Agevolazione triennale nuove assunzioni

Con messaggio Inps datato venerdì 13 febbraio la nuova agevolazione prevista dalla Legge di Stabilità per il 2015 diventa pienamente operativa.

In breve cosa prevede: tutti i datori di lavoro privati che nel periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 assumono a tempo indeterminato soggetti che negli ultimi sei mesi non sono stati occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato hanno diritto ad un’agevolazione pari alla contribuzione Inps dovuta, nel limite massimo annuo di 8.060 euro, per 36 mesi. Restano esclusi i lavoratori assunti con contratti di apprendistato ed il lavoro domestico. Sono agevolabili anche i rapporti part-time (orizzontale, verticale o misto) mentre non soggiaciono ad agevolazione i rapporti di lavoro a chiamata.

L’esonero in analisi soggiace alle previsioni della Legge n. 92/2012 (salvo alcune peculiarità), nonchè a quanto previsto in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria (applicazione CCNL sottoscritto da associazioni maggiormente rappresentative, possesso Durc).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare lo studio.

Durc lavori privati in edilizia

Dal 1° gennaio 2015 la durata della validità del DURC rilasciato per lavori privati in edilizia torna ad essere di 90 giorni. Questo in quanto, ad oggi, non sono state prorogate le modifiche apportate dal DL n. 69/2013, il quale stabiliva l’ampliamento della durata del durc per lavori privati in edilizia da 90 a 120 giorni fino al 31.12.2014.

Pertanto, salvo ulteriori interventi normativi, dal 01.01.2015 le diverse tipologie di DURC avranno durata differenziata: 90 giorni per i lavori privati in edilizia e 120 giorni per i DURC richiesti nel settore degli appalti pubblici.

Area meccanica artigianato – accordo ponte

In data 15 gennaio è stato sottiscritto un accordo ponte per il contratto collettivo nazionale di lavoro dei settori dell’area meccanica (metalmeccanica, installazione impianti, orafi, argentieri ed affini, odontotecnici).

In attesa del rinnovo del contratto, scaduto il 31.12.2012, le parti  hanno previsto l’erogazione di una somma una tantum di € 420,00 a copertura del biennio 2013-2014. Tale importo sarà erogato in 4 tranches di importo pari ad € 105,00 nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre 2015. Per gli apprendisti tali importi verranno riproporzionati al 70 %.

Ulteriore novità introdotta dall’accordo del 15.01.15 è relativa all’adeguamento del contratto alle previsioni normative introdotte nel 2011 con il Testo Unico dell’apprendistato e modificate da ultimo nel 2014. Sono state riviste anche le progressioni economiche per tale tipologia di istituto.

Infortunio in itinere: deviazioni per ragioni personali

La Circolare Inail n° 62 del 18 dicembre 2014 fa luce sul tema dell’infortunio in itinere occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro – e viceversa – interrotto o deviato per accompagnare il figlio a scuola. Nello specifico la Circolare afferma che l’infortunio occorso in tali circostanze può essere ammesso alla tutela assicurativa previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato. Ciascun singolo caso dovrà essere peraltro valutato in base alle specifiche modalità e circostanze quali, ad esempio, l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative ad assolvere l’obbligo. Tali valutazioni hanno il fine di riconoscere un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione risulta peraltro penalmente sanzionata.

Solidarietà fiscale in materia di appalto

Con l’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 277/2014), a decorrere dal 13 dicembre 2014 è stato abrogato il regime di responsabilità solidale fiscale sulle ritenute da lavoro dipendente nella filiera degli appalti di opere, forniture e servizi. Quindi, a decorrere dal mese di dicembre 2014, l’obbligazione solidale resta solamente per le retribuzioni (comprese le quote di Tfr), i contributi ed i premi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e non pagati da parte di eventuali appaltatori o subappaltatori. Il committente resta obbligato in solido entro due anni dalla cessazione dell’appalto. Le eventuali sanzioni civili restano a carico del soggetto inadempiente.

E’ prevista la possibilità che i diversi contratti collettivi sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore prevedano diverse metodologie di verifica e controllo della regolarità complessiva negli appalti.

Legge di stabilità, novità per il 2015

Richiamiamo in breve alcune novità contenute nella legge di stabilità. Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti si rimanda a successive comunicazioni.

1. Bonus 80 euro

Dal 2015 viene reso strutturale il bonus 80 euro, introdotto nel corso del 2014. Il valore sarà di € 960,00 su base annua. Rimangono invariate tutte le regole già vigenti relative ai soggetti incapienti.

I limiti di reddito restano quelli già in vigore. Pertanto, fino a 24.000 € di reddito complessivo il credito d’imposta sarà pieno, tra i 24.001 ed i 26.000 € l’importo verrà riproporzionato ed oltre i 26.000 e il credito non spetta. Tale credito verrà riconosciuto ai soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato.

Si evidenzia che i limiti di reddito sono relativi al reddito complessivo e non solo al reddito da lavoro dipendente. Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla circolare n. 34 presente sul nostro sito.

