Detassazione dei premi di risultato

Con la Legge di Stabilità per il 2016 è stata reitrodotta la c.d. detassazione dei premi di risultato. Merita ricordare come tale agevolazione fosse già presente negli anni precedenti al 2015. Come per il pregresso, l’utilizzo di tale strumento permette una tassazione agevolata in capo al lavoratore del 10%, sostitutiva dell’irpef ordinaria e delle addizionali. Sarà possibile assoggettare a tassazione agevolata le erogazioni premiali collegate a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili. Tali erogazioni dovranno discendere da specifici accordi di secondo livello, aziendale o territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ovvero, se esistenti, dalle Rsa/Rsu.

Sarà possibile applicare la detassazione su un importo massimo pari a 2.000 € di erogazioni premiali e solamente per quei soggetti che, nell’anno 2015, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 €. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, l’ammontare di erogazioni premiali detassabili viene innalzato a 2.500 €.

Per l’attuazione delle procedure di detassazione si resta in attesa di specifico D.P.C.M. che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità.

Utilizzo del contante: dal 2016 nuovi limiti

La legge di stabilità 2016 ha modificato la soglia limite riguardante i pagamenti in contanti aumentandolo da 1.000 a 3.000 €; vediamo, di seguito, le principali novità.

Come sopra richiamato, a partire dal 1° gennaio 2016 è possibile effettuare pagamenti in contanti fino al limite di 2.999,99 €. Il limite di 1.000 € permane, tuttavia, nei confornti della pubblica amministrazione.

Al di sopra di tale soglia scatta l’obbligo di effettuare le transazioni finanaziarie utilizzanto modalità tracciabili (bonifico, assegni, pos, carte di credito, …). I libretti di deposito al portatore o titoli al portatore – sia bancari che postali – non sono, invece, considerati metodi di pagamento tracciabili.

Con riferimento agli assegni, il nuovo limite dei 3.000 € non avrà alcun impatto sugli stessi, che potranno essere emessi senza clausola di non trasferibilità esclusivamente per importi al di sotto dei 1.000 €. Per il pagamento effettuato in parte con assegno e in parte con contanti, oppure per un pagamento effettuato utilizzando più assegni, è ammesso l’utilizzo di tali formule nel rispetto della soglia dei 3.000 €.

Continua ad essere vietata la suddivisione artificiosa dei pagamenti, ossia quella creata al fine di aggirare il limite imposto dalla norma.

Sono ammesse le operazioni bancarie di prelevamento o di versamento allo sportello di somme superiori a 3.000 €,  in quanto – a parere del Ministero dell’economia – non sono considerati un trasferimento di denaro tra soggetti diversi.

Le nuove disposizioni si applicano anche ai canoni di locazione di unità abitative e ai pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento dei contratti di trasporto di merci su strada.

Pubblicate le tabelle ACI 2016

I datori di lavoro che concedono in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, al fine di determinare i relativi fringe benefit, devono fare riferimento alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI – ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 314/1997.

Nello Specifico, l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, stabilisce che in caso di concessione di autovetture in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti il benefit deve essere valorizzato assumendo un valore convenzionale pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza di 15.000 km, tendendo in considerazione, come base di calcolo, i costi chilometrici elaborati dall’ACI.

All’interno del Supplemento Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015 sono pubblicate le tabelle.

Consulta le Tabelle ACI 2016

Lavoratori somministrati: comunicazione obbligatoria entro il 31.01.2016

Le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2015, lavoratori somministrati, sono tenute ad effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2015.

La scadenza per l’invio della suddetta comunicazione è il 31 gennaio 2016.

I dati che la suddetta comunicazione deve contenere sono:

  • il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
  • la durata dei suddetti contratti,
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Si ricorda che, in caso di mancato assolvimento, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ha un importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per completezza di trattazione si rinvia alla Circolare dello Studio n. 28/2012 sottolineando che il riferimento normativo aggiornato è l’art. 36 comma 3 del D.Lgs. 81/2015.

Inail: riduzione dei tassi per l’anno 2016

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 286 del 9.12.2015) del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata approvata la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail).

Per l’anno 2016 la suddetta riduzione è pari al 16,61% e riguarderà sia la rata anticipata che quella di regolazione. Le modalità applicative variano in funzione della tipologia di impresa e dell’anzianità assicurativa.

Ricordiamo che lo sconto può essere cumulato con altre eventuali riduzioni e agevolazioni  (es. “oscillazione per prevenzione OT/24”) spettanti all’impresa ad altro titolo e verrà applicato sull’importo del premio dovuto, al netto di tali ulteriori riduzioni.

Leggi la Determina del Presidente Inail n. 283 del 27.07.2015

Leggi la Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2015

Gestione separata – Le nuove aliquote

A partire dal 1° gennaio 2016 sale al 31% l’aliquota pensionistica dovuta dagli iscritti alla gestione separata (co.co.co., associati in partecipazione con apporto di lavoro, lavoratori autonomi occasionali il cui compenso supera il limite di 5.000 € annui).

