Gestione separata – Le nuove aliquote

A partire dal 1° gennaio 2016 sale al 31% l’aliquota pensionistica dovuta dagli iscritti alla gestione separata (co.co.co., associati in partecipazione con apporto di lavoro, lavoratori autonomi occasionali il cui compenso supera il limite di 5.000 € annui).

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto un blocco degli aumenti dell’aliquota dovuta dai lavoratori autonomi titolari di partita iva, iscritti in via esclusiva alla gestione separata e tenuti al pagamento dell’aliquota contributiva in misura piena, oltre al versamento della percentuale aggiuntiva dello 0,72% per l’assistenza.

Sempre dal 1° gennaio 2016, l’aliquota corrisposta alla gestione separata dai lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie passa dal 23,5% al 24%.

Disabili: prorogata la scadenza per la presentazione del prospetto informativo

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato – con nota prot. n. 6725 del 30 dicembre 2015 – che la scadenza per la presentazione del prospetto informativo sui disabili è stata spostata al 29 febbraio 2016.

La scelta è stata presa al fine di consentire il massimo recepimento delle novità introdotte alla normativa in materia di lavoratori disabili dal Decreto Legislativo 151/2015; novità che hanno avuto importanti ripercussioni sull’adempimento, sulle informazioni contenute nel succitato prospetto e sui relativi sistemi informatici utilizzati.

Riassumiamo, di seguito, le principali novità in materia:

  • Ampliamento della platea dei soggetti interessati, includendo coloro la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo;
  • Dal 2017, per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile scatta in caso di nuova assunzione e il termine per l’adempimento è di 60 giorni;
  • I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva se posseggono determinate caratteristiche previste dalla legge;
  • I datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici potranno autocertificare l’esonero dall’obbligo per tutto il personale impegnato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60‰. Dovrà essere versata al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili una somma pari a 30,64 € per ciascun lavoratore disabile – e per ciascun giorno lavorativo – non occupato in conseguenza di tale «scomputo» dalla base di calcolo.

La Direzione Generale del Ministero si riserva di verificare che il quadro attuativo degli adempimenti introdotti sia effettivamente completato e che la scadenza del 29.02.2016 possa essere confermata.

Congedo di paternità: aggiornamento 2016

La Legge di Stabilità 2016 – confermando in via sperimentale il congedo obbligatorio e quello facoltativo per il padre anche per l’anno 2016 –  aumenta la durata del congedo obbligatorio da uno a due giorni. Tali giornate possono esssere godute anche in via non continuativa.

Le modalità di fruizione del congedo restano invariate. Per completezza di trattazione, rimandiamo agli articoli precedenti riguardanti l’argomento:

Congedo obbligatorio e facoltativo del padre – StudioNicco.it (14.01.2013)

Congedo obbligatioro e facoltativo per il padre: istruzioni operative Inps – StudioNicco.it (24.03.2013)

All’interno della sezione Modulistica del sito è presente la documentazione aggiornata.

 

Agevolazioni contributive: cosa cambia nel 2016

La Legge di Stabilità conferma – anche per l’anno 2016 – l’esonero contributivo collegato alle assunzioni a tempo indeterminato.

Il nuovo esonero 2016 prevede un abbattimento contributivo a carico del datore di lavoro pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali – eclusi i premi Inail – con un tetto massimo pari a 3.250 euro su base annua; l’agevolazione è concessa per un periodo massimo di 24 mesi.

Ricordiamo che possono usufruire del beneficio i datori di lavoro privati che – nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 – effettuano un’assunzione a tempo indeterminato.

Sono esclusi:

  • i contratti di apprendistato;
  • i rapporti di lavoro domestico;
  • le assunzioni relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro;
  • i lavoratori per i quali il suddetto beneficio sia già stato utilizzato in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro.

Allo stato attuale, siamo in attesa di una Circolare Inps che fonisca nuovi chiarimenti e/o confermi gli orientamenti già adottati in riferimento all’agevolazione contributiva 2015.

