Esonero contributivo e diritto di precedenza: le istruzioni del Ministero

Con l’interpello n. 7/2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali conferma la possibilità per il datore di lavoro di usufruire dell’esonero contributivo triennale (ex art. 1, c. 118, L. 190/2014) per l’assunzione/trasformazione di un lavoratore a tempo indeterminato anche nell’ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione stessa.

Nello specifico, se il datore di lavoro ha dato corretta informazione nell’atto scritto di apposizione del termine del diritto di precedenza e il summenzionato lavoratore a tempo determinato non ha manifestato per iscritto e nei termini previsti dalla legge la propria volontà al datore di lavoro, quest’ultimo può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Quanto detto ha valore sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.

Distacco: l’interesse nell’ambito dei gruppi di impresa

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – rispondendo ad un quesito posto da Confindustria – fornisce un chiarimento in merito alla corretta interpretazione della normativa in materia di distacco.

Il quesito riguarda il distacco posto in essere nell’ambito di un gruppo di imprese. Nello specifico, l’istante chiede se – in questa determinata fatispecie – sia possibile considerare il requisito dell’interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente previsto dal legislatore in merito al contratto di rete.

Poichè, nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete, “l’interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell’operare della rete”, senza procedere ad un riscontro puntuale dell’interesse concretamente perseguito dal distaccante ed in virtù del fatto che l’aggregazione in gruppo di imprese si caratterizza – ferma restando l’autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte – per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre, il Ministero giunge a sostenere che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo.

Pertanto, appare possibile ritenere che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete.

Leggi l’interpello ministeriale 1/2016

Incentivi: “Nuove imprese a tasso zero”

E’ operativo dallo scorso 13 gennaio l’incentivo “Nuove imprese a tasso zero”, rivolto ai giovani e alle donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa.

Si rivolge alle imprese composte prevalentemente da giovani e donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Gli incentivi sono validi su tutto il territorio italiano e consentono di finanziare fino al 75% dei progetti di impresa; l’importo totale della spesa – su cui verrà applicata la percentuale di finanziamento – non può superare 1,5 milioni di euro.

Il finanziamento è a tasso zero per una durata massima di 8 anni.

E’ importante ricordare che non si tratta di un bando, pertanto, non sono previste graduatorie, né scadenze: le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento fondi. La domanda può essere presentata a partire dal 13.01.2015 esclusivamente sulla piattaforma telematica di Invitalia. Dopo una verifica di carattere formale, si svolge un esame di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia. L’esito della valutazione viene comunicato normalmente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Le iniziative finanziabili sono le seguenti:

  • produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli,
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone,
  • commercio di beni e servizi,
  • turismo.

Sono ammessi anche progetti nei settori  della filiera turistico-culturale e dell’innovazione sociale, considerati di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile; mentre sono esclusi i settori della pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli (previsti dalla disciplina comunitaria) e le attività connesse all’esportazione.

Visita il sito di Invitalia

Inps: precisazioni sul cumulo lavoro accessorio – NASpI

Con il messaggio 494 del 04.02.2016 l’Inps chiarisce che l’indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Ai compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.

Il soggetto che percepisce l’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese il compenso derivante dalla predetta attività, a pena di decadenza. Tale termine decorre, rispettivamente, dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI.

Nel caso  di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività. La comunicazione andrà resa, invece, prima del superamento della soglia, anche se in conseguenza di più contratti stipulati nel corso dell’anno.

Leggi il Messaggio Inps 494/2016

Cassa Edile di Savona: EVR cancellato da gennaio

A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 2016, l’E.V.R. (Elemento variabile della retribuzione) non dovrà più essere corrisposto.

Il 31 dicembre scorso è decaduto l’Accordo sindacale provinciale del 12 dicembre 2013, successivamente prorogato a tutto il 2015 con l’Accordo sindacale provinciale del 21 gennaio 2015; nell’accordo le Parti Sociali avevano stabilito il valore provinciale dell’E.V.R. pari al 5,40% – Elemento Variabile della Retribuzione, (fatte salve le verifiche di livello aziendale). L’Accordo del rinnovo del C.C.N.L. sottoscritto il 1 luglio 2014 ha fissato al 4% il tetto massimo dell’E.V.R. sul quale operare le dovute verifiche a livello provinciale.

L’Ance aveva osservato che, anche qualora si fosse dato corso al rinnovo del Contratto Integrativo provinciale, la verifica dei parametri indicati dal C.C.N.L. avrebbe condotto al non riconoscimento dell’E.V.R. provinciale per l’anno 2016, pertanto, l’elemento variabile della retribuzione non verrà più riconosciuto.

Inail – Bando ISI 2015

Il 21 dicembre scorso è stato pubblicato in  Gazzetta Ufficiale n.296 il bando ISI 2015, che prevede l’erogazione di un contributo alle aziende che effettuino interventi che abbiano ricadute positive sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Le imprese potranno fare domanda per accedere al finanziamento a partire dal 1° marzo 2016 fino al 5 maggio 2016.

I progetti ammissibili devono ricadere all’interno di una delle seguenti categorie:

  • progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
  • progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  • progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Il bando ISI 2015, oltre a confermare alcune caratteristiche dei bandi precedenti, prevede anche alcune novità; di seguito un breve elenco:

  • E’ stata confermata la soglia massima del contributo previsto pari a 130.000 €,
  • E’ stato confermato il contributo in conto capitale del 65%,
  • [NOVITA’]  Si prevede una graduatoria a scorrimento: in caso di mancata assegnazione o rinuncia delle aziende aggiudicatarie si passerà alle successive,
  • Il 30% delle risorse complessive verrà destinato ad opere di bonifica dell’amianto,
  • [NOVITA’] Per l’agricoltura sarà previsto un bando separato poiché i vincoli europei in questo settore sono particolarmente stringenti dal punto di vista del “de minimis”.
  • [NOVITA’] Nel primo quedrimestre del 2016 dovrebbe essere realizzato un Bando a Graduatoria per il settore del terziario (20 milioni di Euro).

Approfondisci l’argomento leggendo la news sul sito Inail.

Artigianato: nuove regole di adesione all’Ente Bilaterale e al Fondo di Solidarietà

Dal 1° gennaio 2016 cambiano le regole per l’iscrizione e la contribuzione all’Ente Bilaterale del settore artigiano, a seguito dell’introduzione del Fondo di Solidarietà, così come previsto dal D.Lgs. n. 148/2015.

A decorrere da tale data, infatti, sono tenute all’iscrizione tutte le imprese artigiane che occupino almeno un dipendente. Tale estensione è volta a garantire alla totalità dei dipendenti una prestazione adeguata di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’orario di lavoro.

Le imprese che devono aderire all’Ebna/Fsba sono, pertanto:

  • le imprese artigiane cui è stato attribuito dall’Inps il codice statistico contributivo (CSC) 4,
  • tutte le imprese che adottano un contratto del comparto artigiano sottoscritto dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati confederali.

Il contributo unitario versato dalle aziende darà diritto alle prestazioni previste dal D.Lgs. 148/2015 ed alle ulteriori prestazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale in favore dei lavoratori e delle imprese ed è relativo a tutti i lavoratori dipendenti in forza – anche per frazione di mese – sia che abbiano un contratto a tempo pieno che a tempo parziale; sono equiparati ad essi anche gli apprendisti ed i lavoratori stagionali, mentre restano esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori delle imprese che adottano un contratto collettivo del settore edilizia.

I versamenti sono effettuati tramite modello F24, alle relative scadenze per esso previste.

L’importo del contributo è diversificato in base alla possibilità che per l’impresa operino o meno i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Decreto 148/2015.

Aziende per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015:

  • 7,65 euro mensili
    + 0,45% a carico dell’azienda
    + 0,15% a carico del dipendente [quest’ultimo dal 1° luglio 2016 o all’avvio di FSBA se antecedente]
  • quota di solidarietà del 10% di contribuzione su un imponibile mensile di euro 2,27.

Aziende per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015:

  • 10,42 euro mensili,
  • quota di solidarietà del 10% di contribuzione su un imponibile mensile di euro 5,04.

Per ulteriori informazioni leggi la news pubblicata da Ebna.

Dimissioni e risoluzione consensuale: al via la nuova procedura telematica di comunicazione

A decorrere dal 13 marzo 2016 entrerà in vigore la nuova procedura telematica di comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro.

E’ importante ricordare che la nuova procedura sarà il canale unico ed esclusivo attraverso il quale comunicare le cessazioni dei rapporti di lavoro avvenute in seguito a dimissioni o a risoluzione consensuale.

Per accedere alla piattaforma telematica è necessario:

  • Registrarsi al portale ClicLavoro,
  • Richiedere il PIN Inps.

E’, inoltre, possibile effettuare la procedura per il tramite di un soggetto abilitato:

  • Patronato,
  • Organizzazione sindacale,
  • Ente bilaterale,
  • Commissione di certificazione.

Per approfondire l’argomento leggi la Circolare n° 42 dello Studio Nicco.

Decreto depenalizzazioni: omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali

I decreti legislativi n. 7 e 8 del 2016, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 e relativi all’abrogazione di alcuni reati ed alla loro sostituzione con sanzioni civili o alla depenalizzazione vera e propria, contengono anche una novità in materia di lavoro riguardante l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Nello specifico, il testo recita quanto segue:

L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro l’anno è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.

La norma entrerà in vigore il 6 febbraio 2016.

Visite mediche: i lavoratori esclusi dall’obbligo di reperibiltà

Il Decreto 11 gennaio 2016 – emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute – contiene specifici aggiornamenti riguardanti le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Inps.

Nello specifico, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Le patologie devono essere comprovate da un’idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.

Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.

Le nuove regole sono in vigore dal 22 gennaio 2016.