Inail – Bando ISI 2015

Il 21 dicembre scorso è stato pubblicato in  Gazzetta Ufficiale n.296 il bando ISI 2015, che prevede l’erogazione di un contributo alle aziende che effettuino interventi che abbiano ricadute positive sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Le imprese potranno fare domanda per accedere al finanziamento a partire dal 1° marzo 2016 fino al 5 maggio 2016.

I progetti ammissibili devono ricadere all’interno di una delle seguenti categorie:

  • progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
  • progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  • progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Il bando ISI 2015, oltre a confermare alcune caratteristiche dei bandi precedenti, prevede anche alcune novità; di seguito un breve elenco:

  • E’ stata confermata la soglia massima del contributo previsto pari a 130.000 €,
  • E’ stato confermato il contributo in conto capitale del 65%,
  • [NOVITA’]  Si prevede una graduatoria a scorrimento: in caso di mancata assegnazione o rinuncia delle aziende aggiudicatarie si passerà alle successive,
  • Il 30% delle risorse complessive verrà destinato ad opere di bonifica dell’amianto,
  • [NOVITA’] Per l’agricoltura sarà previsto un bando separato poiché i vincoli europei in questo settore sono particolarmente stringenti dal punto di vista del “de minimis”.
  • [NOVITA’] Nel primo quedrimestre del 2016 dovrebbe essere realizzato un Bando a Graduatoria per il settore del terziario (20 milioni di Euro).

Approfondisci l’argomento leggendo la news sul sito Inail.

Artigianato: nuove regole di adesione all’Ente Bilaterale e al Fondo di Solidarietà

Dal 1° gennaio 2016 cambiano le regole per l’iscrizione e la contribuzione all’Ente Bilaterale del settore artigiano, a seguito dell’introduzione del Fondo di Solidarietà, così come previsto dal D.Lgs. n. 148/2015.

A decorrere da tale data, infatti, sono tenute all’iscrizione tutte le imprese artigiane che occupino almeno un dipendente. Tale estensione è volta a garantire alla totalità dei dipendenti una prestazione adeguata di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’orario di lavoro.

Le imprese che devono aderire all’Ebna/Fsba sono, pertanto:

  • le imprese artigiane cui è stato attribuito dall’Inps il codice statistico contributivo (CSC) 4,
  • tutte le imprese che adottano un contratto del comparto artigiano sottoscritto dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati confederali.

Il contributo unitario versato dalle aziende darà diritto alle prestazioni previste dal D.Lgs. 148/2015 ed alle ulteriori prestazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale in favore dei lavoratori e delle imprese ed è relativo a tutti i lavoratori dipendenti in forza – anche per frazione di mese – sia che abbiano un contratto a tempo pieno che a tempo parziale; sono equiparati ad essi anche gli apprendisti ed i lavoratori stagionali, mentre restano esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori delle imprese che adottano un contratto collettivo del settore edilizia.

I versamenti sono effettuati tramite modello F24, alle relative scadenze per esso previste.

L’importo del contributo è diversificato in base alla possibilità che per l’impresa operino o meno i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Decreto 148/2015.

Aziende per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015:

  • 7,65 euro mensili
    + 0,45% a carico dell’azienda
    + 0,15% a carico del dipendente [quest’ultimo dal 1° luglio 2016 o all’avvio di FSBA se antecedente]
  • quota di solidarietà del 10% di contribuzione su un imponibile mensile di euro 2,27.

Aziende per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015:

  • 10,42 euro mensili,
  • quota di solidarietà del 10% di contribuzione su un imponibile mensile di euro 5,04.

Per ulteriori informazioni leggi la news pubblicata da Ebna.

Dimissioni e risoluzione consensuale: al via la nuova procedura telematica di comunicazione

A decorrere dal 13 marzo 2016 entrerà in vigore la nuova procedura telematica di comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro.

E’ importante ricordare che la nuova procedura sarà il canale unico ed esclusivo attraverso il quale comunicare le cessazioni dei rapporti di lavoro avvenute in seguito a dimissioni o a risoluzione consensuale.

Per accedere alla piattaforma telematica è necessario:

  • Registrarsi al portale ClicLavoro,
  • Richiedere il PIN Inps.

E’, inoltre, possibile effettuare la procedura per il tramite di un soggetto abilitato:

  • Patronato,
  • Organizzazione sindacale,
  • Ente bilaterale,
  • Commissione di certificazione.

Per approfondire l’argomento leggi la Circolare n° 42 dello Studio Nicco.

Decreto depenalizzazioni: omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali

I decreti legislativi n. 7 e 8 del 2016, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 e relativi all’abrogazione di alcuni reati ed alla loro sostituzione con sanzioni civili o alla depenalizzazione vera e propria, contengono anche una novità in materia di lavoro riguardante l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Nello specifico, il testo recita quanto segue:

L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro l’anno è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.

La norma entrerà in vigore il 6 febbraio 2016.

