Veicoli concessi in comodato, ultimi chiarimenti

Con circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce alcuni punti di ombra che erano emersi dalla lettura della circolare n. 15513/2014, la quale aveva evidenziato l’obbligo di comunicazione dei beni concessi in comodato al proprio personale a decorrere dal 3 novembre 2014.

Il Ministero, con la circolare pubblicata ieri ha evidenziato che “sono certamente da ritenere escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s.:

  • L’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit” (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere di gratuità;
  • Al di fuori dei casi di “fringe benefit”, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); in tal caso, infatti, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
  • L’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicoli aziendale: in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità dello stesso”.

Ne consegue che l’obbligo di comunicazione dei dati del reale utilizzatore vige solamente per il bene concesso in uso prettamente personale e gratuito al lavoratore per un periodo superiore a 30 giorni.

Il Ministero chiarisce che le istruzioni operative relative al comodato sono da ritenersi applicabili anche ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell’Azienda, ovviamente alle condizioni richiamate sopra.

Veicoli aziendali: obblighi di comunicazione per l’assegnazione al personale

La riforma del codice della strada prevede nuove comunicazioni per i datori di lavoro che concedono in uso i mezzi aziendali. Infatti, il comma 4-bis dell’art. 94 del codice della strada prevede obblighi di comunicazioni, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti (diversi da trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing) dai quali derivino variazione concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.

In tale ultimo passaggio bisogna ricomprendere anche l’istituto del comodato, così come evidenziato dalla circolare n. 15513 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto, il comodatario ha l’obbligo di comunicare all’ufficio della motorizzazione civile il comodato stesso richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.

Specifichiamo che la concessione dell’automezzo in uso promiscuo (con conseguente evidenza sul libro unico del lavoro del fringe benefit) dovrà essere comunicata all’ufficio della motorizzazione in quanto realizza un comodato del bene mobile registrato.

Per ulteriori casistiche e fattispecie si consiglia di contattare gli studi di consulenza automobilistica.

Da ultimo merita evidenziare i profili sanzionatori: chi non osserva tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 705 ad € 3.526.

CCNL editoria e grafica industria

In data 16 ottobre 2014 è stato sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL editoria e grafica industria. Il rinnovo prevede due tranches di aumenti salariali, la prima con decorrenza 1° ottobre 2014 ed la seconda con decorrenza 1° maggio 2015. E’ inoltre prevista l’erogazione di un importo una tantum di 90 € che sarà ripartito in 3 tranches di pari importo nelle mensilità di gennaio, giugno e novembre 2015.

RLS nelle imprese con più di 15 lavoratori, i chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 20/2014, ha analizzato la normativa inerente ai soggetti eleggibili quali  rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in breve RLS. Nell’analisi proposta il Ministero ricorda che la scelta del legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, “è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali”.  Il Ministero prosegue evidenziando che “l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70”.

Assenze per malattia e rientro anticipato

L’Inps, con messaggio 12 settembre 2014 n. 6973, specifica il corretto iter procedurale che deve essere tenuto dal lavoratore che intenda rientrare anticipatamente al lavoro dopo una assenza per malattia. Nello specifico l’Istituto ricorda che i medici possono inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti o li rettificano. Quest’ultima eventualità nel caso in cui abbiano riscontrato nel paziente un decorso più favorevole della malattia tale da indurre una riduzione della prognosi. Pertanto l’Istituto conclude chiarendo che ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

F24, le novità dal 1° ottobre 2014

A decorrere dal 1° ottobre 2014 entreranno in vigore alcune modifiche relative ai versamenti con modello F24.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 27/2014, ha riepilogato le novità. Nello specifico, riassumendo, i versamenti potranno essere eseguiti:

– Per i titolari di partita IVA solamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) e dagli intermediari alla riscossione (home banking e remote banking) per F24 con saldo a debito, sia con che senza compensazioni;

– Per i soggetti privati solamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) e dagli intermediari alla riscossione (home banking e remote banking) per F24 con saldo a debito con compensazioni (qualsiasi importo) o senza compensazioni solo se l’importo è superiore a 1.000 €;

– Per i soggetti privati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), dagli intermediari alla riscossione (home banking e remote banking) od in modalità cartacea per F24 con saldo fino a 1.000 € senza compensazioni;

– Per entrambe le tipologie di soggetti (titolari di partita IVA e privati) attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (entratel e Fisconline) per F24 con saldo a zero a seguito di compensazione. In tal caso non è possibile utilizzare i servizi messi a disposizione da intermediari (home banking o remote banking).

 

Il Cud redditi 2014 direttamente all’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha presentato il nuovo modello di “certificazione unica” che dal 2015 sostituirà il modello Cud. Lo stesso verrà utilizzato per certificare i redditi da lavoro dipendente, i corrispettivi per i lavoratori autonomi, le provvigioni ed i redditi diversi. Entreranno nella nuova certificazione anche i dati relativi al coniuge ed altri familiari a carico, le somme erogate per incrementi di produttività e le erogazioni da parte delle imprese per lavori socialmente utili.

I dati dovranno essere forniti all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. In caso di omissioni od errori la certificazione corretta potrà essere inviata entro 5 giorni dalla data di scadenza senza alcuna sanzione.

Parrucchieri ed estetisti, rinnovato il contratto collettivo

E’ stato rinnovato il contratto collettivo parrucchieri ed estetisti. L’accordo avrà validità fino al 30 giugno 2016. Tra le principali novità:

– prevista l’erogazione di un’ una-tantum a copertura del periodo pregresso;

-previsto un aumento medio a regime di € 60 (parametrato al 3° livello);

– prevista una percentuale di lavoratori a tempo determinato del 25% per le aziende con organico superiore alle 10 unità;

– prevista la possibilità di erogare la tredicesima nei singoli mesi di maturazione.

 

Assegno Nucleo Familiare e redditi da fabbricato e terreni

Con la presente siamo a ricordare quanto già evidenziato nella nostra news del 24 giugno 2013 relativamente all’inclusione nel modello ANF dei redditi derivanti da immobili o terreni.

L’Inps, con messaggio n. 9710 del 14.06.2013, ha chiarito che: “fermo restando che ai fini dell’accertamento del diritto e della misura dell’ANF occorre considerare il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 2 c.9 L.153/88, circ. 12/90), si ricorda che il reddito assoggettabile all’Irpef non coincide necessariamente con il reddito effettivamente assoggettato all’imposta stessa.

Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione IMU non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.

Premesso quanto sopra, in merito alla richiesta di ANF per il periodo 01.07.2013/ 30.06.2014, i redditi derivandi da immobili e terreni relativi all’anno 2012, dovranno, quindi, continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all’Irpef (Tabella A, colonna 2 del Mod. ANF/Dip)”.

Ne consegue, pertanto, che i lavoratori interessati dovranno porre particolare attenzione alla compilazione dei modelli in oggetto.

Certificato antipedofilia, il ministero aggiorna la modulistica

E’ stata predisposta la nuova modulistica per il rilascio del certificato antipedofilia necessario per lavorare con i minori. L’attestato contiene ora solamente le indicazioni relative ai reati sessuali ed a interdizioni specifiche, pertanto non è più richiesto il consenso del lavoratore alla richiesta.

Circolare Ministero della Giustizia 24.07.2014

Modulistica da utilizzare