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto un blocco degli aumenti dell’aliquota dovuta dai lavoratori autonomi titolari di partita iva, iscritti in via esclusiva alla gestione separata e tenuti al pagamento dell’aliquota contributiva in misura piena, oltre al versamento della percentuale aggiuntiva dello 0,72% per l’assistenza.

Sempre dal 1° gennaio 2016, l’aliquota corrisposta alla gestione separata dai lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie passa dal 23,5% al 24%.

Disabili: prorogata la scadenza per la presentazione del prospetto informativo

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato – con nota prot. n. 6725 del 30 dicembre 2015 – che la scadenza per la presentazione del prospetto informativo sui disabili è stata spostata al 29 febbraio 2016.

La scelta è stata presa al fine di consentire il massimo recepimento delle novità introdotte alla normativa in materia di lavoratori disabili dal Decreto Legislativo 151/2015; novità che hanno avuto importanti ripercussioni sull’adempimento, sulle informazioni contenute nel succitato prospetto e sui relativi sistemi informatici utilizzati.

Riassumiamo, di seguito, le principali novità in materia:

  • Ampliamento della platea dei soggetti interessati, includendo coloro la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo;
  • Dal 2017, per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile scatta in caso di nuova assunzione e il termine per l’adempimento è di 60 giorni;
  • I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva se posseggono determinate caratteristiche previste dalla legge;
  • I datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici potranno autocertificare l’esonero dall’obbligo per tutto il personale impegnato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60‰. Dovrà essere versata al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili una somma pari a 30,64 € per ciascun lavoratore disabile – e per ciascun giorno lavorativo – non occupato in conseguenza di tale «scomputo» dalla base di calcolo.

La Direzione Generale del Ministero si riserva di verificare che il quadro attuativo degli adempimenti introdotti sia effettivamente completato e che la scadenza del 29.02.2016 possa essere confermata.

Congedo di paternità: aggiornamento 2016

La Legge di Stabilità 2016 – confermando in via sperimentale il congedo obbligatorio e quello facoltativo per il padre anche per l’anno 2016 –  aumenta la durata del congedo obbligatorio da uno a due giorni. Tali giornate possono esssere godute anche in via non continuativa.

Le modalità di fruizione del congedo restano invariate. Per completezza di trattazione, rimandiamo agli articoli precedenti riguardanti l’argomento:

Congedo obbligatorio e facoltativo del padre – StudioNicco.it (14.01.2013)

Congedo obbligatioro e facoltativo per il padre: istruzioni operative Inps – StudioNicco.it (24.03.2013)

All’interno della sezione Modulistica del sito è presente la documentazione aggiornata.

 

Agevolazioni contributive: cosa cambia nel 2016

La Legge di Stabilità conferma – anche per l’anno 2016 – l’esonero contributivo collegato alle assunzioni a tempo indeterminato.

Il nuovo esonero 2016 prevede un abbattimento contributivo a carico del datore di lavoro pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali – eclusi i premi Inail – con un tetto massimo pari a 3.250 euro su base annua; l’agevolazione è concessa per un periodo massimo di 24 mesi.

Ricordiamo che possono usufruire del beneficio i datori di lavoro privati che – nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 – effettuano un’assunzione a tempo indeterminato.

Sono esclusi:

  • i contratti di apprendistato;
  • i rapporti di lavoro domestico;
  • le assunzioni relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro;
  • i lavoratori per i quali il suddetto beneficio sia già stato utilizzato in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro.

Allo stato attuale, siamo in attesa di una Circolare Inps che fonisca nuovi chiarimenti e/o confermi gli orientamenti già adottati in riferimento all’agevolazione contributiva 2015.

Inail: abolizione registro infortuni

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 151/2015 e in un’ottica generale di semplificazione, l’inail comunica che è stato abolito il registro infortuni.

E’ importante sottolineare che resta comunque in vigore l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera (v. articolo 53 del d.p.r. n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 51/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).

In sostituzione del registro infortuni, anche ai fini di eventuali verifiche ispettive, è stato creato il c.d. “cruscotto infortuni” – accessibile tramite il sito internet dell’Istituto – che consentirà di visualizzare tutti i dettagli relativi agli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail.

All’interno del “cruscotto” sarà possibile estrapolare i dati in base a diversi criteri di ricerca, al fine di ottenere un report dettagliato.

Ricordiamo che, relativamente agli infortuni occorsi prima del 23 dicembre 2015, le informazioni continueranno ad essere consultabili nel registro infortuni istituito presso l’azienda; pertanto sarà necessario conservare la documentazione.

Circolare Inail n. 92 del 23 dicembre 2015