Legge di stabilità, novità per il 2015

Richiamiamo in breve alcune novità contenute nella legge di stabilità. Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti si rimanda a successive comunicazioni.

1. Bonus 80 euro

Dal 2015 viene reso strutturale il bonus 80 euro, introdotto nel corso del 2014. Il valore sarà di € 960,00 su base annua. Rimangono invariate tutte le regole già vigenti relative ai soggetti incapienti.

I limiti di reddito restano quelli già in vigore. Pertanto, fino a 24.000 € di reddito complessivo il credito d’imposta sarà pieno, tra i 24.001 ed i 26.000 € l’importo verrà riproporzionato ed oltre i 26.000 e il credito non spetta. Tale credito verrà riconosciuto ai soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato.

Si evidenzia che i limiti di reddito sono relativi al reddito complessivo e non solo al reddito da lavoro dipendente. Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla circolare n. 34 presente sul nostro sito.

2. Buoni pasto elettronici

Dal 1° luglio 2015 l’importo di esenzione per i buoni pasto elettronici è elevato a 7,00 €. Si evidenzia che tale modifica vale solo per i buoni pasto elettronici e non anche per quelli cartacei.

3. Tfr in busta paga

Viene introdotta, in via sperimentale per 40 mesi, la possibilità per i lavoratori di richiedere l’erogazione in busta paga del Tfr maturato mensilmente. Tale opzione sarà attivabile a discrezione del lavoratore il quale, però, una volta optato per l’erogazione non potrà modificare la propria scelta fino alla fine del periodo sperimentale. I periodi di paga sono quelli compresi tra il 01.03.2015 ed il 30.06.2018.

Sono interessati tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ad esclusione dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Il lavoratore, per poter opzionale l’erogazione mensile del Tfr, deve essere in forza da almeno sei mesi.

L’importo del Tfr erogato mensilmente sarà assoggettato a tassazione ordinaria ma non a contribuzione previdenziale.

Per compensare le maggiori uscite finanziarie delle aziende sono previste alcune misure compensative. Nello specifico quella di maggiore impatto sarà la possibilità di richiedere specifici finanziamenti presso gli istituti di credito, assistiti da apposita garanzia rilasciata dal fondo di garanzia Inps per l’accesso ai finanziamenti e dallo Stato.

 

Al via la nuova certificazione unica

A partire da gennaio 2015 il modello CUD sarà sostituito dalla Certificazione Unica. Le dichiarazioni verranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di erogazione degli importi.

La Certificazione Unica riguarderà i redditi erogati a lavoratori dipendenti, percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato, lavoratori autonomi, percettori di provvigioni comunque denominate e  percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d’acconto o d’imposta.

In caso di omessa, tardiva o errata certificazione si applica una sanzione pari a 100,00 € per ciascuna certificazione. La sanzione non verrà applicata se la trasmissione della certificazione corretta avviene entro i cinque giorni successi alla scadenza sopracitata.

Legge di stabilità 2015: quali incentivi all’occupazione?

Il comma 118 dell’articolo unico della Legge di stabilità per l’anno 2015 definisce nuovi incentivi alle assunzioni per i datori di lavoro privati – con esclusione dei datori agricoli per i quali è prevista specifica normativa – che stipuleranno nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2015 e non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei rapporti di lavoro domestici. L’incentivo prevede l’esonero per un periodo massimo di 36 mesi dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione di premi e contirbuti Inail, per un importo massimo pari a 8.060 € su base annua.

Il beneficio non spetta:

– per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti all’assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

– per i lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;

– per l’assuzione di lavoratori con i quali il datore di lavoro abbia avuto, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore di tale legge, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche presso società controllate o collegate ex art. 2359 c.c.).

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Restiamo, ora, in attesa delle prime istruzioni operative che verranno diramate dall’Inps nel corso delle prossime settimane, anche inerenti l’interpretazione di alcuni passaggi normativi poco chiari.

Si evidenzia, inoltre, che il sucessivo comma 121 della Legge di stabilità 2015 prevede la soppressione dei benefici contributivi previsti all’articolo 8, comma 9, della Legge 407/1990 a partire dal 1° gennaio 2015.

Agenzie di assicurazione, al via anche il CCNL Anapa/Unapass

In data 20 novembre è stato sottoscritto il CCNL Anapa, Unapass, CGIL, CISL e UIL per le agenzie di assicurazioni. Tale contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 2012 e scadrà il 31 dicembre 2015. Si evidenzia come tale contratto, giunto in un secondo momento rispetto a quello siglato da SNA con Confsal, sia stato sottoscritto con associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, andando, quindi, a soddisfare i requisiti previsti sia dall’art. 36 della Costituzione che anche dalla nuova normativa attinente al riconoscimento delle agevolazioni contributive.