2. Buoni pasto elettronici

Dal 1° luglio 2015 l’importo di esenzione per i buoni pasto elettronici è elevato a 7,00 €. Si evidenzia che tale modifica vale solo per i buoni pasto elettronici e non anche per quelli cartacei.

3. Tfr in busta paga

Viene introdotta, in via sperimentale per 40 mesi, la possibilità per i lavoratori di richiedere l’erogazione in busta paga del Tfr maturato mensilmente. Tale opzione sarà attivabile a discrezione del lavoratore il quale, però, una volta optato per l’erogazione non potrà modificare la propria scelta fino alla fine del periodo sperimentale. I periodi di paga sono quelli compresi tra il 01.03.2015 ed il 30.06.2018.

Sono interessati tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ad esclusione dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Il lavoratore, per poter opzionale l’erogazione mensile del Tfr, deve essere in forza da almeno sei mesi.

L’importo del Tfr erogato mensilmente sarà assoggettato a tassazione ordinaria ma non a contribuzione previdenziale.

Per compensare le maggiori uscite finanziarie delle aziende sono previste alcune misure compensative. Nello specifico quella di maggiore impatto sarà la possibilità di richiedere specifici finanziamenti presso gli istituti di credito, assistiti da apposita garanzia rilasciata dal fondo di garanzia Inps per l’accesso ai finanziamenti e dallo Stato.

 

Al via la nuova certificazione unica

A partire da gennaio 2015 il modello CUD sarà sostituito dalla Certificazione Unica. Le dichiarazioni verranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di erogazione degli importi.

La Certificazione Unica riguarderà i redditi erogati a lavoratori dipendenti, percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato, lavoratori autonomi, percettori di provvigioni comunque denominate e  percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d’acconto o d’imposta.

In caso di omessa, tardiva o errata certificazione si applica una sanzione pari a 100,00 € per ciascuna certificazione. La sanzione non verrà applicata se la trasmissione della certificazione corretta avviene entro i cinque giorni successi alla scadenza sopracitata.

Legge di stabilità 2015: quali incentivi all’occupazione?

Il comma 118 dell’articolo unico della Legge di stabilità per l’anno 2015 definisce nuovi incentivi alle assunzioni per i datori di lavoro privati – con esclusione dei datori agricoli per i quali è prevista specifica normativa – che stipuleranno nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2015 e non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei rapporti di lavoro domestici. L’incentivo prevede l’esonero per un periodo massimo di 36 mesi dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione di premi e contirbuti Inail, per un importo massimo pari a 8.060 € su base annua.

Il beneficio non spetta:

– per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti all’assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

– per i lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;

– per l’assuzione di lavoratori con i quali il datore di lavoro abbia avuto, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore di tale legge, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche presso società controllate o collegate ex art. 2359 c.c.).

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Restiamo, ora, in attesa delle prime istruzioni operative che verranno diramate dall’Inps nel corso delle prossime settimane, anche inerenti l’interpretazione di alcuni passaggi normativi poco chiari.

Si evidenzia, inoltre, che il sucessivo comma 121 della Legge di stabilità 2015 prevede la soppressione dei benefici contributivi previsti all’articolo 8, comma 9, della Legge 407/1990 a partire dal 1° gennaio 2015.

Agenzie di assicurazione, al via anche il CCNL Anapa/Unapass

In data 20 novembre è stato sottoscritto il CCNL Anapa, Unapass, CGIL, CISL e UIL per le agenzie di assicurazioni. Tale contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 2012 e scadrà il 31 dicembre 2015. Si evidenzia come tale contratto, giunto in un secondo momento rispetto a quello siglato da SNA con Confsal, sia stato sottoscritto con associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, andando, quindi, a soddisfare i requisiti previsti sia dall’art. 36 della Costituzione che anche dalla nuova normativa attinente al riconoscimento delle agevolazioni contributive.

In sintesi, con l’entrata in vigore del rinnovo, le aziende dovranno erogare gli importi arretrati a copertura del periodo di vacanza. Questi importi sono stati determinati in due modi differenti: in misura ridotta per le aziende che nel 2011 avevano applicato il CCNL sottoscritto da Unapass erogando a suo tempo gli arretrati previsti ed in misura maggiore per quelle aziende aderenti a SNA che avevano deciso di non ratificare il rinnovo del 04.02.2011.

 

Al via il nuovo CCNL agenzie di assicurazioni SNA

Siglato in data 10.11.2014 il nuovo CCNL agenzie di assicurazioni SNA. Tale contratto, siglato con Fesica Confsal e Confsal Fisals, non è il rinnovo del vecchio contratto a suo tempo siglato con altre associazioni sindacali ma, bensì, un nuovo contratto siglato ex novo. Merita ricordare infatti che la SNA a suo tempo non aveva ratificato in contratto sottoscritto in data 04.02.2011 con CGIL, CISL e UIL.

Il nuovo contratto ora siglato decorre dal 08.11.2014 e scadrà il data 07.11.2017. La decorrenza delle tabelle retributive è dal 01.12.2014. Non sono previste erogazioni di arretrati o di importi una tamtum a copertura del periodo pregresso.