Inail: abolizione registro infortuni

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 151/2015 e in un’ottica generale di semplificazione, l’inail comunica che è stato abolito il registro infortuni.

E’ importante sottolineare che resta comunque in vigore l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera (v. articolo 53 del d.p.r. n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 51/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).

In sostituzione del registro infortuni, anche ai fini di eventuali verifiche ispettive, è stato creato il c.d. “cruscotto infortuni” – accessibile tramite il sito internet dell’Istituto – che consentirà di visualizzare tutti i dettagli relativi agli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail.

All’interno del “cruscotto” sarà possibile estrapolare i dati in base a diversi criteri di ricerca, al fine di ottenere un report dettagliato.

Ricordiamo che, relativamente agli infortuni occorsi prima del 23 dicembre 2015, le informazioni continueranno ad essere consultabili nel registro infortuni istituito presso l’azienda; pertanto sarà necessario conservare la documentazione.

Circolare Inail n. 92 del 23 dicembre 2015

Legge di Stabilità 2016

La Legge di Stabilità 2016 è stata approvata alla Camera dei Deputati e al Senato. In attesa della pubblicazione definitiva, analizziamo alcune novità:

  • E’ prevista la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016: il datore di lavoro ha diritto ad un esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.
  • Al fine di promuovere il welfare aziendale e incentivare la contrattazione collettiva decentrata è prevista una disciplina tributaria specifica: i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, possono applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
  • Gli ammortizzatori sociali in deroga vengono rifinanziati per un importo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2016.
  • Prorogata al 2016 la nuova disciplina del congedo di paternità. Il congedo obbligatorio è elevato da uno a due giorni.
  • Con riferimento ai soggetti salvaguardati, si garantisce l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti.
  • Opzione donna: è prevista una proroga che consentente l’accesso all’istituto (transitorio e sperimentale) – istituto che che permette alle lavoratrici l’accesso al trattamento anticipato di pensione con calcolo esclusivamente contributivo – a chi matura i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.
  • No tax area per i pensionati: dal 2016  viene elevata la misura delle detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione.
  • E’ introdotta una disciplina che permette di trasformare il rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale, con copertura pensionistica figurativa e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Nello specifico, possono scegliere di ridurre l’orario di lavoro in una misura compresa tra il 40% e il 60% – d’intesa con il datore di lavoro – i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia.

 

Agenzia delle Entrate: chiarimenti sui rimborsi chilometrici

L’Agenzia delle Entrate diffonde – con la risoluzione n° 92/E – un chiarimento riguardante la tassazione del rimborso chilometrico.

L’interpello è stato posto in merito ad un’azienda che, relativamente alla determinazione del rimborso chilometrico ai dipendenti che svolgono le proprie mansioni in trasferta, al di fuori del territorio del comune, opera il seguente distinguo:

  • quando il percorso per raggiungere la località di missione, calcolato a partire dall’abitazione, è più breve rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro, l’indennità chilometrica spettante viene interamente riconosciuta in regime di esenzione fiscale;
  • quando, invece, il percorso per raggiungere la località di missione, calcolato a pratire dall’abitazione, è più lungo rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro, l’indennità chilometrica, seppur corrisposta in ragione dell’intero percorso, è assoggettata a tassazione, fiscale e previdenziale, per la sola quota riferibile alla maggiore distanza percorsa; ciò nel presupposto che l’importo tassato è da considerarsi quale rimborso erogato per il tratto abitazione – sede lavoro.

Alcuni dipendenti hanno eccepito che tale comportamento determini la tassazione di importi che potrebbero costituire, invece, rimborsi analitici esclusi dall’imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 5, del TUIR.

L’Amministrazione finanziaria – confermando la soluzione interpretativa proposta dall’istante – chiarisce e rammenta che i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata al sede di lavoro, sono esenti da imposizione, se calcolati con riferimento alle tabelle ACI e avendo riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato e al costo chilometrico attribuito al tipo di autovettura.