In sintesi, con l’entrata in vigore del rinnovo, le aziende dovranno erogare gli importi arretrati a copertura del periodo di vacanza. Questi importi sono stati determinati in due modi differenti: in misura ridotta per le aziende che nel 2011 avevano applicato il CCNL sottoscritto da Unapass erogando a suo tempo gli arretrati previsti ed in misura maggiore per quelle aziende aderenti a SNA che avevano deciso di non ratificare il rinnovo del 04.02.2011.

 

Al via il nuovo CCNL agenzie di assicurazioni SNA

Siglato in data 10.11.2014 il nuovo CCNL agenzie di assicurazioni SNA. Tale contratto, siglato con Fesica Confsal e Confsal Fisals, non è il rinnovo del vecchio contratto a suo tempo siglato con altre associazioni sindacali ma, bensì, un nuovo contratto siglato ex novo. Merita ricordare infatti che la SNA a suo tempo non aveva ratificato in contratto sottoscritto in data 04.02.2011 con CGIL, CISL e UIL.

Il nuovo contratto ora siglato decorre dal 08.11.2014 e scadrà il data 07.11.2017. La decorrenza delle tabelle retributive è dal 01.12.2014. Non sono previste erogazioni di arretrati o di importi una tamtum a copertura del periodo pregresso.

 

Veicoli concessi in comodato, ultimi chiarimenti

Con circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce alcuni punti di ombra che erano emersi dalla lettura della circolare n. 15513/2014, la quale aveva evidenziato l’obbligo di comunicazione dei beni concessi in comodato al proprio personale a decorrere dal 3 novembre 2014.

Il Ministero, con la circolare pubblicata ieri ha evidenziato che “sono certamente da ritenere escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s.:

  • L’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit” (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere di gratuità;
  • Al di fuori dei casi di “fringe benefit”, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); in tal caso, infatti, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
  • L’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicoli aziendale: in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità dello stesso”.

Ne consegue che l’obbligo di comunicazione dei dati del reale utilizzatore vige solamente per il bene concesso in uso prettamente personale e gratuito al lavoratore per un periodo superiore a 30 giorni.

Il Ministero chiarisce che le istruzioni operative relative al comodato sono da ritenersi applicabili anche ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell’Azienda, ovviamente alle condizioni richiamate sopra.

Veicoli aziendali: obblighi di comunicazione per l’assegnazione al personale

La riforma del codice della strada prevede nuove comunicazioni per i datori di lavoro che concedono in uso i mezzi aziendali. Infatti, il comma 4-bis dell’art. 94 del codice della strada prevede obblighi di comunicazioni, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti (diversi da trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing) dai quali derivino variazione concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.

In tale ultimo passaggio bisogna ricomprendere anche l’istituto del comodato, così come evidenziato dalla circolare n. 15513 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto, il comodatario ha l’obbligo di comunicare all’ufficio della motorizzazione civile il comodato stesso richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.

Specifichiamo che la concessione dell’automezzo in uso promiscuo (con conseguente evidenza sul libro unico del lavoro del fringe benefit) dovrà essere comunicata all’ufficio della motorizzazione in quanto realizza un comodato del bene mobile registrato.

Per ulteriori casistiche e fattispecie si consiglia di contattare gli studi di consulenza automobilistica.

Da ultimo merita evidenziare i profili sanzionatori: chi non osserva tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 705 ad € 3.526.

CCNL editoria e grafica industria

In data 16 ottobre 2014 è stato sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL editoria e grafica industria. Il rinnovo prevede due tranches di aumenti salariali, la prima con decorrenza 1° ottobre 2014 ed la seconda con decorrenza 1° maggio 2015. E’ inoltre prevista l’erogazione di un importo una tantum di 90 € che sarà ripartito in 3 tranches di pari importo nelle mensilità di gennaio, giugno e novembre 2015.

RLS nelle imprese con più di 15 lavoratori, i chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 20/2014, ha analizzato la normativa inerente ai soggetti eleggibili quali  rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in breve RLS. Nell’analisi proposta il Ministero ricorda che la scelta del legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, “è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali”.  Il Ministero prosegue evidenziando che “l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70”.

Assenze per malattia e rientro anticipato

L’Inps, con messaggio 12 settembre 2014 n. 6973, specifica il corretto iter procedurale che deve essere tenuto dal lavoratore che intenda rientrare anticipatamente al lavoro dopo una assenza per malattia. Nello specifico l’Istituto ricorda che i medici possono inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti o li rettificano. Quest’ultima eventualità nel caso in cui abbiano riscontrato nel paziente un decorso più favorevole della malattia tale da indurre una riduzione della prognosi. Pertanto l’Istituto conclude chiarendo che ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.