Visite mediche: i lavoratori esclusi dall’obbligo di reperibiltà

Il Decreto 11 gennaio 2016 – emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute – contiene specifici aggiornamenti riguardanti le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Inps.

Nello specifico, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Le patologie devono essere comprovate da un’idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.

Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.

Le nuove regole sono in vigore dal 22 gennaio 2016.

Detassazione dei premi di risultato

Con la Legge di Stabilità per il 2016 è stata reitrodotta la c.d. detassazione dei premi di risultato. Merita ricordare come tale agevolazione fosse già presente negli anni precedenti al 2015. Come per il pregresso, l’utilizzo di tale strumento permette una tassazione agevolata in capo al lavoratore del 10%, sostitutiva dell’irpef ordinaria e delle addizionali. Sarà possibile assoggettare a tassazione agevolata le erogazioni premiali collegate a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili. Tali erogazioni dovranno discendere da specifici accordi di secondo livello, aziendale o territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ovvero, se esistenti, dalle Rsa/Rsu.

Sarà possibile applicare la detassazione su un importo massimo pari a 2.000 € di erogazioni premiali e solamente per quei soggetti che, nell’anno 2015, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 €. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, l’ammontare di erogazioni premiali detassabili viene innalzato a 2.500 €.

Per l’attuazione delle procedure di detassazione si resta in attesa di specifico D.P.C.M. che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità.

Utilizzo del contante: dal 2016 nuovi limiti

La legge di stabilità 2016 ha modificato la soglia limite riguardante i pagamenti in contanti aumentandolo da 1.000 a 3.000 €; vediamo, di seguito, le principali novità.

Come sopra richiamato, a partire dal 1° gennaio 2016 è possibile effettuare pagamenti in contanti fino al limite di 2.999,99 €. Il limite di 1.000 € permane, tuttavia, nei confornti della pubblica amministrazione.

Al di sopra di tale soglia scatta l’obbligo di effettuare le transazioni finanaziarie utilizzanto modalità tracciabili (bonifico, assegni, pos, carte di credito, …). I libretti di deposito al portatore o titoli al portatore – sia bancari che postali – non sono, invece, considerati metodi di pagamento tracciabili.

Con riferimento agli assegni, il nuovo limite dei 3.000 € non avrà alcun impatto sugli stessi, che potranno essere emessi senza clausola di non trasferibilità esclusivamente per importi al di sotto dei 1.000 €. Per il pagamento effettuato in parte con assegno e in parte con contanti, oppure per un pagamento effettuato utilizzando più assegni, è ammesso l’utilizzo di tali formule nel rispetto della soglia dei 3.000 €.

Continua ad essere vietata la suddivisione artificiosa dei pagamenti, ossia quella creata al fine di aggirare il limite imposto dalla norma.

Sono ammesse le operazioni bancarie di prelevamento o di versamento allo sportello di somme superiori a 3.000 €,  in quanto – a parere del Ministero dell’economia – non sono considerati un trasferimento di denaro tra soggetti diversi.

Le nuove disposizioni si applicano anche ai canoni di locazione di unità abitative e ai pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento dei contratti di trasporto di merci su strada.

Pubblicate le tabelle ACI 2016

I datori di lavoro che concedono in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, al fine di determinare i relativi fringe benefit, devono fare riferimento alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI – ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 314/1997.

Nello Specifico, l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, stabilisce che in caso di concessione di autovetture in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti il benefit deve essere valorizzato assumendo un valore convenzionale pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza di 15.000 km, tendendo in considerazione, come base di calcolo, i costi chilometrici elaborati dall’ACI.

All’interno del Supplemento Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015 sono pubblicate le tabelle.

Consulta le Tabelle ACI 2016

Lavoratori somministrati: comunicazione obbligatoria entro il 31.01.2016

Le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2015, lavoratori somministrati, sono tenute ad effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2015.

La scadenza per l’invio della suddetta comunicazione è il 31 gennaio 2016.

I dati che la suddetta comunicazione deve contenere sono:

  • il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
  • la durata dei suddetti contratti,
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Si ricorda che, in caso di mancato assolvimento, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ha un importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per completezza di trattazione si rinvia alla Circolare dello Studio n. 28/2012 sottolineando che il riferimento normativo aggiornato è l’art. 36 comma 3 del D.Lgs. 81/2015.

Inail: riduzione dei tassi per l’anno 2016

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 286 del 9.12.2015) del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata approvata la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail).

Per l’anno 2016 la suddetta riduzione è pari al 16,61% e riguarderà sia la rata anticipata che quella di regolazione. Le modalità applicative variano in funzione della tipologia di impresa e dell’anzianità assicurativa.

Ricordiamo che lo sconto può essere cumulato con altre eventuali riduzioni e agevolazioni  (es. “oscillazione per prevenzione OT/24”) spettanti all’impresa ad altro titolo e verrà applicato sull’importo del premio dovuto, al netto di tali ulteriori riduzioni.

Leggi la Determina del Presidente Inail n. 283 del 27.07.2015

Leggi la Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2015