Riforma dei contratti: che cosa è cambiato

Il Decreto legislativo 81/2015 – in vigore dal 25.06.2015 stabilisce la nuova “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”.

Il Decreto statuisce che la forma comune del rapporto di lavoro è da ravvisarsi nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il prosieguo del testo fornisce una regolamentazione organica del lavoro ad orario ridotto e del c.d. “lavoro flessibile”, ossia:

  • Lavoro intermittente,
  • Lavoro a tempo determinato,
  • Somministrazione di lavoro,
  • Apprendistato,
  • Lavoro accessorio.

Le “Disposizioni finali” contengono norme rigurdanti i seguenti contratti di lavoro:

Contratto a progetto

Le disposizioni relative al contratto di lavoro a progetto sono abrogate e restano valide esclusivamente con riferimento ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

Contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro

Quando l’associato è una persona fisica l’apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

I contratti in atto alla data di entrata in vigore del Decreto in cui l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, restano validi fino alla loro cessazione.

Stabilizzazione dei Co.co.co anche a progetto e di persone titolari di partita IVA

L’assunzione a tempo indeterminato – alle specifiche condizioni stabilite dal Decreto – comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.

 Per ulteriori informazioni si invitano i clienti a contattare lo Studio.

Leggi il Decreto Legislativo 81/2015.

L’ingresso al lavoro per i cittadini croati è libero dal 1° luglio 2015

Stop al regime transitorio di limitazioni all’ingresso nel mercato del lavoro italiano per i cittadini croati.

La Circolare congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’interno comunica la decisione di non prorogare – oltre la scadenza originaria deol 30.06.2015 – il regime transitorio di limitazioni.

Ne deriva che, a partire dal ° luglio 2015, per effetto del meccanismo automatico previsto dal “Trattato di adesione all’Unione Europea della Croazia”, si ritengono decadute le limitazioni all’accesso al lavoro nei settori produttivi relativamente ai quali la restrizione era in vigore.

Leggi la Circolare congiunta prot. 3233.

 

Ticket pasto, nuovi importi di esenzione da luglio 2015

Si ricorda che, in base alle modifiche apportate con la legge di stabilità per il 2015, a decorrere dal 1° luglio 2015 il limite di esenzione per i buoni pasto elettronici acquistati in favore di lavoratori dipendenti ed assimilati viene innalzato a 7,00 € su base giornaliera. Per i buoni cartacei il limite di esenzione resta di 5,29 €. La quota eccedente i suddetti limiti sarà assoggettata a contribuzione ed irpef.

Lavoratori a chiamata: nuovo indirizzo per la comunicazione preventiva

A far data dal 1° giugno 2015 il è stato istituito il nuovo indirizzo di posta elettronica a cui inviare il modello UNI_intermittenti intermittenti@pec.lavoro.gov.it, relativo alle comunicazioni preventive delle prestazioni effettuate dai lavoratori assunti con contratto a chiamata.

Sul sito www.cliclavoro.gov.it è possibile scaricare il pdf del modello che genera e spedisce il file xml al nuovo indirizzo.

Scarica qui il modello aggiornato

Semplificazione, dal 1° luglio il DURC si potrà richiedere on-line

Dal 1° luglio 2015 sarà operativa la nuova procedura di richiesta DURC ON-LINE, che permetterà di ottenere in tempo reale un documento di regolarità contributiva valido 120 giorni. Il Durc sarà scaricabile e utilizzabile per ogni finalità richiesta dalla legge, senza bisogno di effettuare ogni volta una nuova richesta.

Schematizziamo, di seguito, le principali caratteristiche della nuova procedura.

Soggetti abilitati

  • amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti,
  • organismi di attestazione SOA,
  • pubbliche amministrazioni concedenti,
  • pubbliche amministrazioni procedenti, concessionari e gestori pubblici,
  • imprese o lavoratori autonomi in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega, chi ne abbia interesse,
  • banche e intermediari finanziari.

Verifica della regolarità contributiva

Avviene in tempo reale con strumenti informatici e sostituisce il Durc previsto:

  • per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di ogni genere,
  • nell’ambito di procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia,
  • per il rilascio dell’attestazione SOA.

La verifica riguarda i pagamenti dovuti:

  • dall’impresa in realzione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di co.co.co, che operano nell’impresa stessa,
  • dai lavoratori autonomi,

scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui si effettua la verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce contributive.

Requisiti di regolarità

La regolarità sussiste anche nei seguenti casi:

  • rateizzazioni INPS, INAIL, Casse edili o presso Agenti della riscossione,
  • sospensione dei pagamenti per disposizioni legislative,
  • crediti in fase amminstrativa,
  • crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per cui è disposta la sospensione della cartella o dell’avviso di pagamento a seguito di ricorso giudiziario,
  • scostamento non grave tra somme dovute e somme versate.

Assenza di regolarità

Gli enti trasmettono, tramite PEC, all’interessato o al soggetto delegato l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ogni Ente tenuto al controllo.

La regolarizzazione può avvenire entro e non oltre 15 giorni.

L’invito a regolarizzare sospende la possibilità di effettuare ulteriori richieste di regolarità contributiva durante i suddetti 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione.

Decorsi inutilmente i 15 giorni, il risultato negativo della verifica viene comunicato ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione.

Specifici requisiti di regolarità sono previsti per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Modalità di verifica

I soggetti abilitati alla verifica, muniti di credenziali, effettuano un’unica interrogazione negli archivi Inps, Inail e Cassa edile. Tale verifica può essere effettuata dall’interessato o da un Consulente del Lavoro e da altri soggetti abilitati da norme speciali.

Se un Durc è già stato richesto, la procedura rinvia a detto documento.

Il Durc ha valità 120 giorni dalla data in cui è stata effettuata la verifica ed è liberamente consultabile tramite specifiche applicazioni predisposte dagli Enti.

Cause ostative alla regolarità

Specifiche violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro che risultano ostative al rilascio del documento sono indicate nell’allegato A del Decreto del 30 gennaio 2015 che istituisce la nuova procedura.

Ai fini della regolarità contributiva l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica la veridicità a campione, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni presenti nel succitato Allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato del medesimo allegato per ciascun illecito.

Le cause ostative non sussistono se il procedimento penale è estinto a seguito di:

  • prescrizione obbligatoria,
  • oblazione.

Esclusioni

Entro e non oltre il 1° gennaio 2017 restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio i Durc richiesti in applicazione delle seguenti norme:

  • certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
  • disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni,
  • lavoratori extra-comunitari irregolarmente soggiornanti – sanatoria 2012 – regolarizzazione delle somme ricevute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributiovo e fiscale,
  • esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune di L’Aquila e negli altri Comuni del Cratere,
  • casi in cui la verifica non sia possibile per assenza delle informazioni necessarie negli archivi degli Enti.

Disoccupazione involontaria, in vigore la nuova indennità

Dal 1° maggio 2015 entra in vigore la NASpI: “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego”, che sostituisce l’ASpI e la mini-ASpI introdotte dalla c.d. Legge Fornero.

La NASpI opera per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° maggio 2015, riguardanti i lavoratori dipendenti (inclusi i soci lavoratori di cooperativa – che abbiano stipulato, con la propria adesione o successivamente, un rapporto di lavoro subordinato – e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato).

La Circolare n° 39 dello Studio Nicco riassume i chiarimenti e le istruzioni fornite dall’Inps con la Circolare 94/2015.

Leggi la Circolare n°39

Privacy e lavoro: il vademecum del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali ha rilasciato un apposito vademecum relativo alla gestione dei dati personali dei lavoratori da parte di soggetti pubblici e privati.

Si consiglia la consultazione dello stesso per una corretta gestione dei dati. Link

Rinnovi contrattuali: terziario e studi professionali

Il 30 marzo è stato rinnovato il CCNL terziario. La decorrenza dello stesso è dal 01.04.2015 e scadrà il 31.12.2017. Sono previste 5 tranches di aumenti contrattuali – 04-2015, 11-2015, 06-2016, 11-2016 e 08-2017 – per un aumento totale medio riferito al livello IV di € 85,00. E’ prevista, inoltre, l’erogazione di un elemento economico di garanzia nel mese di novembre 2017 che potrà essere assorbito da trattamenti economici individuali o collettivi corrisposti dopo il 01.01.2015. Tra le altre novità: riordino apprendistato, revisione contratto a tempo determinato, flessibilità orario di lavoro.

In data 17.04 è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del CCNL degli studi professionali. L’intesa ha decorrenza dal 01.04.2015. La stessa verrà sottoposta all’approvazione del consiglio generale di confprofessioni nel corso delle prossime settimane. Il contratto scadrà il 31.03.2018. Anche in questo caso sono previste 5 tranches di aumenti salariali per un valore medio complessivo di € 85,00.

Al via il Tfr in busta paga

Con la pubblicazione del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20.03.2015 parte definitivamente la possibilità di erogare il Tfr maturando in busta paga.

I soggetti destinatari della norma sono tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, eccetto:

a) i lavoratori dipendenti domestici;

b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo;

c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;

d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;

e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare;

f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;

g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unita’ produttiva interessata dai predetti interventi;

h) ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

L’opzione di erogazione mensile del Tfr maturando può essere esercitata anche da parte di coloro i quali hanno aderito a forme di previdenza complementare. In tal caso, nel corso del periodo di liquidazione mensile del Tfr, al fondo di previdenza complementare verrà versata solo l’eventuale contribuzione carico lavoratore e azienda.

La disposizione del Tfr a garanzia di contratti di finanziamento preclude l’esercizio dell’opzione di cui sopra.

La volontà del lavoratore dovrà essere manifestata  tramite la compilazione del modello predisposto. L’erogazione della QUIR è operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza e fino al 30.06.2018, salvo risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. La manifestazione di volontà è irrevocabile.

I datori di lavoro con meno di 50 addetti, per far fronte alla liquidazione mensile del Tfr, potranno avere accesso al finanziamento assistito da garanzia, su cui non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione del Tfr. In tal caso tali datori di lavoro effettueranno le operazioni di liquidazione mensile a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza.

Per ulteriori informazioni contattare lo studio.

Allegato: Modulo richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (Q.u.i.R).

Microcredito: istruzioni per l’uso

Nel mese di aprile partirà il bando del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale mette a disposizione circa 40 milioni di euro per il microcredito a favore di quei soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere prestiti bancari. Tale bando è rivolto a ditte individuali, società di persone, srl semplificate, associazioni, cooperative, lavoratori autonomi e società tra professionisti titolari di partita IVA da meno di 5 anni. L’importo massimo erogabile è pari a 25.000 euro, limite che può essere innalzato a 35.000 euro nel caso in cui vi siano determinate condizioni. Il finanziamento dovrà essere rimborsato entro 7 o 10 anni, a seconda delle finalità dello stesso, ad un tasso che attualmente è del 8,47%.

Per un’analisi più detagliata vi invitiamo a leggere la circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 5/2015.

Lo Studio, appena verranno rilasciate le istruzioni operative da parte del MISE, è a disposizione per eventuali chiarimenti o analisi di fattibilità dei progetti finanziabili.