale regionale a valere per l’anno 2013.

Fino ad un reddito imponibile di 28.000 € l’aliquota è pari a 1,23%, oltre tale soglia è pari al 1,73%. Per i redditi compresi tra 28.000,01 € e 28.142,46 € si ha, come di consueto, un meccanismo correttivo atto a non penalizzare i contribuenti che ricadono in tale range.

Assunzione percettori ASpI – al via le agevolazioni

Con circolare n. 175/2013 l’Inps impartisce le istruzioni operative per la fruizione dell’agevolazione prevista per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di soggetti percettori dell’indennità ASpI (che dal 2013 sostituisce la vecchia disoccupazione), così come previsto dal D.L. n. 76/2013.

Primo importante chiarimento che giunge dall’Istituto è relativo alla possibilità di fruire dell’agevolazione in oggetto anche a seguito di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato con soggetto titolare di indennità ASpI che era stata a suo tempo sospesa a seguito della sua occupazione a tempo determinato.

Come già previsto dalla norma, l’incentivo è pari al 50% dell’indennità residua ASpI che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assunto.  L’importo  compete in misura piena se il lavoratore è stato retribuito per tutto il mese. Nel caso di giornate non retribuite l’importo mensile dovrà essere riproporzionato.

Videosorveglianza: quale procedura?

Si ricorda che per procedere all’installazione di un sistema di videosorveglianza ex art. 4, comma 2, Legge 300/70, se la ditta ha dipendenti in forza, è necessario stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza, con la commissione interna. In difetto di tale accordo, si procede con la richiesta di autorizzazione all’installazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

L’azienda deve essere in possesso dell’accordo/autorizzazione preventivamente all’installazione dell’impianto di videosorveglianza.

La procedura è necessaria al fine di ottemperare a quanto prervisto in materia di protezione dei dati personali (art. 114 D.Lgs. 196/2003) e al fine di tutelare i lavoratori da un possibile controllo della loro attività lavorativa. I dati raccolti dall’impianto devono essere trattati al solo fine di garantire la sicurezza e la protezione del patrimonio aziendale e per prevenire il compimento di atti vandalici e costituire un deterrente.