Pertanto, il comportamento utilizzato dall’azienda in questione, risulta corretto.

Riduzione premio Inail artigiani 2015

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Decreto InterMinisteriale – di concerto con il Ministro dell’Economia e delle FInanze – 17 settembre 2015, riguardante lo sconto del premio Inail spettante alle imprese artigiane, relativamente all’anno 2015.

L’importo del sopra citato sconto è pari all’8,16% del premio assicurativo dovuto. Inoltre, il Decreto specifica che le eventuali economie generate dalla riduzione del premio “sono destinate ad incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto”. E’ attribuito all’Istituto il compito di verifica relativamente alla sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.

Decreto InterMinisteriale 17 settembre 2015

Appalti: vietato il ribasso sul costo del personale

Non è consentito stipulare un contratto di appalto nel quale il costo del personale abbia tariffe più basse, calcolate prendendo come parametro contratti collettivi sottoscritti da associazioni sindacali non comparativamente più rappresentative.

A stabilirlo è una sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato (n. 4699 del 13.10.2015), nella quale il giudice amministrativo asserisce che “se si ammettono senza riserve offerte che sono formulate facendo applicazione di costi molto più contenuti oggetto di contratti di lavoro sottoscritti da sindacati non adeguatamente rappresentativi, si determinano pratiche di dumping sociale perchè solo alcune imprese possono beneficiare di disposizioni che giustificano un costo del lavoro inferiore”.

Il testo sottolinea, inoltre, che nelle gare in cui il costo del lavoro risulta decisivo poichè prevalente tra i valori complessivi dell’appalto stesso – c.d. labour intensive – non possono essere ammesse valutazioni fondate su contratti scarsamente rappresentativi, in quanto porterebbero ad un’offerta non congrua con i criteri fissati dall’articolo 86, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Il congedo parentale a ore

Il D. Lgs. 80/2015 ha introdotto un criterio generale di fruizione del congedo parentale in modalità oraria, applicabile anche in assenza di contrattazione collettiva – anche a livello aziendale.

Tale misura ha carattere sperimentale e riguarda i periodi fruiti dal 25 giugno al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di specifici decreti volti al definirne la stabilizzazione.

Con la Circolare n. 152, l’Inps ha fornito chiarimenti e illustrato le modalità operative a riguardo. Riassumiamo, di seguito, gli aspetti rilevanti.

  • Innanziatutto, ricordiamo che restano invariati la durata del congedo ed i limiti complessivi e individuali entro i quali i genitori possono assentarsi dal lavoro, in base all’ampliamento stabilito dal D.Lgs. 80/2015.
  • Le diverse modalità di fruizione del congedo (giornaliera, mensile, oraria) possono alternarsi tra loro. In caso di fruizione su base oraria, è importante sapere che le domeniche e i sabati (questi ultimi solo in caso di settimana corta) non vengono considerati né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo.
  • Il congedo è indennizzato su base giornaliera, anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.
  • Le ore di congedo parentale sono coperta da contribuzione figurativa fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento).

Presentazione della domanda

Il dipendente avente diritto al congedo richiede il congedo al datore di lavoro e all’Inps. Nella fase transitoria, la richiesta all’Inps è presentata con apposita domanda on line, diversa da quella per il congedo giornaliero o mensile, indicando: se il congedo sia richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale; il numero di giornate di congedo da fruire in modalità oraria; il periodo all’interno del quale queste giornate intere saranno fruite.

Nella prima fase di attuazione la domanda è presentata per ogni singolo mese e può riguardare anche giornate di congedo fruite in modalità oraria prima della presentazione della domanda stessa.

A regime, la domanda dovrà essere presentata prima dell’inizio del congedo, anche lo stesso giorno di inizio. L’applicazione è inserita nel gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on line”.

L’acquisizione delle domande è possibile tramite i seguenti tre canali:

  • web (servizi OnLine dedicati al Cittadino con accesso tramite PIN, selezionando le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”);
  • Contact center integrato, contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare, a pagamento;
  • patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario.