Dimissioni: le risposte del Ministero

Riportiamo, di seguito, le precisazioni più rilevanti fornite dal Ministero relativamente alla nuova procedura di comunicazione delle dimissioni:

  • La procedura telematica è l’unica “forma tipica” per rendere efficaci le dimissioni o la risoluzione consensuale.
  • Nell’area riservata del portale cliclavoro.gov.it, le aziende possono ricercare le comunicazioni nella sezione “Dimissioni volontarie”.
  • La data di decorrenza delle dimissioni da indicare nel modello telematico è quella del primo giorno di non lavoro.
  • Devono effettuare la procedura anche:
    • Le lavoratrici che si trovano nel periodo tra la data di pubblicazione del matrimonio e fino ad un anno dalla celebrazione dello stesso.
    • Coloro i quali presentano le dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata
    • Lavoratori con rapporto a tempo determinato che decidono di recedere prima della scadenza del contratto
  • Sono esclusi dalla comunicazione telematica:
    • i rapporti nel pubblico impiego,
    • i lavoratori domestici,
    • le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (DTL, sindacale o Commissione di certificazione),
    • lavoratrice nel periodo di gravidanza (convalida presso la DTL),
    • lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (convalida presso la DTL),
    • i lavoratori in periodo di prova,
    • i rapporti di lavoro marittimo,
    • i collaboratori coordinati e continuativi,
    • i tirocini.
  • L’email del datore di lavoro, alla quale inviare la comunione telematica, può essere anche quella non certificata.
  • Il lavoratore può avvalersi di un soggetto abilitato presente su tutto il territorio nazionale e non necessariamente quello presente nella provincia ove ha sede il datore di lavoro. Questi i soggetti abilitati:
    • Patronati,
    • Sindacali,
    • Enti bilaterali,
    • Commissioni di certificazione.
  • In caso di slittamento della data di dimissioni per malattia del lavoratore durante il periodo di preavviso, non dovrà essere rinviato il modello di dimissioni corretto ma basterà che il datore di lavoro indichi, nell’Unilav, l’effettiva data di cessazione. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo.
  • In caso di accordo tra le parti, successivo all’invio del modello telematico, che vada a modificare la data di “uscita” del lavoratore dall’azienda, non dovrà essere rifatta la procedura telematica ma il datore di lavoro effettuerà la comunicazione all’Unilav con la nuova data di dimissioni, così come concordata con il lavoratore.

Inail: nuove modalità di trasmissione del certificato di infortunio

A decorrere dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza”.

Si definisce prima assistenza la prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.

Pertanto, l’obbligo di invio della certificazione medica si considera correttamente assolto quando la compilazione del certificato – e il relativo invio – siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.

E’ stata predisposta una specifica procedura per la registrazione e la profilazione dei medici e delle strutture sanitarie che, nello svolgimento della propria attività, interagiscono con l’Istituto per l’invio del certificato medico di infortunio o di malattia professionale.

In conseguenza della suddetta semplificazione, il datore di lavoro – fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’Inail – è esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico, al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.

All’interno della denuncia telematica obbligatoria, il datore di lavoro è tenuto ad indicare i riferimenti del certificato medico; gli stessi sono resi disponibili dall’Istituto assicuratore. A tal fine, dal 22 marzo, sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro munito di credenziali di accesso, del certificato medico trasmesso per via telematica, in apposita sezione del portale dell’Istituto.

E’ fondamentale ricordare che il lavoratore deve obbligatoriamente fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento, al fine di consentire al datore stesso di porre in essere tutti gli adempimenti obbligatori.

Pertanto, in caso di infortunio, ricordiamo l’importanza di ottenere i suddetti dati prima della dimissione del soggetto infortunato da parte del punto di prima assistenza.

Nulla cambia, invece, relativamente agli obblighi del datore di lavoro in merito all’inoltro della denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni – cinque in caso di malattia professionale – da quello in cui ne ha avuto notizia.

 

Il patto di prova è nullo quando si succedono più assunzioni a termine

Il patto di prova inserito in un nuovo contratto a tempo indeterminato è da considerarsi nullo nel caso in cui lo stesso dipendente sia stato, in precedenza, alle dipendenze del datore di lavoro con rapporti di lavoro a termine.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4635 del 9 marzo 2016.

Nel caso in esame, una lavoratrice è stata licenziata per essersi assentata per malattia durante il periodo di prova. Nello specifico, la dipendente – che già in passato era stata assunta con più contratti a termine presso la medesima società e aveva sottoscritto un contratto a tempo indeterminato basato su un periodo di prova di tre mesi – si è assentata per oltre 30 giorni a causa di un trauma contusivo distorsivo e, in conseguenza di ciò, l’azienda ha proceduto al suo licenziamento per mancato superamento del periodo di prova ai sensi di quanto previsto dal Contratto collettivo di riferimento.

La Corte d’appello – confermando la decisione di primo grado – ha dichiarato inefficace il licenziamento ed ha ritenuto che l’azienda aveva già avuto la possibilità di accertare le capacità professionali della lavoratrice, nel corso dei rapporti a termine; pertanto non era da ritenersi necessaria la stipulazione di un nuovo periodo di prova.

Infine, la pronuncia della suprema Corte ha ribadito – confermando a sua volta quanto sostenuto nei precedenti gradi di giudizio – che la causa del patto di prova deve essere individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto ad accertare le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, deve valutare l’entità della prestazione che gli viene richiesta, nonché le condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro.

Da queste considerazioni scaturisce l’assunto che il patto deve considerarsi nullo nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

  • la suddetta verifica sia già intervenuta con esito positivo,
  • la verifica sia stata effettuata con specifico riferimento alle mansioni e alla prestazione resa dallo stesso lavoratore,
  • la  verifica abbia avuto luogo per un congruo periodo di tempo.

Ripartizione territoriale dei flussi di ingresso 2016: la circolare ministeriale 11/2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 11 del 22 febbraio 2016,  con cui fornisce l’attribuzione territoriale delle quote dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l’anno 2016, previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015.

Vengono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:

  • 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • 100 lavoratori stranieri cittadini di Paesi che hanno partecipato all’esposizione Universale di Milano del 2015;
  • 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
  • 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

 Le restanti 14.250 quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo.

Con lo scopo di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate le quote per lavoro subordinato previste dal decreto, verranno ripartite dalle Direzioni Territoriali del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione.

Leggi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015

Consulta il sito nullaostalavoro.it per la presentazione delle domande

Contributi per le Associazioni di promozione sociale: le linee guida ministeriali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato le linee guida per la richiesta di contributi da parte delle Associazioni di promozione sociale, per l’anno 2016.

Come prevede la legislazione, lo Stato ha la possibilità di concedere contributi agli enti ed alle associazioni italiane che, nello svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti, promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit pischici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

Le suddette linee guida contengono le informazioni necessarie per presentare le domande di contributo relative all’annualità 2016.

Leggi le Linee Guida

Nuova procedura telematica di dimissioni in vigore dal 12 marzo 2016

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato la Circolare 12/2016 riguardante la nuova procedura telematica di  comunicazione delle dimissioni.

Ricordiamo che tale procedura andrà utilizzata per le cessazioni di rapporto di lavoro comunicate a far data dal 12 marzo 2016 e derivanti da:

  • recesso unilaterale del lavoratore (dimissioni),
  • risoluzione consensuale di cui all’articolo 1372, c. 2 del Codice Civile.

A partire dal 12 marzo 2016 la nuova procedura sarà la sola modalità attraverso la quale il datore di lavoro potrà ricevere le comunicazioni da parte dei lavoratori. Ne consegue che le dimissioni rassegnate utilizzando modalità diverse sono da considerasi inefficaci; il datore di lavoro dovrà, pertanto, invitare il lavoratore a compilare l’apposito modulo telematico.

Le comunicazione telematiche di cui sopra sono notificata al datore di lavoro tramite posta elettronica – anche certificata; consigliamo, pertanto, di monitorare con cadenza abituale la corrispondenza.

Il Ministero del lavoro ha, inoltre, reso disponibile i video tutorial (suddivisi tra cittadino e soggetto abilitato) esplicativi e un indirizzo email di supporto per utenti e operatori (dimissionivolontarie@lavoro.gov.it).

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla circolare n° 42 dello Studio Nicco.

Leggi la Circolare 12/2016 Mlps

Consulta la pagina dei Video Tutorial

Cud Inail: istruzioni per il download

Anche quest’anno ricordiamo che i lavoratori infortunati devono – al momento della ricezione ed in ogni caso entro il 31/12 di ogni anno – consegnare il prospetto delle indennità percepite dall’Inail al datore di lavoro. Quest’ultimo effettuerà il conguaglio fiscale tenendo conto di tali somme.

In carenza di tale comunicazione il lavoratore è tenuto a compilare la dichiarazione dei redditi conteggiando quanto percepito dall’Inail e quindi a consegnare al Caf il modello Cud rilasciato da tale Istituto. Pertanto l’Inail ha reso disponibile in modalità telematica la consultazione e stampa del Cud relativo agli emolumenti erogati nell’anno.

Riportiamo, di seguito, il link al portale Inail contenente le istruzioni per il download del documento:

Acquisizione Certificazione Unica Inail

Legge Milleproroghe pubblicata in GU

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la Legge 21/2015 – c.d. Milleproroghe – di conversione del D.L. 201/2015 con la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Di seguito un riassunto di quanto previsto dal nuovo articolo 2 quater:

  • Fino alla data del 31.12.2016 non è dovuto il ticket per i licenziamenti dei lavoratori in caso di cessazione del rapporto a seguito di cambio di appalto con assunzione del personale da parte del nuovo appaltatore. Ugualmente, non è dovuto il ticket in caso di cessazione dal rapporto a tempo indeterminato in edilizia per fine fase lavorativa o fine cantiere.
  • Anche per l’anno 2016 la percentuale per i lavoratori con contratto di solidarietà difensiva (in essere prima del 24.09.2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015) corrisposta dall’INPS è pari al 70%, con riferimento alle ore di sospensione o riduzione di orario.
  • Prorogato a 90 giorni il termine per l’emissione del Decreto “concertato” tra i Ministri del Lavoro e dell’Economia in tema di modalità attuative relative alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in vista della maturazione della pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 (così come previsto dall’art. 1, comma 284, della legge n. 208/2015).

Disabili: l’indennità non concorre al reddito ai fini Isee

In base alle sentenze depositate il 29 febbraio 2016 dal Consiglio di Stato – le quali convalidano le pronunce del Tar Lazio – le indennità di accompagnamento per i soggetti disabili non possono essere considerate reddito ai fini del calcolo Isee.

Secondo la pronuncia dei giudici “le indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo  all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale“.

Inoltre – sempre secondo il Consiglio di Stato – nemmeno le franchigie previste dall’Isee per bilanciare le indennità possono essere considerate compensative in modo soddisfacente,  poiché “i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità”.