Il Decreto Legge n. 4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29.01.2014 prevede il differimento al 16 maggio 2014 dei seguenti adempimenti:
- versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione, con scadenza originaria al 17.02.2014. Il differimento vale sia per il pagamento in un’unica soluzione che per il pagamento rateale. In quest’ultimo caso, in data 16.05.2014 dovranno essere pagate le prime due rate;
- presentazione telematica delle retribuzioni 2013 con il servizio “Alpi on-line” e “invio telematico dichiarazioni salari”, necessarie per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi (scadenza originaria al 17.03.2014);
- pagamenti dei premi speciali anticipati per il 2014 relativi alle polizze scuola, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori (scadenza originaria compresa tra il 16.02.2014 e il 16.04.2014);
- invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori (scadenza originaria 30.04.2014).
Di seguito elenchiamo le istruzioni operative emanate dall’istituto per alcuni adempimenti particolari:
Autocertificazione per la riduzione del premio dell’11,50% per il settore edile.
Per poter usufruire dell’agevolazione sul premio dovuto a titolo di regolazione per il 2013 è necessario che entro il 16.05.2014 sia stata inviata l’autocertificazione tramite pec contestualmente al pagamento del premio 902014. la riduzione non ha effetto per i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
Cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e il 16 maggio dell’anno di rata
In conseguenza del differimento al 16.05.2014 dell’autoliquidazione, le imprese artigiane che dovessero cessare l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2014 possono versare il premio anticipato a titolo di rata in proporzione ai mesi di effettiva attività esercitata nel periodo. Si ricorda che se l’artigiano ha lavorato anche un solo giorno nel mese, il premio è dovuto per il mese intero.
Cessazione dell’attività in corso d’anno.
In caso di cessazione dell’attività nel corso dell’anno la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio alla data di cessazione deve essere effettuata intro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione della stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione per il suddetto periodo assicurativo.
In caso di cessazione intervenuta nei mesi di gennaio e febbraio 2014, poichè la determinazione del premio dovuto a titolo di regolazione ovvero il conguaglio presuppongono che sia stato determinato il premio dovuto a titolo di rata per lo stesso periodo, il termine per l’autoliquidazione non può che essere differito al 16.05.2014, data in cui dovrà essere autoliquidato il premio di rata 2014.
Rimangono immutati i termini in caso di cessazione a partire dal mese di marzo 2014 in poi.
Con riferimento alle cessazioni intervenute nel mese di dicembre 2013 deve essere inviata tramite Pec la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 01.01.2013 alla data di cessazione, entro il 17 febbraio 2014, contestualmente all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione.
Termini per l’invio delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte
Diversamente rispetto a quanto comunicato inizialmente, anche questo termine è differito alla data del 16.05.2014, poichè le minori retribuzioni sono quantificate unitamente a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente per ogni singola voce di rischio al momento del pagamento del premio.
Versamento dei premi per i lavoratori somministrati.
I premi relativi al 4° trimestre 2013 non sono interessati dal differimento al 16.05.2014, pertanto le società di somministrazione devono versare detti premi entro il 17.02.2014.
Per l’anno 2014 la riduzione dei premi si applica ai versamenti da effettuare con le seguenti scadenze:
entro il 16.05.2014 per il primo trimestre 2014
entro il 20.08.2014 per il secondo trimestre 2014
entro il 17.11.2014 per il terzo trimestre 2014
entro il 16.02.2015 per il quarto trimestre 2014.
Addizionale per il fondo vittime dell’amianto.
A decorrere dall’anno 2013 l’addizionale per il fondo vittime dell’amianto a carico delle imprese è fissata nella misura del 1,17% da applicare sia al premio di regolazione 2013sia al premio di rata 2014.
Basi di calcolo premi 2013/2014.
L’istituto provvederà alla predisposizione di nuove “basi di calcolo premi” nelle quali sarà specificato se la riduzione spetta e in che misura, ai fini della determinazione del premio dovuto a titolo di rata 2014.
Le nuove basi di calcolo saranno inviate ai soggetti assicuranti in tempo utile per la nuova scadenza del 16.05.2014.
Autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività tra il 10 e il 31.12.2013.
Per i soggetti che iniziano l’attività nel mese di dicembre l’autoliquidazione è prevista per il 16.06, ma esclusivamente per l’anno in corso le nuove basi di calcolo saranno inviate in tempo utile per la scadenza del 16.05.2014 e non si farà luogo alla c.d. autoliquidazione di giugno, pertanto non necessaria.